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Decreto 20 aprile 2005
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Indirizzi, criteri e modalita' per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(GU n. 152 del 2-7-2005)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visti gli articoli 107 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» di seguito denominato
«Codice»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, come da ultimo modificato dal
decreto legislativo 10 giugno 2004, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante
il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1994, recante il «Tariffario per la
determinazione di canoni, corrispettivi e modalita' per le concessioni relative
all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero»;
Decreta:
Capo I
Norme tecniche per le operazioni di replica
Art. 1.
Riproduzione mediante calchi da originali di sculture e di opere a rilievo
1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, e' di regola vietata la
riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto,
dagli originali delle opere di scultura e di opere a rilievo, in genere. Tale
riproduzione e' consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle
modalita' indicate nel presente decreto. Agli originali sono equiparate le copie
storiche assimilabili ad originali per caratteristiche di qualita' ed unicita' e
le copie moderne di originali non piu' esistenti.
2. L'operazione di duplicazione di un manufatto mediante calco diretto deve
essere eseguita, per una sola volta, nel pieno rispetto dell'integrita' del
manufatto stesso ed e' ammessa, in via eccezionale, in presenza delle seguenti
condizioni:
a) effettuazione del calco, per quanto possibile, dopo un restauro o interventi
di ordinaria manutenzione e, comunque, su superfici di accertata stabilita'
fisica, trattate;
b) con materiali idonei a garantire lo stato di conservazione del manufatto o
dell'opera durante le operazioni di riproduzione;
c) accertata assenza di policromie, dorature o altre finiture di superficie
particolarmente delicate, che possano essere compromesse dall'operazione di
calco;
d) accertata inesistenza di una replica del bene ovvero di una matrice o di un
calco da utilizzare in sostituzione dell'originale;
e) natura seriale del bene ovvero, in caso di unicita' o rarita' dell'opera,
sussistenza di comprovate ragioni di necessita' scientifica.
Art. 2.
Procedimento per la realizzazione di calchi
1. L'istituto che ha in consegna il bene, su propria iniziativa per
finalita' istituzionali di studio o di conservazione, ovvero a seguito di
istanza di altro soggetto pubblico o privato, per comprovate necessita'
scientifiche, inoltra la richiesta di riproduzione all'Istituto centrale per il
restauro o all'Opificio delle pietre dure di Firenze, al fine di acquisire il
relativo parere.
2. La richiesta, corredata dal progetto e dalla relazione tecnica, redatti
secondo le modalita' di cui all'Allegato al presente decreto, di cui costituisce
parte integrante, e' inoltrata agli Istituti indicati al comma 1, unitamente
alle valutazioni del responsabile dell'Istituto richiedente circa la
fattibilita' della riproduzione, le condizioni materiali dell'opera e l'opportunita'
di eventuali prescrizioni specifiche.
Per i casi in cui la riproduzione sia richiesta da un soggetto diverso
dall'istituto che ha in consegna il bene, e' obbligatorio il versamento di una
cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
3. L'autorizzazione alla riproduzione e' concessa dall'autorita' che ha in
consegna il bene, in conformita' ai pareri tecnici espressi ai sensi del comma
precedente ed a seguito dell'avvenuto deposito della cauzione, nell'importo
indicato dal responsabile dell'Istituto.
4. In caso di danni arrecati all'opera, e' disposto l'incameramento della
cauzione versata, per intero ovvero fino all'importo corrispondente all'onere
economico per il ripristino, ferme restando le ulteriori responsabilita'
eventualmente accertate in sede giudiziaria.
5. L'autorizzazione ad eseguire repliche con procedure che non prevedono il
contatto con l'opera, quali fotogrammetria, olografia laser, scanner
tridimensionali, e' rilasciata ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente
decreto, previo impegno del richiedente alla consegna di una copia e
dell'archivio digitale relativo alla realizzazione della replica.
6. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, secondo periodo, del codice, sono
ordinariamente consentiti i calchi da copie degli originali gia' esistenti. La
relativa richiesta e' rivolta al responsabile dell'Istituto che ha in consegna
la copia. L'autorizzazione e' rilasciata, tenendo conto delle finalita' della
richiesta, in presenza delle condizioni indicate all'art. 1, comma 2, del
presente decreto e previo impegno del richiedente alla consegna di una copia e
delle matrici del calco.
Capo II
Principi generali per la riproduzione di beni culturali
Art. 3.
Autorizzazione per la riproduzione
1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, e fatte salve le
disposizioni a tutela del diritto d'autore, la riproduzione di beni culturali e'
autorizzata dal responsabile dell'Istituto che ha in consegna i beni stessi,
previa determinazione dei corrispettivi dovuti e sulla base di valutazioni che
tengono conto dei seguenti elementi:
a) finalita' della riproduzione, anche sotto il profilo della compatibilita' con
la dignita' storico-artistica dei beni da riprodurre;
b) numero delle copie da realizzare;
c) verifica di tollerabilita' della metodica sulla copia da riprodurre.
