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Circolare 16 maggio 2005
Ministero per i Beni e le Attivitą Culturali. Disposizioni relative al deposito delle opere protette, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633.
(GU n. 150 del
30-6-2005)
Con riferimento a quanto previsto
dagli articoli 103 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633 questo
Ministero cura la tenuta del registro pubblico generale delle opere protette nel
quale sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con le
modalita' previste dal regolamento di attuazione della legge, regio decreto 18
maggio 1942, n. 1369.
Il Capo III del citato regolamento prevede dettagliatamente le formalita' da
espletare per effettuare il deposito delle categorie di opere espressamente
individuate nonche' le indicazioni relative alle dichiarazioni che accompagnano
l'esemplare delle stesse opere.
Specifiche indicazioni sono altresi' previste per i progetti di lavori di
ingegneria o di altri lavori analoghi, ai sensi dell'art. 99 della legge n.
633/1941, nonche' per gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte,
i diritti riconosciuti dalla citata legge o costituiscono diritti di godimento o
di garanzia, come pure gli atti di divisione o di societa' relativi ai diritti
medesimi cosi' come previsto dall'art. 104 della legge n. 633/1941.
Al fine di rendere piu' snello il procedimento relativo all'istruttoria
dell'accettazione per la registrazione nel Registro pubblico generale delle
opere si riportano di seguito alcune indicazioni alle quali e' necessario
attenersi:
la composizione della copertina e del frontespizio di un'opera a stampa deve
sempre recare impressa a stampa le indicazioni richieste dalla legge: titolo,
anno e luogo di pubblicazione ed autore o, in caso di opera anonima o pseudonima,
tassativamente la casa editrice.
Sulla seconda pagina di frontespizio, o sull'ultima del volume, deve
necessariamente essere riportata la tipografia;la ragione sociale dell'editore
deve essere chiaramente indicata, soprattutto per Case editrici assorbite o
rilevate da altro editore in quanto spesso compaiono sull'opera entrambi gli
editori senza elementi di specificazione; deve, altresi', esserci diretta
coincidenza tra quanto risulta impresso e quanto dichiarato; per le opere
tradotte da altre lingue o dialetti e' tassativamente richiesta l'indicazione,
impressa a stampa, del titolo originale, della lingua da cui la traduzione e'
stata effettuata nonche' del nome del traduttore;
per le opere create in redazione o a cura della stessa e/o tradotte da altra
lingua, e' necessario che tali elementi risultino chiaramente indicati
sull'opera ed inoltre che sia indicata la persona fisica che svolge direttamente
l'attivita' creativa o che la coordina, lasciando alla disciplina contrattuale
le condizioni relative ai diritti;
per l'opera creata con il contributo distinguibile di piu' persone, e'
necessario indicare il nome della persona che sostanzialmente ne coordina e
dirige la realizzazione;
sulla raccolta di atti di convegni e seminari di studio ecc., viene
frequentemente indicato come autore l'ente organizzatore pur esistendo i nomi
dei singoli relatori. E' opportuno distinguere tra diritto di utilizzare tale
raccolta in esclusiva (art. 29 della legge) e paternita' a titolo originario. In
tale caso e' necessaria l'indicazione del nome della persona fisica che
materialmente ha curato e coordinato sistematicamente la raccolta; spesso
amministrazioni ed enti che non perseguono scopi di lucro nei loro fini
istituzionali vengono indicati come autori. E' utile osservare che tale
qualificazione puo' essere legittima se sulle opere non appare il nome di alcuna
persona fisica e quando si tratti di atti attinenti ai fini istituzionali; in
caso contrario, la qualifica di autore a titolo originario non puo' che
appartenere, ai sensi della legge sul diritto d'autore, alla persona fisica
indicata come autore. Per quanto concerne, invece, gli enti privati nonche' le
societa' commerciali che perseguono un fine lucrativo, si precisa che a questi
non puo' appartenere la qualifica di autore a titolo originario in quanto autore
e' colui che esplica attivita' di creazione ed oggetto della tutela e' l'opera
