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Regione Friuli – Venezia Giulia
Legge Regionale n. 22
del 5-08-2004

Tutela e valorizzazione dei locali storici.

(B.U.R. Friuli - Venezia Giulia n. 32 dell' 11.8.2004)


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Finalita’)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con i  Comuni, individua gli esercizi pubblici e commerciali con  almeno sessanta anni di vita che abbiano valore storico,  artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica,  culturale e tradizionale, e promuove la loro salvaguardia e valorizzazione.

ARTICOLO 2
(Censimento dei locali storici)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione  della presente legge, adotta con propria deliberazione la  scheda e la metodologia di rilevazione. Il censimento deve  raccogliere, in particolare, dati e informazioni relativi a:
a) localizzazione e descrizione della sede e dell'attivita’;
b) inventario degli arredi e degli strumenti, e stato di  conservazione;
c) datazione del patrimonio e delle attivita’.
2. I Comuni, entro centoventi giorni dall'approvazione della  deliberazione di cui al comma 1, deliberano:
a) una relazione tecnica, corredata di elaborati grafici e  fotografici, che documenta l'esistenza di locali aventi le  caratteristiche descritte all'articolo 1;
b) il censimento dei suddetti locali.
3. L'effettiva anzianita’ dell'esercizio, a prescindere dalla  titolarita’, e’ attestata dalle Camere di commercio o comprovata  da altra idonea documentazione.
4. Le Associazioni per la tutela dei locali storici unitamente alle  Associazioni ed Istituti aventi la finalita’ della tutela del  patrimonio culturale possono indicare ai Comuni e alla  Regione i locali meritevoli di essere censiti, e collaborare alla  formazione dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b).
5. I Comuni inviano copia della scheda di censimento alla  Regione che ne trasmette copia alla Camera di commercio.
6. I Comuni possono provvedere a revisioni annuali del  censimento.
7. Trascorsi sessanta giorni senza che il Comune abbia  provveduto al censimento dei locali storici, i titolari degli esercizi  pubblici e commerciali, i proprietari dei locali o le associazioni culturali interessate alla tutela dei locali storici possono  presentare al Comune i documenti di cui al comma 2, lettera a).  Il Comune, acquisita la documentazione, delibera in merito alla  richiesta di censimento degli stessi.

ARTICOLO 3
(Vincoli di destinazione d'uso)

1. I locali storici censiti per i quali siano stati concessi i  finanziamenti di cui all'articolo 5 sono vincolati, per un periodo  di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al  mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti  degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle  vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione,  descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.
2. I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto d’obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei  finanziamenti, da trascrivere, nel rispetto della normativa  vigente, nei registri immobiliari, a loro cura e spese, previo  assenso dei proprietari dei locali storici, se diversi dai  beneficiari stessi.
3. L’erogazione dei finanziamenti e’ subordinata  all’espletamento degli adempimenti di cui al comma 2.
4. I vincoli di cui al comma 1 possono essere rimossi, previa restituzione di una somma pari all'entita’ del contributo  maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell’articolo 49  della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle  norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso).

ARTICOLO 4
(Interventi di tutela e valorizzazione)

1. I proprietari dei locali storici o gli aventi diritto presentano il  progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione dei  locali al Comune, sulla base delle indicazioni contenute nella  relazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), unitamente al  preventivo di spesa.
2. Il Comune rilascia l'autorizzazione agli interventi e ne da’  adeguata informazione alle Associazioni interessate.
3. Il Comune invia alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun  anno, l'elenco delle autorizzazioni rilasciate nell'anno  precedente.
4. Spetta al Comune verificare la conformita’ degli interventi  eseguiti con quelli progettati e autorizzati. Tale conformita’ e’  vincolante ai fini della concessione dei contributi.

ARTICOLO 5
(Promozione degli interventi di tutela e valorizzazione)

1. I Comuni, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, possono  deliberare un contributo della spesa, e ne danno informazione  alla Regione. Il contributo sara’ erogato sulla base della spesa  effettivamente sostenuta.
2. La Regione, sulla base di programmi annuali e di un proprio  regolamento, concorre con un contributo pari al 30 per cento  della spesa effettivamente sostenuta.
3. I finanziamenti sono concessi nel limite del regime di aiuto  de minimis, come definito dalla normativa comunitaria.

ARTICOLO 6
(Attribuzione del marchio)

1. I locali storici censiti in Friuli Venezia Giulia, cosi’ come  previsto dall'articolo 2, si avvalgono, previa predisposizione  della Regione, di un marchio da collocare all'esterno  dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica recante la  dicitura, accompagnata da apposito “logo”, di “Locale Storico  del Friuli Venezia Giulia”.

ARTICOLO 7
(Partecipazione alle spese di censimento)

1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per  l'effettuazione del censimento con un contributo sino al 50 per  cento della spesa.
2. I criteri, le modalita’ e l'ammontare del contributo sono  stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)

1. Per le finalita’ di cui all'articolo 5, comma 2, e’ autorizzata la  spesa di 300.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unita’  previsionale di base 14.2.360.2.1100 che si istituisce nello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni 2004-2006, alla funzione obiettivo n. 14 - programma 14.2,  rubrica n. 360 - spese di investimento, con la denominazione  “Altri interventi di investimento nel settore del commercio” con  riferimento al capitolo 3010 (1.1.243.3.10.25) che si istituisce  nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica  n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti  del commercio e del terziario - con la denominazione  “Contributi per interventi di tutela, restauro e valorizzazione di  locali storici”.
2. Per le finalita’ di cui all'articolo 7, comma 1, e’ autorizzata la  spesa di 5.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unita’  previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006,  con riferimento al capitolo 3011 (1.1.152.2.10.25) che si  istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi,  alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei  comparti del commercio e del terziario - con la denominazione  “Contributi ai Comuni per l'attivita’ di censimento dei locali storici”.
3. All'onere complessivo di 305.000 euro per l'anno 2005,  derivante dai commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento  dall'unita’ previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  2004-2006, con riferimento al capitolo 9710 del documento  tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita 99 del prospetto  D2 allegato al documento tecnico).

Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino  Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addi’ 05 agosto 2004.