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Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
(in Suppl. ordinario n. 28 alla Gazz. Uff., 24 febbraio, n. 45)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Articolo 1
1. È approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di
184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
(in Suppl. ordinario n. 28 alla Gazz. Uff., 24 febbraio, n. 45)
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
(Testo aggiornato, da ultimo, ai decreti legislativi nn. 62 e 63 del 26 marzo 2008, pubblicati nella G.U. n. 84 del 9.4.2008, nonchè alla L. n. 129/2008, di conversione del D.L. n. 97/2008)
Articolo 1
Principi
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e
valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui
all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente
codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a
preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a
promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni
assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne
favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività,
assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio
culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al
patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione, ivi compresi
gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.(*)
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione
del patrimonio culturale indicate ai commi 3,4 e 5 sono svolte in conformità
alla normativa di tutela.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 1 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
Articolo 2
Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni
paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10
e11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base
alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134,
costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed
estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla
legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla
fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso
istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle
attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare
i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la
conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso
provvedimenti volti a conformare e regolare ditti e comportamenti inerenti al
patrimonio culturale.
Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al
Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero»,
che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni,
tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4.
Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6
del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di
appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti
diversi dal Ministero.
Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia
di tutela del patrimonio culturale
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito
denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero
nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal
Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto
manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri,
stampe e incisioni, non
appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse
culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento
ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste dall'articolo 128 compete al
Ministero.(*)
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni
possono esercitare le funzioni di tutela [anche su raccolte librarie private,
nonché] su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro
materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo,
Stato.(**)
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di
differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di
coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione
con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono
esercitate dallo Stato e dalle regioni(***)
secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente
codice, in modo che sia
sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalita'
perseguite(****).
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero
esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso
di perdurante inerzia o inadempienza.(***)
(*) N.d.R.: comma così sostituito dal D.Lgs. 156/2006
(**) N.d.R.: Le parole racchiuse tra parentesi quadre sono state soppresse dal D.Lgs. 156/2006
(***) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 157/2006
(****) N.d.R.: periodo aggiunto
dall'art. 1 del d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del
9-4-2008
Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina
delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale,
anche da parte delle persone diversamente abili(*) e ad
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del
patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.(**) Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli
interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al
paesaggio(°) la valorizzazione comprende altresi' la riqualificazione degli
immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.(***)
2. La valorizzazione è amata in forme compatibili con la tutela e tali da non
pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati,
singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
(*) N.d.R.: Periodo
aggiunto dall'art. 1 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U.
n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto dal D.Lgs. 156/2006
(***) N.d.R.: Periodo aggiunto dal D.Lgs. 157/2006
(°) N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 1 del dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n.
84 del 9-4-2008
Articolo 7
Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione
del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la
propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il
coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di
valorizzazione dei beni pubblici.
Articolo 7-bis
Espressioni di identita' culturale collettiva(*)
1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversita' culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilita' dell'articolo 10.
(*) N.d.R.: Articolo aggiunto
dall'art. 1 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008)
Articolo 8
Regioni e province ad autonomia speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà
attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 9
Beni culturali di interesse religioso
1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed
istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose; il
Ministero e, per quanto di competenza. le regioni provvedono, relativamente alle
esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai
sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense
firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte
con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, della Costituzione.
Articolo 10
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi
compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti(*), che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni
altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c ) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico,
ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni(*) delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616[, e di
quelle ad esse assimilabili].(**)
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista
dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono
interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse
culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un
interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della
tecnica, dell'industria(*) e della cultura in genere,
ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni
pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano
ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e(*) che, per
tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per
rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso
un eccezionale interesse [artistico o storico].(**)
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive
civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche
e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere
di rarita' o di pregio[, anche storico](**);
c) i manoscritti, gli autografi i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le
stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di
pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di
pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche
ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse
artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od
etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.(***)
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla
disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere
a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(**) N.d.R.: Periodo soppresso dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(***) N.d.R.: Comma così modificato
dal D.Lgs. 156/2006
Articolo 11
Cose(*) oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti
tipologie di cose:(**)
a) gli affreschi, gli stemmi i graffiti, le lapidi le iscrizioni, i tabernacoli
ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui
all'articolo 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di
autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a
termini degli articoli 64 e 65, comma 4(***);
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico,
a termini dell'articolo 37(***):
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere
cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le
documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali comunque realizzate, la cui
produzione risalga ad oltre venticinque ami, a termini dell'articolo 65,
comma 3, lettera c)(***);
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli
articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2(***);
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della
tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3,
lettera c)(***);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del
patrimonio storico della Rima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.(****)
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.(*****)
(*) N.d.R.: La parola
"Beni" è stata così sostituita dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008,
pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(**) N.d.R.: Alinea così modificata dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(***) N.d.R.: Lettera così modificata dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(****) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
(*****) N.d.R.: Comma aggiunto
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008)
Articolo 12
Verifica dell'interesse culturale
1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera
di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni,
sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.(*)
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai
soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi,
verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di
carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare
uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata
da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive
e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero
adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso
all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente
direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri
decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle
richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte
degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato
l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione
delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello
Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda
contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne
dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni
dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico
interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia
proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del
presente codice.(*)
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al
comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni
restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di
verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero(*)
e accessibile al Ministero e all'Agenzia
del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di
programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze
istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma
1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la
loro natura giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal
ricevimento della richiesta.(**)
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008)
(**) N.d.R.: Comma così modificato
dal D.Lgs. 156/2006
Articolo 13
Dichiarazione dell'interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto,
dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2.
Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi
appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
Articolo 14
Procedimento di dichiarazione
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse
culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente
territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione
della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti
dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta
giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata
anche al comune e alla città metropolitana.(*)
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle
disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del capo II e dalla sezione I
del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del temine del
procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.(**)
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
(**) N.d.R.: Comma così
modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U.
n. 84 del 9-4-2008)
Articolo 15
Notifica della dichiarazione
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto,
tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il
provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente,
nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.(*)
(*) N.d.R.: Comma aggiunto
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008)
Articolo 16
Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12
o la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al
Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.(*)
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del
provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle
disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione
I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso
entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199.
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dal D.Lgs. 156/2006
Articolo 17
Catalogazione
1. Il Ministero. con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le
relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto
ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua
e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei
dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello
Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università,
concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e
inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le
modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la
catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e previe intese con gli enti
proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni
culturali in ogni sua articolazione.(*)
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi
dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la
tutela della riservatezza.
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dal D.Lgs. 156/2006
Articolo 18
Vigilanza
1. La vigilanza sui beni culturali,
sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonche' sulle aree interessate da
prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45(*), compete al Ministero.
2. Sulle cose di cui
all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme
di intesa e di coordinamento con le regioni medesime(**).
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008)
(**) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo
2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
Articolo 19
Ispezione
1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore
a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad
accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia(*) dei beni
culturali.
1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 i soprintendenti possono
altresi' accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta
date ai sensi dell'articolo 45.(**)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(**) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
Articolo 20
Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati(*), danneggiati o adibiti ad usi
non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare
pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.(**)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dal D.Lgs. 156/2006
Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la
demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali(*);
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
mobili(**), salvo quanto previsto
ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i
quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo
scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione
prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per
le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13(***);
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di
documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.(***)
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di
sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure
necessarie per cui i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti
pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di
comunicazione al Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18(****).
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di
qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e'
comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'articolo 20, comma
1.(*)
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione
tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere
prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia'
date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.(***)
(*) N.d.R.: Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(**) N.d.R.: Lettera così modificata dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(***) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
(****) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
Articolo 22
Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista
dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia
pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla
ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della
documentazione richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la
soprintendenza ne da' preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è
sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e
comunque per non più di trenta giorni.(*)
4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo' diffidare
l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta
giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente puo' agire ai
sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni.(**)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dal D.Lgs. 156/2006
(**) N.d.R.: Comma così sostituito dal D.Lgs. 156/2006
Articolo 23
Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino
anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla
denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine
l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione
conseguita, corredata dal relativo progetto.