2. Nei casi in cui dall'attivita' di riproduzione possa derivare un pregiudizio
ai beni culturali, l'autorizzazione puo' prevedere l'obbligo di versamento di
una cauzione, costituita anche mediantefideiussione bancaria o assicurativa,
nonche' l'adozione di prescrizioni specifiche ed e' rilasciata alle condizioni
di cui all'art. 5.
Art. 4.
Istanza per la riproduzione di beni culturali
1. La richiesta di riproduzione di cui all'art. 3, contiene:
a) l'indicazione degli scopi, dei tipi di utilizzazione e delle destinazioni
delle copie che si intendono ottenere;
b) l'indicazione delle quantita' che si intendono ottenere ed immettere sul
mercato sia per il tramite dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del
codice, sia attraverso altre forme di distribuzione;
c) l'individuazione del soggetto incaricato, dei mezzi e delle modalita' di
riproduzione;
d) l'assunzione dell'obbligo di versare i corrispettivi di riproduzione e di
apporre sulle copie riprodotte le diciture di cui all'art. 5, comma 3;
e) l'assunzione dell'impegno del richiedente, in caso di richiesta per uso
strettamente personale o per motivi di studio, di non divulgare, diffondere e
cedere al pubblico le copie ottenute.
Art. 5.
Condizioni
1. Prima della diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione e'
depositato presso l'amministrazione che ha in consegna il bene, per il
preventivo nulla osta.
Salvo diverso accordo, all'amministrazione spettano tre copie di ciascuna
riproduzione, oltre ai negativi ed alle matrici delle copie medesime.
2. Il materiale relativo ai beni culturali ed idoneo ad ulteriori riproduzioni,
(stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici,
supporti informatici, calchi, rilievi grafici ed altro) non puo' essere
riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica o procedimento, senza
preventiva autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene e
previo pagamento dei relativi canoni e corrispettivi. Restano altresi' salvi
eventuali diritti e compensi agli autori e ai terzi.
3. Ogni uso delle copie ottenute, diverso da quello dichiarato nella domanda, e'
autorizzato dall'amministrazione che ha in consegna il bene.
4. Ogni esemplare di riproduzione reca l'indicazione, nelle forme richieste dal
caso, delle specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, bottega o ambito
culturale, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, provenienza, data), della
sua ubicazione, nonche' della tecnica e del materiale usato per la riproduzione.
Esso riporta altresi' la dicitura che la riproduzione e' avvenuta previa
autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene, nonche'
l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con
qualsiasi mezzo.
5. L'amministrazione che ha in consegna i beni e' esente da ogni responsabilita'
per danni a persone o cose, provocati o comunque connessi alle attivita' di
riproduzione e di diffusione al pubblico degli esemplari riprodotti.
Roma, 20 aprile 2005
Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2005 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 3, foglio n. 202
Allegato al capo I
A. Valutazioni preliminari.
Il progetto contiene obbligatoriamente i seguenti elementi di valutazione:
1) individuazione della tecnica esecutiva e dei materiali costitutivi del
manufatto da replicare;
2) stato di conservazione dell'originale nel suo complesso (stabilita'
strutturale e di superficie) e valutazione della presenza di eventuali materiali
applicati in precedenti interventi di restauro (consolidanti, adesivi,
protettivi, rifacimenti, stuccature, integrazioni - anche pittoriche,
patinature); presenza di depositi coerenti e incoerenti;
3) stress fisico-meccanico nella fase di sformatura in relazione alla
configurazione volumetrica dell'opera ed ai materiali da impronta che si intende
impiegare;
4) rischio connesso al rilascio di sostanze estranee sul manufatto a seguito
dell'impiego dei materiali per il calco; in particolare il calco non deve
causare alterazioni di tipo chimico (rilascio di prodotti dannosi per l'oggetto
da replicare), fisico (danni meccanici, alterazioni cromatiche o danni indotti
da reazioni termiche), biologico (sviluppo di organismi biodeteriogeni) sul
manufatto;
5) descrizione degli interventi necessari per riportare il manufatto nelle
condizioni precedenti all'operazione di replica.
B. Sequenza delle principali operazioni di calco. Il progetto prevede di
norma le seguenti fasi e modalita' operative:
1. Protezione superficiale del manufatto.
Il materiale protettivo (come resine acriliche, resine siliconiche, cere) deve
essere reversibile e facilmente rimovibile. Il protettivo puo' essere applicato
in uno o piu' strati, ed e' finalizzato alla riduzione della eventuale porosita'
del materiale costitutivo originario, isolandone cosi' la superficie dai
materiali (olii siliconici, coloranti, frazioni non polimerizzate dei materiali
da impronta) che si prevede di applicare successivamente.
La riduzione della porosita' a seguito del trattamento con materiale protettivo
e' altresi' finalizzata ad impedire l'adesione del materiale per il calco
all'originale e quindi a favorire le successive operazioni di sformatura in
condizioni di sicurezza. Di norma detto materiale non deve essere solubile nei
solventi contenuti nei prodotti previsti per la realizzazione del rilievo
dell'impronta.
