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Decreto
3 agosto 2000, n. 294.
Regolamento
concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici.
Ministro per i Beni e le attività culturali (pubblicato su G.U. n. 246 del 20 ottobre
2000)
come
modificato e integrato dal
Decreto 24 ottobre 2001, n. 420
Ministro
per i Beni e le attività culturali (pubblicato su G.U. n. 280 del 1
dicembre 2001)
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, ai
sensi dell'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo
superiore ai 150.000 euro di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria
dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
2. Per i lavori di cui al comma 1 di
importo pari o inferiore ai 150.000 euro si applica quanto previsto
dall'articolo 10.
3. In relazione ai lavori previsti dai
commi 1 e 2 trovano applicazione, per quanto non diversamente disposto dal
presente regolamento e nei limiti in cui siano compatibili con la specificità
della materia, le disposizioni del d.P.R. n. 34 del 2000, di seguito indicato
come "decreto n. 34".
Art. 2. Requisiti generali
1. I requisiti di ordine generale per la
qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1,
sono stabiliti dall'articolo 17 del decreto n. 34.
2. L'iscrizione dell'impresa al registro
istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, prescritta dall'articolo 17, comma 1, lettera f), del decreto n.
34, deve essere conseguita nella specifica attività economica
"conservazione e restauro di opere d'arte".
Art. 3. Requisiti speciali
1. I requisiti di ordine speciale per la
qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1,
sono:
a) adeguata idoneità tecnica;
b) adeguata idoneità organizzativa per le
imprese con più di quattro addetti;
c) adeguata capacità economica e
finanziaria.
Art. 4. Idoneità tecnica
1. L'adeguata idoneità tecnica è
dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) presenza di un direttore tecnico,
eventualmente coincidente con il titolare dell'impresa, restauratore di beni
culturali;
b) avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione
del contratto con una Società organismo di attestazione (SOA), di lavori di cui
all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento
dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione;
c) fermo quanto previsto alle lettere a) e
b), avvenuta esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, nell'ultimo dei
cinque anni, per un importo complessivo non inferiore ad un terzo dell'importo
della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi due
dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per
cento della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero ancora,
negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al
sessanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la
qualificazione.
Art. 5. Idoneità organizzativa
1. Le imprese con più di quattro addetti
devono avere una adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla presenza di
restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7,
in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo, e dalla
presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi dell'articolo
8, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico.
(comma così modificato dall'articolo 1,
comma 1, lettera a), del d.m. n. 420 del 2001)
2. In alternativa a quanto previsto dal
comma 1, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto
per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore
restauratore di beni culturali, come definite dal presente regolamento, un
costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e
accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e
al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2
di cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente
la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo
d'attestazione.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del d.m. n. 420 del 2001)
3. Il calcolo delle unità previste dai
commi 1 e 2 è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore.
4. I restauratori e i collaboratori
restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per
cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o
di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non
inferiore a un anno.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del d.m. n. 420
del 2001)
Art. 6. Capacità economica e finanziaria
(articolo così sostituito dall'articolo 2
del d.m. n. 420 del 2001)
1. L'adeguata capacità economica e
finanziaria dell'impresa è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate
da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa, ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34.
Art. 7. Restauratore di beni culturali
(articolo così sostituito dall'articolo 3
del d.m. n. 420 del 2001)
1. Ai fini del presente regolamento,
nonché ai fini di cui all'articolo 224 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per
restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma
presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni,
ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico.
2. Per restauratore di beni culturali
s'intende altresì colui che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento:
a) ha conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha
svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero
in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa
con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare
esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene o
della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a
quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;
b) ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio
ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento,
per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorità
preposta alla tutela dei beni sui quali è stato eseguito il restauro;
c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale
di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attività di restauro di
beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni,
direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione
tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità di
tutela, ove ne venga accertata l'idoneità o venga completato il percorso
formativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001.
Art. 8. Collaboratore restauratore di beni culturali
(articolo così sostituito dall'articolo 4
del d.m. n. 420 del 2001)
1. Agli effetti del presente regolamento, per
collaboratore restauratore di beni culturali si intende:
a) colui che ha conseguito un diploma di
laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro
dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento
almeno triennale in restauro;
b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o
regionale di durata non inferiore a tre anni.
2. Per collaboratore restauratore di beni
culturali s'intende altresì colui che, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse
storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni
architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio. L'attività
svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero
autocertificata dall'interessato ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorità
preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.
Art. 9. Lavori utili per la qualificazione
1. La certificazione dei lavori utili ai
fini di cui all'articolo 4 è redatta in conformità a quanto previsto
dall'articolo 22, comma 7 del decreto n. 34.
2. Per i lavori eseguiti per conto del
medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può
essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori
eseguiti nei singoli anni.
3. Sono fatti salvi i certificati
rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, se
accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata
dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati
realizzati.
4. I lavori possono essere utilizzati ai
fini di cui all'articolo 4 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche
per effetto di subappalto. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini
della qualificazione i lavori affidati in subappalto.
5. Per i lavori eseguiti all'estero si
applica la disciplina prevista dall'articolo 23 del decreto n. 34.
Art. 10. Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro
1. Per eseguire lavori di restauro o di
manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni
architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese devono
possedere i seguenti requisiti:
a) avere eseguito lavori direttamente e in
proprio nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del
bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli
che si affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto da
stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo
4, comma 1, lettera a);
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 5. Per
le imprese fino a quattro addetti è comunque richiesta la presenza in organico
di almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti
dall'articolo 7.
2. I requisiti di cui al comma 1,
autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ora art. 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sono dichiarati in sede di domanda di
partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione
di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni
su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla
stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.
Art. 11. Specificità degli interventi
1. Ferma restando la disciplina dettata
dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e delle
relative norme di esecuzione, qualora i lavori previsti dal presente
regolamento costituiscano parte non prevalente di un'opera o di un lavoro, essi
sono comunque indicati nel bando di gara qualunque sia il relativo importo, e
sono eseguiti esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal
presente regolamento. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di
procedere al loro autonomo affidamento.
Art. 12. Norma transitoria
1. Fino al 31 dicembre 2001, le imprese
che eseguono lavori di restauro o manutenzione di beni culturali mobili e di
superfici decorate di beni architettonici e che non hanno conseguito
l'attestazione da parte delle Società organismi di attestazione (SOA) sono
ammesse alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora
siano in possesso dei requisiti fissati dal presente regolamento. Le
percentuali fissate dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), sono riferite
all'importo dei lavori da affidare, ed il periodo di attività documentabile coincide
con il quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito
alla gara ufficiosa.
2. La sussistenza dei requisiti è
determinata, documentata e accertata secondo quanto stabilito dal presente
regolamento e, per quanto da esso non disposto, dalle disposizioni vigenti in
materia.