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Regione Lazio
Legge Regionale n. 18 del
9 dicembre 2004
Modifiche alla legge regionale 6 Luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e
tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive
modifiche. Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in
materia di definizione di illeciti edilizi). Disposizioni transitorie.
(B.U.R. Lazio N. 34 del 10.12.2004 - S.O. n. 7)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, in attesa di disciplinare in modo organico
l'esercizio dell'attività pianificatoria e delle funzioni
amministrative di competenza regionale in materia di beni
paesaggistici, anche al fine di adeguare la normativa regionale
vigente ai principi contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nella
Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20
ottobre 2000, introduce, con la presente legge, prime modifiche
alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione
paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo
paesistico) e successive modifiche, finalizzate, in particolare,
ad assicurare, anche attraverso forme di collaborazione
istituzionale, la compatibilità tra la pianificazione paesistica e lo
sviluppo sostenibile del territorio.
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 4 della l. r. 24/1998)
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 24/1998 le parole da “e
costituiscono” a “formazione del” sono sostituite dalle seguenti:
“e nel”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 24/1998 è inserito il
seguente:
“1bis. I vincoli relativi ai beni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 e 13 non si applicano alle aree che alla data del 6
settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di
attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi
del d.m. 1444/1968, come zone diverse da quelle di cui alla
lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano
nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche.”.
ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/1998, come modificato dalla
legge regionale 6 luglio 1998, n. 25)
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 24/1998 è sostituito dal
seguente:
“4. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica
ai sensi dell’articolo 25, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come
individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva
definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui
all’articolo 31sexies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano
inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 24/1998 è sostituito dal
seguente:
“6. Le specifiche disposizioni dei PTP o del PTPR prevedono i
casi in cui i manufatti di cui al comma 5 debbano
salvaguardare le preesistenze naturalistiche ed avere
preferibilmente carattere precario.”.
3. Al comma 7 dell’articolo 5 della l.r. 24/1998, come modificato
dalla l.r. 25/1998, le parole “dello specifico piano di settore
delle coste,” sono sostituite dalle seguenti: “del piano di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui al decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494,”.
4. Dopo il comma 10 dell’articolo 5 della l.r. 24/1998, è inserito
il seguente:
“10bis. I PTP o il PTPR possono consentire trasformazioni
diverse da quelle previste dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 previa
predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell’articolo 29,
comma 1, lettera b), volto al recupero urbanistico. In tal caso, al
fine di preservare l’integrità delle aree libere prospicienti la
linea di costa, eventuali nuovi interventi edilizi possono essere
localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il mare sia già
impegnato da edificazione esistente realizzata in conformità
agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti.”.
ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 16)
1. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 24/1998 è sostituito dal
seguente:
“5. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica
ai sensi dell’articolo 25, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come
individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva
definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui
all’articolo 31sexies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano
inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.”.
2. Al comma 10 dell’articolo 6 della l.r. 24/1998 le parole da:
“piani urbanistici” a “manufatti esistenti.” sono sostituite dalle
seguenti: “piani attuativi ai sensi dell’articolo 29, comma 1,
lettera b), volti al recupero urbanistico.”.
ARTICOLO 5
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/1998, da ultimo modificato dalla legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2)
1. Il comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 24/1998, come da ultimo
modificato dalla l.r. 16/2000, è sostituito dal seguente:
“7. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica
ai sensi dell’articolo 25, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6
non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come
individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva
definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui
all’articolo 31sexies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano
inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.".
2. Al comma 8 dell’articolo 7 della l.r. 24/1998, come modificato
dalla l.r. 2/2004, dopo le parole: “presente legge” sono inserite
le seguenti: “nonché per le aree individuate dai PTP o dal
PTPR,”.
3. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 della l.r. 24/1998 è inserito il
seguente:
“15bis. I PTP o il PTPR possono consentire trasformazioni
diverse da quelle di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, previa
predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell’articolo 29,
comma 1, lettera b), volto al recupero urbanistico. In tal caso la
fascia di rispetto è stabilita in metri 50 a partire dalle sponde o
dal piede dell’argine.”.
