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Decreto 28 settembre 2005, n.222
Ministero per i Beni e le Attivitą Culturali. Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali.
(GU n. 255 del 2-11-2005)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di seguito denominato «Codice»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato
«Ministero», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante
il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la
soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per
l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di
antichita', parchi e giardini monumentali e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'Adunanza del 16 maggio 2005;
Vista la nota resa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16
maggio 2005, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507,
e' sostituito dal seguente:
«1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi
monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, e' consentito, di
regola, dietro pagamento di un biglietto.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:
- Il testo degli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45 e' il
seguente:
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai fini del presente codice
sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le
aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone
beni culturali per finalita' di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme
organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su
qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la
lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva
documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura
fossile o di manufatti o strutture preistorici o di eta' antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti
evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o
ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralita' di fabbricati
edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come
insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio
pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al comma 1
che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un
servizio privato di utilita' sociale».
«Art. 102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza
pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed
ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale
disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della
cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei
luoghi di cui all'art. 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente
Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti
beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente
agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e
per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'art. 112. In assenza di
accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei beni
di cui ha comunque la disponibilita'.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero puo' altresi' trasferire
alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, la disponibilita' di istituti e
luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e
valorizzazione dei beni ivi presenti».
«Art. 103 (Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura). - 1. L'accesso
agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura puo' essere gratuito o a
pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalita' di lettura,
studio e ricerca e' gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo
prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle
convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalita' di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e
di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti
pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere
impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilita' di prevendita e
vendita presso terzi convenzionati;
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente
nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non
creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea».
«Art. 110 (Incasso e riparto di proventi). - 1. Nei casi previsti dall'art. 115,
comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli
istituti ed ai luoghi della cultura, nonche' dai canoni di concessione e dai
corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti
pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in
consegna, in conformita' alle rispettive disposizioni di contabilita' pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo
Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale
intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da
ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di
credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque
giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze
riassegna le somme incassate alle competenti unita' previsionali di base dello
stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura
fissati dal Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed
ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla
realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi
medesimi, ai sensi dell'art. 29, nonche' all'espropriazione e all'acquisto di
beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed
ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati
all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale».
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica). - 1. Lo
Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art.
101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale
disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della
cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e
dei luoghi di cui all'art. 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del
presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali
cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attivita' di
valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo
Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli
obbiettivi e fissarne i tempi e le modalita' di attuazione. Con gli accordi
medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell'art. 115.
5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano
raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione e' rimessa alla decisione
congiunta del Ministro, del presidente della Regione, del residente della
Provincia e dei sindaci dei comuni interessati. In assenza di accordo, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha
comunque la disponibilita'.
6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi
generali e procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi
indicati al medesimo comma 4.
7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti privati e,
previo consenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi possono
riguardare beni di proprieta' privata.
8. I soggetti pubblici interessati possono altresi' stipulare apposite
convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono
attivita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali».
«Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di valorizzazione dei beni
culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative
interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi,
societa' di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura
prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5.
4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di
assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta
tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3 e'
attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia,
degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e
tempi.
5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti preferibile
ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure
ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti
presentati.
6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione
in forma indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste
dimensioni o per le caratteristiche dell'attivita' di valorizzazione, non
risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta.
7. Previo accordo tra i titolari delle attivita' di valorizzazione,
l'affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere disposti in
modo congiunto ed integrato.
8. Il rapporto tra il titolare dell'attivita' e l'affidatario od il
concessionario e' regolato con contratto di servizio, nel quale sono
specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di
professionalita' degli addetti nonche' i poteri di indirizzo e controllo
spettanti al titolare dell'attivita' o del servizio.
9. Il titolare dell'attivita' puo' partecipare al patrimonio o al capitale dei
soggetti di cui al comma 3, lettera a), anche con il conferimento in uso del
bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si
esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla
partecipazione da parte del titolare dell'attivita' o del servizio, di
estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa,
dell'affidamento dell'attivita' o del servizio. I beni conferiti in uso non sono
soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
10. All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 puo' essere collegata
la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La
concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione
dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attivita».
«Art. 117 (Servizi aggiuntivi). - 1. Negli istituti e nei luoghi della cultura
indicati all'art. 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e
di ospitalita' per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardane i cataloghi e i sussidi
catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librai e archivistici per la fornitura di
riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle
riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di
intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza
didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche' di iniziative
promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i
servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle forme previste dall'art.
115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi
dell'art. 110».
«Art. 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole). -
1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere
accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio
culturale da parte degli studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e
dei luoghi della cultura di cui all'art. 101 possono stipulare con le scuole di
ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite
convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di
materiali e sussidi audiovisivi, nonche' per la formazione e l'aggiornamento dei
docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificita'
della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate
dalla presenza di alunni disabili».
«Art. 130 (Disposizioni regolamentari precedenti). - 1. Fino all'emanazione dei
decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in
quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regio decreto
2 ottobre 1911, n. 1163, e regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra
disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte».
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il
«Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166,
supplemento ordinario.
- L'art. 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, recante «Soppressione
della tassa d'ingresso ai musei statali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
marzo 1997, n. 74:
«Art. 1. - 1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e
scavi di antichita' dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n.
3191, e successive modificazioni, e' soppressa».
- Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante «Regolamento recante
norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie,
scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1998, n. 35.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 11 dicembre
1997, n. 507, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Biglietti di ingresso). - 1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi
archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all'art. 101 del Codice,
e' consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.
2. La tipologia del biglietto di ingresso e' la seguente:
a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di cui al comma
1;
b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a piu' luoghi tra quelli indicati
al comma 1;
c) biglietto integrato che consente l'accesso ad uno o piu' dei luoghi indicati
al comma 1, insieme ad uno o piu' monumenti, musei, gallerie, scavi di
antichita', parchi e giardini non statali nonche' mostre o altre manifestazioni
culturali, statali e non statali.
3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere b) e c) del comma
2 non esclude l'accesso ai luoghi di cui al comma 1 mediante biglietto unico.
4. In relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi di
biglietti.
5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera magnetica o
elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste all'ingresso degli
istituti.».
Art. 2.
1. L'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Gestione dei servizi di biglietteria). - 1. Le attivita' di emissione,
distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all'ingresso
degli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, nonche'
quelle di incasso e versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del
presente decreto, i "servizi di biglietteria".
2. I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e posti in
vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche.
3. Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, di seguito
denominato "direttore regionale", previa istruttoria delle soprintendenze di
settore, o il soprintendente da lui delegato, puo' affidare in concessione, a
soggetti pubblici o privati, la gestione dei servizi di biglietteria, presso uno
o piu' degli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di
appalti pubblici di servizi.
5. Le modalita' di gestione dei servizi di biglietteria in concessione sono
definite mediante apposite convenzioni nelle quali puo' essere previsto anche
l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. Le convenzioni stabiliscono
il versamento da parte del concessionario di una parte degli incassi ricavati
dalla vendita dei biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi
medesimi. Il compenso spettante al concessionario non puo' essere superiore al
trenta per cento degli incassi ed e' definito mediante parametri che tengono
conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno precedente, dei costi
di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il
miglioramento dei servizi medesimi e per l'attivazione o l'implementazione di
strumenti informatici e telematici. I bandi di gara, predisposti per
l'affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, riportano le
condizioni e i parametri individuati nel presente comma.
6. Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore a trenta
giorni, per il versamento degli incassi di cui al comma 5 alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, e prevedono una
penale per il ritardo, commisurata al dieci per cento dell'importo da versare.
7. Il Ministero puo' stipulare, a livello centrale o territoriale, accordi con
soggetti pubblici o privati per l'abbinamento dei biglietti di ingresso agli
istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, con l'accesso ad altri siti
culturali ovvero con la fruizione di attivita' anche non espositive.
8. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 7 possono
anche regolare la pubblicita' e le altre forme di promozione commerciale sui
biglietti d'ingresso. Il Ministero esercita il controllo sull'attivita' dei
concessionari anche mediante verifiche ed ispezioni.».
Art. 3.
1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Comitati regionali per i servizi di biglietteria). - 1. Presso ogni
direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici opera un comitato
regionale per i servizi di biglietteria, con funzioni propositive e consultive
in materia di gestione dei servizi di biglietteria.
2. Il comitato e' presieduto dal direttore regionale ed e' composto dai
soprintendenti di settore operanti in ambito regionale, nonche' dai direttori
dei musei e degli altri istituti dotati di autonomia aventi sede nel territorio
regionale.
3. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto
ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo e' stabilito dal direttore
regionale, su proposta del capo dell'ufficio, del museo o dell'istituto autonomo
interessato, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2.
4. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto
ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo e' stabilito dal direttore
regionale, su proposta congiunta dei capi degli uffici, musei o istituti
autonomi interessati, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2.
5. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo, qualora non definito
nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli
102 e 112 del Codice, e' stabilito con apposito accordo tra il direttore
regionale, i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali
interessati nonche' i soggetti privati eventualmente coinvolti. Il direttore
regionale stipula l'accordo previo parere del comitato di cui ai commi 1 e 2.
6. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui ai commi 3 e
4, si tiene conto del rilievo culturale dei beni offerti alla fruizione, della
qualita' degli allestimenti e dei percorsi espositivi, dei livelli qualitativi
dell'accoglienza e dell'offerta complessiva di servizi aggiuntivi, della media
annua degli ingressi all'istituto o al luogo, delle caratteristiche
socio-economiche del territorio di riferimento, con riguardo anche alla
vocazione
turistica e alla presenza di altri istituti e luoghi della cultura pubblici e
privati nel territorio medesimo.
7. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui al comma 5,
oltre che dei parametri indicati al comma 6, si tiene conto del numero e della
rilevanza culturale degli istituti e luoghi interessati, delle caratteristiche e
dei livelli qualitativi dei servizi pubblici presenti sul territorio, con
particolare riferimento alla rete di trasporti pubblici.
8. L'importo stabilito ai sensi dei commi 4, 5 e 6, include gli oneri derivanti
dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2.
9. I direttori regionali, sulla base delle indicazioni fornite dal Capo del
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, determinano l'eventuale
percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di
assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.».
Art. 4.
Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
2. Dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli
articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.
3. Le competenze attribuite dall'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre
1997, n. 507, al direttore generale dell'ufficio centrale per i beni
archeologici, architettonici, artistici e storici e al comitato per i biglietti
d'ingresso, sono trasferite rispettivamente al direttore regionale competente ed
ai comitati regionali di cui all'articolo 3 del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 settembre 2005
Il Ministro: Buttiglione
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 255