Articolo 24
Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di
amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali,
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai
sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il
Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
Articolo 25
Conferenza dei servizi
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali ove
si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero
con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente
le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto,
sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21.(*)
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione
conclusiva e' assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.(**)
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in
conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle
prescrizioni da quest'ultimo impartite.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(**) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
Articolo 26
Valutazione di impatto ambientale
1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale,
l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 è espressa dal Ministero in sede di
concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale. sulla base del
progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che
l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni
culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia
negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si
considera conclusa negativamente.(*)
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con
l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in
pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente
ordina la sospensione dei lavori.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
Articolo 27
Situazioni di urgenza
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi
provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data
immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente
inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
Articolo 28
Misure cautelari e preventive
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro
il disposto degli articoli 20, 21, 25 , 26 e 27 ovvero condotti in difformità
dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la
sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche
quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12,
comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla
ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del
procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse
archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui
all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il
soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi
sulle aree medesime a spese del committente.(*)
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dal D.Lgs. 156/2006
Articolo 29
Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e
restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le
situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi
destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue
parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso
di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene
medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel
caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base
alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento
strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la
collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di
indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed
esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e
restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici
sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali
ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono
attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti
con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della
legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca(*) [previo parere della Conferenza Stato-regioni],
sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del
restauro.(**)
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di
studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998. n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti
pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca(*),
[previo parere della Conferenza Stato-regioni], sono individuati le modalità di
accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti
di cui al presente coma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle
attività didattiche e dell'esame finale abilitante alle attivita' di cui al
comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di
detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o
magistrale,, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.(**)
9-bis. Dalla data di entrata in
vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti
di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica
di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione
delle predette disposizioni.(***)
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari
al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici
e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a
criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza
Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997.
n. 281.
11. Mediante appositi accordi [o intese] il Ministero e le regioni, anche con il
concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono
istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di
personalità giuridica; cui affidare attività di ricerca, sperimentazione,
studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro
su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere
altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per
l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.(**)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(**) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
(***) N.d.R.: Comma aggiunto dal D.Lgs. 156/2006
Articolo 30
Obblighi conservativi
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro
ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la
conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di
lucro, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti(*), fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi
correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a
garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri
archivi nella loro organicita' e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno
altresi' l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in
sezioni separate.(**) Agli stessi obblighi di conservazione e
inventariazione(**) sono assoggettati i proprietari, possessori o
detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi
aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno
per gli accertamenti di cui all'articolo 125.(***)
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(*) N.d.R.: Periodo così sostituito dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(***) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
Articolo 31
Interventi conservativi volontari
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad
iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono
autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta
dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali
previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere
necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni
tributarie previste dalla legge.
Articolo 32
Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni
culturali ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 4.
Articolo 33
Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e
dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del
procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far
pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli
interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la
presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente
alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali
prescrizioni e con la fissazione del temine per l'inizio dei lavori. Per i beni
immobili il progetto presentato è trasmesso dalia soprintendenza al comune e
alla citta' metropolitana(*), che possono esprimere parere motivato entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo
di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le
indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il
progetto è respinto, si procede con l'esecuzione ditta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure
conservative necessarie.
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008)
Articolo 34
Oneri per gli interventi conservativi imposti
1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti
direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del
proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di
particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico,
il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal
caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà
comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o
detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione
di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare
determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina
la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura
il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione
coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 35
Intervento finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario,
possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi
previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà
della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni
in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo
intero ammontare.
2.La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi
storici previsti dall'articolo 30,comma 4. 3. Per la determinazione della
percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi
pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati
ottenuti benefici fiscali.
Articolo 36
Erogazione del contributo
1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla
spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei
lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli
interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il
recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa
in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 37
Contributo in conto interessi
1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre
forme di finanziamento(*) accordati
da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo
di beni culturali [immobili] per la realizzazione degli interventi conservativi
autorizzati.(**)
2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi
calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato [a
titolo di mutuo;](***).
3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Mistero all'istituto di credito
secondo modalità da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi
conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero(****)
abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(**) N.d.R.: Le parole racchiuse tra parentesi quadre sono state soppresse dal D.Lgs. 156/2006
(***) N.d.R.: Periodo soppresso dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(****) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
Articolo 38
Accessibilita' al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi
conservativi(*)
1. I beni culturali (**)restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il
concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati
concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico
secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da
stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione
dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del
contributo ai sensi degli articoli 35 e 37(***).
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di
apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore
artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e
convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città
metropolitana(***) nel cui territorio si trovano gli immobili.
(*) N.d.R.: Rubrica così modificata dal D.Lgs. 156/2006 e, successivamente, dal D. lgs. n. 62/2008
(**) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
(***) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
Articolo 39
Interventi conservativi su beni dello Stato
1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di
appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o
ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione
degli interventi di cui al comma 1, [relativi a beni immobili](*), sono assunte
dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del
Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui
lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi.di cui al comma 1, relativi a beni
immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al
comune e alla città metropolitana(**).
(*) N.d.R.: Periodo soppresso dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
(**) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
Articolo 40
Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali
1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di
assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui
all'articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e
privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.
Articolo 41
Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle
amministrazioni statali
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio
centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari
esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la
consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo
l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano
gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale
anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli
archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando
vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati
definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti(*).
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le
operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle
amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono
versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che
non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di
sorveglianza(*), delle
quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i
direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti(*) del Ministero, e
rappresentanti del Ministero dell'interno, con
il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di
deposito. di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione,
gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma
3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di
natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono
disciplinati con decreto adottato dal Ministro [per i beni e le attività
culturali](**) di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal
Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli
affari esteri(*); non si applicano altresì agli stati maggiori della
difesa(*), dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica, nonche'
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri(*), per quanto attiene la documentazione di carattere
militare e operativo.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
Articolo 42
Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio
archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della
Repubblica con proprio decreto. su proposta del segretario generale della
Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di
consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della
Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti
presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi
uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio
storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi
della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte
medesima.
3.bis [abrogato](*)
(*) N.d.R.: Comma abrogato
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008)
Articolo 43
Custodia coattiva
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in
pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o
assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.
1-bis. Il Ministero, su proposta
del soprintendente archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato
competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30,
comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli
enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In
alternativa, il Ministero puo' stabilire, su proposta del soprintendente
archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente
inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di
cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio
pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque,
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.(*)
(*) N.d.R.: Comma aggiunto
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008)
Articolo 44
Comodato e deposito di beni culturali
1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o
in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e
scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso
del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne
la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di
particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non
risulti particolarmente onerosa. (*)
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende
prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle
parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi
prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono
risolvere consensualmente il comodato.
3. 1 direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni
ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono
a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero.
L'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5. (*)
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del
competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le
spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati
sono a carico degli enti depositanti,
salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o
in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei
beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente
depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.(**)
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni in materia di comodato e di deposito.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
Articolo 45
Prescrizioni di tutela indiretta
1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre
norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni
culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano
alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli
articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali
interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli
strumenti urbanistici.
Articolo 46
Procedimento per la tutela indiretta
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su
motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali
interessati dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta
particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento
mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione
al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i
contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione 6 inviata anche al comune
e alla città metropolitana.(*)
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la
temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si
riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del
relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.(**)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
(**) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008)
Articolo 47
Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo
1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato
al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili
interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è
ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione del
ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato.
Articolo 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni
Autorizzazione per mostre ed esposizioni 1. È soggetto ad autorizzazione il
prestito per mostre ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1 :
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10,
comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2,
lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti
indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o
sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno
quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile
della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione
dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di
fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per
garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle
cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda,
previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal
Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici,
l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei
relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo
le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si
provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni
culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini
dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.
Articolo 49
Manifesti e cartelli pubblicitari
1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli
edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. II collocamento o
l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non
danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili.
L'autorizzazione e' trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti
competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.(*)
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma
1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo
autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione
stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole
della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia
del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei
beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la
compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il
nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei
ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un
periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla
osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori
medesimi.
(*) N.d.R.: Periodi così
sostituiti dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U.
n. 84 del 9-4-2008)
Articolo 50
Distacco di beni culturali
1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il
distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed
altri elementi decorativi di edifici esposti o non alla pubblica vista.(*)
2. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il
distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la
rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale
ai sensi della normativa in materia.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
Articolo 51
Studi d'artista
1. È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché
rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili,
qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è
inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo
valore storico, ai sensi dell'articolo 13.