ARTICOLO 6
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 24/1998)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 24/1998, è inserito il
seguente:
“3bis. Qualora lo sviluppo delle attività sportive di cui al comma
2, lettera d), comporti la necessità di razionalizzare o integrare
bacini sciistici intercomunali si fa ricorso ai programmi di
intervento previsti dall’articolo 31bis, anche in deroga a quanto
disposto dall’articolo 10, comma 8, fermo restando il
rimboschimento compensativo con specie autoctone.”.
ARTICOLO 7
(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37 e dalla legge
regionale 28 ottobre 2002, n. 39)
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 24/1998 dopo la parola
“rimboschimento” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “ed i
territori percorsi o danneggiati dal fuoco.”.
2. Al comma 8 dell’articolo 10 della l.r. 24/1998 dopo le parole
“nei territori boscati” sono inserite le seguenti: “e nei territori
percorsi o danneggiati dal fuoco”.
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 10 della l.r. 24/1998 è inserito il
seguente:
“8.1. La superficie delle aree boscate non concorre al fine del
calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse ma
contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli
strumenti urbanistici.”.
ARTICOLO 8
(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 24/1998)
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 24/1998
dopo le parole: “l. 1776/1927” sono aggiunte, in fine, le
seguenti: “; in tal caso la liquidazione estingue l’uso civico ed il
conseguente vincolo paesistico.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 24/1998 le parole da “; in
detti casi” a: “sempre che” sono sostituite dalle seguenti: “. In
tal caso il mutamento di destinazione d’uso deve essere
previsto dai comuni in sede di redazione degli strumenti
urbanistici generali o loro varianti purchè”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 24/1998 è inserito il
seguente:
“4bis. Gli strumenti urbanistici generali o loro varianti che
prevedano, ai sensi del comma 4, il mutamento di destinazione
d’uso delle proprietà collettive gravate da uso civico, sono
altresì sottoposti alla preventiva autorizzazione paesistica di cui
all’articolo 25. Tale mutamento di destinazione non estingue
l’uso civico e il conseguente vincolo paesistico e gli interventi
previsti sono comunque sottoposti all’autorizzazione paesistica
ai sensi dell’articolo 25.”.
ARTICOLO 9
(Modifiche all’articolo 13 della l.r 24/1998)
1. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 24/1998 è sostituto dal
seguente:
“3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del
comma 2:
a) le aree ed i beni puntuali e lineari nonchè le relative fasce di
rispetto individuati dai PTP o dal PTPR;
b) le aree individuate con provvedimento dell’amministrazione
competente anche successivamente all’approvazione dei PTP
o del PTPR.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 24/1998, è inserito
il seguente:
“3bis. La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il
riferimento cartografico per l’individuazione dei benie delle
aree di cui al comma 3.".
3. Il comma 4 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:
“4. Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello
stato dei luoghi è subordinata all’autorizzazione paesistica ai
sensi dell’articolo 25, integrata, per le nuove costruzioni, dal
preventivo parere della competente soprintendenza
archeologica. In tal caso il parere valuta l’ubicazione degli
interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla
rilevanza dei beni archeologici, mentre l’autorizzazione
paesistica valuta l’inserimento degli interventi stessi nel
contesto paesistico, in conformità alle specifiche disposizioni
dei PTP o del PTPR.”.
ARTICOLO 10
(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 24/1998)
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 24/1998 è sostituito dal
seguente:
“2. Il PTPR di cui all’articolo 21 attua una revisione delle
classificazioni per zona previste dai PTP e ne determina le
relative modalità d’uso.”.
ARTICOLO 11
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 24/1998)
1. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 24/1998 è sostituito dal
seguente:
“3. I punti di vista ed i percorsi panoramici sono individuati sulla
carta tecnica regionale in scala 1:10.000. I PTP o il PTPR
sottopongono a specifica normativa d’uso i punti di vista ed i
percorsi panoramici che ricadono nelle aree dichiarate di
notevole interesse pubblico dall’amministrazione competente
ai sensi dell’articolo 14.”.
