Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252
Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.
(GU n. 191 del 18-8-2006)
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del 15 febbraio
2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;
Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore,
espresso sul capo VII (Raccolta dei documenti diffusi tramite rete informatica)
del presente decreto in data 20 luglio 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 ottobre 2005;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n.
106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro
sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati
negli articoli seguenti, con le modalita' di cui al presente regolamento, per
costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonche'
per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione e all'accesso.
2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in
relazione alla specificita' delle singole tipologie di documenti, l'obbligo di
deposito legale e' assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio
nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in
Italia, e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale
regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale,
presso gli istituti, nei termini e secondo le modalita' disciplinate nel
presente regolamento.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- L'art. 5 della legge 15 aprile
2004, n. 106, recante «Norme relative al deposito legale dei documenti di
interesse culturale destinati all'uso pubblico», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98, dispone:
«Art. 5 (Numero di copie e soggetti depositari). - 1. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero
delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'art. 1, comma
4, della presente legge.
2. L'obbligo di deposito dei documenti e' esteso a tutti i supporti sui quali la
medesima opera e' prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono
completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.
3. I documenti sono consegnati
entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.
4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni
nuove o aggiornate, nonche' le riproduzioni in fac-simile di opere non piu' in
commercio.
5. Con il regolamento di cui al
comma 1 sono, altresi', stabiliti:
a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini
della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7;
d) gli strumenti di controllo;
e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di
documenti;
f) le modalita' per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonche' le
eventuali riduzioni, di cui all'art. 7;
g) speciali criteri e modalita' di deposito, anche annuale, dei documenti di
cui all'art. 4, comma 1, lettere h), q) e r);
h) i criteri e le modalita' di deposito dei documenti di cui all'art. 6.».
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, dispone:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».
Nota all'art. 1:
- Gli articoli 1 e 4 della citata legge 15 aprile 2004, n. 106, dispongono:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della
vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito
denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili
mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo
tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti
finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
2. Il deposito legale e' diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale
della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui
all'art. 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di
informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla
predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o
parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque
non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti
sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli
distribuiti su licenza per il mercatoitaliano.
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca
nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma,
nonche' presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'art. 5, anche
ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'art. 2, salvo quanto disposto
dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere o)
e p).».
«Art. 4 (Categorie di documenti destinati al deposito legale). - 1. Le categorie
di documenti destinati al
deposito legale sono:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d'arte;
g) video d'artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla
Societa' italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle
provvidenze previste dall'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a)
a q).».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) legge: la legge 15 aprile 2004, n. 106;
b) Ministro: il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
c) Ministero: il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
d) soggetti obbligati al deposito: le persone fisiche o giuridiche, obbligate al
deposito legale, ai sensi dell'articolo 3
della legge;
e) uso pubblico: la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o
comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento,
anche tramite reti informatiche;
f) documenti: i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico sia a titolo
oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che
digitale, nonche' su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica
nell'ambito delle finalita' previste dalla legge;
1) documenti su supporto informatico: documenti su qualunque supporto
tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni
digitali;
2) documenti diffusi tramite rete informatica: documenti trasmessi per via
telematica, con qualunque rete mobile o fissa;
3) documenti sonori e video: fonogrammi, videogrammi e audiovisivi, diversi da
quelli di cui ai numeri 4) e 5);
4) film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale,
con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto al pubblico registro
cinematografico;
5) documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi
esemplari di immagini che documentino opere delle altre arti, qualunque siano il
procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e il supporto utilizzati
per la loro realizzazione e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
6) grafica d'arte: esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate con
qualsiasi procedimento, manuale o meccanico, tirate in piu' esemplari su
qualsiasi supporto, purche' rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa
dichiarati, prescelti dall'autore stesso nella volonta' di creare un'opera
originale dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni;
7) video d'artista: videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro
supporto o metodo tecnico di produzione, prescelti dall'autore stesso nella
volonta' di creare un'opera dell'ingegno protetta ai sensi della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni;
8) microforme: documenti che contengono microimmagini di dati e di documenti su
supporto fotochimico, quale la pellicola, solitamente in forma di microfiches o
microfilm;
g) istituti depositari: le strutture
nelle quali, sulla base delle rispettive competenze e specificita', sono
raccolti e conservati i documenti oggetto di deposito legale;
h) responsabile della pubblicazione: la persona fisica o giuridica che ha
prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel caso di coedizioni il
responsabile della pubblicazione coincide, di norma, con il responsabile della
distribuzione;
i) produttore di opere filmiche: la persona fisica o giuridica che organizza la
produzione di film prodotti totalmente o
parzialmente in Italia, o riconosciuti di nazionalita' italiana ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
l) pubblicazioni ufficiali:
documenti in cui sono pubblicati atti o provvedimenti adottati da istituzioni e
amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni. Sono altresi'
considerate ufficiali le pubblicazioni dei predetti soggetti pubblici previste
da norma di legge o di regolamento.
Note all'art. 2:
- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 16 luglio 1941, n. 166.