2. È altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista
rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario é adibiti a tale funzione
da almeno vent'anni.
Articolo 52
Esercizio del commercio in aree da valore culturale
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il
soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico,
storico, artistico e paesaggistico(*) nelle quali vietare o sottoporre a condizioni
particolari l'esercizio del commercio.
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008)
Articolo 53
Beni del demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822
del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto
di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità(*) previsti dal presente codice.
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008)
Articolo 54
Beni inalienabili
1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale(*) di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati
monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente(**);
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
d-bis) gli immobili dichiarati di
interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera
d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte
appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.(***)
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10,
comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga
ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica
previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le
cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi
dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;(*****)
[b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti
di cui all'articolo 53;](*****)
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché
gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli
indicati al medesimo articolo 53;
[d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate
di interesse particolarmente importante [quali testimonianze dell'identità e
della stona delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose], ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, lettera d)].(*****)
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di
trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalita' di cui
agli articoli 18 e 19.(******)
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati
esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della
presente Parte.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(***) N.d.R.: Lettere aggiunte dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(****) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
(*****) N.d.R.: Lettere soppresse dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(******) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 55
Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti
tra quelli elencati nell'articolo 54, comma 1(*), non possono essere alienati
senza l'autorizzazione del Ministero.
2. La richiesta di
autorizzazione ad alienare e' corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione
del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono
perseguire con l'alienazione del bene e delle modalita' e dei tempi
previsti per il loro conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione
degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalita' di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con
la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.(**)
3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del soprintendente, sentita
la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali
interessati. Il provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di
conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto
della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e dei tempi previsti
per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella
richiesta.(**)
3-bis. L'autorizzazione non puo'
essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di
arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque
risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo.
Il Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni
d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua
conservazione.(***)
3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di concordare con il soggetto
interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una
valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di
autorizzazione ed altre possibili modalita' di valorizzazione del bene.(***)
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o
commerciale, la richiesta di autorizzazione e' corredata dai soli elementi di
cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e' rilasciata con le
indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).(***)
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del
bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le
disposizioni di tutela di cui al presente titolo.(***)
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati
e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e
5.(***)
(*)N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008
(**) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo
2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(***) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 55-bis
Clausola risolutiva(*)
1. Le prescrizioni e condizioni
contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di
alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456
del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono
anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte
dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio
dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate inadempienze alle
amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di
alienazione.
(*) N.d.R.: Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 56
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
1. È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli
54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da
quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di
lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti(*)
2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1,
lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di
lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o
di singoli documenti.(**)
3. La richiesta di autorizzazione e' corredata dagli elementi di cui
all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e' rilasciata
con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.(**)
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione puo'
essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le
raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e
non ne sia menomata la pubblica fruizione.(**)
4-bis. Relativamente ai beni di
cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione puo' essere
rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla
conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.(***)
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate
nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei
registri immobiliari.(***)
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati
e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e
5.(***)
4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle
costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare
l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.(***)
4-sexies. Non e' soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate
all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.(***)
4-septies. Rimane ferma l'inalienabilita' disposta dall'articolo 54, comma 1,
lettera d-ter).(***)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(***) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 57
Cessione di beni culturali in favore dello Stato(*)
1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
(*) N.d.R.: Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 57-bis
Procedure di trasferimento di immobili pubblici(*)
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di
valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili
pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata,
rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la
locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di
immobili pubblici di interesse culturale per le finalita' di cui al
comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono
riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono
trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle
prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle
amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo, su richiesta delle
stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del
contratto, senza indennizzo.
(*) N.d.R.: Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 58
Autorizzazione alla permuta
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e
56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri
appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta
stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero
l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
Articolo 59
Denuncia di trasferimento
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la
proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo
oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure
di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli
effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per
l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione
della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il temine
decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice
civile, salva rinuncia ai sensi delle
disposizioni del codice civile.(*)
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si
trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei
loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni ;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali
comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal
coma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
Articolo 60
Acquisto in via di prelazione
1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o
gli altri enti pubblici territoriali interessati(*), hanno facoltà di acquistare in
via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in societa',
rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al
medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.(**)
2. Qualora il bene sia alienato con albi per un unico corrispettivo o sia ceduto
senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla
prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai
sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo,
designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla
prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la
sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare
l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le
spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta
iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque
titolo dato in pagamento.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
Articolo 61
Condizioni della prelazione
1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di
ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure
risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni
dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque
acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59,
comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione 6
notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo stato dalla
data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane
condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è
vietato effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose
alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.
Articolo 62
Procedimento per la prelazione
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne
dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali
nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà
notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei
mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e
l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti
giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione,
corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere
sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa
indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del bene.(*)
3. Il Ministero puo'
rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facolta' all'ente
interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia(*). Detto ente
assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo
notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la
prelazione dalla data dell'ultima notifica.
4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente
oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 e' di novanta giorni
ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono,
rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento
in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito
tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma
4.(**)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006
(**) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 63
Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo
di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti
1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa
in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di
cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della
dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose
rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente
decreto legislativo, di
seguito indicato come "Allegato A".(*)
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano
giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in
materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose
medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro
dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è
obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni
commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo
periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei
carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati(*). La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio
della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione
è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di
vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno
l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse
storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati
proprietari; possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che
acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni
dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al
presente comma(*)il soprintendente
può avviare il procedimento di cui all'articolo 13.
5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o
di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a
qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico
particolarmente importante.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 64
Attestati di autenticità e di provenienza
1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di
commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di
scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od
archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha
l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti(*)
l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere
medesime(*); ovvero, in
mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione
recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile
attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione
alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli
stessi.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 64-bis
Controllo sulla circolazione(*)
1. Il controllo sulla
circolazione internazionale e' finalizzato a preservare l'integrita' del
patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in
base al presente codice ed alle norme previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' esercitato ai sensi delle
disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei
vincoli fissati in ambito comunitario, nonche' degli impegni assunti
mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali.
Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni
costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.
(*) N.d.R.: Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Sezione i-bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale
Articolo 65
Uscita definitiva
1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni
culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. È vietata altresì l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1,
che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista
dall'articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate
all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti,
abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in
relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza
dei beni medesimi .
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione,
secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di
questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale,
siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino
interesse culturale;
c) delle cose(*) rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere
f), g) ed h), a chiunque appartengano.
4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera d).
L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di
esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o
la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e
con le modalità stabilite con decreto ministeriale.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 66
Uscita temporanea per manifestazioni
1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica
delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera
a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse
culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in
condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica
sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una
collezione artistica o bibliografica.
Articolo 67
Altri casi di uscita temporanea
1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a),
e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso
sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni
internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli
interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione
da eseguire necessariamente all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con
istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata
stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque, superiore a
quattro anni.
2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della
Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la
partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
Articolo 68
Attestato di libera circolazione
1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica
le cose indicate(*) nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e
presentarle(*) al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e
per ciascuna di esse(*), il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della
cosa [o del bene](**), ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano
ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in
ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato,
rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni
ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa [o del bene](**).
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera
circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in
relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte,
presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel
compiere tale valutazione gli uffici di esportazione(***) si attengono a indirizzi di carattere
generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre
originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è
consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un
terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli
attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi
dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati
all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose
sono sottoposte(*) alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.
7. Per le cose [o i beni](**) di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza
regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è
reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della
richiesta e, se negativo, è vincolante.
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008
(**) N.d.R.: Termini soppressi dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008,
pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008,
pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 69
Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta
giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso
entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza
del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le
cose rimangono assoggettate(*) alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di
esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199.
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008
Articolo 70
Acquisto coattivo
1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione,
qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di
libera circolazione(*),
può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali
è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale
comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che
l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio
medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine
per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa [o il bene](**) per il valore
indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato
all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto,
l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del
medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione,
entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la
cosa [o il bene](**) nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3 [in
materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno](***).
Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Termini soppressi dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(***) N.d.R.: Periodo soppresso dal D.Lgs. 156/2006
Articolo 71
Attestato di circolazione temporanea
1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai
sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve fame denuncia
e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente
e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia
all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato,
rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea,
dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato
entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il
provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo
nei modi previsti dall'articolo 69.