ARTICOLO 12
(Modifiche all’articolo 17 della l.r. 24/1998)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 24/1998 è inserito il
seguente:
“1bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l’apertura di
nuove cave e di nuove miniere può essere consentita nelle
aree di scarso pregio paesistico, classificate dai PTP vigenti
con il livello minimo di tutela, in considerazione di un interesse
economico di carattere pubblico ed esclusivamente per
l’escavazione di materiale raro. In tal caso l’autorizzazione
paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria
deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6.”.
ARTICOLO 13
(Inserimento dell’articolo 18ter nella l.r. 24/1998)
1. Dopo l’articolo 18bis della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:
“Art. 18ter
(Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture)
1. Fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione
paesistica di cui all’articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo
paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle
disposizioni contenute nel presente capo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che alterino
lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché, limitatamente
alle strutture pubbliche, di interesse pubblico o destinate ad
attività produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, gli
ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non
superiore al venti per cento del volume dell’edificio esistente,
salvo prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di
zona dei PTP o del PTPR;
c) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento
delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi
compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la
distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente
connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative,
previo espletamento della procedura di valutazione di impatto
ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai
sensi degli articoli 29 e 30; tali adeguamenti ed opere di
completamento possono essere effettuati anche in deroga alle
disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o
del PTPR;
d) le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti.”.
ARTICOLO 14
(Inserimento dell’articolo 18quater nella l.r. 24/1998)
1. Dopo l’articolo 18ter della l.r. 24/1998, come inserito dalla
presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 18quater
(Eliminazione delle barriere architettoniche)
1. Gli interventi edilizi relativi ad immobili sottoposti a vincolo
paesistico, finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, sono realizzati in conformità alle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.”.
ARTICOLO 15
(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 24/1998)
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 24/1998 le parole “entro
il 31 dicembre 2004,” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31
dicembre 2005,”.
ARTICOLO 16
(Modifiche all’articolo 22 della l.r. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e dalla l.r. 16/2000)
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 24/1998 è sostituito dal
seguente:
“2. Il PTPR individua le aree di interesse archeologico ai sensi
dell’articolo 13, comma 3.”.
ARTICOLO 17
(Modifiche all’articolo 23 della l.r. 24/1998, da ultimo modificato dalla legge regionale 20 dicembre 2001, n. 39)
1. Alla rubrica dell’articolo 23 della l.r. 24/1998, le parole
“l’adeguamento” sono sostituite dalle seguenti: “la modifica”.
2. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 24/1998 le parole da “i
comuni” a “vincolo” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni e
le province, con deliberazione consiliare, possono presentare
alla Regione, nei termini previsti con provvedimento della
struttura regionale competente, documentate e motivate
proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli
paesistici.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 24/1998 è inserito il
seguente:
“1bis. L’esame delle proposte di cui al comma 1 è effettuato da
una commissione tecnica di cui fanno parte il direttore della
Direzione regionale competente in materia di territorio ed
urbanistica, che la presiede, ed i dirigenti delle aree regionali
competenti in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica.”.
4. Il comma 7 dell’articolo 23 della l.r. 24/1998 è sostituito dal
seguente:
“7. Il PTPR è modificato con le procedure previste dal presente
articolo ma con i termini ridotti alla metà.”.
5. Dopo il comma 7 della l.r. 24/1998 è aggiunto il seguente:
“7bis. La Regione effettua il primo aggiornamento del PTPR
trascorsi due anni dall’approvazione del PTPR stesso,
procedendo, in particolare, ad una modifica delle classificazioni
per zona delle aree che risultino soggette a cambiamenti
naturalistici e morfologici.”.