2. Impiego di un distaccante.
Il distaccante ha la funzione di ridurre lo sforzo meccanico necessario per
separare la matrice siliconica dal manufatto da replicare.
Generalmente vengono o sono stati in passato impiegati come distaccanti: oli,
grassi, vaselina, cere, tensioattivi, saponi, emulsioni, polimeri
macromolecolari di sintesi (generalmente fluorurati o siliconi), eteri di
cellulosa. Nel campo della riproduzione di manufatti di valore storico-artistico
alcuni materiali tradizionali (oli, grassi, saponi) sono da evitare.
3. Impiego di un «agente barriera».
Si considera «agente barriera» il materiale che viene applicato con la precisa
funzione di impedire la diffusione di residui e di olii siliconici contenuti nei
materiali usati per il rilievo dell'impronta. Generalmente esso e' costituito da
un polimero macromolecolare che viene polimerizzato in situ (polisilossani,
fluorurati), o un derivato della cellulosa (eteri di cellulosa), e alcoli
polivinilici. L'agente barriera deve essere rimosso dopo la sformatura del calco
(vedi al punto 6).
4. Applicazione della gomma siliconica sul manufatto (impronta).
L'applicazione della gomma siliconica deve seguire le indicazioni fornite dal
produttore e descritte nella scheda tecnica. Al fine di limitare la diffusione
di olii e prodotti non polimerizzati, che possano migrare sulla superficie del
manufatto anche attraverso gli strati dei protettivi e degli «agenti barriera»,
il tempo di contatto della gomma sulla superficie deve essere ridotto al minimo.
Per i criteri di scelta delle gomme si rinvia a quanto indicato al successivo
punto D.
E' inoltre opportuno limitare gli spessori della gomma e ricorrere
all'allestimento di tasselli per la riduzione dei sottosquadri.
5. Allestimento della forma rigida (madre-forma/controforma) e sformatura.
La forma rigida deve essere progettata in modo tale da minimizzare i traumi e le
sollecitazioni meccaniche che possono essere trasferite al manufatto durante le
operazioni di sformatura.
Si intende con sformatura la rimozione della madre-forma e della matrice in
gomma siliconica dal manufatto.
6. Rimozione dei residui.
A1 termine delle operazioni di calco, dopo la sformatura della matrice in gomma
e della relativa forma rigida, si dovra' procedere alla rimozione:
dei materiali applicati con funzione di distaccanti;
degli agenti barriera;
degli eventuali protettivi.
Le operazioni di pulitura devono essere eseguite con materiali e prodotti
idonei, nel rispetto dell'integrita' del manufatto.
7. Conservazione delle matrici.
Le matrici e le relative controforme rigide, fino al loro deposito presso
l'Istituto che ha in consegna il bene, devono essere conservate in modo e in
luogo idoneo, al fine di evitare alterazioni e deformazioni che ne rendano
impossibile la riutilizzazione.
8. Professionalita' degli operatori.
Ciascuna delle fasi del procedimento di calco prevede l'intervento di un
restauratore-conservatore di beni culturali.
C. Relazione tecnica.
Al progetto e' allegata la relazione tecnica corredata di copia delle schede
tecniche, fornite dal produttore, di tutti i prodotti o materiali che si
intendono utilizzare.
Nelle schede tecniche devono essere disponibili tutte le informazioni sulle
sostanze che compongono i prodotti o materiali, fornite dall'azienda produttrice
e necessarie per il loro corretto impiego.
D. Criteri di scelta dei materiali.
I prodotti o materiali devono essere applicati con procedure in grado di
ottimizzare le loro prestazioni, minimizzando eventuali interferenze ed effetti
indesiderati sul manufatto. I prodotti o materiali selezionati possono essere
preventivamente testati su provini simulanti il substrato da cui occorre trarre
il calco o su piccole porzioni del manufatto da replicare, in modo da valutare
se la sequenza operativa ed i materiali risultino idonei all'operazione di
replica.
Tali materiali non dovranno sviluppare reazioni chimiche dannose per il
manufatto (reazioni acido-base e/o ossido riduttive); inoltre la fase di
polimerizzazione non dovra' sviluppare significative reazioni esotermiche. Il
materiale per il rilevamento dell'impronta deve seguire fedelmente la forma del
manufatto da calcare, mantenendo un'adeguata elasticita', con una trascurabile
variazione dimensionale dovuta alla messa in opera, sufficientemente stabile sia
chimicamente, sia fisicamente.
I materiali comunemente in uso sono siliconi RTV (Room Temperature Vulcanizing),
che consentono la vulcanizzazione del prodotto a temperatura ambiente.
In via generale e' opportuno scegliere gomme siliconiche (elastomeri) con
adeguato livello di fedelta', e ritiro non eccessivo.
Inoltre le gomme siliconiche devono avere una forte resistenza a trazione e una
buona elasticita', tale da consentire che le operazioni di sformatura avvengano
senza esercitare sforzi a trazione troppo forti nei sottosquadri.
E' opportuno che il materiale impiegato per la produzione della copia sia
sufficientemente durevole e stabile nel tempo, in relazione anche alla
destinazione e all'impiego della copia stessa.