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Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2005 n. 78
Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attivitą culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.
(GU n. 103 del 5-5-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione
dell'Accordo, con protocollo addizionale (tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede), firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929;
Vista la legge 23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni
culturali e del paesaggio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
agosto 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro per i beni e le
attivita' culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana,
firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse
religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e
le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 346
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare e decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10
aprile 1985, n. 85, reca ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo
addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, reca la disciplina dell'attivita'
di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45 reca il Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137.
INTESA TRA IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA RELATIVA ALLA TUTELA DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI A ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE.
Roma, 26 gennaio 2005
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI quale autorita' statale che
sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio
culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2004,
e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA che, autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Segretario di Stato del 18 novembre 2004, agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 27, lettera c), dello statuto della medesima e in conformita' agli indirizzi contenuti nelle Norme e negli Orientamenti approvati dalla Conferenza Episcopale Italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992, ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'art. 12, comma 1, primo e secondo periodo, dell'Accordo, con Protocollo Addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, dovendo tenere conto delle modifiche alla legislazione dello Stato italiano successivamente intervenute e, in particolare, di quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione.
Determinano
di adottare la seguente
Intesa, che abroga e sostituisce quella sottoscritta il 13 settembre 1996 fra le
medesime autorita', resa esecutiva nell'ordinamento dello Stato con il decreto
del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, e nell'ordinamento
della Chiesa con il decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
29 ottobre 1996, n. 1251/96.
Art. 1.
1. Ai fini della presente Intesa debbono intendersi con:
a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
b) C.E.I.: la Conferenza Episcopale Italiana.
2. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle
presenti disposizioni:
a) a livello centrale, il Ministro e, secondo le rispettive competenze, i capi
dei dipartimenti o i direttori generali del Ministero; il Presidente della
C.E.I. e le persone da lui eventualmente delegate;
b) a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze
episcopali regionali o le persone eventualmente delegate dai Presidenti stessi;
c) a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio e materia e i
vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi.
3. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le
biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le societa'
di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti,
concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti
ecclesiastici indicati nel comma 2, secondo le disposizioni emanate dalla Santa
Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui al medesimo comma.
4. Ai fini della piu' efficace collaborazione tra le parti per la tutela del
patrimonio storico e artistico, i competenti organi centrali e periferici del
Ministero, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di
programmi pluriennali e annuali di interventi per il patrimonio storico e
artistico e relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i
corrispondenti organi ecclesiastici.
5. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi ecclesiastici
degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da
loro le eventuali proposte di interventi, nonche' le valutazioni in ordine alle
esigenze di carattere religioso.
6. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi
ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere.
Art. 2.
1. Le disposizioni della presente Intesa si applicano ai beni culturali
mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni
ecclesiastiche, fermo restando quanto disposto in materia di conservazione e
consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e
istituzioni ecclesiastiche dall'Intesa del 18 aprile 2000 fra il Ministro e il
Presidente della C.E.I.
2. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di
carattere religioso in materia di salvaguardia, valorizzazione e godimento dei
beni culturali di cui al comma 1, il Ministero e la C.E.I. concordano sui
principi enunciati nel presente articolo.
3. L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili di
cui al comma 1 costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo
intervento. A tal fine, la C.E.I. collabora all'attivita' di catalogazione di
tali beni curata dal Ministero; a sua volta il Ministero assicura, ove
possibile, il sostegno all'attivita' di inventariazione promossa dalla C.E.I. e
le parti garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati. Per
l'attuazione delle forme di collaborazione previste dal presente comma, il
Ministero e la C.E.I. possono stipulare appositi accordi.
4. Fermo restando quanto disposto in materia dalla legislazione statale vigente,
i beni culturali mobili di cui al comma 1 sono mantenuti, per quanto possibile,
nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione.
Qualora il mantenimento in situ dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza
o non ne assicuri la conservazione, il soprintendente, previo accordo con i
competenti organi ecclesiastici, ne puo' disporre il deposito in musei
ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o in musei pubblici.
5. Gli interventi di conservazione dei beni culturali di cui al comma 1 sono
eseguiti da personale qualificato. A tal fine la C.E.I. collabora con il
Ministero per assicurare il rispetto della legislazione statale vigente in
materia di requisiti professionali dei soggetti esecutori, con particolare
riferimento agli interventi sui beni culturali mobili e le superfici
architettoniche decorate. Gli interventi di conservazione da effettuarsi in
edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di cui al comma 1 sono
programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo
accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e
quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia
raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di
principio, il capo del dipartimento competente per materia, d'intesa con il
Presidente della C.E.I. o con un suo delegato, impartisce le direttive idonee a
consentire una soluzione adeguata e condivisa.
6. La sicurezza dei beni culturali di cui al comma 1 riveste primaria
importanza. A tal fine, il Ministero e la C.E.I. assicurano, secondo le
rispettive competenze e disponibilita' finanziarie, adeguate misure di
sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni
maggiormente esposti al rischio di furti, del degrado e dell'abbandono.