ARTICOLO 18
(Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 24/1998)
1. L’articolo 24 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 24
(Sportello unico per il territorio ed il paesaggio)
1. E’ istituito, presso la struttura regionale competente in
materia di territorio, urbanistica e paesaggio, lo sportello unico
per il territorio ed il paesaggio (SUTP) alla cui organizzazione si
provvede ai sensi della normativa regionale vigente in materia
di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.
2. Il SUTP svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) coordinamento dei dati relativi ai regimi vincolistici presenti
sul territorio regionale ed agli strumenti di pianificazione
territoriale, paesaggistica e urbanistica, al fine di consentirne
l’accesso a qualsiasi soggetto interessato nonché agli enti
locali, anche in relazione all’esercizio delle funzioni connesse
allo sportello urbanistico comunale di cui all’articolo 73 della
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo
del territorio);
b) orientamento ai cittadini sulla normativa da applicare e sugli
adempimenti da espletare in relazione ai procedimenti
amministrativi di competenza regionale in materia di
paesaggio;
c) coordinamento con gli sportelli unici per le attività produttive.
3. Il SUTP è collegato con il SITR ed è accessibile da parte dei
cittadini attraverso sistemi informatici e telematici.”.
ARTICOLO 19
(Modifiche all’articolo 25 della l.r. 24/1998, come modificato dalla l.r. 25/1998)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 24/1998 è inserito il
seguente:
“1bis. Non è richiesta l’autorizzazione di cui al comma 1:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo
pastorale che non comportino alterazione permanente dello
stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e
sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le
opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi
nei boschi e nelle foreste di cui all’articolo 10, purchè previsti
ed autorizzati ai sensi della normativa vigente.”.
2. Al comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 24/1998 dopo le parole
“sono rilasciate” sono inserite le seguenti: “dall’ente competente”.
ARTICOLO 20
(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 24/1998)
1. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 24/1998 dopo le parole
“dai comuni” sono inserite le seguenti: “, con deliberazione del
consiglio,”.
ARTICOLO 21
(Inserimento dell’articolo 27.1 nella l.r. 24/1998)
1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:
“Art. 27.1
(Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali e
modifiche al PTPR)
1. I comuni, entro il termine stabilito dal PTPR e, comunque,
non oltre due anni dalla sua approvazione, adeguano lo
strumento urbanistico generale alle previsioni del PTPR
stesso, secondo le procedure previste dalla normativa vigente
in materia, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni
conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del
territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei
valori paesaggistici individuati dal PTPR.
2. I comuni, in sede di adozione dello strumento urbanistico
generale o della sua variante ai fini del comma 1, possono
proporre, per specifiche esigenze di sviluppo o di salvaguardia
del paesaggio locale, una modifica del PTPR stesso,
adeguatamente motivata e documentata, con le procedure
indicate nei commi successivi.
3. I comuni sottopongono lo strumento urbanistico generale
adottato e la proposta di modifica del PTPR alle forme di
pubblicità ed alla procedura previste dall’articolo 23, commi 2, 3
e 4, ed inviano alla Regione le osservazioni relative alle
proposte di modifica del PTPR stesso con le proprie controdeduzioni.
4. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenuto
conto delle osservazioni e delle controdeduzioni pervenute, si
pronuncia sulla proposta di modifica del PTPR. In caso di
valutazione positiva, adotta la modifica del PTPR e la invia al
Consiglio regionale per l’approvazione; in caso di valutazione
negativa ne da comunicazione al comune ed alla provincia.
5. I termini previsti dalla normativa vigente per la verifica di
conformità da parte della provincia dello strumento urbanistico
generale adottato dai comuni restano sospesi fino alla data di
approvazione della modifica del PTPR o fino alla data di
comunicazione della valutazione negativa da parte della Giunta
regionale.”.
ARTICOLO 22
(Modifiche all’articolo 27 bis, inserito dalla legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 27bis della l.r. 24/1998, come
inserito dalla l.r. 2/2001, è aggiunto il seguente:
“1bis. In deroga a quanto previsto nel comma 1, nelle zone
definite dagli strumenti urbanistici vigenti come E, ai sensi del
d.m. 1444/1968, le varianti di cui al medesimo comma sono
consentite soltanto nei casi in cui le stesse ricadano in aree di
scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il
livello minimo di tutela.”.