«quale particolare espressione di lavoro intellettuale». Pertanto e' chiaramente
ravvisabile la necessita' di indicare su tali opere il nome della persona fisica
che le ha effettivamente create regolandone l'utilizzazione mediante forme
contrattuali di diritto privato;
per quanto concerne le opere collettive (enciclopedie, dizionari, ecc.), e'
necessario imprimere, nelle forme d'uso, il nome della persona fisica che ha
avuto l'incarico di curare la direzione dei lavori di coordinamento per la
relativa realizzazione (art. 7, legge n. 633/1941). Non sono rari i casi in cui
tale indicazione manca del tutto o si riferisce ai vari autori dei singoli
contributi. In tali circostanze e' utile operare con chiarezza sia per
consentire al Servizio II del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport di
acquisire nel pubblico registro dati certi, sia per evitare attribuzioni di
paternita' non pertinenti;
nel caso di opera anonima, tale circostanza deve rilevarsi senza equivoci
dall'opera stessa. Si ritiene utile ricordare che sulle opere anonime cosi' come
su quelle pseudonime, che non rientrino nell'ipotesi contemplata nell'art. 8,
comma 2, della legge n. 633/1941 (pseudonimo, nome d'arte, sigla o segno
convenzionale, conosciuti come equivalente al nome vero), e' indispensabile
imprimere chiaramente la ragione sociale dell'impresa editrice a cui fa capo la
legittimazione ad esercitare i relativi diritti;
le opere a stampa pubblicate in forma pseudonima non devono essere accompagnate
da dichiarazioni nelle quali e' indicato il nome vero dell'autore. Tale
procedura non e' legittima in quanto il diritto di rivelare il proprio nome
appartiene esclusivamente all'autore e, dopo la sua morte, alle persone indicate
nell'art. 23 della legge (articoli da 20 a 22 legge diritto d'autore). In tali
circostanze si puo' seguire la procedura regolamentare prevista dall'art. 2,
regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente la rivelazione del nome
dell'autore di opera anonima e pseudonima, che non rientra nella fattispecie di
cui al sopra citato art. 8 della legge, attraverso la presentazione di una
dichiarazione, successivamente al deposito dell'opera anonima o pseudonima,
nella quale debbono essere indicati: 1) lo pseudonimo se usato; 2) il titolo
dell'opera; 3) l'editore e di chi abbia comunque resa pubblica l'opera; 4) la
data di pubblicazione; 5) ogni altro elemento atto a identificare l'opera;
nel caso di pubblicazione di opere cadute in pubblico dominio, soprattutto nel
campo della letteratura per ragazzi, deve sempre essere rispettato il diritto
morale degli autori. Nel ricordare che tale diritto e' imprescrittibile ed
inalienabile, si ritiene doveroso invitare gli interessati a tali edizioni a
voler rispettare, con il necessario scrupolo, i diritti attinenti alla
personalita' degli autori anche per evitare che si renda necessario l'intervento
dell'autorita' amministrativa a norma dell'art. 23 della legge sul diritto di
autore;numerose pubblicazioni periodiche (riviste, giornali, bollettini di
istituti ed enti culturali, ecc.) sono presentate per il deposito e
registrazione prive delle indicazioni, impresse a stampa, necessarie per la oro
individuazione. Si ricorda che tali indicazioni sono: titolo (o testata),
carattere e periodicita', direttore, anno o numero, editore o proprietario,
stampatore.
l'indicazione relativa al Copyright, pur non obbligatoria, puo' essere utile
sotto il profilo della legittimazione ad esercitare l'azione giudiziaria in
alcuni Stati esteri in quanto con tale indicazione s'intendono assolte eventuali
formalita' richieste dalle legislazioni interne dei Paesi membri e dalle
convenzioni internazionali. Tale simbolo per esplicare i suoi effetti, si'
consiglia che venga apposto a stampa su tutti gli esemplari dell'opera all'atto
della prima pubblicazione e collocato in luogo ben visibile (di solito, sulla
seconda pagina del frontespizio) e deve altresi' essere completo di tutti i suoi
elementi;
appare, altresi', utile l'apposizione della numerazione I.S.B.N. (tnternational
Standard Book Number) e I.S.S.N. (International Standard Serial Number) nel caso
di editori aderenti a tale sistema di numerazione e classificazione
internazionale di libri o riviste.
