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Testo coordinato del Decreto-Legge 26 aprile 2005, n. 63
Testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti».
(GU n. 146 del 25-6-2005)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11 comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali delle Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del
medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2005, si procedera' alla ripubblicazione
del presente testo coordinato, corredato delle relative note.
Art. 1.
Sviluppo e coesione territoriale
1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo
economico, territoriale e' settoriale, nonche' delle politiche di coesione, con
riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in
materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione
dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente
del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative
del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi
comprese le relative risorse.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione
delle strutture di supporto, ((senza maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.))
Art. 2.
Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore
1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello
internazionale, delle funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive
della proprieta' intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto
2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attivita' culturali
previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera a), ((del regolamento di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le
parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita» sono
inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei
Ministri».
((3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
((Art. 2-bis
Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum nell'anno 2005
1. Per il solo anno 2005 l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e' estesa anche allo
svolgimento dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della
Costituzione relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei
referendum e dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla
campagna referendaria.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, fatta salva la facolta' delle amministrazioni competenti di
ripetere pro quota dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di cui
al comma 2.))
((Art. 2-ter
Verifica preventiva dell'interesse archeologico
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, dal codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
di seguito denominato: «codice dei beni culturali e del paesaggio», per le opere
sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti
trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima
dall'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno
stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle
indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e
bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione
dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonche', per le
opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione e' raccolta,
elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle universita', ovvero da
soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione
della documentazione suindicata non e' richiesta per gli interventi che non
comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia' impegnate
dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' istituito un
apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria
qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti
archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di
detto elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i
soggetti interessati. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la
spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo impianto, nonche' una spesa di
10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le
spese di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per il
2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a
decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000
euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a
20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle
ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse
archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente,
entro, il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare
ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla
procedura prevista dall'articolo 2-quater.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato
al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente segnali con modalita'
analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal
ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di
approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni
puntualmente riferibili ai contenuti dalla progettazione ed alle caratteristiche
dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le
conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende
il termine. Il soprintendente,
ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo
di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la
richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista
dall'articolo 2-quater.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' ammesso il ricorso amministrativo
previsto dall'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui
all'articolo 2-quater nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si
concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione,
nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che
inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In
tale evenienza il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede,
contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio
del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai
sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi
archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti
dal predetto codice, ivi compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a
spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano
altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonche' i poteri
autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1 per le quali
sia gia' intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare.))
((Art. 2-quater
Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 2-ter si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di
approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva
dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e
nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti
lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva:
esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione
archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore
territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica
delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i
seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti
prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di
tutela;
b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono
possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e
musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica
tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della
procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento puo'
stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed
accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai
lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza
detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e
la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di
tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di
cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti
di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali avvia il procedimento di
dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta
sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente
competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza,
efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il
direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un
apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di
coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli
uffici dell'amministrazione procedente.
Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita' della procedura
di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entita' dei
lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento.
L'accordo disciplina altresi' le forme di documentazione e di divulgazione dei
risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la
produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali
ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi,
eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.))
((Art. 2-quinquies
Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico
1. Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli
articoli 2-ter e 2-quater.
2. Alle finalita' di cui agli articoli 2-ter e 2-quater le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2-ter,
dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2-ter e
2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.))
((Art. 2-sexies
Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le controversie relative all'applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono
devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti
territorialmente.
2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
3. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado, anche se instaurati in data
antecedente alla promulgazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, promossi
avverso i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, restano devoluti alla competenza dei giudici
ordinari.))
((Art. 2-septies
Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo
1. Per accelerare l'attuazione del processo di trasferimento di funzioni
amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonche' dall'articolo 118
della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni, e' assegnato un dirigente di prima fascia di staff,
nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4
settembre 2002. Puo', inoltre, essere nominato un consigliere speciale, su
proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati
dello Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del consigliere provvede
il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; alle
restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli affari
regionali con le disponibilita' gia' assegnate al Commissario straordinario del
Governo per il federalismo
amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2004, che e' soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i
dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, la nomina a consigliere speciale non comporta il
collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo.))
((Art. 2-octies
Disposizioni in materia di istruzione
1. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei compiti
assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in
relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla
realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della
legge 28 marzo 2003, n. 53, nonche' alla connessa attivita' amministrativa, di
gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma
pari a 7 milioni di euro annui e' destinata, a decorrere dall'anno 2005,
d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttivita'
del personale attualmente in servizio, gia' appartenente al soppresso Ministero
della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si
provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione
di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
((Art. 2-novies
Disposizioni in materia di enti di ricerca
1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale
delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le
entrate proprie derivanti da specifiche attivita' svolte nei confronti di terzi
su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle
predette attivita', anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione
all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalita'
stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio
funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.))
[
((Art. 2-decies
Collezioni numismatiche
1. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del
passaggio, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o
numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o
ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero
di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali».
2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste un
notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di
cui alla lettera b) della lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei
beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente
articolo, e' escluso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo
codice, nonche' ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorita'.))
](*)
(*) N.d.R.: Articolo soppresso
dal D.Lgs. 156/2006
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.