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Regione Friuli – Venezia Giulia
Legge Regionale n. 22
del 5-08-2004
Tutela e valorizzazione dei locali storici.
(B.U.R. Friuli - Venezia Giulia n. 32 dell' 11.8.2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalita’)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con i Comuni,
individua gli esercizi pubblici e commerciali con almeno sessanta anni di
vita che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano
testimonianza storica, culturale e tradizionale, e promuove la loro
salvaguardia e valorizzazione.
ARTICOLO 2
(Censimento dei locali storici)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della
presente legge, adotta con propria deliberazione la scheda e la
metodologia di rilevazione. Il censimento deve raccogliere, in
particolare, dati e informazioni relativi a:
a) localizzazione e descrizione della sede e dell'attivita’;
b) inventario degli arredi e degli strumenti, e stato di conservazione;
c) datazione del patrimonio e delle attivita’.
2. I Comuni, entro centoventi giorni dall'approvazione della deliberazione
di cui al comma 1, deliberano:
a) una relazione tecnica, corredata di elaborati grafici e fotografici,
che documenta l'esistenza di locali aventi le caratteristiche descritte
all'articolo 1;
b) il censimento dei suddetti locali.
3. L'effettiva anzianita’ dell'esercizio, a prescindere dalla titolarita’,
e’ attestata dalle Camere di commercio o comprovata da altra idonea
documentazione.
4. Le Associazioni per la tutela dei locali storici unitamente alle
Associazioni ed Istituti aventi la finalita’ della tutela del patrimonio
culturale possono indicare ai Comuni e alla Regione i locali meritevoli di
essere censiti, e collaborare alla formazione dei documenti di cui al
comma 2, lettere a) e b).
5. I Comuni inviano copia della scheda di censimento alla Regione che ne
trasmette copia alla Camera di commercio.
6. I Comuni possono provvedere a revisioni annuali del censimento.
7. Trascorsi sessanta giorni senza che il Comune abbia provveduto al
censimento dei locali storici, i titolari degli esercizi pubblici e
commerciali, i proprietari dei locali o le associazioni culturali interessate
alla tutela dei locali storici possono presentare al Comune i documenti di
cui al comma 2, lettera a). Il Comune, acquisita la documentazione,
delibera in merito alla richiesta di censimento degli stessi.
ARTICOLO 3
(Vincoli di destinazione d'uso)
1. I locali storici censiti per i quali siano stati concessi i
finanziamenti di cui all'articolo 5 sono vincolati, per un periodo di
dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento
della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della
conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento
di decoro, arredo e funzione, descritti nella relazione tecnica come
meritevoli di tutela.
2. I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto d’obbligo
unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, da
trascrivere, nel rispetto della normativa vigente, nei registri
immobiliari, a loro cura e spese, previo assenso dei proprietari dei
locali storici, se diversi dai beneficiari stessi.
3. L’erogazione dei finanziamenti e’ subordinata all’espletamento degli
adempimenti di cui al comma 2.
4. I vincoli di cui al comma 1 possono essere rimossi, previa restituzione di
una somma pari all'entita’ del contributo maggiorata degli interessi
calcolati ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000,
n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso).
ARTICOLO 4
(Interventi di tutela e valorizzazione)
1. I proprietari dei locali storici o gli aventi diritto presentano il
progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione dei locali
al Comune, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), unitamente al preventivo di spesa.
2. Il Comune rilascia l'autorizzazione agli interventi e ne da’ adeguata
informazione alle Associazioni interessate.
3. Il Comune invia alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
l'elenco delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.
4. Spetta al Comune verificare la conformita’ degli interventi eseguiti
con quelli progettati e autorizzati. Tale conformita’ e’ vincolante ai
fini della concessione dei contributi.
ARTICOLO 5
(Promozione degli interventi di tutela e valorizzazione)
1. I Comuni, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, possono deliberare
un contributo della spesa, e ne danno informazione alla Regione. Il
contributo sara’ erogato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
2. La Regione, sulla base di programmi annuali e di un proprio
regolamento, concorre con un contributo pari al 30 per cento della spesa
effettivamente sostenuta.
3. I finanziamenti sono concessi nel limite del regime di aiuto de minimis,
come definito dalla normativa comunitaria.
ARTICOLO 6
(Attribuzione del marchio)
1. I locali storici censiti in Friuli Venezia Giulia, cosi’ come previsto
dall'articolo 2, si avvalgono, previa predisposizione della Regione, di un
marchio da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella
pubblicistica recante la dicitura, accompagnata da apposito “logo”, di
“Locale Storico del Friuli Venezia Giulia”.
ARTICOLO 7
(Partecipazione alle spese di censimento)
1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per
l'effettuazione del censimento con un contributo sino al 50 per cento
della spesa.
2. I criteri, le modalita’ e l'ammontare del contributo sono stabiliti con
deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)
1. Per le finalita’ di cui all'articolo 5, comma 2, e’ autorizzata la
spesa di 300.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unita’ previsionale di
base 14.2.360.2.1100 che si istituisce nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, alla funzione
obiettivo n. 14 - programma 14.2, rubrica n. 360 - spese di investimento,
con la denominazione “Altri interventi di investimento nel settore del
commercio” con riferimento al capitolo 3010 (1.1.243.3.10.25) che si
istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica
n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del
commercio e del terziario - con la denominazione “Contributi per
interventi di tutela, restauro e valorizzazione di locali storici”.
2. Per le finalita’ di cui all'articolo 7, comma 1, e’ autorizzata la
spesa di 5.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unita’ previsionale di
base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 3011
(1.1.152.2.10.25) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la
promozione dei comparti del commercio e del terziario - con la
denominazione “Contributi ai Comuni per l'attivita’ di censimento dei
locali storici”.
3. All'onere complessivo di 305.000 euro per l'anno 2005, derivante dai
commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento dall'unita’ previsionale di
base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 9710 del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita 99 del prospetto
D2 allegato al documento tecnico).
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 05 agosto 2004.