- L'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma
della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
febbraio 2004, n. 29, dispone:
«Art. 5 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). - 1. Ai fini
dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, le imprese nazionali
di produzione presentano all'autorita' amministrativa competente istanza di
riconoscimento della nazionalita' italiana del film prodotto, corredata della
ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le
modalita' indicate con il decreto di cui all'art. 8, comma 4. Nell'istanza, il
legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti
per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e dichiara
l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei
relativi oneri sociali, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da
prendere in considerazione, sono le
seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva
del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o),
p), nonche' agli oneri sociali.
3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi
membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.
4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che presentano le componenti
di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti
di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), almeno due delle componenti di cui al
comma 2, lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2,
lettere o) e p).
5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse
deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di
cui all'art. 8, con provvedimento del direttore generale competente.
6. Le imprese produttrici sono
tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta
giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di
riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana del film e di ammissione
ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari. Il direttore generale
provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i
requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del
provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici
istituiti presso la direzione generale competente.
7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del
conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche,
sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento
provvisorio di nazionalita' italiana di cui al comma 1 e sono considerati film
di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti
paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la
nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.».
Art. 3.
Archivio nazionale della produzione editoriale
1. Ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione
editoriale, i soggetti obbligati provvedono al deposito legale dei documenti, in
numero non superiore a due, presso gli istituti depositari indicati e secondo le
modalita' stabilite nel presente regolamento in relazione a ciascuna specie di
documento soggetto a deposito legale.
Art. 4.
Archivi delle produzioni editoriali regionali
1. Ai fini della costituzione degli archivi delle produzioni editoriali
regionali, i soggetti obbligati, oltre alle copie di cui
all'articolo 3, provvedono al deposito legale di ulteriori copie dei documenti,
in numero non superiore a due, negli istituti della regione nella quale ha sede
il soggetto obbligato, individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma, previa consultazione con le
associazioni degli enti locali e con gli istituti interessati, propone alla
Conferenza unificata, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, l'elenco degli istituti destinati a conservare i
documenti di cui alcomma 1, pubblicati nel proprio territorio. Nel caso di
documenti oggetto di esonero parziale l'elenco contiene l'indicazione
dell'istituto destinatario.
3. Se una regione o una provincia autonoma non effettua la proposta di cui al
comma 2, alla individuazione degli istituti depositari provvede il Ministero,
sentita la Conferenza unificata.
4. Con decreti del Ministro sono resi noti a livello nazionale gli elenchi degli
istituti depositari regionali, nonche' le successive variazioni e integrazioni
derivanti da atti regionali di modifica dell'individuazione degli istituti
depositari per l'archivio regionale, assunti previo parere conforme della
Conferenza unificata.
5. La regione o la provincia
autonoma possono richiedere al Ministero di avvalersi di strutture statali
ubicate nel proprio territorio per realizzare l'archivio della produzione
editoriale regionale. Le funzioni di tutela sulle raccolte librarie costituenti
l'archivio della produzione editoriale regionale sono esercitate dalle regioni,
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni. Le modalita' attuative sono disciplinate con apposito accordo,
nel quale sono definite altresi' le modalita' di esercizio della tutela.
6. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 4, restano in vigore i decreti
ministeriali che finora hanno identificato gli istituti depositari della terza
copia d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive
modificazioni.
Note all'art. 4:
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, citato in nota alle
premesse, dispone:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- L'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato dall'art. 1, comma 1,
lettera a), n. 1, del decreto
legislativo 26 marzo 2006, n. 156, recante «Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni
culturali», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
27 aprile 2006, n. 97, dispone:
«Art. 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
in materia di tutela del patrimonio culturale). - 1. (Omissis).
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto
manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri,
stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto
con provvedimento ministeriale,l'esercizio delle potesta' previste dall'art. 128
compete al Ministero.».
- La legge 2 febbraio 1939, n. 374, abrogata dal presente decreto, reca: «Norme
per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni».
Art. 5.
Raccolta e conservazione dei documenti
1. Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare e
catalogare i documenti depositati in assolvimento degli obblighi di deposito
legale.
2. In particolare gli istituti sono tenuti a:
a) acquisire e catalogare i documenti, secondo le norme definite dagli standard
nazionali per le diverse categorie;
b) assicurare, ognuno per le proprie competenze e specificita', non appena
concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti, nel rispetto delle
norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
c) assicurare la conservazione dei
documenti nella loro integrita';
d) effettuare, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti
depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui
diritti connessi;
e) verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni della legge e del presente
regolamento, reclamare i documenti non pervenuti, eventualmente segnalando
l'inadempienza secondo le modalita' di cui all'articolo 44.
3. Al fine di garantire la sicurezza dei dati relativi ai soggetti obbligati che
diffondono i documenti su supporto informatico o tramite rete informatica, gli
istituti depositari assicurano che i loro archivi siano conformi alla vigente
normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi
informatici e agli standard nazionali ed internazionali, in particolare alla
norma ISO 14721.
Capo II
Deposito dei documenti stampati
Art. 6.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Gli stampati e i documenti a questi assimilabili sono inviati agli
istituti depositari a cura dell'editore, o comunque del responsabile della
pubblicazione, ovvero dal tipografo, qualora manchi l'editore.