3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano
l'interesse indicato dall'articolo 10(*), contestualmente alla pronuncia positiva
o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento
di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è
sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici
di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita
temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b)
e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui
all'articolo 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che
è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque
superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo
quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da
parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le
manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da
organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i
beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione,
costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da
una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al
valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato.
La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla
temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine
stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della
cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita
temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 72
Ingresso nel territorio nazionale
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o
l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo
65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono
rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene
e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese
terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti
o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non e' ammessa la
produzione, da parte degli interessati, di atti di notorieta' o di dichiarazioni
sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa(*).
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno
validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e
procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo
all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008
Articolo 73
Denominazioni
1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:
a) per "regolamento CEE", il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9
dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio,
del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/2001(*) del Consiglio, del 14
maggio 2001;
b) pe r"direttiva CEE", la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993,
come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla direttiva 2001/38/CEdel Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001;
c) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che promuove
l'azione di restituzione a norma della sezione III.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 74
Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'unione europea degli
oggetti(*) indicati nell'allegato A [del presente codice](**) è disciplinata dal
regolamento CEE e dal presente articolo.
2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CEE, gli uffici di
esportazione del Ministero sono autorita' competenti per il rilascio delle
licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo
comunica alla Commissione delle Comunita' europee; segnala, altresi', ogni
eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa
effettuazione.(***)
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE e'
rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera
circolazione, ed e' valida per sei mesi. La detta licenza puo' essere
rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non
contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di
quest'ultimo.(***)
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione puo'
rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle
condizioni e secondo le modalita' stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.(***)
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli
oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione
rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del
regolamento CEE, per la durata di validita' della licenza medesima.(***)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Termini soppressi dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(***) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 75
Restituzione
1. Nell'ambito dell'Unione
europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio
di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 e' regolata dalle disposizioni
della presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE.(*)
2. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali quelli
qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno Stato
membro, in applicazione della legislazione o delle procedure
amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale
dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato istitutivo
della Comunita' economica europea, nella versione consolidata, quale
risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam e dal
Trattato di Nizza.(*)
3. La restituzione e' ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrino
in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero
per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano
inventariati o catalogati come appartenenti a:
a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di
biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprieta' dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni
altro ente ed istituto pubblico, nonche' le collezioni finanziate in
modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti
pubblici territoriali;
b) istituzioni ecclesiastiche.(*)
4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato
membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione
del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CEE, ovvero determinata dal
mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel
provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea.(*)
5. Si considerano illecitamente usciti
anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con
il provvedimento di autorizzazione(**).
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5
sussistono al momento della proposizione della domanda.
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 76
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea
1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è, per
l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella
direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione
degli altri Ministeri, degli albi organi dello Stato, delle, regioni e degli
altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al
patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati
membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del
bene [culturale](*) e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga.
Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata da ogni
notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo
alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio
nazionale di un bene [culturale](*) la cui illecita uscita da uno Stato membro possa
presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare,
in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza
dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purché tali
operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica stessa.
Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono
applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia
presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la
conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o
detentore a qualsiasi titolo del bene [culturale](*), di ogni controversia
concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti
e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai
soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante
arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per
l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
(*) N.d.R.: Termine soppresso dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 77
Azione di restituzione
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati
membri dell'unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti
all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75.
2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile,
l'atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di
bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa
all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a
qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale
registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità
centrali degli altri Stati membri.
Articolo 78
Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione
1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a
decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene
uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il
possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta
anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato
richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo
75, comma 3, lettere a) e b)(*).
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 79
Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della
parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri
equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è
tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza
necessaria a seconda delle circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o
legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio
dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può
rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione
residente in Italia.
Articolo 80
Pagamento dell'indennizzo
1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente
alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di
un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal
Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale.
Articolo 81
Oneri per l'assistenza e la collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca,
rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque
conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle inerenti
all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Articolo 82
Azione di restituzione a favore dell'Italia
1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal
territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Mistero degli
affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui
si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.
Articolo 83
Destinazione del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero
provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese
sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il
Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma
di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3,
il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente
organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad
un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente
pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica
fruizione nel contesto culturale più opportuno.
Articolo 84
Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure
adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e
acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri
Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'applicazione del
presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE
in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre
anni la relazione sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE
per la Commissione indicata al comma 1. La relazione è trasmessa al Parlamento.
Articolo 85
Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali
illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.
Articolo 86
Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del
patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela
dei diversi Stati membri dell'unione europea, il Ministero promuove gli
opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.
Articolo 87
Convenzione UNIDROIT(*)
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.
* N.d.R.: Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 87-bis
Convenzione UNESCO(*)
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.
* N.d.R.: Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 88
Attività di ricerca
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle
cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono
riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono
eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione,
determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia
di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in
denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o
di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
Articolo 89
Concessione di ricerca
1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati
l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere
a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto
di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di
inosservanza la concessione è revocata.
3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda
sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono
rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il
relativo importo è fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione
ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente
del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al
proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in
tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini
espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la
conservazione e la custodia delle cose medesime.
Articolo 90
Scoperte fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne
fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero
all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di
esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i
carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.(*)
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare
la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la
sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove
occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto
ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008
Articolo 91
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate
nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che
siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile,
ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un
immobile,.tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati
all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti
dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3,
lettera a). È nullo ogni patto contrario.
Articolo 92
Premio per i ritrovamenti
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle
cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89,
qualora l'attivita' medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o
statutari;(*)
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti
dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista
dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non
superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato
nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle
cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un
credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
(*) N.d.R.: Lettera così
modificata dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U.
n. 84 del 9-4-2008
Articolo 93
Determinazione del premio
1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi
titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto
del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via
provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta
acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il
valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente
dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per La sua
sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare.
l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese
della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta
iniquità.
Articolo 94
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale
subacqueo(*)
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare
estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale
sono tutelati ai sensi delle "regole relative agli interventi sul
patrimonio culturale subacqueo,"(**) allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del
patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
(*) N.d.R.: Rubrica così
modificata dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U.
n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo
2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 95
Espropriazione di beni culturali
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero
per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante
interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica
dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti
pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare
l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai
fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione
del procedimento.
3. Il Ministero può anche disporne l'espropriazione a favore di persone
giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo
procedimento.
Articolo 96
Espropriazione per fini strumentali
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree
quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili(*), assicurarne la
luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da
parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 97
Espropriazione per interesse archeologico
1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire
interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose
indicate nell'articolo 10.
Articolo 98
Dichiarazione di pubblica utilità
1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso
dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del
progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Articolo 99
Indennità di esproprio per i beni culturali
1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel
giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita
all'interno dello Stato.
2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle
disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Articolo 100
Rinvio a norme generali
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per
pubblica utilità.
Articolo 101
Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono
istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e
i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga(*),
conserva, ordina ed espone
beni culturali per finalità di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie,
cataloga(*) e conserva un insieme
organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su
qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la
Lettura e lo studio;
c) "archivio";una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva
documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalità di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura
fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti
evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o
ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati
edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come
insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio
pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1
che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un
servizio privato di utilità sociale.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 102
Fruizione degli istituti e dei luoghi della natura di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente
ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e
nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale
disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della
cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei
luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del
presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali
cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare. armonizzare ed integrare la fruizione relativamente
agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e
per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza
di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni
di cui ha comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire
alle regioni e agli altri enti pubblici territori di, in base ai principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e
luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e
valorizzazione dei beni ivi presenti.
Articolo 103
Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere
gratuito o a pagamento. Il Mistero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura,
studio e ricerca è gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per La determinazione del relativo
prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle
convezioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e
di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti
pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere
impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita
presso terzi convenzionati.
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente
nazionale di assistenza e previdenza per i pittori. scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non
creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea.
Articolo 104
Fruizione di beni culturali di proprietà privata
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi
culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e 4,
che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è
dichiarato con ano del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate ira il proprietario e il
soprintendente, che ne dà comunicazione al comune o alla città metropolitana nel
cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
Articolo 105
Diritti di uso e godimento pubblico
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze,
affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia
acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.