Una tale indicazione puo' rivelarsi
idonea per una piu' facile individuazione del titolare dei diritti;
una particolare attenzione deve essere posta nella compilazione della
dichiarazione di deposito di opere a norma della legge n. 633/1941. Si ricorda
che essa deve essere redatta in doppio originale, legalizzate con due marche da
bollo (Euro 14,62), datate e firmate dal dichiarante. Le indicazioni contenute
nella dichiarazione non debbono essere discordanti con quelle richieste dalla
legge ed impresse a stampa sulle opere, ad esempio: il titolo dichiarato deve
essere conforme a quello che risulta apposto sull'opera, cosi' come
lo stampatore e tutti gli altri elementi sopra ricordati (art. 33, regio decreto
n. 1369/1942).
il deposito va effettuato da chi pubblica l'opera per la prima volta e pertanto
le edizioni dello stesso testo, successive alla prima, le ristampe anastatiche
di opere gia' depositate dallo stesso pubblicatore non sono soggette ad un nuovo
deposito. Diverso, ovviamente, e' il caso di edizioni aggiornate contenenti
elementi creativi nuovi suscettibili di nuova tutela. Nel mese di dicembre di
ciascun anno, gli editori non devono inviare opere per il deposito sulle quali
e' impresso, quale anno di pubblicazione, l'anno successivo; deve, pertanto,
essere indicato l'anno nel corso del quale la pubblicazione e' avvenuta e non
quello di programmazione;
le opere inedite non sono ammesse al deposito a norma della legge 22 aprile
1941, n. 633, al riguardo si specifica che per alcune categorie di opere inedite
e' prevista la possibilita' del deposito presso la Societa' Italiana Autori ed
Editori (S.I.A.E.);
qualora il pubblicatore sia una persona giuridica, e' necessario che la relativa ragione sociale risulti chiaramente impressa, nelle forme d'uso, sull'opera e sia conformemente riportata nella dichiarazione di deposto che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante; l'indicazione della nazionalita' dell'autore, come anche le generalita', sono elementi indispensabili per l'identificazione dello stesso. In particolare la nazionalita' e' elemento molto utile per la determinazione dei termini di protezione, soprattutto nei rapporti internazionali in materia di diritto d'autore; qualora le pubblicazioni periodiche rechino l'indicazione di un direttore e di un direttore responsabile, e' necessario che quest'ultimo sia indicato quale direttore che assume tutti gli obblighi conseguenti dalla propria qualifica;
nel caso di presentazione di giochi, la dottrina ha chiarito che puo' essere protetta la descrizione del gioco nella sua espressione formale (ed anche il regolamento) ma non il congegno in se'. Pertanto non si puo' accogliere al deposito il puro e semplice sistema di gioco a premi, privo di descrizione e spiegazione delle regole;
per i progetti di lavori di
ingegneria o di altri lavori analoghi al fine della riserva del diritto al
compenso, il deposito si effettua con la presentazione del piano o disegno e
della descrizione del lavoro da cui deve necessariamente risultare la soluzione
originale costituita dal progetto;
e' possibile l'impiego dei moduli prestampati per la dichiarazione di deposito
presenti nel sito del Ministero www.beniculturali.it sempreche' in tali modelli
non vengano inserite ulteriori indicazioni che non trovino riscontro sull'opera.
Si specifica al riguardo, che il modulo di deposito e' liberamente riproducibile
ma non modificabile;
le opere inviate per posta al fine di effettuare il deposito e le relative dichiarazioni devono essere contenute in un unico plico o pacco ed esattamente indirizzate: Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo spettacolo e sport - Servizio II - Ufficio del diritto d'autore - via della Ferratella in Laterano, 51 - 00186 Roma.
Roma, 16 maggio 2005
Il capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport
Sicilia