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Decreto Legge 16 agosto 2006, n. 251
Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.
(GU n. 191 del 18-8-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di superare, nel termine fissato
di due mesi, le procedure di infrazione n. 2006/2131 e 2006/4043 promosse dalla
Commissione europea, con pareri motivati del 28 giugno 2006, per incompleto e
insufficiente recepimento ed errata attuazione della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del
2 aprile 1979, da parte della normativa statale e regionale, nonche' le
procedure di infrazione 2004/4926 e 2004/4242, che alla stessa data del 28
giugno 2006 hanno dato origine a ricorsi alla Corte di giustizia da parte della
Commissione europea per contrasto della normativa delle regioni Veneto e
Sardegna con le disposizioni della
citata direttiva 79/409/CEE;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire prima
dell'imminente apertura della stagione venatoria 2006/2007 per evitare la non
approvazione da parte della Commissione europea dei Programmi di sviluppo
rurale, che comporterebbe gravissimi danni per l'intero comparto agricolo
nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4
agosto 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le politiche
europee, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali e le autonomie locali e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto e' finalizzato ad assicurare la conformita'
dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria concernente la
conservazione della fauna selvatica.
Art. 2.
Misure di conservazione
1. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui
alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, si applicano le
misure di conservazione previste agli articoli 3, 4 e 5.
2. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di designazione delle Zone speciali di
conservazione (ZSC), adottati d'intesa con ciascuna regione interessata, secondo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni, individuano le
misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione
soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito e' stato individuato.
Art. 3.
Misure di conservazione inderogabili
1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e' fatto divieto di:
a) esercitare l'attivita' venatoria in data antecedente alla prima domenica di
ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale;
b) esercitare l'attivita' venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della
caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per
due giornate prefissate alla settimana;
c) svolgere attivita' di
addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica
di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
d) effettuare la preapertura dell'attivita' venatoria;
e) esercitare l'attivita' venatoria
in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
79/409/CEE
del Consiglio, del 2 aprile 1979;
f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attivita' di
controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
g) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli
realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli effettuati con fauna
selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul
medesimo territorio;
h) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti;
i) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus),
combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula), secondo le
previsioni contenute nelle singole tipologie ambientali di cui all'articolo 5,
comma 1.
2. In via transitoria, per la stagione venatoria 2006/2007, e' fatto divieto di
esercitare l'attivita' venatoria in data antecedente alla terza domenica di
settembre, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati e al cinghiale.
3. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e' fatto obbligo di mettere in
sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al
rischio di elettrocuzione ed impatto.
Art. 4.
Ulteriori misure di conservazione
1. Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 5,
comma 2, sono altresi' vietate:
a) la realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione e di impianti
a fune permanenti;
b) la realizzazione di nuovi impianti di risalita e di piste da sci;
c) lo svolgimento di attivita' di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta
eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di
soccorso, controllo e sorveglianza, nonche' dell'accesso al fondo degli aventi
diritto.
2. La realizzazione di centrali eoliche e' sospesa fino all'adozione di
specifici piani di gestione per le Zone di protezione speciale (ZPS). La
valutazione d'incidenza relativa a tali interventi deve essere basata su un
monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile
con il ciclo biologico della stessa e la realizzazione dell'intervento e'
subordinata a conforme e obbligatorio parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS).
Art. 5.
Criteri ornitologici e requisiti minimi
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, e con il Ministro dei trasporti per i profili di competenza, d'intesa
con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate specifiche tipologie ambientali di
riferimento, sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e delle esigenze ecologiche delle
specie presenti.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati i requisiti minimi uniformi
che le regioni devono rispettare nel definire: le misure di cui all'articolo 4,
comma 1; le modalita' di esercizio nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di
cui all'articolo 2 del potere di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1,
lettere a) e b), della citata direttiva 79/409/CEE; le altre Zone di protezione
speciale (ZPS) per adeguarne numero e superficie a quanto richiesto dagli
obblighi comunitari; le ulteriori misure specifiche di conservazione applicabili
a ciascuna delle tipologie ambientali di cui al comma 1 e agli habitat
esterni a dette Zone funzionali alla conservazione degli uccelli; le modalita'
di svolgimento di attivita' di arrampicata, parapendio e sorvolo a bassa quota.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' individuati i tempi entro cui
le regioni devono provvedere a definire tali ulteriori misure e, in caso di
inerzia delle stesse, le misure da applicare in via sostitutiva.
Art. 6.
Disposizioni attuative
1. Qualora le Zone di cui all'articolo 2 ricadano all'interno di aree
naturali protette o di aree marine protette, istituite ai sensi della
legislazione vigente, si applicano le norme del presente decreto se piu'
restrittive rispetto alle misure di salvaguardia esistenti ed alle previsioni
normative definite dai rispettivi strumenti di pianificazione.
2. Le misure di conservazione previste nel presente decreto sostituiscono tutte
quelle precedentemente adottate per le Zone di cui all'articolo 2.
Art. 7.
Modifiche in materia di deroghe al prelievo venatorio
1. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole da: «Le deroghe» a: «direttiva 79/409/CEE e» sono
sostituite dalle seguenti: «Le deroghe sono provvedimenti di carattere
eccezionale, e comunque di durata non superiore ad un anno, che devono essere
motivati specificamente in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e
alla tipologia di deroga applicata e
devono essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei
presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le deroghe»;
b) al comma 3 le parole da: «sentito l'Istituto» a: «livello regionale» sono
sostituite dalle seguenti: «in conformita' al parere obbligatorio dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e la parola: «grave» e' soppressa;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fatto salvo il potere sostitutivo
d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa diffida alla regione interessata ad adempiere
entro dieci giorni, viene disposto l'annullamento dei provvedimenti di deroga
posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della
citata direttiva 79/409/CEE.».
Art. 8.
Intervento sostitutivo urgente
1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni
dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e
dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal
presente decreto, abrogando o modificando le proprie leggi, le delibere e gli
atti applicativi, nonche' i calendari venatori nelle parti difformi dalle
suddette disposizioni. In attesa di tale adeguamento e al fine di assicurare
l'immediato rispetto dell'ordinamento comunitario, sono sospesi gli effetti
delle deroghe adottate dalle regioni in difformita' dalle richiamate
disposizioni. Decorso inutilmente il termine suindicato, le leggi e gli atti
regionali difformi da tali disposizioni si intendono abrogati e annullati.
Art. 9.
Adeguamento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 all'ordinamento comunitario
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la
popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze
ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze
economiche, nonche' ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il
deterioramento della situazione attuale.» ;
b) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, le parole: «provvedono ad istituire»
sono sostituite dalla seguente: «individuano», dopo la parola: «protezione» e'
inserita la seguente: «speciale» e, dopo il secondo periodo, e' inserito il
seguente: «Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei
formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni,
ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle
cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della
presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i
confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere
pubblicizzati.»;
c) all'articolo 1, dopo il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Il
Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri interessati,
trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili per
coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, gestione e
utilizzazione della fauna selvatica, nonche' quelle sull'applicazione pratica
della presente legge.»;
d) all'articolo 18, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di
nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti
delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno
al luogo di nidificazione.»;
e) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
previa consultazione della Commissione europea»;
f) all'articolo 21, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche'
disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli»;
g) all'articolo 21, comma 1, lettera bb), dopo le parole:
«detenere per vendere,» sono
inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».
Art. 10.
Invarianza della spesa
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 agosto 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Bonino, Ministro per le politiche europee
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Bianchi, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Mastella