7. L'accesso e la visita ai beni culturali di cui al comma 1 sono garantiti. Ove
si tratti di edifici aperti al culto o di mobili collocati in detti edifici,
l'accesso e la visita sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere
religioso. A tal fine possono essere definiti orari e percorsi di visita in base
ad accordi tra i soprintendenti competenti per materia e per territorio e gli
organi ecclesiastici territorialmente competenti.
8. La richiesta di prestito per mostre avente ad oggetto i beni culturali di cui
al comma 1 e' formulata in conformita' alle disposizioni procedurali fissate
dalla normativa canonica. Il prestito dei medesimi beni e' autorizzato nel
rispetto della normativa statale vigente in materia.
Art. 3.
1. Gli organi del Ministero e gli organi ecclesiastici competenti possono
accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla
normativa statale vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria
rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastiche, oltre che,
eventualmente, di altri soggetti.
Art. 4.
1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi
dell'art. 1, comma 2, e' in ogni caso assicurata la piu' ampia informazione in
ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e
annuali e dei piani di spesa, nonche' allo svolgimento e alla conclusione degli
interventi e delle iniziative di cui agli articoli precedenti.
Art. 5.
1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruita' e
priorita', le proposte per la programmazione di interventi di conservazione e le
richieste di rilascio delle autorizzazioni, concernenti beni culturali di cui
all'art. 2, comma
1, di proprieta' di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per
quanto previsto dal precedente art. 1, commi 4-6.
2. Proposte e richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici
indicati all'art. 1, comma 3, sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite
del vescovo diocesano territorialmente competente.
3. Circa i progetti di adeguamento liturgico da realizzare negli edifici aperti
al culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, presentati
con le modalita' previste dai commi precedenti, il soprintendente competente per
materia e territorio procede, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo
con il vescovo diocesano, in conformita' alle disposizioni della legislazione
statale in materia di tutela. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello
locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, si procede
ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.
Art. 6.
1. I provvedimenti amministrativi da adottarsi a norma della legislazione
statale vigente che abbiano ad oggetto beni culturali di cui all'art. 2, comma
1, sono assunti dal competente organo del Ministero, previo accordo,
relativamente alle esigenze di culto, con il vescovo diocesano competente per
territorio.
2. Gli scavi e le ricerche archeologiche da effettuarsi in edifici di culto
rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, sono programmati ed
eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo accordo,
relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli
ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a
livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, si
procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.
3. Per l'accesso e la visita alle aree archeologiche sottostanti o connesse a
edifici di culto di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 7.
4. In relazione ai beni culturali mobili di cui all'art. 2, comma 1, gia' in
proprieta' di diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici di culto
ridotti all'uso profano dall'autorita' ecclesiastica competente e che non
possano essere mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di
attuale conservazione, il soprintendente competente per materia e territorio
valuta, d'accordo con il vescovo diocesano, l'opportunita' del deposito dei beni
stessi presso altri edifici aperti al culto, qualora gli stessi siano idonei a
garantirne la conservazione, ovvero presso musei ecclesiastici, se muniti di
idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio.
5. Nel caso di calamita' naturali che coinvolgano beni culturali di cui all'art.
2, comma 1, il vescovo diocesano trasmette al soprintendente competente per
materia e per territorio ogni utile informazione ai fini del sollecito
accertamento dei danni e argomentate valutazioni circa le priorita' di
intervento, legate alle esigenze di culto; gli organi ministeriali e
ecclesiastici competenti si accordano poi per garantire il deposito temporaneo
degli stessi beni culturali mobili presso musei ecclesiastici, se muniti di
idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio, ovvero
presso laboratori di restauro idonei, anche sotto il profilo della sicurezza, ad
effettuare i necessari interventi conservativi.
6. Il Ministero si impegna a rendere omogenee le procedure di propria pertinenza
per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente
in materia di erogazioni liberali destinate alla conservazione dei beni
culturali di cui all'art. 2,comma 1.
Art. 7.
1. Al fine di verificare con continuita' l'attuazione delle forme di
collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di
comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della
reciproca collaborazione fra le parti, continua ad operare l'Osservatorio
centrale per i beni culturali di
interesse religioso di proprieta' ecclesiastica.
2. L'Osservatorio e' composto, in modo paritetico, da rappresentanti del
Ministero, individuati a livello di capi dei dipartimenti, e da rappresentanti
della C.E.I. ed e' presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del
Ministero e da un vescovo, in rappresentanza della C.E.I.; le sue riunioni sono
convocate almeno una volta ogni semestre, nonche' ogni volta che i presidenti lo
ritengano opportuno.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di
amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in
relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
Art. 8.
1. Entro i limiti fissati in materia dalla Costituzione della Repubblica e
dai principi della legislazione statale, le presenti disposizioni costituiscono
indirizzi per le eventuali intese stipulate tra le regioni o le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti ecclesiastici, fatte salve le
autorizzazioni richieste dalla normativa canonica.
Art. 9.
1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:
a) nell'ordinamento dello Stato, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'Intesa;
b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della
C.E.I. del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga
l'Intesa.
Roma, 26 gennaio 2005
Il Ministro per i beni e le attivitą culturali Urbani
Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana card. Ruini