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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 5 del 28-03-2006
Adeguamento della L.R. 13.2.2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 15.12.2004, n. 49: Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali.
(B.U.R. Abruzzo n. 23 del 14 aprile 2006)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifica al titolo della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 “Disposizioni in materia di
beni paesaggistici e ambientali (articoli 145, 146, 159 e 167 D.Lgs. 22 novembre
2004, n. 42)”
1. Il titolo della L.R. 13 febbraio 2003 n. 2 “Disposizioni in materia di
beni paesaggistici e ambientali (articoli 145, 146, 159 e 167 D.Lgs. 22 novembre
2004, n. 42)”è sostituito con “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e
ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio)”.
ARTICOLO 2
Modifica all’articolo 1 della L.R. n. 2/2003
1. All’art. 1 (Competenze in materia paesaggistica) della L.R. n. 2/2003 il
comma 1 è così sostituito:
“1. La Regione è competente per le funzioni relative:
a) al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di
pianificazione generale e sue varianti ai sensi dell’art. 145 del D.lgs n.
42/2004;
b) alla vigilanza sui beni paesaggistici, ed all’art. 146, all’art. 167 ed
all’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004, limitatamente:
1) agli interventi in variante alla strumentazione urbanistica;
2) alle categorie di opere soggette a Valutazione di Impatto ambientale (VIA);
3) alle categorie di opere soggette a Verifica di compatibilità Ambientale;
4) agli interventi ricadenti sul demanio idrico;
5) agli interventi promossi dalla
Regione;
6) agli interventi che interessano più di un Comune.
ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 2 della L.R. n. 2/2003
1. Ai commi 2, 5 e 7 dell’articolo 2 (Organo regionale competente in materia
di Beni Ambientali) della L.R. 2/2003 le parole “Direzione Territorio
Urbanistica BB.AA .Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici” sono
sostituite con le parole “Direzione competente in materia di Beni ambientali e
Paesaggio”.
2. dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, da parte
della Regione o Ente delegato e sino all’inizio dei lavori, decorre il termine
di validità di cinque anni, trascorso il quale l’esecuzione dei progettati
lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano
iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera valida per tutta la
durata degli stessi, fatta salva la procedura di cui all’art. 150 e 151 del
D.lgs. 42/2004.”
ARTICOLO 4
Modifica all’articolo 2 bis della L.R. n. 2/2003
1. Al comma 5 dell’articolo 2 bis “Coordinamento della pianificazione
paesaggistica con gli strumenti di pianificazione” le parole “Direzione
Territorio” sono sostituite dalle parole “Direzione competente in materia di
Beni ambientali e Paesaggio” e le parole “art. 1” sono sostituite da: “art. 2”.
ARTICOLO 5
Modifica all’articolo 2 ter della L.R. n. 2/2003
1. Al comma 2 dell’articolo 2 ter “Sanzioni amministrative in materia di
paesaggio” le parole “dell’Area Territorio” sono sostituite dalle parole “della
Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio”.
ARTICOLO 6
Integrazioni alla L.R. n. 2/2003
1. Dopo l’art. 2 quater della L.R. 2/2003, sono aggiunti i seguenti
articoli:
“Art. 2 quinquies
Commissioni Provinciali
1. In attuazione dell’art. 137 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”, le Commissioni Provinciali vengono istituite con
delibera del Consiglio Regionale.
Art. 2 sexies
Istituzione dell’Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio (art. 132
del D.lgs. n. 42/2004)
1. Al fine di definire le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio è
istituito presso la Direzione competente in materia di Beni ambientali e
Paesaggio, l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio naturale e
costruito, competente per gli studi, le analisi e la formazione in materia di
beni paesaggistici.
2. L’Osservatorio ha funzione di centro regionale di documentazione per il
paesaggio.
3. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, stabilisce:
a) i criteri specifici per l’esercizio di funzioni amministrative in materia;
b) le modalità di coordinamento tra le Direzioni Regionali, gli Enti e le
Associazioni riguardo le politiche sul paesaggio anche costruito;
c) la formulazione delle politiche del paesaggio in attuazione della
“Convenzione europea del paesaggio” firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.
4. gli oneri annuali derivanti dal presente articolo, che ammontano a €
20.000,00 (ventimila), per il funzionamento delle attività descritte nei commi
1-2 e 3, si provvede mediante il Cap. 272347, U.P.B.05.02.005 denominato
“Interventi per funzioni trasferite dal D.lgs. n. 112/98 in materia di ambiente
– aree naturali protette D.P.C.M. 22.12.2000”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 28 marzo 2006