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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009
Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nonchè di tipologie e importi di valore per la loro effettuazione in economia o a trattativa privata. (Decreto n. 8/2009).
(GU n. 154 del 6-7-2009)
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, ed in particolare l'art. 29, comma
4, che affida a un regolamento la definizione delle procedure per la
stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi,
nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'individuazione dei lavori,
forniture e servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono
essere effettuati in economia o a trattativa privata;
Visto il testo unico delle disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento di
esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante le «Norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n.
680, recante «Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le
esigenze di gestione dei sistemi concernenti la sicurezza dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
concernente il «Regolamento recante semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»;
Visti gli articoli 14 e 57 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi, che escludono dall'applicazione della direttiva
gli appalti pubblici dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve
essere accompagnata da speciali misure di sicurezza o quando cio' sia
necessario ai fini della tutela di interessi essenziali dello Stato;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 2, 3 e 4,
del 1° agosto 2008, che disciplinano rispettivamente l'ordinamento e
l'organizzazione degli uffici del DIS, dell'AISE e dell'AISI;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5,
adottato in data 1° agosto 2008, recante disposizioni in materia di
contabilita' del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza;
Visto l'art. 43 della legge n. 124 del 2007 che consente l'adozione di
regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, dunque, in assenza
del parere del Consiglio di Stato;
Considerato che le esigenze di segretezza e sicurezza che connotano l'attivita'
degli organismi per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza
dello Stato richiedono la definizione di procedure differenziate per lo
svolgimento dell'attivita' contrattuale in aderenza ai principi fissati
dalla citata direttiva europea;
Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica,
Adotta
il seguente regolamento
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) legge, la legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri;
c) Autorita' delegata, il Sottosegretario di Stato o il Ministro senza
portafoglio cui il Presidente puo' delegare i compiti a lui attribuiti
in via non esclusiva;
d) codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
e) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui
all'art. 4 della legge;
f) AISE, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di cui all'art. 6
della legge;
g) AISI, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui all'art. 7
della legge;
h) organismi, il DIS, l'AISE e l'AISI;
i) Direttore, il Direttore generale del DIS e i Direttori dell'AISE e
dell'AISI;
l) struttura amministrativa, la struttura cui sono affidate nell'ambito
di ciascun organismo le procedure di esecuzione della spesa;
m) struttura tecnica, tutte le strutture che, nella materia di
competenza, predispongono programmi, capitolati tecnici e provvedono
alla gestione tecnica dei contratti, ovvero concorrono a tale attivita';
n) strutture decentrate, i centri operativi e, per particolari esigenze,
le articolazioni dell'AISE e dell'AISI.
2. Nelle attivita' precontrattuali, contrattuali e di esecuzione, il DIS,
l'AISE e l'AISI adottano le denominazioni convenzionali stabilite con
determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorita'
delegata, ove istituita.
Art. 2.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le procedure per la stipula di
contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS,
dell'AISE e dell'AISI nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17
del codice, e individua i lavori, le forniture ed i servizi che, per
importo di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa
privata dagli stessi organismi.
Art. 3.
Acquisto di beni e servizi ed esecuzione di lavori Principi generali
1. Per la protezione degli interessi essenziali alla sicurezza dello
Stato, che impongono speciali misure di segretezza e sicurezza, nonche'
per assicurare la necessaria tempestivita' all'attivita' degli
organismi, l'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori sono
effettuati con la procedura di spesa in economia ovvero mediante
contratti a trattativa privata, secondo le modalita' previste nel
presente decreto e nel rispetto dei principi di economicita', efficacia,
correttezza e parita' di trattamento.
2. L'esecuzione di lavori comunque relativi alla realizzazione o
ristrutturazione delle sedi degli organismi, nonche' di ogni altra loro
infrastruttura di cui al punto 10 dell'Allegato al d.P.C.M. 8 aprile
2008, recante «Criteri per l'individuazione delle notizie, delle
informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e
dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato», rientra
nel novero delle opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383, e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'affidamento di tali lavori e'
disciplinato dal presente regolamento.
3. L'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori fino al limite
di € 300.000,00 I.V.A. esclusa, sono effettuati, in via generale, con la
procedura di spesa in economia. Per le spese eccedenti il predetto
limite si procede a trattativa privata.