ARTICOLO 23
(Abrogazione dell'articolo 27ter della l.r. 24/1998, inserito dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, come modificato dalla
legge regionale 18 dicembre 2002, n. 32)
1. L'articolo 27ter della l.r. 24/1998, inserito dalla l.r. 10/2001,
come modificato dalla l.r. 32/2002, è abrogato.
ARTICOLO 24
(Modifiche all’articolo 31 della l.r. 24/1998)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 24/1998
le parole “vigenti approvati successivamente alla data di entrata
in vigore della l. 431/1985.” sono sostituite dalle seguenti:
“approvati alla data di adozione dei PTP.”.
2. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 24/1998
le parole “vigenti approvati successivamente alla data di entrata
in vigore della l. 431/1985.” sono sostituite dalle seguenti:
“approvati alla data di adozione dei PTP.”.
ARTICOLO 25
(Inserimento dell’articolo 31.1 nella l.r. 24/1998)
1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:
“Art. 31.1
(Strumenti di attuazione del PTPR e misure incentivanti)
1. La Regione individua e promuove strumenti volti ad
assicurare lo sviluppo sostenibile, la gestione e la
valorizzazione dei paesaggi attraverso progetti mirati e azioni di
recupero. Il PTPR individua, in particolare, progetti mirati,
misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la
valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei
paesaggi del territorio regionale.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 prevedono forme di
collaborazione e concertazione tra la Regione, gli enti pubblici
statali e locali e soggetti privati interessati, e possono
individuare misure incentivanti, finanziamenti pubblici e privati.
3. Rientrano negli strumenti di cui al comma 1:
a) i programmi di intervento per il paesaggio;
b) i parchi culturali ed archeologici;
c) i piani attuativi comunali con valenza paesistica.”.
ARTICOLO 26
(Sostituzione dell’articolo 31 bis della l.r. 24/1998, inserito dalla l.r. 6/1999)
1. L’articolo 31bis della l.r. 24/1998, inserito dalla l.r. 6/1999, è
sostituito dal seguente:
“Art. 31bis
(Programmi di intervento per il paesaggio)
1. La Regione al fine di valorizzare il paesaggio, anche in
attuazione delle indicazioni dei PTP o del PTPR ed in relazione
ad analoghe previsioni di programmi nazionali o comunitari,
può approvare appositi programmi di intervento per il
paesaggio, di seguito denominati programmi.
2. I programmi possono riguardare ambiti territoriali sia interni
che esterni ad aree sottoposte a vincolo paesistico, individuano
azioni, misure, opere ed altri interventi diretti esclusivamente
alla valorizzazione, riqualificazione, recupero, ripristino,
mantenimento dei beni paesaggistici ed individuano le risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dei programmi stessi.
3. Gli interventi previsti nei programmi possono essere
realizzati con risorse pubbliche o private; in tal caso le
amministrazioni competenti stipulano con i privati specifiche
convenzioni.
4. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente, anche su richiesta degli
enti locali, adotta un apposito schema del programma che è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è trasmesso
ai comuni interessati per l’affissione presso i rispettivi albi
pretori per sessanta giorni. Entro tale termine tutti i soggetti
interessati possono presentare osservazioni.
5. I comuni, nei quindici giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 4, trasmettono alla Regione le
osservazioni pervenute unitamente ad una relazione
complessiva.
6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, sulla base delle osservazioni e della relazione
complessiva di cui al comma 5, approva il programma. Il
programma approvato è pubblicato nel BUR.
7. Qualora lo schema di programma adottato dalla Giunta
regionale presenti elementi di difformità rispetto ai PTP o al
PTPR, è approvato dal Consiglio regionale e comporta
modifiche ai medesimi PTP o PTPR.".
