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Decreto 25 gennaio 2005
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni
immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(GU n. 28 del 4-2-2005)
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali», come modificato dal decreto
legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni
culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137», di seguito denominato codice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante
«Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»
di seguito indicato come «Ministero»;
Visto l'art. 12, comma 3 del codice ove si dispone che per i beni appartenenti
alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente
ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, il
Ministero fissa con propri decreti i criteri e le modalità per la
predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica dell'interesse
culturale e della relativa documentazione conoscitiva;
Visto il decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero, adottato di concerto con
l'Agenzia del demanio, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art.
27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono stati definiti, per i beni immobili
dello Stato (fatta eccezione per quelli in uso all'amministrazione della
difesa), delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e
di ogni altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalità per la
predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei
beni da sottoporre a verifica dell'interesse culturale;
Considerato che si rende quindi necessario per il Ministero fissare i criteri e
le modalità per la predisposizione e presentazione delle richieste di verifica
da parte degli altri soggetti richiamati all'art. 12, comma 3 del codice;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale delle cose
immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro di cui
all'art. 10, comma 1, del codice, che siano opera di autore non più vivente e la
cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni.
2. La verifica è effettuata ai sensi dell'art. 12 del codice, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.
Art. 2
Verifica dell'interesse culturale
1. Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale le persone
giuridiche private senza fini di lucro identificano gli immobili, ne descrivono
la consistenza, compilano gli elenchi e le schede descrittive secondo i criteri
e le modalità stabiliti nel presente decreto.
2. Le direzioni regionali definiscono con i soggetti indicati al comma 1,
l'utilizzo del modello informatico disponibile sul sito web del Ministero, il
cui tracciato e' indicato nell'allegato A del presente decreto, nonché i tempi
di trasmissione delle richieste e la loro consistenza tramite appositi accordi,
copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici nonché alle direzioni generali ed alle soprintendenze
competenti.
3. I soggetti indicati al comma 1 forniscono i dati relativi agli immobili
secondo il tracciato dell'allegato A che costituisce parte integrante del
presente decreto, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano,
unitamente alla richiesta di verifica, alle direzioni regionali, secondo
modalità che prevedono l'avviso di ricevimento. Copia dei medesimi dati e'
inviata contestualmente, per conoscenza, alle competenti Soprintendenze.
4. I dati dei beni immobili per i quali sia accertato l'interesse culturale sono
comunque inseriti nel sistema informativo.
5. Le direzioni regionali nello stipulare gli accordi con i soggetti di cui al
comma 1 si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente intervenuti
a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e
singoli soggetti.
Art. 3.
Termini per la verifica
1. I procedimenti di verifica di cui all'art. 2 si concludono entro il termine
di centoventi giorni dalla data di ricezione delle relative richieste.
2. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non
intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare
il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni
successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il
silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Art. 4.
Verifiche avviate d'ufficio
1. Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni regionali hanno l'obbligo di
utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei dati descrittivi dei
beni oggetto di verifica positiva.
2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di centoventi
giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non
intervenga entro il termine di cui al comma 2, gli interessati possono diffidare
il Ministero per i beni e le attività culturali a provvedere. Se il Ministero
non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, gli
interessati possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi
dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2
della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Art. 5.
Disposizione finale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2005
Il capo Dipartimento: Cecchi
Allegato A
(Al decreto ministeriale 25 gennaio 2005 recante «Criteri e modalità per la
verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone
giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»).
A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.
A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.
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A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.
Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico, le persone giuridiche private senza fine di
lucro (da qui in avanti denominati «Enti»), trasmettono gli elenchi e le schede
descrittive utilizzando il modello informatico disponibile sul sito web del
Ministero per i beni e le attività culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).
Indirizzo del sito: www.beniculturali.it
Accesso al sistema.
Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a
verifica:
accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico», oppure si collegano al sito
www.benitutelati.it;
inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'acceso al sistema
informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla
registrazione degli utenti;
concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la consistenza
numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a verifica;
ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della User-ID e della
Password;
si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e la propria
password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.
Immissione dei dati.
Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:
compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 «Struttura degli
elenchi e delle schede descrittive».
In ogni momento della fase di immissione e' possibile salvare i dati;
i dati salvati possono essere richiamati e modificati. E' possibile stampare i
dati in via provvisoria per le verifiche del caso;
una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli
immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l'elenco dei beni
da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le direzioni
regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalita'
elettronica.
I dati inviati in modo definitivo non sono più modificabili dagli utenti. Il
sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti
i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede
descrittive»).
Richiesta della verifica dell'interesse.
Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce
avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via web
i dati in forma definitiva:
inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione
regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il
modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovrà essere effettuato
secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio
postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'ente
richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli
elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non
saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non
provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.
Verifica dell'interesse.
Le direzioni regionali:
verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle istruttorie
formulate dalle Soprintendenze;
inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel
database centrale;
emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti
richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del codice;
trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicità immobiliari, ai sensi
dell'art. 15, comma 2 del codice, anche tramite le competenti Soprintendenze.
Accesso alla banca dati
Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere
alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalità di sola lettura,
utilizzando la User-ID e la password già in loro possesso.
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A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.
(omissis)