4. Il limite di cui al comma 3 e' aggiornato ogni cinque anni con
provvedimento del Direttore generale del DIS sulla base dell'indice
nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.
5. In relazione alle diverse tipologie di acquisto di beni e servizi e
di esecuzione di lavori, gli organismi possono individuare nella lettera
d'invito, in quanto applicabili e compatibili con le esigenze di
riservatezza e sicurezza, i Capitolati Generali d'Oneri fra quelli in
uso presso le amministrazioni statali e ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare che disciplini la materia della prestazione.
6. Gli organismi hanno la facolta' di utilizzare le convenzioni quadro
di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni per l'acquisizione di beni e servizi, sempre che le
concrete condizioni e modalita' di fornitura risultino compatibili con
le esigenze di segretezza, sicurezza e tempestivita'.
7. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori sono
sottoposte al solo controllo successivo della Corte dei conti ai sensi
dell'art. 17, comma 7, del codice e non sono soggette agli obblighi di
comunicazione e all'attivita' di vigilanza di cui agli articoli 6 e 7
del codice.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del codice, sono sottratti
all'accesso gli atti relativi agli appalti segreti o la cui esecuzione
richiede speciali misure di sicurezza.
Art. 4.
Imprese fornitrici
1. Le imprese fornitrici degli organismi sono individuate tra quelle
in possesso dell'abilitazione di sicurezza. Il possesso
dell'abilitazione e' richiesto anche nel caso di ricorso al subappalto.
2. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1, nel caso di
acquisizione di beni e servizi non significativi ai fini della tutela
della riservatezza. In tale ipotesi la scelta del contraente avviene
previo esperimento di gara informale alla quale e' invitato un numero di
imprese superiore al limite di cui all'art. 5, comma 2, delle quali sia
stata comunque verificata la correttezza commerciale e la capacita'
tecnica, nonche' l'assenza di controindicazioni anche nei confronti dei
titolari, amministratori o legali rappresentanti e degli eventuali altri
componenti l'organo di amministrazione.
3. Nell' ottica di garantire ampia ed effettiva concorsualita' alle gare
informali, gli organismi si avvalgono di un «Elenco Fornitori» nel cui
ambito, distintamente per i settori merceologici di pertinenza, vengono
iscritte imprese in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Gli
organismi esercitano una costante azione di monitoraggio e di vigilanza
finalizzata all'arricchimento ed all'implementazione dei dati
informativi del citato «Elenco Fornitori».
4. L'impresa invitata puo' chiedere di essere autorizzata a presentare
offerta quale mandataria di un raggruppamento temporaneo, del quale deve
indicare i componenti. Gli organismi, entro i successivi dieci giorni si
pronunziano sull'istanza dopo aver verificato la sussistenza dei
presupposti di cui ai precedenti commi; la mancata risposta nel predetto
termine equivale a diniego dell'autorizzazione.
Art. 5.
Gare informali e trattative preliminari
1. Le gare informali, le trattative preliminari e l'acquisizione
delle offerte sono effettuate dalla struttura amministrativa, previa
acquisizione di apposite specifiche ovvero di capitolati predisposti
dalle competenti strutture tecniche, con l'indicazione di massima delle
imprese specializzate nei singoli settori merceologici. Le acquisizioni
delle offerte e le trattative preliminari sono svolte con ciascuna
impresa separatamente.
2. La scelta del contraente avviene previo esperimento di una gara
informale cui sono invitate almeno cinque imprese, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto.
3. La migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo piu'
basso o con il criterio della offerta economicamente piu' vantaggiosa.
Tra i criteri viene individuato ed indicato nella lettera d'invito
quello piu' adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del
contratto. L'aggiudicazione puo' effettuarsi anche in presenza di una
sola offerta valida.
