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Regione Toscana
Legge Regionale n. 19 del 31 gennaio 2005
Norme sul sistema regionale dei
beni culturali.
(B.U.R. Toscana n. 8 del 7 febbraio 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Toscana esercita le funzioni di valorizzazione e di tutela dei
beni culturali ad essa attribuite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137) o dalle intese ai sensi dell’articolo 118, terzo
comma, della Costituzione, secondo i principi e gli indirizzi generali definiti
dalla presente legge, in attuazione delle finalità indicate all’articolo 4,
comma 1, lettere b) e m), dello Statuto.
2. La Regione promuove l’integrazione di funzioni e compiti concernenti la
tutela, la fruizione, la valorizzazione e la gestione del bene culturale, e
favorisce il coordinamento e l’integrazione delle iniziative e degli interventi
sui beni culturali con le politiche di governo del territorio e di tutela del
paesaggio.
ARTICOLO 2
Principi
1. L’intervento regionale è improntato ai seguenti principi:
promozione e sviluppo della progettualità comune, e coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attività;
valorizzazione delle relazioni tra i beni culturali ed i contesti territoriali;
efficienza ed efficacia della progettazione e delle azioni di attuazione;
cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;
imparzialità, pubblicità e trasparenza;
valorizzazione dell’attività di ricerca.
CAPO II
Rapporti con lo Stato, gli enti locali, e con gli altri soggetti
ARTICOLO 3
Rapporti con lo Stato
1. La Giunta regionale, in applicazione del principio di leale collaborazione,
elabora, definisce e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con
lo Stato che possano accrescere il livello di integrazione nell’esercizio delle
funzioni concernenti i beni culturali, in particolare ai seguenti fini:
conferimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d. lgs. 42/2004, di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale;
organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, nonché attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell’articolo 102 del d. lgs. 42/2004;
organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, ai sensi dell’articolo 112 del d. lgs. 42/2004, e individuazione di adeguate forme di gestione;
individuazione degli indirizzi fondamentali per assicurare il coordinamento regionale della cooperazione degli enti locali alle funzioni di tutela.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione programma, nell’ambito di un
intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della
formazione professionale, la riorganizzazione del sistema regionale di istituti
e luoghi della cultura, promuovendo l’integrazione fra istituti statali e
istituti degli enti locali e dei soggetti privati.
ARTICOLO 4
Rapporti con gli enti locali
1. La Regione riconosce negli enti locali territoriali i soggetti essenziali per
il sistema regionale, ai quali compete la responsabilità di integrare,
coordinare e gestire, nel quadro dei principi indicati dalla Regione, le
relazioni fra il bene culturale ed il contesto paesaggistico e territoriale.
2. La Giunta regionale garantisce la partecipazione degli enti locali
interessati nel processo di elaborazione delle proprie proposte per i fini di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), e agli accordi su base regionale per la
valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell’articolo 112 del d. lgs.
42/2004.
3. La Regione, nel rispetto dell’autonomia degli enti territoriali, detta norme
sulle attività di fruizione e di valorizzazione affinché siano garantite
condizioni omogenee di efficace gestione.
ARTICOLO 5
Rapporti con università, istituzioni di ricerca, istituzioni di cultura
1. La Regione promuove e favorisce le più ampie forme di consultazione,
informazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, con le
istituzioni di ricerca e con le istituzioni culturali o comunque interessate a
finalità culturali, anche al fine di definire programmi comuni di ricerca e di
studi.
ARTICOLO 6
Rapporti con soggetti privati singoli o associati
1. La Regione riconosce il contributo di conoscenze tecniche, di esperienze, di
risorse economiche ed organizzative che i privati, singoli o associati, con o
senza scopo di lucro, possono apportare all’intervento pubblico per i beni
culturali, e ne valorizza l’iniziativa e l’attività.
ARTICOLO 7
Autonomia e qualificazione tecnica e scientifica degli apparati
1. La Regione valorizza l’autonomia tecnica e scientifica delle strutture
all’esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali.
2. La Regione realizza, con la collaborazione delle istituzioni interessate,
iniziative per promuovere e definire la costituzione di un apparato unitario di
livello regionale, caratterizzato da una posizione di autonomia
tecnico-scientifica ed operativa.
CAPO III
Strumenti attuativi
ARTICOLO 8
Forme dell’intervento regionale
1. L’intervento regionale si avvale di forme di cooperazione quali accordi,
convenzioni, contratti.
2. Gli atti di concertazione, gli accordi, le convenzioni contengono
disposizioni volte a garantire l’esecuzione ed una chiara attribuzione delle
responsabilità in caso di violazione degli impegni concordati.
3. La Giunta regionale elabora schemi-tipo di accordi, di convenzioni, di
contratti, e li mette a disposizione degli enti interessati.
ARTICOLO 9
Partecipazione della Regione a fondazioni, associazioni e altri organismi
1. La Regione partecipa a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi
sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà,
di differenziazione e di adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e
gestionale.
2. La partecipazione della Regione agli organismi di cui al comma 1 è prevista
all’interno degli atti di programmazione di cui alla legge regionale 1 febbraio
1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e
degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni
culturali).
ARTICOLO 10
Sistema informativo
1. La Giunta regionale organizza e gestisce un sistema informativo in cui sono
inseriti, ordinati e catalogati gli elementi conoscitivi utili per la
conservazione dei beni culturali nonché per la progettazione, l’esercizio, la
valutazione ed il controllo delle funzioni di valorizzazione e di gestione dei
beni culturali.
2. Il sistema regionale:
è conformato in modo da raccogliere e da utilizzare i dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva, compresi quelli determinati dalle politiche, dai piani e dagli interventi concernenti il paesaggio, il territorio, l’ambiente;
valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio e sollecita e favorisce forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, con gli enti locali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;
contribuisce ai sistemi informativi previsti a livello nazionale.
3. Nel sistema informativo confluiscono gli accordi, le intese e gli altri atti di cui all’articolo 8.
4. Il sistema informativo assicura la pubblicità e la trasparenza
dell’intervento in materia di beni culturali e rende agevole l’accesso ai dati
acquisiti, fermi i limiti derivanti dalla legislazione vigente.
5. La Giunta trasmette annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo
stato del sistema informativo a livello regionale e locale, e sui rapporti con
il quadro delle attività di ricerca.
ARTICOLO 11
Linee di indirizzo e standard tecnici
1. La Giunta regionale definisce indirizzi e standard tecnici per l’intervento
pubblico a livello regionale e locale, e contribuisce alla definizione di linee
di indirizzo e di standard tecnici concernenti l’intervento pubblico in tema di
beni culturali a livello nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione
vigente.
ARTICOLO 12
Attuazione della legge
1. La presente legge è attuata attraverso gli strumenti e le procedure di cui
alla l. r. 14/1995.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.
Firenze, 31 gennaio 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
26.01.2005.