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Decreto 6 ottobre 2005
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale.
(GU n. 238 del 12-10-2005)
IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante «Disposizioni per la tutela e
la valorizzazione dell'architettura rurale», di seguito denominata «Legge»;
Su proposta delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma
2, della predetta legge;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Tipologie di architettura rurale e discipline applicabili
1. Le tipologie di architettura rurale di cui all'art. 1, comma 2, della
Legge sono individuabili negli edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e
il XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito
dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica
del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunita' rurali, delle
rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.
2. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi
e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attivita' agricole. Vi rientrano
altresi' le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unita'
storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra
insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni
agrari.
3. Sono, altresi', elementi distintivi e costitutivi delle tipologie indicate al
comma 1, in particolare, le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed
al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la
viabilita' rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e
approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i
ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i
segni della religiosita' locale.
4. Ai beni appartenenti alle tipologie cui fa riferimento il comma 1, che
rivestono l'interesse storico, artistico o etnoantropologico previsto dall'art.
10 del Codice dei beni culturali e dei paesaggi, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le relative disposizioni di tutela.
5. Gli interventi sui beni appartenenti alle tipologie di architettura rurale di
cui al comma 4, sono disciplinati dagli articoli 20 e seguenti del Codice. Agli
altri beni comunque ascrivibili alle tipologie cui fa riferimento il comma 1 si
applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica e edilizia, nel
rispetto dei criteri tecnico-scientifici di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 2.
Interventi ammissibili a contributo
1. Sono ammissibili al contributo previsto dalla Legge le unita'
d'intervento di ampiezza tale da essere riconoscibili per le caratteristiche
storico-antropologiche e spaziali e da consentire un uso compatibile con le
caratteristiche originarie.
2. Sono considerati prioritari gli interventi preordinati alla ricomposizione
del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e, in particolare,
tra immobili e terreni agrari.
3. Nell'ambito dell'unita' minima d'intervento, previa redazione di adeguati
studi e rilievi, costituenti parte integrante del progetto e volti a documentare
analiticamente i caratteri storico-architettonici e costruttivi delle tipologie
di cui all'art. 1 sono ammessi:
a) gli spostamenti minimi in verticale dei solai interni, nei soli casi in cui
le altezze esistenti rendano i locali inidonei alle destinazioni d'uso
abitative, produttive e aziendali;
b) la ricomposizione e la riorganizzazione degli spazi interni nella misura
strettamente necessaria all'adeguamento tecnologico e funzionale;
c) le modifiche delle destinazioni d'uso per comprovate esigenze abitative,
produttive ed aziendali, purche' non ne compromettano l'immagine architettonica
e la struttura storica;
d) la ricostituzione di edifici non piu' abitati o utilizzati le cui strutture
in elevazione si siano anche in parte mantenute, secondo i limiti volumetrici e
planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante
idonea documentazione iconografica attestante le utilizzazioni agricole
tradizionali di cui all'art. 1, comma 1, della legge.
4. Gli interventi sono in ogni caso coerenti con il mantenimento della struttura
architettonica e del tessuto insediativo. Non sono ammesse modificazioni di
volumi, sopraelevazioni e trasformazioni dei loro elementi costitutivi ed
accessori, quali, ad esempio, scale esterne, logge, porticati. E' vietata
qualsiasi modificazione dimensionale delle aperture esistenti, nonche' la
realizzazione di nuove aperture che alterino significativamente l'aspetto
esteriore dell'edificio.
5. Sono ammessi interventi di riuso funzionali all'esercizio di attivita'
agricole che richiedano maggiori superfici o volumetrie, a condizione che ne sia
dimostrata la necessita' ai fini dell'esercizio delle attivita' stesse. A tal
fine e' consentita l'aggiunta di parti nuove, purche' compatibili con le parti
preesistenti e rispettose delle tradizioni edilizie locali.
6. I progetti relativi alle architetture rurali in zone sismiche sono ammessi a
contributo solo qualora prevedano interventi di miglioramento sismico ai sensi
della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3.
Specifiche tecniche
1. (Materiali). Gli interventi di restauro, di adeguamento e di
ricostruzione di cui all'art. 2, sono di regola effettuati con l'impiego di
materiali appartenenti alla tradizione locale.
