Copyright © AmbienteDiritto
Decreto 21 ottobre 2005
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali. Delega ai direttori
regionali per i beni culturali e paesaggistici delle funzioni di cui
all'articolo 8, comma 2,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 e
all'articolo 128
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(GU n. 39 del 16-2-2006)
IIL DIRETTORE GENERALE
per i beni architettonici e paesaggistici
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante
«Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante «Codice dei beni
culturali e del paesaggio» di seguito denominato codice in particolare gli
articoli 10, 13, 14, 21 e 128;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2005 con il
quale e' stato conferito all'architetto Roberto Cecchi l'incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di direttore generale per i beni architettonici
e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali registrato
dalla Corte dei conti in data 3 ottobre 2005 (registro n. 12, foglio n. 13);
Visto il decreto dirigenziale del 20 ottobre 2005 con il quale l'architetto
Roberto Cecchi in qualita' di direttore generale della Direzione generale per i
beni architettonici e paesaggistici ha delegato ai direttori regionali le
funzioni indicate all'art. 8, comma 2, lettere b), c) e d), del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004;
Considerato che, in virtu' della delega conferita, spetta ora ai direttori
regionali dichiarare su proposta delle competenti soprintendenze di settore
l'interesse culturale dei beni di cui
all'art. 10, comma 3, ai sensi dell'art. 13 del codice, secondo il procedimento
di dichiarazione dell'interesse culturale stabilito dall'art. 14 del codice
stesso, nonche' dettare prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45
del codice;
Considerato che l'art. 128, comma 1, del codice dispone che i beni culturali di
cui all'art. 10, comma 3, per i quali non siano state rinnovate e trascritte le
notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno
1922, n. 778, siano sottoposti al medesimo procedimento di dichiarazione
dell'interesse culturale;
Considerato che l'art. 128, comma 3, dispone che in presenza di elementi di
fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il
Ministero puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o
detentore interessati, il procedimento di dichiarazione di beni che sono stati
oggetto delle notifiche di cui al comma 2 (rectius: effettuate a norma degli
articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli articoli 6,
7, 8 e 49
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) al fine di verificare la
perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi
alle disposizioni di tutela;
Rilevata l'opportunita' di riunificare tutte le competenze in materia di
dichiarazione dell'interesse culturale dei beni culturali in capo ad un solo
soggetto, al fine di garantire uniformita' di azione amministrativa e celerita'
nell'espletamento delle procedure;
Rilevato altresi' che l'art. 8, comma 2, del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 17 del 2004, nell'individuare le funzioni ed i compiti della
Direzione generale per i beni
architettonici e paesaggistici, fra le competenze del direttore generale enumera
alla lettera e) l'autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione
definitiva da eseguirsi su beni
architettonici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del codice;
Considerato che, al fine di garantire un'azione amministrativa efficace e
tempestiva ed assicurare il rispetto del termine indicato dall'art. 22 del
codice per il rilascio di tali autorizzazioni, appare opportuno delegare tale
competenza ai direttori regionali;
Decreta:
Art. 1.
Sono delegate ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici le
seguenti funzioni:
a) autorizzare ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del codice gli
interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni
architettonici;
b) dichiarare ai sensi dell'art. 128, comma 1 del codice l'interesse culturale
dei beni culturali di cui all'art. 10, comma 3 del codice per i quali non siano
state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20
giugno 1909, n. 364, e 11
giugno 1922, n. 778, utilizzando il procedimento di cui all'art. 14 del codice
stesso;
c) procedere ai sensi dell'art. 128, comma 3 del codice al rinnovo del
procedimento di dichiarazione dei beni oggetto delle notifiche di cui al comma 2
dell'art. 128 medesimo;
Art. 2.
La delega di cui all'art. 1 e' conferita:
1) in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore generale delegante di
impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l'esercizio dei
poteri delegati, di avocare a se la trattazione di specifici affari, di
sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati
dal delegato fermo restando il dettato degli articoli 16 e 128, comma 4 del
codice, di revocare la delega stessa;
2) con l'obbligo per il delegato, di trasmettere alla Direzione generale per i
beni architettonici e paesaggistici copia dei provvedimenti emessi.
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2005
Il direttore generale: Cecchi
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registo n. 6, foglio n. 79