Articolo 106
Uso individuale di beni culturali
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità
compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.(*)
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone
dovuto e adotta il relativo provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.(**)
(*) N.d.R.: Comma così modifcato dal D.Lgs. 156/2006
(**) N.d.R.: Comma aggiunto dal D.Lgs. 156/2006
Articolo 107
Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni
culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2
e quelle in materia di diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la
riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto,
dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque
materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via
eccezionale e nel rispetto delle modalita' stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece
consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie
degli originali gia' esistenti nonche' quelli ottenuti con tecniche che
escludano il contatto diretto con l'originale.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni
culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche
conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici
economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso
personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di
valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese
sostenute dall'amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai
beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della
cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per
gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal
pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione
non hanno subito dami e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione
dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.
Articolo 109
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per
fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il
provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Articolo 110
Incasso e riparto di proventi
1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla
vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura,
nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei
beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i
singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive
disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo
Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale
intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da
ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di
credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non otre cinque
giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze si
assegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello
stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura
fissati dal Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed
ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla
realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi
medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di
beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed
ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati
all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Articolo 111
Attività di valorizzazione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella
costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero
nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o
strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle
finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare
o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà
di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di
trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è
riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.
Articolo 112
Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica(*)
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati
all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale
disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo
Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e
dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del
presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali
cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi
per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per
elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi,
relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono
essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi' l'integrazione, nel processo di
valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi
collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprieta'
privata, previo consenso degli interessati.
Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera
direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente
competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali
eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti
giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico e'
tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e criteri in base ai quali
il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi
partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni
culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni
culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che
l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere
stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti
pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali
comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali.
Per le stesse finalita' di cui al primo periodo, ulteriori
accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli
altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonche'
dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni
culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano
per statuto finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei
beni culturali.(**) Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non
imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
(*) N.d.R.: Articolo così sostituito dal D.Lgs. n. 157/2006
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 113
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni
culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da
parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni
culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con
il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della
misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere
alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli
accordi ivi previsti al comma 3.
Articolo 114
Livelli di qualità della valorizzazione
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con
il concorso delle universita', fissano i livelli minimi uniformi di qualita'
delle attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano
l'aggiornamento periodico.(*)
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa
intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività
di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.
(*) N.d.R.: Comma così sostituito
dal D.Lgs. n. 157/2006
Articolo 115
Forme di gestione(*)
1. Le attivita' di valorizzazione dei beni
culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne
alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le
amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma
consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione a terzi delle attivita'
di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle
amministrazioni cui i
beni pertengono(**) o dei soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi
del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della
valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente
partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque
essere individuati quali concessionari delle attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta
tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 e' attuata mediante
valutazione comparativa in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma
indiretta e' attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i
soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i
rapporti con i concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante
contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del
progetto di gestione delle attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di
attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da
erogare, nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio
sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la
pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione sia
attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto
concessorio e' esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono.
L'inadempimento(**), da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla
concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze
convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni
cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione,
senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui
all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali
che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori
dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono,
senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti
di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso
non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del
loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere collegata la
concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attivita' medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde
efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione
delle attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente
articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
(*) N.d.R.: Articolo così sostituito dal D.Lgs. n. 157/2006
(**) N.d.R.: Comma così
modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U.
n. 84 del 9-4-2008
Articolo 116
Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso(*)
1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi
dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al
regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal
Ministero in conformita' alle disposizioni del presente codice. Gli organi
istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di
gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.
(*) N.d.R.: Articolo così
sostituito dal D.Lgs. n. 157/2006
Articolo 117
Servizi per il pubblico(*)
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono
essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il
pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi
catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altra materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di
riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle
riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di
intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza
didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative
promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i
servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo
115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi
dell'articolo 110.
(*) N.d.R.: Rubrica così
sostituita dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U.
n. 84 del 9-4-2008
Articolo 118
Promozione di attività di studio e ricerca
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il
concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano,
promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività
conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati
degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi
compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi
per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio
e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle
università e di altri soggetti pubblici e privati.
Articolo 119
Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale(*)
1. Il Ministero puo' concludere accordi con i Ministeri della pubblica
istruzione e dell'universita' e della ricerca, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del
patrimonio culturale e favorirne la fruizione.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli
istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono
stipulare apposite convenzioni con le universita', le scuole di ogni
ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonche'
con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione
di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi
didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi,
destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i
materiali e i sussidi tengono conto della specificita' dell'istituto di
formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla
presenza di persone con disabilita'.
(*) N.d.R.: Articolo così
sostituito dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U.
n. 84 del 9-4-2008
Articolo 120
Sponsorizzazione di beni culturali
1. E' sponsorizzazione di
beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la
progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla
valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il
marchio, l'immagine, l'attivita'
o il prodotto dell'attivita' del soggetto erogante. Possono essere
oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali nonche' di altri soggetti
pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero
iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprieta'. La
verifica della compatibilita' di dette iniziative con le esigenze della
tutela e' effettuata dal Ministero in conformita' alle disposizioni del
presente codice.(*)
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome,
del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto
del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico,
L'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilii
con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contrario di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di
erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto
erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
(*) N.d.R.: Comma così sostituito
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008
Articolo 121
Accordi con le fondazioni bancarie
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel
proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa
con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di
ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente
perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e
beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul
patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle
risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con
proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei
protocolli di intesa.
Articolo 122
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei
documenti
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle
regioni degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed
istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125,
relativi alla politica estera o interna dello Stato,che diventano consultabili
cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti
di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la
loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo
stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
b-bis) di quelli versati ai sensi
dell'articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1
dello stesso articolo.
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti
restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede, [ove ancora operante](*),
l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito,
ove ancora operante, ovvero quella che ad essa e' subentrata nell'esercizio
delle relative competenze.(**)
3. Alle disposizioni del comma 1, lettera b)(***), sono assoggettati anche gli archivi e i
documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati
in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in
eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale
limitazione, cosi come quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei
riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra
persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti
degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di
documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per
il titolo di acquisto.
(*) N.d.R.: Parole soppresse dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008
(***) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo
2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Articolo 123
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei
documenti riservati
1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato
competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità
degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno,
pub autorizzare. la consultazione, per scopi storici di documenti di carattere
riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei
termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a
parità di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1
conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente
utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione(*).
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per
scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi
storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni
altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal
soprintendente archivistico.
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008
Articolo 124
Configurabilità a scopi storici degli archivi correnti
1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti
della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi
correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fui del comma 1 degli archivi correnti e di. deposito
degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti
medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.
Articolo 125
Declaratoria di riservatezza
1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente
consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero
dell'interno, d'intesa con il Ministero.
Articolo 126
Protezione di dati personali
1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui
riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli
archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione
relativa all'esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati
personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro
trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della
riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è
assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Articolo 127
Configurabilità degli archivi privati
1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o
di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di
permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il
soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità
concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a
carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere
riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione
anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non
consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a
norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123,
comma 3, e 126, comma 3.
Articolo 128
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state
rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno
1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui
all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette
notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma dell'articolo
22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006(*), degli articoli
2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e
notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non
conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta
del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di
dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2,
al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento
di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione
conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato
d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 2 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008
Articolo 129
Provvedimenti legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse,
complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse
storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche
ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio
1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892,
n. 31.
Articolo 130
Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente
codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei
regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio
1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme
contenute in questa Parte.
Articolo 131
Paesaggio(*)
1. Per paesaggio si intende il
territorio espressivo di identita', il cui carattere deriva dall'azione di fattori
naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti
e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile
dell'identita' nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potesta' esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale
limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente
Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni
paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, e' volta a
riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori
culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora
intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti
e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo
della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e
sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attivita' di
conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del
paesaggio nonche', ove possibile, la realizzazione di nuovi valori
paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione e' attuata nel
rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche'
tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono
sul territorio nazionale, informano la loro attivita' ai principi di uso
consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche
paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici
integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualita' e
sostenibilita'.
(*) N.d.R.: Articolo così
sostituito dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del
9-4-2008
Articolo 132
Convenzioni internazionali(*)
1. La Repubblica si conforma agli
obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni
internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio e' stabilita in
conformita' ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione
della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000,
e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.