ARTICOLO 27
(Inserimento dell’articolo 31ter nella l.r. 24/1998)
1. Dopo l’articolo 31bis della l.r. 24/1998, è inserito il seguente:
“Art. 31ter
(Parchi archeologici e culturali)
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di
beni culturali e paesaggistici e d’intesa con le amministrazioni
pubbliche interessate, può individuare, all'interno delle aree
sottoposte a vincolo paesistico e, in particolare, in quelle di
interesse archeologico, zone da destinare nella loro globalità
alla fruizione collettiva come parchi archeologici e culturali, al
fine di promuovere, valorizzare e consolidare le identità della
comunità locale e dei luoghi.
2. I parchi archeologici e culturali possono riguardare sia i beni
architettonici, monumentali, paesaggistici e naturali, sia aspetti
della letteratura e della tradizione religiosa e popolare e
possono comprendere anche zone esterne alle aree con
vincolo paesistico.
3. I parchi archeologici e culturali sono istituiti mediante
apposite convenzioni tra Regione ed amministrazioni pubbliche
interessate, ivi comprese le soprintendenze competenti, ed
eventuali associazioni ed organizzazioni culturali.
4. La convenzione di cui al comma 3 definisce, in conformità
alla normativa statale vigente in materia di beni culturali e
paesaggistici , la disciplina d'uso del parco archeologico e
culturale, con particolare riguardo agli aspetti di fruizione,
promozione e valorizzazione. La convenzione individua altresì
gli interventi prioritari da realizzare ed eventuali misure
incentivanti o finanziamenti pubblici e privati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 possono comportare
modifiche ai PTP o al PTPR, purchè attuati mediante appositi
accordi di programma approvati con decreto del Presidente
della Giunta regionale, previa ratifica del Consiglio regionale da
effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione
dell’accordo stesso. Gli atti relativi all’accordo di programma
sono, altresì, sottoposti, prima della sottoscrizione dell’accordo,
alle forme di pubblicità previste dall’articolo 23, commi 2 e 3,
ma con i termini ridotti della metà.".
ARTICOLO 28
(Inserimento dell’articolo 31quater nella l.r. 24/1998)
1. Dopo l’articolo 31ter della l.r. 24/1998, come inserito dalla
presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 31quater
(Piani attuativi con valenza paesistica)
1. In relazione a specifici e circoscritti ambiti territoriali
individuati graficamente o indicati dalla normativa dei PTP o del
PTPR, i comuni definiscono una più puntuale disciplina delle
trasformazioni territoriali previste dagli stessi PTP o PTPR,
attraverso la formazione di strumenti urbanistici attuativi,
accompagnati da SIP, che assumono valore di piano attuativo
con valenza paesistica.
2. I piani attuativi con valenza paesistica verificano le
perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di
rappresentazione grafica dei PTP o del PTPR, precisano i
perimetri entro i quali si attuano le trasformazioni e possono
disciplinare, in particolare:
a) la valorizzazione ed il recupero degli insediamenti urbani
periferici;
b) la riqualificazione delle aree di particolare degrado;
c) il recupero del patrimonio edilizio esistente;
d) la riqualificazione del centro storico e delle relative aree di
rispetto.
3. I piani attuativi con valenza paesistica costituiscono
integrazione o specificazione dei PTP o del PTPR e riferimento
per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui all’articolo
25.”.
ARTICOLO 29
(Inserimento dell’articolo 31quinquies nella l.r. 24/1998)
1. Dopo l’artico 31quater della l.r. 24/1998, come inserito dalla
presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 31quinquies
(Varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi in ambito
paesistico)
1. Nelle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o
dal PTPR i comuni possono adottare, in conformità alla l.r.
28/1980 e successive modifiche, varianti speciali allo
strumento urbanistico generale, al fine del recupero dei nuclei
edilizi abusivi perimetrati.