4. Si prescinde dalla gara informale di cui al comma 2 nei seguenti
casi:
a) qualora la negoziazione con piu' di un operatore non sia compatibile
con le esigenze di segretezza;
b) qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti
alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato
unicamente ad un operatore economico determinato;
c) qualora i prodotti in acquisizione siano fabbricati esclusivamente a
scopo di sperimentazione, studio o sviluppo o messa a punto anche di
prodotti di serie;
d) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso
corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione ad acquistare
materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o
manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate;
e) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose
da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure
dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato
preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese;
f) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto ne'
nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista,
siano diventati necessari per l'esecuzione dell'opera o del servizio
oggetto del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati
all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera,
nel rispetto delle seguenti condizioni:
f 1.) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati,
sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza
recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero pur essendo
separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento;
f 2.) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori
o servizi complementari non superi il 50 per cento dell'importo del
contratto iniziale;
g) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi
gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto
iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi ad un progetto di
base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto
aggiudicato a seguito di gara informale; in questa ipotesi il ricorso al
medesimo operatore economico e' consentito solo nei tre anni successivi
alla stipulazione del contratto originario;
h) nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza,
derivante da circostanza imprevista, non sia compatibile con lo
svolgimento della gara informale;
i) quando devono essere presi in affitto specifici e determinati locali
per esigenze di servizio.
5. Il ricorso alle deroghe di cui al comma 4 e' effettuato previa
documentata istruttoria tecnica.
Art. 6.
Selezione delle offerte e commissioni giudicatrici
1. La valutazione delle offerte e' demandata ad una commissione
giudicatrice presieduta da un dirigente dell'organismo. La composizione
della commissione e' stabilita con apposito provvedimento del Direttore
o del dirigente delegato.
2. Non e' necessaria la commissione giudicatrice quando:
a) la migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo piu'
basso. In tale ipotesi la rilevazione del prezzo piu' basso puo' essere
affidata ad un organo costituito nell'ambito della struttura
amministrativa che, aperti contestualmente i plichi ricevuti e
verificata la documentazione presentata, propone l'aggiudicazione in
favore dell'impresa risultata migliore offerente;
b) devono essere sottoscritti contratti per adesione ovvero per la
partecipazione a corsi o seminari di addestramento, ovvero per
abbonamento a banche dati o pubblicazioni, i cui prezzi rispondono a
condizioni economiche standardizzate per le pubbliche amministrazioni.
3. Nel caso in cui, in base ad elementi specifici, un'offerta appaia
anormalmente bassa, l'organismo richiede all'offerente le
giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi
dell'offerta stessa.
4. Non si procede ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. Nei casi di prestazione di lavori e di forniture di beni e servizi
particolarmente complessi, laddove vi sia carenza di personale in
possesso di specifiche professionalita', in luogo della commissione
giudicatrice di cui al comma 1, puo' essere nominata un'apposita
commissione, integrata anche da esperti esterni agli organismi, purche'
in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
Art. 7.
Disposizioni particolari per i servizi in economia
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono
effettuarsi mediante:
a) amministrazione diretta;
b) cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con
materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con
personale degli organismi.
3. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le
acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
4. Le esigenze da soddisfare con il ricorso alla procedura in economia
sono indicate nel relativo atto autorizzativo.
5. Nelle procedure di spesa in economia, oltre ai casi elencati all'art.
5, comma 4, si prescinde dallo svolgimento di una gara informale per
l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00, I.V.A.
esclusa, e per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a €
40.000,00, I.V.A. esclusa. In caso di piu' operazioni analoghe e
contestuali si ha riguardo al loro ammontare complessivo.
6. Il ricorso all'acquisizione in economia, prescindendo dallo
svolgimento di una gara informale, e' consentito, altresi', nelle
seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del
contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o
conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi
non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del
contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento della
formalizzazione del nuovo contratto, nella misura strettamente
necessaria;
d) urgenza derivante da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico e culturale.
Art. 8.
Disposizioni particolari per la stipulazione
1. Gli organismi stipulano i contratti a seguito di trattativa
privata, ai sensi degli articoli precedenti, senza l'assistenza
dell'ufficiale rogante. I contratti sono stipulati dalla struttura
amministrativa e approvati dal Direttore o dai dirigenti eventualmente
delegati con apposito provvedimento del Direttore.
2. In luogo dei pareri di organi esterni previsti dalla normativa
vigente, viene acquisito il preventivo parere di apposita commissione,
composta da personale dipendente in possesso delle specifiche
professionalita', ove necessario integrata da esperti di settore in
possesso dell'abilitazione di sicurezza.