(*) N.d.R.: Articolo così
sostituito dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del
9-4-2008
Articolo 133
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio(*)
1. Il Ministero e le regioni
definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del
paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte
formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche'
dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalita'.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresi', per la definizione di
indirizzi e criteri riguardanti l'attivita' di pianificazione
territoriale, nonche' la gestione dei conseguenti interventi, al fine di
assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli
aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1.
Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri
considerano anche finalita' di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attivita' di
pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato,
adeguano gli strumenti vigenti.
(*) N.d.R.: Articolo così
sostituito dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del
9-4-2008
Articolo 134
Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree di cui(*) all'articolo 136, individuati ai sensi degli
articoli da 138 a 141;
b) le aree di cui(*) all'articolo 142;
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini
dell'articolo 136 e(*) sottoposti a tutela dai piani paesaggistici
previsti dagli articoli 143 e 156.(*)
(*) N.d.R.: comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
Articolo 135
Pianificazione paesaggistica(*)
1. Lo Stato e le regioni
assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato,
pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi
contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica
normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati:
"piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene
congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne
riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonche' le
caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche
normative d'uso, per le finalita' indicate negli articoli 131 e 133, ed
attribuiscono adeguati obiettivi di qualita'.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite
prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei
beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle
tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi,
nonche' delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri
ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del
territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio,
in funzione della loro compatibilita' con i diversi valori paesaggistici
riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei
paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale
dell'UNESCO.
(*) N.d.R.: Articolo così
sostituito dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del
9-4-2008
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole
interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita'
geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali(*);
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte
seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici(*)
d) le bellezze panoramiche [considerate come quadri](**) e così pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo
di quelle bellezze.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Termini soppressi dal
d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
Articolo 137
Commissioni provinciali(*)
1. Le regioni
istituiscono apposite commissioni(**), con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di
notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1
del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno
parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni
architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici
competenti per territorio,
nonche' due responsabili(**) preposti agli uffici regionali
competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a
quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e
documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio,
di norma(**) scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle universita' aventi sede nella
regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e tutela
del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorsi
infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione
procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative
funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa
previgente per l'esercizio di competenze analoghe.
(*) N.d.R.: Articolo così
sostituito dal D.Lgs. n. 157/2006
(**) N.d.R.: Comma così
modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del
9-4-2008
Articolo 138
Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico(*)
1. Le commissioni di cui
all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o
regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati,
acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti
uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonche', ove
opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse
pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali e'
stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa
dichiarazione. La proposta e' formulata con riferimento ai valori storici,
culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri
peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza
identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per
le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro
sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso
infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il
componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto
l'iniziativa puo' formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla
regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del
soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere
motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di
dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui
all'articolo 136.
(*) N.d.R.: Articolo così
sostituito dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del
9-4-2008
Articolo 139
Procedimento (*)(**)
1. La proposta di
dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata
di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli
immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto(***), e' pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata
a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La
proposta e' altresi'
comunicata alla citta' metropolitana e alla provincia interessate(***).
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data senza indugio notizia
su almeno due quotidiani diffusi nella regione [territorialmente](****) interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della
regione e degli altri enti
pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da
assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti
di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicita' e'
sottoposta la determinazione negativa della commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136,
viene altresi' data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione
al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali,
identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla
data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui
all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma
1, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate
ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia di ambiente e danno ambientale(***), e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e
documenti alla regione, che ha altresi' facolta' di indire un'inchiesta
pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare
osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione
individuale di cui al comma 3.
(*) N.d.R.: Articolo così sostituito dal D.Lgs. n. 157/2006
(**) N.d.R.: Rubrica così modificata dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(***) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(****) N.d.R.: Termine soppresso
dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
Articolo 140
Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza(*)
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le
osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta
pubblica, entro [il termine di](**) sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini
di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla
dichiarazione di notevole interesse pubblico [paesaggistico](**)
degli immobili e delle aree
indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma
1 dell'articolo 136(***) e delle aree
indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
articolo 136.
2. La dichiarazione di
notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare
la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del
territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano
paesaggistico e non e' suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del
procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.(****)
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto
gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1,
e' notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso
ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri
immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione.(****)
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per novanta giorni all'albo
pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle
relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli
uffici dei comuni interessati.(****)
[5. Copia della Gazzetta Ufficiale
e' affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati.
Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a
disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.](*****)
(*) N.d.R.: Articolo così sostituito dal D.Lgs. n. 157/2006
(**) N.d.R.: Termini soppressi dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato
nella GU n. 84 del 9-4-2008
(***) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(****) N.d.R.: Comma così sostituito dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(*****) N.d.R.: Comma soppresso
dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
Articolo 141
Provvedimenti ministeriali(*)
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di
notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i
comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal
soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1,
mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139
provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi
del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato
tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse
pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo
deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei
registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale
contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative
planimetrie, e' fatta dal Ministero, per il tramite della
soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del
numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di
ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma
4, e ne da' comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non e' adottato nei
termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le
aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti
di cui all'articolo 146, comma 1.
(*) N.d.R.: Articolo così
sostituito dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del
9-4-2008
Art. 141-bis
Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico(*)
1. Il Ministero e le regioni
provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140,
comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro
competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via
sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla
soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero,
sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2
producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2
dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicita' stabilito
dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
(*) N.d.R.: Articolo aggiunto dal
d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
Articolo 142
Aree tutelate per legge(*)
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la
catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per
le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di
protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle
universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico [individuate alla data di entrata in vigore
del presente codice.](**)
2. La disposizione di
cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle
aree(***) che alla data del 6
settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici
, ai sensi del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B(***);
b) erano delimitate negli strumenti
urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,
come zone territoriali omogenee
diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese(***), ed erano ricomprese in piani pluriennali di
attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente
realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati
perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del
comma 1 non si applica, altresi', ai beni ivi indicati alla lettera c) che la
regione abbia ritenuto in tutto o in parte(***), irrilevanti ai fini paesaggistici
includendoli in apposito elenco
reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento
motivato, puo' confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il
provvedimento di conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste
dall'articolo 140, comma 4(***).
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.
(*) N.d.R.: Articolo così
sostituito dal D.Lgs. n. 157/2006
(**) N.d.R.: Periodo soppresso dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(***) N.d.R.: Comma così
modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del
9-4-2008
Articolo 143
Piano paesaggistico(*)
1. L'elaborazione del piano
paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante
l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla
natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli
articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche'
determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini
dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli
140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione,
nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la
conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente
con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole
interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c),
loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni
d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli
indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di
salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini
dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di
vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti di
programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle
aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi
di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento,
nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del
territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree
interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di
qualita', a termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione
delle modalita' di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo
quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa
e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata
l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto di apposito accordo fra
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le
modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare
riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai
sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi
dell'articolo 141-bis. Il piano e' approvato con provvedimento regionale
entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine,
il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c)
e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del
Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente
nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 e'
vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei
beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo
quanto disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'articolo 146,
comma 5.
4. Il piano puo' prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo
142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi
degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la
realizzazione di interventi puo' avvenire previo accertamento,
nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio,
della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni del piano
paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle
quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero
ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di
cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e'
subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore delle
disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza
autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo
di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle
previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera
a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e
che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti
determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli
articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate
le violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche linee-guida prioritarie
per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione,
valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti
di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti,
sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con
le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla
approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente
cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
(*) N.d.R.: Articolo così
sostituito dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del
9-4-2008
Articolo 144
Pubblicità e partecipazione
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la
concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle
associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale(*), e ampie forme di
pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di
legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad
ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.(**)
2. Fatto salvo quanto disposto
all'articolo 143, comma 9(*), il piano paesaggistico diviene
efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della regione.(***)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto dal D.Lgs. 157/2006 e così sostituito dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(***) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 157/2006
Articolo 145
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di
pianificazione
1. La individuazione, da parte del Ministero, delle(*) linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale
per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della
pianificazione,
costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali(**)
2. I piani paesaggistici possono prevedere(*) misure di coordinamento con gli strumenti di
pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e
progetti(***) nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non
sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di
sviluppo economico(**), sono
cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e
delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici stabiliscono norme di
salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici
e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla
tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque
prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad
incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree naturali protette.(***)
4. I comuni, le citta' metropolitane, le province e gli enti gestori delle
aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le
procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani
medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla
proprieta' derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo(****)
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto dal
d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(***) N.d.R.: Comma così modificato
dal D.Lgs. 157/2006
(****) N.d.R.: Comma così sostituito dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
Art. 146
Autorizzazione(*)
1. I proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico,
tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a
termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono
distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle
amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano
intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi
dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla verifica della
compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere
aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto
rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5,
l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' valida per
un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori
deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo
avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli
interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in
base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143,
commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli
articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e
d), nonche' della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della
regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici,
assume natura obbligatoria non vincolante.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio
avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche
e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti
locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti
locali, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della delega dispongano di
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra ttivita' di
tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia
urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,
ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai
sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere
b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica
se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3,
provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere
gli accertamenti del caso. Entro quaranta iorni dalla ricezione dell'istanza,
l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di
interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione
tecnica illustrativa nonche' dando comunicazione all'interessato dell'inizio del
procedimento ai sensi delle vigenti disposizione di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla
compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla
conformita' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico
ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il
termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni
dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso
conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo
ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che
il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente
puo' indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o
fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine
perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31
dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata,
salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione
in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri di snellimento e
concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli
articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza
che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere
l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la
richiesta del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal
suo rilascio ed e' trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il
parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso parere, alla
regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove
esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area
sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale
amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia
interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale
possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto
ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica e' istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato
almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica,
in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la
annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle
funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze
concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni
di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle
autorizzazioni per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali
attivita' restano ferme le potesta' del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono
esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai
profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si
pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della
necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
(*) N.d.R.: Articolo così
sostituito dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del
9-4-2008
Articolo 147
Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi
opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi
di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in
esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo(*).
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale
a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale(*) e da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26.(**) I
progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo
146(***).
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero,
d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali
interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva
della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o
aree sottoposti a tutela paesaggistica.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 157/2006
(***) N.d.R.: Periodo aggiunto dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
Articolo 148
Commissione per il paesaggio(*)
1. [Entro il 31 dicembre 2006](**) le regioni promuovono l'istituzione
e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto
ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione
paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6 (***)
2. Le commissioni, [competenti per
ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento
paesaggistico,](**) sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono
pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori
previsti(*) dagli articoli 146, comma 7(*), 147 e 159.
[4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le
modalita' di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In
tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, e' espresso dalle
soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalita'
stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto
dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14.](****)
(*) N.d.R.: Articolo così sostituito dal D.Lgs. n. 157/2006
(**) N.d.R.: Termini soppressi dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(***) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(****) N.d.R.: Comma soppresso
dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione
1.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 4(*), lettera a), non e'
comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e
dall'art. 159:(**)
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei
luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale
che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni
edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che
non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di
bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati
in base alla normativa in materia.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 157/2006
Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori
1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista
dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta
dall'articolo 139, comma 3, la regione o il Ministero hanno(*) facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di
recare pregiudizio al paesaggio(**);
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera
a), la sospensione di lavori iniziati.
2. L'inibizione o sospensione
dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere
efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la
pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di
notevole interesse pubblico(*) di cui
all'articolo 138 o all'articolo
141(**), ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista
dall'articolo 139, comma 3.
[3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un
bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure
o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia
se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli
interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei
lavori.(*)](***)
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune
interessato.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 157/2006
(***) N.d.R.: Comma soppresso dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
Articolo 151
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
1. Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida
prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su
immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e
157, l'interessato puo' ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al
momento della notificata sospensione(*). Le opere già
eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.
(*) N.d.R.: Periodo così sostituito dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
Articolo 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti
industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree
indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello
stesso articolo,
l'amministrazione
competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma
5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione(*) economica delle
opere gia' realizzate o da realizzare,
hanno(*) facolta' di prescrivere le distanze,
le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee
comunque ad assicurare
la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle
disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti
dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo
146(*).
[La medesima facolta' spetta al
Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.(***)](**)
[2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c),
o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le
competenti soprintendenze].(****)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Comma così sostituito dal D.Lgs. 157/2006
(***) N.d.R.: Periodo soppresso dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(****) N.d.R.: Comma soppresso dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
Articolo 153
Cartelli pubblicitari
1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134
e' vietata la posa in opera di cartelli o(*) altri mezzi pubblicitari se non previa
autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere
vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del
soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma
8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente
procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146(*).
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma
1 e' vietata la posa in opera di cartelli(*) o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione
rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicita'
sulle strade e sui veicoli(*), previo parere favorevole del
soprintendente(*) sulla compatibilità della
collocazione o della tipologia del meno pubblicitario con i valori paesaggistici
degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
Art. 154
Colore delle facciate dei fabbricati(*)
1. Qualora la tinteggiatura delle
facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d)
dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia
sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle
disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione
competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma
5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate
medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui
al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni
loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente,
provvede all'esecuzione d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere
a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli
immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni
della Parte seconda del presente codice.
(*) N.d.R.: Articolo così sostituito dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
Articolo 155
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo
sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate
per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la
persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei
poteri sostitutivi da parte del Ministero.(*)
2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.(**)
2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.(**)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 157/2006
(**) N.d.R.: Comma aggiunto dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
Articolo 156
Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici(*)
1. Entro il 31
dicembre 2009(**), le
regioni che hanno redatto
piani paesaggistici(***), verificano la conformita' tra le
disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono
ai necessari
adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede
in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema
generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e
le procedure di
ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree
oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione
cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilita' dei
sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto stabilito
dall'articolo 135,
possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2(***), per disciplinare lo svolgimento
congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa
e' stabilito il termine entro il quale
devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonche' il termine entro
il quale la regione approva il piano adeguato.
Il piano adeguato e'
oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le
misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione
del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i
termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo e' approvato in via
sostitutiva con decreto del Ministro(****).
4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143.
(*) N.d.R.: Articolo così sostituito dal D.Lgs. n. 157/2006
(**) N.d.R:: Il termine del 1° maggio 2008 è stato così prorogato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(***) N.d.R.: Comma così
modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del
9-4-2008
(****) N.d.R.: Periodi aggiunti dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato
nella GU n. 84 del 9-4-2008
Articolo 157
Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi
della normativa previgente
1. Conservano efficacia a tutti gli effetti(*):
a) le dichiarazioni(*) di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o
panoramiche, notificate(*) in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) le dichiarazioni(*) di notevole interesse pubblico notificate(*) ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi
ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27
giugno 1985, n. 311, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n.
431;
d-bis) gli elenchi compilati
ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490(**);
e) le dichiarazioni(*) di notevole interesse pubblico
notificate(*) ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi
ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
f-bis) i provvedimenti emanati ai
sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.(***)
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle
aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia
stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della
dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di
interesse archeologico.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Lettera aggiunta dal
d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(***) N.d.R.: Comma così modificato
dal D.Lgs. 157/2006
Articolo 158
Disposizioni regionali di attuazione
1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del
presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del
regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Art. 159
Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica(*)
1. Fino al 30
giugno 2009(**) il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e'
disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La
disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 30 giugno 2009(**) non si
siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o
approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza,
nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica
stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie
modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da
parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la
decadenza delle deleghe in essere alla data del 30 giugno 2009(**).
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da' immediata
comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo
la documentazione prodotta dall'interessato nonche' le risultanze degli
accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione e' inviata contestualmente
agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai
sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione
alla soprintendenza l'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.
L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e
presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti
l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e'
sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione
richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni
di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, puo' annullarla,
con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione
della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per
i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione e'
data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla
soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data
di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, e'
presentata alla soprintendenza e ne e' data comunicazione alla amministrazione
competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti,
il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.
6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici
alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini
dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1°
giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo
145, commi 3, 4 e 5.
7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985,
l'autorizzazione puo' essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti
integrativi di cui all'articolo 141-bis.
8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti
adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008,
n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in
applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo
2008, n. 63.
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della
data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza,
qualora non abbia gia' esercitato il potere di annullamento, puo' esercitare
detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora
l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata
dalla soprintendenza all'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai
fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data
in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.
(*) N.d.R.: Articolo così sostituito dal D.L. 97/2008, come modificato in sede di conversione in legge n. 129/2008
(**) N.d.R.: L'originario termine
del 31 dicembre 2008, è stato così prorogato per effetto dell'art. 38 del
Decreto-Legge n. 207 del 30 dicembre 2008, pubblicato nella GU n. 304 del
31-12-2008
Articolo 160
Ordine di reintegrazione
1 . Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione
stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Patte seconda il
bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile
l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo
urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono
comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il
Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero
delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia
di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a
corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla
diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata
dall'obbligato, la somma stessa e determinata da una commissione composta di tre
membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
Articolo 161
Danno a cose ritrovate
1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un
danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli
articoli 89 e 90.
Articolo 162
Violazioni in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste
dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni e integrazioni.
Articolo 163
Perdita di beni culturali
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni
della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della
Parte seconda, il bene culturale non
sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il
trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del
bene.(*)
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al
pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata
dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre
membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di
manifesta iniquità.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. 157/2006
Articolo 164
Violazioni in atti giuridici
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti
contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Patte seconda,
o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi
dell'articolo 61, comma2.
Articolo 165
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174, comma 1,
chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in
violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I
della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 77,50 a euro 465.
Articolo 166
Omessa restituzione di documenti per l'esportazione
1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del
territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE,non rende al
competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal
regolamento (CEE) n. 752193, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del
regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 103,50 a euro 620.
Articolo 167
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria(*)
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I
della Parte terza, il trasgressore e' sempre tenuto alla rimessione
in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorita' competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalita'(**) operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che puo' essere stipulata d'intesa tra il Ministero(**) e il Ministero della difesa.
4. L'autorita' amministrativa
competente accerta la compatibilita' paesaggistica, secondo le procedure di cui
al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi
ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L'importo della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilita' paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni competenti.
(*) N.d.R.: Articolo così sostituito dal D.Lgs. n. 157/2006
(**) N.d.R.: Comma così
modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del
9-4-2008
Articolo 168
Violazione in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste
dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni.
Articolo 169
Opere illecite
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a
euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero
esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di
affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di
edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la
dichiarazione prevista dall'articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori
indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10,
senza dame immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel
più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma I si applica in caso di inosservanza
dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi
dell'articolo 28.
Articolo 170
Uso illecito
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a
euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10ad uso
incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per
la loro conservazione o integrità.
Articolo 171
Collocazione e rimozione illecita
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a
euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel
modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla
competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla
soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Articolo 172
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a
euro 38.734, 50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi
dell'articolo 45, comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo
46, comma 4, è punita ai sensi dell'articolo 180.
Articolo 173
Violazioni in materia di alienazione
1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro
77.469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali
indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo
59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della
detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a [diritto di] prelazione che
effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo
61, comma 1.(*)
(*) N.d.R.: Le parole racchiuse tra parentesi quadre sono state soppresse dal D.Lgs. 156/2006
Articolo 174
Uscita o esportazione illecite
1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico,
nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza
attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque
non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni
culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione
temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a
persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle nome della
legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di
esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza
di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale.
Articolo 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche
1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il
ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non
osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo
90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non
provvede alla loro conservazione temporanea.
Articolo 176
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10
appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei ami e della,multa da euro 103 a euro
1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca
prevista dall'articolo 89.
Articolo 177
Collaborazione per il recupero di beni culturali
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta
da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o
comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti
o trasferiti all'estero.
Articolo 178
Contraffazione di opere d'arte
1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da
euro 103 a euro 3.099:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera
di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse
storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o
riproduzione, pone in commercio, o detiene per fame commercio, o introduce a
questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come
autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura,
scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico
od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle
lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, penne, pubblicazioni, apposizione di
timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad
accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati
alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è
aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a nonna
dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre
quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre
diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o
riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel commi 1, salvo che si tratti
di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate vietata,
senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 179
Casi di non punibilità
1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene,
pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o
di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse
storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della
esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o
sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della
copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della
esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che
non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.(*)
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dal D.Lgs. n. 157/2006
Articolo 180
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad
un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in
conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650
del codice penale.
Articolo 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue
lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste
dall'articolo 44, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380(*).
1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora
l'autorita' amministrativa competente accerti la compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda
all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi.
L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici' da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio
dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma
1 (**)
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Commi aggiunti
dall'art. 1, c. 36 della Legge 15 dicembre 2004 e così successivamente
modificati dal D.Lgs. 157/2006
Articolo 182
Disposizioni transitorie
1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis,
acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma
presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai relativi corsi
prima della data del 31
gennaio 2006(°);
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre
2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo
di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un
quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro dei beni
suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita'
diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre
2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attivita' di
restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare
esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.(*)
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali,
ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita' con valore di esame di stato abilitante, secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il
30 ottobre 2008(°):
a) colui che, alla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un
periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di restauro dei beni suddetti,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita'
diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le
accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche' risulti
iscritto ai relativi corsi prima della data del
31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche' risulti
iscritto ai relativi corsi prima della data del
31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del
31 gennaio 2006(°).(**)
d-bis) colui che abbia acquisito la
qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma
1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007,
per un periodo pari almeno a tre anni, attivita' di restauro di beni culturali,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con
regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei
beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368.(°°)
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettera
a), 1-bis, lettere a) ed d-bis):(°)
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di consegna e
di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu'
lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa [anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto](°°°) emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta. (**)
1-quater. La qualifica di
restauratore di beni culturali e' attribuita, previa verifica del possesso dei
requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo quanto
disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo
all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati.
Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza
degli iscritti.
L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei
nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29,
commi 7, 8 e 9. (**)
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi
effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in
tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un
diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno
triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori
di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per
non meno di quattro anni. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante
dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti
organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva sostenere la prova di
idoneita' di cui al com-ma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad
acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa
sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali.(**)
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.(*)
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, coma 4. In caso di inadempienza. il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui
all'articolo 146, comma 4, secondo periodo(°°°°), sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate
entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della
domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della
compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita'
competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il
procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.(***)
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di
sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione
pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1,
comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. (***)
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5. (***)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito
dal D.Lgs. 157/2006
(**) N.d.R.: Comma aggiunto dal D.Lgs. 156/2006
(***) N.d.R.: Comma aggiunto dal D.Lgs. 157/2006
(°) N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 3 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 84 del
9-4-2008
(°°) N.d.R.: Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008,
pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(°°°) N.d.R.: Periodo soppresso dall'art. 3 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008,
pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
(°°°°) N.d.R.: Comma così
modficato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del
9-4-2008
Articolo 183
Disposizioni finali
1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma
3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5 e 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.(*)
3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice e'
assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni
interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da
essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.(**)
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facoltà
previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di
bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli articoli 44, comma 4,
e 48, comma 5,
sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In
caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento
apposita relazione.(*)
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del
presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue
disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dal D.Lgs. 156/2006
(**) N.d.R.: Comma così sostituito dal D.Lgs. 157/2006
Articolo 184
Norme abrogate e interpretative(*)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito
dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma , nel testo,
rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo,
rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto
legislativo ;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente
all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23,
comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'articolo 30 della legge
7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel
testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n.
448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come modificato
dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della
legge 21 dicembre 1999, n 513;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148,
150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8,
comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e
integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179,
comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.
1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'articolo 117(**).
(*) N.d.R.: Rubrica così
modificata dall'art. 3 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, pubblicato nella G.U.
n. 84 del 9-4-2008
(**) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 3 del D.lgs. n. 62 del 26 marzo 2008,
pubblicato nella G.U. n. 84 del 9-4-2008
Allegato 1
Allegato A (Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3,
lettera a)(*)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o
religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di
cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi
supporto
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano
con qualsiasi materiale (l) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi
supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici,
nonché manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute
con il medesimo procedimento dell'originale (l), diverse da quelle della
categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti
musicali, isolati o in collezione (l).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione,
11 . Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di
cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica,
mineralogia. anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico,
paleontologico, etnografico o numismatico.(**)
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da l a 14,
aventi più di cinquanta anni.
[I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da
questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori
indicati alla lettera B.](***)
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Alti oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento
della presentazione della domanda di restituzione.
(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.
(*) N.d.R.: Rubrica così modificata dal D. Lgs. 156/2006
(**) N.d.R.: Lettera così sostituita dal D. Lgs. 156/2006
(***) N.d.R.: Le parole racchiuse tra parentesi quadre sono state soppresse dal D.Lgs. 156/2006