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Determinazione 21 maggio 2009
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture. Linee guida per l'applicazione dell'articolo 48 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determinazione n. 5).
(GU n. 194 del 22-8-2009 )
L'AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
Premessa
Con il precedente atto di regolazione n. 15/2000 del 30 marzo 2000 questa
Autorita', in risposta a quesiti e segnalazioni di stazioni appaltanti, ha
fornito chiarimenti, nell'intento di far conseguire un'applicazione uniforme
della norma, in merito alle questioni interpretative derivanti dalla
applicazione della procedura prevista dall'art. 10, comma 1-quater, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 agli appalti di lavori pubblici.
Tale norma. ora abrogata con l'entrata in vigore del decreto legislativo 12
aprile 2006. n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (d'ora innanzi «Codice»), concerneva il controllo, da parte della
stazione appaltante, del possesso dei requisiti di capacita'
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti alle imprese di
costruzioni per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di
lavori pubblici e per la stipulazione dei relativi contratti, previsti nel bando
di gara. Per effettuare tale controllo, previsto su un campione di partecipanti,
nella misura minima del 10%, nonche' sui primi due graduati alla stessa gara, la
stazione appaltante richiedeva la documentazione indicata nel bando o nella
lettera di invito e, laddove l'impresa non fornisse risposta entro un termine di
dieci giorni ovvero non confermasse documentalmente quanto oggetto di
dichiarazione sostitutiva, la stessa amministrazione provvedeva ad escludere il
concorrente dalla gara, ad escuterne la cauzione provvisoria e a segnalare il
fatto alla Autorita' di vigilanza per le ulteriori sanzioni previste dalla
norma. Nel caso piu' grave di false dichiarazioni rilasciate alla stazione
appaltante, l'Autorita' irrogava le sanzioni nella misura piu' severa: sanzione
pecuniaria sino a circa € 50.000 e sospensione dalle procedure di affidamento
dei lavori per un anno, da annotare nel casellario informatico per garantirne la
necessaria pubblicita' nei confronti delle stazioni appaltanti e delle SOA.
Con l'entrata in vigore del Codice sono sopravvenute sostanziali modificazioni
legislative. In particolare, i poteri dell'Autorita' di vigilanza sui lavori
pubblici sono stati estesi al settore delle forniture e dei servizi, nonche' ai
settori speciali e il controllo a campione sul possesso dei requisiti, gia'
previsto dall' art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/1994 e' stato
mantenuto, ed esteso ai servizi e alle forniture (art. 48).
La richiamata norma recata dall'art. 48 prevede una procedura analoga a quella
stabilita dalla abrogata norma della legge Merloni, con la sola differenza, in
merito alle sanzioni irrogate dalla Autorita', che la sospensione dalle
procedure di affidamento per un anno e sostituita dalla possibilita' di graduare
la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento, in base alla gravita' del caso oggetto di procedimento
sanzionatorio.
Ulteriore integrazione alla norma originaria e' stata apportata di recente
dall'art. 1, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 152 del 2008,
cosiddetto terzo correttivo al Codice, con l'aggiunta del comma 1-bis che
prevede l'ampliamento della verifica a campione prevista dall'art. 48 a tutti
gli offerenti, nel caso in cui le stazioni appaltanti si avvalgano della
facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'art. 62,
comma 1, del Codice.
L'Autorita', pertanto, ritiene opportuno riesaminare la materia con una nuova
determinazione che, sostituendo il precedente atto di regolazione, da un lato,
consolidi quanto in precedenza affermato, in quanto ancora attuale, dall'altro,
fornisca ulteriori chiarificazioni e suggerimenti agli operatori dei settori
interessati dal Codice, soprattutto a quelli di servizi e forniture per i quali
la predetta norma rappresenta una novita'.
Sulla base di quanto sopra considerato,
IL CONSIGLIO
approva le seguenti linee guida:
«Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del decreto legislativo n.
163/2006».
Roma, 21 maggio 2009
Il presidente: Giampaolino
Il consigliere relatore: Moutier
Allegato omesso