Art. 9.
Disposizioni particolari per l'esecuzione di lavori
1. I lavori di minuto mantenimento dei locali e degli impianti fissi
comunque acquisiti possono essere eseguiti con personale e mezzi degli
organismi, con la procedura in economia, in amministrazione diretta.
2. I nuovi lavori, i lavori di manutenzione straordinaria e quelli di
adattamento di locali ed impianti indicati al comma 1, nonche' i lavori
di manutenzione ordinaria non eseguibili direttamente dalle strutture
tecniche degli organismi, sono affidati a imprese esterne in possesso
dei requisiti di cui all'art. 4, secondo le procedure stabilite dal
presente decreto e sulla base di capitolati tecnici redatti dalla
struttura tecnica. Tali capitolati costituiscono parte integrante sia
dei contratti che delle lettere d'ordine.
3. La data di decorrenza di contratti e lettere d'ordine e' stabilita
nel verbale d'inizio lavori sottoscritto dall'impresa contraente, in
contraddittorio con il direttore dei lavori, nel termine di 45 giorni
dall'avvenuta scelta del contraente.
Art. 10.
Contratti a quantita' indeterminata
1. La fornitura di beni e servizi per il supporto tecnico-logistico
degli organismi, qualora vi siano obiettivi elementi che impediscano
l'immediata ed esatta quantificazione delle prestazioni e degli oneri,
e' effettuata mediante contratti a quantita' indeterminata, fermo
restando il tetto massimo di spesa predeterminato.
Art. 11.
Acquisti all'estero
1. Per soddisfare particolari esigenze di carattere istituzionale, gli
organismi ricorrono al mercato estero per acquisire beni e servizi che,
per le specifiche caratteristiche, non siano reperibili sul territorio
italiano ovvero la cui acquisizione sul mercato nazionale risulti
economicamente non conveniente.
2. I contratti di acquisizione di beni e servizi, conclusi anche
attraverso l'adesione a condizioni generali di contratto, sono
disciplinati dalle norme del diritto dello Stato estero e dalle
corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.
3. Per le acquisizioni presso il mercato estero, gli organismi possono
avvalersi della collaborazione delle rappresentanze diplomatiche o degli
uffici consolari presenti sul territorio.
Art. 12.
Competenze di impegno e limiti
1. L'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi
occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture
centrali e periferiche degli organismi sono disposte dal Direttore o dai
dirigenti eventualmente delegati, entro i limiti di spesa loro
attribuiti.
Art. 13.
Procedure di dettaglio per l'acquisto di beni e servizi e per
l'esecuzione di lavori. Garanzie
1. L'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di
importo superiore a € 20.000,00, I.V.A. esclusa, avviene previa
stipulazione di contratto a mezzo di scrittura privata tra l'impresa
prescelta e l'amministrazione rappresentata dal responsabile della
struttura amministrativa.
2. Per tali contratti, le imprese contraenti dovranno costituire una
garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro 15 giorni,
a semplice richiesta scritta dell'organismo. La garanzia fideiussoria e'
svincolata dopo che il contraente ha soddisfatto gli obblighi
contrattuali ed e' stato liquidato il saldo, ovvero dopo la scadenza del
periodo di garanzia.
3. Per le spese di importo inferiore al limite di cui al comma 1, le
prestazioni possono essere acquisite mediante lettera d'ordine, che
contenga tutti gli elementi identificativi delle prestazioni medesime,
il relativo prezzo nonche' le clausole cui sono assoggettate. La lettera
d'ordine deve essere sottoscritta per accettazione dall'impresa
fornitrice. L'esecuzione della prestazione nel termine fissato
costituisce tacita accettazione del relativo ordine.
Art. 14.
Ordinazione della spesa
1. Le ordinazioni sono fatte per iscritto a firma del responsabile
della struttura amministrativa. Dell'avvenuta ordinazione e' data
comunicazione alla struttura tecnica che ha richiesto i lavori ovvero la
fornitura di beni e servizi.
Art. 15.
Esecuzione contrattuale
1. L'esecuzione delle prestazioni negoziali, ad esclusione degli
aspetti relativi alla sicurezza demandati alle competenti strutture, e'
affidata alle strutture tecniche competenti per materia, che sono
responsabili dell'eventuale sorveglianza e del rispetto dei termini
contrattuali, indicati nell'ordine di commessa inviato all'impresa
fornitrice od esecutrice.
