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Decreto 28 febbraio 2005
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. Modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la
verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilita' pubblica.
(GU n. 61 del 15-3-2005)
IL CAPO DIPARTIMENTO
per i beni culturali e paesaggistici
del Ministero per i beni e le attivita' culturali
di concerto con
IL DIRETTORE
dell'Agenzia del demanio
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, di seguito indicato come «Ministero»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni
culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137», di seguito denominato Codice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante
«Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali»;
Visto l'art. 12, comma 3 del Codice ove si dispone che per i beni appartenenti
allo Stato, il Ministero fissa con decreto, adottato di concerto con l'Agenzia
del demanio, i criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di
redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede per la
verifica dell'interesse culturale;
Visto il decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero, adottato di concerto con
l'Agenzia del demanio, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art.
27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono stati definiti, per i beni immobili
dello Stato (fatta eccezione per quelli in uso all'amministrazione della
difesa), delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e
di ogni altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalita' per la
predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei
beni da sottoporre a verifica dell'interesse culturale;
Vista la nota prot. n. 23930/OP del 1° luglio 2004, con la quale l'Agenzia del
demanio esprime la volonta' di confermare quanto definito con il decreto sopra
citato;
Rilevato altresi' che l'art. 12, comma 10 del Codice stabilisce che resti fermo
quanto disposto dall'art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre
2003, n. 326;
Ritenuto che i criteri fissati nel decreto 6 febbraio 2004 possano corrispondere
al dettato ed alle finalita' del predetto art. 12 del Codice;
Considerata altresi' la necessita' di aggiornare l'allegato A al predetto
decreto 6 febbraio 2004 in ragione delle disposizioni di cui all'art. 10 del
Codice;
Vista la nota prot. n. 38938/DA del 24 novembre 2004 con la quale l'Agenzia del
demanio condivide il contenuto aggiornato dell'allegato
A che costituisce parte integrante del presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
1. Al decreto dirigenziale interministeriale 6 febbraio 2004, concernente la
verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilita' pubblica, sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'art. 4 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici definiscono con
i soggetti indicati al comma 1 i tempi di trasmissione e la consistenza numerica
degli elenchi tramite accordi, copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici nonche' alle direzioni
generali ed alle soprintendenze competenti.»;
b) dopo il comma 2 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
«3. Le Direzioni regionali nello stipulare le intese con i soggetti di cui al
comma 1 si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente stipulati a
livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e
singoli soggetti.»;
c) dopo l'art. 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni regionali
hanno l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei dati
descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.
2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di centoventi
giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non
intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare
il Ministero per i beni e le attivita' culturali a provvedere. Se il Ministero
non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, i
richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi
dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2
della legge 21 luglio 2000, n. 205.».
2. L'allegato A del presente decreto sostituisce l'allegato A del citato decreto
del 6 febbraio 2004.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2005
Il capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i
beni e le attivita' culturali
Cecchi
Il direttore generale dell'Agenzia del demanio Spitz
Allegato A
A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.
Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di cui all'art. 1 del
decreto interministeriale 6 febbraio 2004 (da qui in avanti denominati «Enti»),
trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando esclusivamente il
modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le
attivita' culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).
Indirizzo del sito: www.beniculturali.it
Accesso al sistema
Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a
verifica:
accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico», oppure si collegano al sito
www.benitutelati.it
inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'acceso al sistema
informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla
registrazione degli utenti;
concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la consistenza
numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a verifica;
ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della User-ID e della
Password;
si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e la propria
password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.
Immissione dei dati
Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:
compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 «Struttura degli
elenchi e delle schede descrittive». In ogni momento della fase di immissione e'
possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati.
E' possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso; una
volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli
immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l'elenco dei beni
da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le direzioni
regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalita'
elettronica.
I dati inviati in modo definitivo non sono piu' modificabili dagli utenti. Il
sistema non permettera' l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti
i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede
descrittive»).
Richiesta della verifica dell'interesse
Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce
avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via web
i dati in forma definitiva:
inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione
regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il
modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovra' essere effettuato
secondo modalita' che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale,
servizio postale, corriere svolto da societa' accreditate, terze rispetto
all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe
degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento.
Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non
provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.
Verifica dell'interesse
Le direzioni regionali: verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base
delle istruttorie formulate dalle Soprintendenze;
inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel
database centrale;
emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti
richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice;
trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicita' immobiliari, ai sensi
dell'art. 15, comma 2 del Codice, anche tramite le competenti Soprintendenze.
Accesso alla banca dati
Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere
alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalita' di sola lettura,
utilizzando la User-ID e la password gia' in loro possesso.
A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive
Legenda.
I campi indicati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19 sono
obbligatori;
( ) (da lista) scegliere una delle opzioni;
(campo di testo) inserire un testo.
DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ENTI
Omissis.