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Decreto 27 settembre 2006
Ministero per i Beni e le Attivitą Culturali. Criteri e modalita' per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.
(GU n. 262 del 10-11-2006) )
IL DIRETTORE GENERALE
per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali», come modificato dal decreto
legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato Codice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante
«Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali» di seguito indicato come «Ministero»;
Visto l'art. 12, comma 2, del Codice ove si dispone che per le cose mobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali,
nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private
senza fine di lucro, il Ministero stabilisce gli indirizzi di carattere generale
al fine di garantire uniformita' di valutazione nel verificare la sussistenza
dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;
Considerato che per poter procedere alla verifica dell'interesse culturale
prevista dall'art. 12, commi 1 e 2, del Codice, si rende necessario fissare i
criteri, le modalita' e le procedure per la predisposizione e la presentazione
delle richieste di verifica da parte degli soggetti ivi richiamati;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale delle cose
mobili appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'
ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza
fini di lucro di cui all'art. 10, comma 1 del Codice che siano opera di autore
non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; tale
verifica e' effettuata ai sensi dell'art. 12 del Codice, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.
Art. 2.
1. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici definiscono,
tramite appositi accordi con i soggetti indicati al comma 1, le modalita' di
utilizzo del modello informatico disponibile sul sito web del Ministero, il cui
tracciato e' indicato nell'allegato A del presente provvedimento, nonche' i
tempi di trasmissione delle richieste e la loro consistenza. Copia degli accordi
viene trasmessa alla Direzione generale e alle Soprintendenze competenti.
Art. 3.
1. Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale, le regioni,
gli altri enti pubblici territoriali, nonche' ogni altro ente ed istituto
pubblico e le persone giuridiche private senza fini di lucro indicano le cose da
sottoporre a verifica, corredandole dei relativi dati descrittivi, secondo le
modalita' stabilite nel presente decreto.
Art. 4.
1. I soggetti indicati all'art. 3 forniscono i dati relativi alle cose,
secondo il tracciato dell'allegato A, inoltrandoli, unitamente alla richiesta di
verifica, alla Direzione regionale competente per territorio in duplice copia,
secondo le modalita' che prevedono l'avviso di ricevimento.
2. Il procedimento di verifica si intende avviato alla ricezione, da parte della
Direzione regionale competente per territorio, della documentazione cartacea in
duplice copia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 settembre 2006
Il direttore generale: De Santis
Allegato omesso