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Regione Lazio
Legge Regionale N. 14 del 8-11-2004
"Iniziative per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità”
(B.U.R. Lazio N. 31 del 10 novembre 2004)
Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione riconosce e valorizza i siti regionali di straordinario interesse
per l’umanità iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità e
protetti dall’UNESCO.
ARTICOLO 2
(Finanziamenti)
1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, eroga finanziamenti
agli enti locali nel cui territorio siano ubicati i siti di cui all’articolo 1
per la realizzazione di progetti relativi a:
a) valorizzazione dei centri storici, con particolare riguardo a iniziative che
ne migliorino la fruibilità e la qualità della vita;
b) restauro del patrimonio immobiliare di proprietà degli enti locali conservato
all’interno dei centri storici;
c) arredo urbano dei centri storici;
d) interventi patrimoniali di acquisizione di beni immobili di interesse storico
da destinare ad attività di particolare rilevanza sociale.
ARTICOLO 3
(Modalità e criteri per l’erogazione dei contributi)
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce in
particolare:
a) le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento;
b) i criteri per la valutazione dei progetti;
c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento;
d) le condizioni per l’eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con
altre agevolazioni pubbliche;
e) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione
dei finanziamenti, nonché le cause di revoca dei medesimi e del recupero delle
somme erogate.
ARTICOLO 4
(Disposizione finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge nel bilancio di previsione della
Regione Lazio è istituito, nell’ambito dell’U.P.B. G24, un apposito capitolo
denominato “Finanziamento delle iniziative per la valorizzazione dei siti
regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità” con lo
stanziamento per l’anno 2004 di Euro 1.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede in termini di competenza mediante
utilizzazione dell’importo di Euro 1.000.000,00 previsto al capitolo T27501
lett. E) – elenco n. 4 ed in termini di cassa mediante riduzione di pari importo
degli stanziamenti dell’U.P.B. T25.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 8 novembre 2004
Storace