2. (Murature). La conservazione, il consolidamento, il ripristino e, nei casi
ammessi, la ricostruzione delle murature, sono attuati con l'impiego di tecniche
definite in continuita' con le caratteristiche costruttive ed estetiche
tradizionali.
3. (Solai, volte, coperture). Le strutture orizzontali (solai in legno, volte)
sono di regola mantenute nelle loro caratteristiche costruttive. La
conservazione, la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono
attuati con tecniche definite in continuita' con le caratteristiche costruttive
ed estetiche tradizionali, estese agli elementi accessori (comignoli, gronde,
doccioni), fatti salvi gli adeguamenti necessari quali
l'impermeabilizzazione e la coibentazione, con esclusione della modifica delle
quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Qualora, ai fini della
sicurezza sismica, si renda necessario il rifacimento di singoli elementi questo
e' effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.
4. (Facciate e superfici esterne). La conservazione e il restauro delle facciate
e delle superfici esterne sono attuati sulla base della valutazione analitica
delle tecniche tradizionali, dei materiali e delle successive trasformazioni. Il
ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio, al
presente a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo e' consentito
solo se rispondente ad esigenze di un corretto e rigoroso restauro. La rimozione
degli intonaci tradizionali e' di norma vietata.
5. (Infissi e serramenti). Il rinnovo degli infissi esterni e' sottoposto alle
limitazioni derivanti dal mantenimento dell'omogeneita' tecnologica propria
della tradizione locale. A tal fine dovranno essere utilizzati materiali e
tecniche della tradizione locale ed elementi propri dell'edilizia rurale (ante,
oscuri, persiane) e non potranno essere impiegati materiali plastici, alluminio
anodizzato e leghe metalliche in genere. I portoncini, le
cancellate, le inferriate, e gli altri elementi di chiusura e apertura di vani
che siano espressione della tradizione locale sono preferibilmente conservati o
restaurati; altrimenti sono realizzati con tecniche e materiali uguali o simili
agli originali.
6. (Pavimentazioni esterne e recinzioni). Le pavimentazioni tradizionali degli
spazi aperti o porticati (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi
di recinzione e perimetrazione (muri, steccati, barriere) sono mantenuti,
restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di
struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con
materiali non conformi.
7. (Servizi e impianti tecnologici). E' ammesso l'adeguamento e l'inserimento di
impianti tecnologici, purche' non alterino la struttura statica degli edifici e
l'immagine complessiva degli ambiti storico-antropologici di riferimento.
Art. 4.
Comitato paritetico per l'architettura rurale
1. Ai fini di garantire, soprattutto nella fase di prima applicazione, una
corretta e piu' agevole attuazione della legge, e' istituito il Comitato
paritetico per l'architettura rurale, di seguito indicato come «Comitato».
2. Il Comitato e' costituito da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e
forestali, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e cinque rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, designati
entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato, per
l'esercizio delle sue funzioni, puo' avvalersi di esperti anche appartenenti ad
altre amministrazioni.
3. Il Comitato formula proposte al Ministro per i beni e le attivita' culturali
per l'emanazione di direttive ai competenti uffici ministeriali relativamente
all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge. Inoltre,
il Comitato svolge attivita' di studio ed analisi delle problematiche attinenti
all'architettura rurale. Il Comitato esercita in materia funzioni consultive
nonche' funzioni di osservatorio nazionale per l'architettura rurale.
Art. 5.
Modalita' di collaborazione
1. Presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e' allestito il sistema informativo dei dati
relativi alle tipologie di architettura rurale, interoperativo con gli eventuali
sistemi regionali.
2. Le direzioni regionali forniscono con cadenza periodica al Dipartimento ed al
Comitato paritetico i dati relativi ai pareri espressi ai sensi dell'art. 2,
comma 1 della legge.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge le regioni possono
stipulare accordi con i competenti uffici ministeriali del Ministero per i beni
e le attivita' culturali, nonche' con il Ministero delle politiche agricole e
forestali e con il Ministero dell'ambiente e del territorio per l'individuazione
congiunta degli insediamenti rurali presenti nel proprio territorio e
l'elaborazione d'intesa dei programmi di recupero, riqualificazione e
valorizzazione.
In attuazione del presente decreto non derivano ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Roma, 6 ottobre 2005
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Buttiglione
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli