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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 49 del 15 dicembre 2004
Modifica alla L.R. 13.2.2003, n. 2: Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali.
(B.U.R. Abruzzo n. 41 del 24 dicembre 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
1. ARTICOLO 1
Al titolo della L.R 2/2003 sostituire: «(Artt. 150 e 151 D.lgs. 29 ottobre 1999,
n. 490)» con:
«(Artt. 145, 146, 159 e 167 D.lgs. 22.11.2004, n. 42/2004)».
All’art. 1 “Competenze in materia paesaggistica” della L.R. 2/2003 sono
apportate le seguenti modifiche:
la lett. a) del primo comma, è sostituita dalla seguente: "a) al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione ai sensi dell’art. 145 del D.lgs. n. 42/2004."
alla lett. b) del primo comma sono
apportate le seguenti modifiche:
1. le parole "all’art. 151 del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite dalle
seguenti: "all’art. 146, all’art. 167 ed all’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004".
2. sopprimere le parole "ai Piani e Programmi complessi" e "agli interventi
ricadenti sul demanio marittimo".
al comma 2 le parole "all’art. 151
del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite dalle seguenti:
"all’art. 146, all’art. 167 ed all’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004".
ARTICOLO 2
All’art. 2 "Organo regionale competente in materia di Beni Ambientali" della
L.R. 2/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 4 le parole: "di cui all’art. 150 e 151 del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite dalle seguenti: "di competenza regionale di cui all’art. 1 della presente legge";
al comma 6 le parole "all’art. 151
del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite con le seguenti:
"all’art. 146, all’art 167 ed all’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004";
al comma 6 sopprimere le parole: "assumono efficacia immediata e".
ARTICOLO 3
Dopo l’art. 2 della L.R. 2/2003 sono aggiunti i seguenti articoli:
“Art. 2/bis
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di
pianificazione
In via transitoria, fino alla
verifica ed all’adeguamento del Piano Regionale Paesistico "P.R.P." ai sensi
dell’ art. 156 D.lgs. n. 42/2004, la Regione esercita le funzioni di verifica di
conformità della strumentazione urbanistica con le previsioni di P.R.P vigente.
All’atto di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici al P.R.P.,
le Amministrazioni Comunali si fanno carico di una accurata trasposizione
grafica delle previsioni di P.R.P. alle scale del Piano, riproponendo altresì
una cartografia del suddetto P.R.P. aggiornata.
All’atto di conformazione e di adeguamento di cui sopra le medesime
amministrazioni comunali, sulla scorta di una articolata lettura dello stato di
fatto e di adeguate motivazioni sulle esigenze di sviluppo e socioeconomiche,
potranno proporre aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti alle
previsioni di P.R.P.
Qualora la proposta comunale si limiti ad una pura trasposizione del P.R.P.
nello strumento urbanistico locale, la stessa, approvata dal Consiglio Comunale,
viene trasmessa alla Regione per il parere di cui all’art. l della presente
legge.
Nel caso in cui si configuri come
proposta di variante al P .R.P. viene trasmessa alla Regione, Direzione
Territorio, per la verifica della compatibilità della proposta alle previsioni
di P.R.P; il Consiglio regionale assume apposito atto deliberativo previo parere
del Comitato di cui all’art l della presente legge.
Tale provvedimento, pubblicato sul BURA, costituisce variante al P.R.P. ed è
condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante
proposta.
Art. 2/ter
Sanzioni amministrative in materia di paesaggio
L’indennità prevista dall’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 relativa alle sanzioni
in caso di violazione degli obblighi previsti per la tutela dei beni
paesaggistici, è determinata in base ai parametri del D.M. 26.9.1997, previa
perizia di stima da parte di un tecnico abilitato.
Le autorizzazioni di competenza regionale, conseguenti al pagamento della
sanzione, sono rilasciate dal Direttore dell’Area Territorio visto il parere
espresso dal Comitato regionale per i Beni Ambientali.
Al mancato versamento delle sanzioni pecuniarie, l’autorità amministrativa
competente, ai sensi dell’art. 1 della presente legge, procede nelle forme
previste dall’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.
Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative contemplate dalla
presente legge sono acquisite al bilancio ed utilizzate per le spese inerenti
alla tutela e valorizzazione delle bellezze naturali.
Art. 2/quater
Norme finanziarie
Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative nella presente
legge sono acquisite nel bilancio regionale al Cap. 35005 UPB 03.05.002
denominato "Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di beni
ambientati e valutazione impatto ambientate L.R. 40/1990 e art. 46 L.R.
11/1999", e destinate alle spese inerenti la tutela e la valorizzazione delle
bellezze naturali con riferimento al Cap. 291421 UPB 05.01.016 denominato "Spese
inerenti alla protezione delle bellezzenaturali".
Per l’anno 2004 agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa
fronte con le disponibilità presenti in bilancio e iscritte sui capitoli di cui
al comma 1.Per gli anni successivi i relativi stanziamenti saranno iscritti sui
corrispondenti capitoli di bilancio di entrata e di spesa."
ARTICOLO 4
All’art. 4 "Norme abrogate" della L.R. 2/2003, dopo l’ultimo rigo,
aggiungere
L.R. 69/1990
L.R. 40/1990
L.R. 59/1991, art. 3
L.R. 44/1991
L.R. 8/1991
L.R. 2/1993.
ARTICOLO 5
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 15 Dicembre 2004