2. Qualora la variante speciale non sia conforme ai PTP o al
PTPR, il comune può, contestualmente all’adozione della
variante stessa, proporre una modifica del PTP o del PTPR
limitatamente al soddisfacimento degli standard di cui
all'articolo 3 del d.m. 1444/1968 ed all'eventuale inserimento di
lotti interclusi o di edifici adiacenti alle aree urbanizzate
esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR. In tal caso si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 27.1.
3. I pareri di cui all'articolo 32 possono essere rilasciati soltanto
a seguito della definizione delle procedure relative alla variante
speciale previste dai precedenti commi.
4. I comuni che, in applicazione della vigente normativa in
materia di abusivismo edilizio, procedano alla demolizione ed
al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree urbanizzate
esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, sono tenuti a
darne comunicazione alla Regione al fine di apportare i
necessari adeguamenti ai PTP o al PTPR stesso.”.
ARTICOLO 30
(Modifiche all’articolo 34 della l.r. 24/1998)
1. Al comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 24/1998 le parole
“modalità di tutela dei PTP adottati” sono sostituite dalle
seguenti: “modalità di tutela dei PTP approvati”.
2. Al comma 2bis dell’articolo 34 della l.r. 24/1998 le parole “dei
PTP adottati all’epoca dell’abuso.” sono sostituite dalle
seguenti: “dei PTP approvati.”.
ARTICOLO 31
(Modifiche all’articolo 36ter della l.r. 24/1998)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36ter della l.r.
24/1998 le parole da “entro il” a “articolo 23;” sono sostituite
dalle seguenti: “entro il termine previsto dal comma 1
dell’articolo 23;”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 36ter della l.r. 24/98 è aggiunto
il seguente:
“2bis. Fino alla data di approvazione del PTPR, gli accordi di
programma aventi ad oggetto piani o programmi d’intervento
finalizzati all’acquisizione pubblica di aree ricadenti in aree
naturali protette con rilevante valore paesaggistico possono
comportare variazioni ai PTP vigenti a condizione che:
a) le acquisizioni siano previste in strumenti urbanistici generali
comunali approvati o adottati o in leggi regionali istitutive di
aree naturali protette;
b) gli atti relativi all’accordo di programma siano sottoposti,
prima della sottoscrizione dell’accordo stesso, alle forme di
pubblicità previste dall’articolo 23, commi 2 e 3, ma con i
termini ridotti alla metà;
c) l’accordo di programma sia approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa ratifica del Consiglio
regionale da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di
sottoscrizione dell’accordo stesso.”.
ARTICOLO 32
(Disposizioni transitorie)
1. Le modifiche apportate dalla presente legge all’articolo 5,
commi 4 e 10bis, all’articolo 6, comma 5, all’articolo 7, commi
7, 8 e 15bis, all’articolo 16, comma 3, della l.r. 24/1998 nonchè
le disposizioni degli articoli 31quater e 31quinquies della l.r.
24/1998, come inseriti dalla presente legge, non si applicano ai
PTP approvati dalla stessa l.r. 24/1998.
2. Le province possono presentare le proposte di modifica
delle perimetrazioni dei vincoli paesistici e delle classificazioni
per zona, ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 24/1998, come
modificato dalla presente legge, a decorrere dalla prima
modifica o dal primo aggiornamento del PTPR di cui all’articolo
21 della stessa l.r. 24/1998.
ARTICOLO 33
(Abrogazione dell'articolo 296 della l.r. 10/2001)
1. L'articolo 296 della l.r. 10/2001, che inserisce l’articolo 27ter
della l.r. 24/1998, è abrogato.
ARTICOLO 34
(Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della l.r. 32/2002)
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 della l.r. 32/2002, concernenti
rispettivamente un’interpretazione autentica ed una modifica
all’articolo 27ter della l.r. 24/1998, sono abrogati.
ARTICOLO 35
(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2004, n .12 “Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi”)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 12/2004 è
sostituita dalla seguente:
“b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche
prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità
del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme
urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su
immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e
regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza
comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti
all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela
dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e
provinciali;”.
ARTICOLO 36
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Lazio.
Data a Roma, addì 9 dicembre 2004
Storace