2. La decorrenza del termine per i lavori, per la fornitura di beni e di
servizi, qualora preventivamente non determinabile, e' stabilita dalla
struttura tecnica cui e' affidata l'esecuzione del contratto, che ne
informa tempestivamente la struttura amministrativa.
3. Le strutture tecniche competenti trasmettono a quella amministrativa,
al termine dell'esecuzione, l'attestazione di regolarita'.
Art. 16.
Collaudo
1. L'attestazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni
contrattuali e' dichiarata da una commissione di collaudo appositamente
nominata per spese di importo superiore a € 50.000,00, I.V.A. esclusa.
2. La commissione di collaudo si compone di un presidente e di due
membri, individuati rispettivamente tra i dirigenti ed il personale in
possesso di preparazione tecnica adeguata. Uno dei membri svolge anche
le funzioni di segretario. In caso di prestazioni effettuate presso
territori all'estero, il collaudo puo' essere effettuato anche da
singoli collaudatori appositamente nominati.
3. Nei casi di prestazioni particolarmente complesse, laddove vi sia
carenza di personale in possesso di specifiche professionalita', la
commissione di collaudo puo' essere integrata da esperti esterni, in
possesso di abilitazione di sicurezza.
4. Per le prestazioni effettuate direttamente presso le strutture
decentrate, i membri della commissione vengono prescelti tra il
personale delle medesime, con l'eventuale integrazione di personale
tecnico degli organismi.
5. Per i lavori di importo fino a € 500.000,00, I.V.A. esclusa, il
certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione.
Per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il limite di €
1.000.000,00, I.V.A. esclusa, e' in facolta' degli organismi di
sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
6. Per il collaudo di sistemi informatici, apparati e software, si
applicano, in quanto compatibili, le norme dei capitolati predisposti in
base alla vigente normativa.
7. Per i materiali di consumo pronti in commercio il verbale di collaudo
e' sostituito da apposita dichiarazione di buona provvista dell'organo
ricevente.
Art. 17.
Fondi di dotazione
1. Il Direttore puo' attribuire fondi di dotazione ai responsabili
delle strutture decentrate.
2. I responsabili delle strutture decentrate, utilizzando i predetti
fondi, provvedono alle rispettive spese di funzionamento.
3. Rientrano fra le spese di funzionamento quelle occorrenti per
l'acquisto di beni durevoli e di facile consumo, nonche' le spese per
l'ordinaria manutenzione della sede e per la riparazione degli
automezzi, di materiali di telecomunicazione e di supporto
tecnico-operativo, il cui importo non superi i limiti di spesa stabiliti
dal Direttore con apposito provvedimento e sempre nel rispetto delle
assegnazioni annuali. Le spese che superino i suddetti limiti sono
autorizzate dall'organo competente per limite di spesa.
Qualora tali spese attengano a materiali o lavori risalenti alla
competenza delle strutture tecniche, prima di concedere l'autorizzazione
l'organo competente in relazione all'ordinamento di ciascun organismo
puo' acquisire il parere delle medesime articolazioni tecniche.
4. Alle spese effettuate con i fondi di dotazione si provvede senza
alcuna formalita'.
5. Ogni struttura munita di fondo di dotazione rende mensilmente il
conto amministrativo e trasmette la documentazione giustificativa al
funzionario delegato per il tramite della struttura amministrativa.
Art. 18.
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento non sara' sottoposto al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi
dell'art. 43 della legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 delle
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il
d.P.C.M. 30 luglio 2003, recante «Acquisizione di beni e servizi
ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per
gli organismi di informazione e sicurezza». 3. Le acquisizioni di beni e
servizi e l'esecuzione di lavori i cui procedimenti di spesa siano stati
formalmente gia' avviati alla data di entrata in vigore del presente
regolamento restano disciplinate dal citato d.P.C.M. 30 luglio 2003.
4. Con separato provvedimento sono definite le disposizioni
organizzative e procedurali per l'attuazione delle norme contenute nel
presente decreto.
Roma, 12 giugno 2009
Il Presidente: Berlusconi