2. Una copia e' consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e una
copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
3. Due ulteriori copie sono consegnate agli istituti che saranno individuati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 4.
4. Negli istituti di cui ai commi 2
e 3 sono depositati:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) manifesti;
g) musica a stampa.
5. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresi', ai documenti
realizzati per essere fruibili da parte di soggetti disabili.
6. I documenti sonori e video, i film, i soggetti, i trattamenti e le
sceneggiature, i documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video
d'artista che siano accompagnati, nella loro ordinaria modalita' di diffusione
al pubblico, dai documenti di cui al comma 4, sono inviati alla Biblioteca
nazionale centrale di Firenze e alla Biblioteca nazionale centrale di Roma,
nonche' agli istituti di cui al comma 3. Le Biblioteche nazionali centrali, ove
detti documenti non siano pertinenti alle proprie funzioni di archivio
nazionale, li trasmettono all'istituto depositario piu' idoneo alla loro
conservazione.
Nota all'art. 6:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota
all'art. 4.
Art. 7.
Modalita' di consegna
1. La consegna e' eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni
dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti. I soggetti obbligati al
deposito consegnano agli Istituti depositari i documenti, racchiusi in un
apposito plico, direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro mezzo,
anche avvalendosi di eventuali convenzioni all'uopo predisposte dal Ministero
con Poste italiane S.p.a.
2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualita' ed essere
identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
3. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro
resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il
deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonche' nome,
ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto
obbligato al deposito.
4. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.
5. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarita', restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovra' essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna.
6. Ove venga utilizzato il servizio
pubblico postale, l'obbligo di deposito legale si intende assolto mediante la
consegna ai relativi uffici del plico di cui al comma 3 e dell'elenco di cui al
comma 4.
Nota agli articoli 7 e 10:
- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.
Art. 8.
Esonero totale
1. Per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al
deposito legale le seguenti categorie di documenti:
a) estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o una parte di
un libro, che siano stampati a parte utilizzando la stessa composizione, ad
esclusione degli estratti di musica a stampa; b) bozze di stampa;
c) registri e modulistica;
d) elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili;
e) mappe catastali;
f) materiale di ordinaria e minuta pubblicita' per il commercio.
2. Per gli archivi regionali della produzione editoriale non sono soggette al
deposito legale le categorie di documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed
f) del comma 1, nonche' le ristampe inalterate. Non sono soggette a deposito
legale le mappe catastali.
Art. 9.
Esonero parziale
1. Il soggetto obbligato consegna una sola copia per l'archivio nazionale e
una sola copia per l'archivio regionale della produzione editoriale per le opere
che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 200 esemplari o un valore
commerciale non inferiore a 15.000,00 euro per ciascun esemplare, fatta
esclusione per la musica a stampa.
2. Il soggetto obbligato puo', altresi', presentare istanza al Ministero o alla
regione competente per territorio per essere parzialmente esonerato dal deposito
legale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 500
esemplari ed un valore commerciale non inferiore a 10.000,00 euro.
3. Il Ministero, sentita la Commissione di cui all'articolo 42, o,
rispettivamente, la regione competente, decide sull'istanza con provvedimento
motivato che, se di accoglimento, e' comunicato anche agli istituti presso i
quali il deposito avrebbe dovuto eseguirsi, con l'indicazione del numero dei
documenti che devono comunque essere consegnati e degli istituti depositari.
Art. 10.
Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale, nonche' sugli
allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto
obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del
soggetto obbligato al deposito;
b) anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in Italia;
c) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali
International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number
(ISSN), se utilizzato dall'editore.
2. Sui documenti e' altresi' apposta, a cura del soggetto obbligato, la
dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della
legge 15 aprile 2004, n. 106».
3. Con successivo decreto del Ministro possono essere definite ulteriori
modalita' di apposizione di codici identificativi da parte del soggetto
obbligato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 42.
Nota agli articoli 7 e 10:
- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.
Art. 11.
Determinazione del valore commerciale dei documenti stampati ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni amministrative
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti non sia dichiarato,
la sua determinazione e' stabilita, al fini
dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della
legge, dal Ministero, su indicazione degli istituti depositari, sentita la
regione competente, sulla base dei seguenti criteri:
a) prezzo medio per pagina della
classe ISTAT nella quale la pubblicazione rientra;
b) tiratura complessiva dell'edizione;
c) confronto con edizioni similari per contenuti e veste grafica.
Nota all'art. 11:
- L'art. 7 della citata legge 15 aprile 2004, n. 106, dispone:
«Art. 7 (Sanzioni). - 1. Chiunque viola le norme della presente legge e'
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale
del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500
euro.
2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito
degli esemplari dovuti.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 e' ridotta ad una misura
compresa tra un terzo e due terzi
qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti
successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge,
sempreche' la violazione non sia ancora stata contestata.».
Art. 12.
Particolari categorie di documenti stampati e speciali criteri e modalita' di
deposito
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge,
al fine di assicurare la conservazione e la prosecuzione della raccolta di opere
giuridiche presso la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera e), della legge, i soggetti obbligati
al deposito consegnano, oltre alle copie di cui agli articoli 3 e 4, una copia
dei documenti di cui al presente capo attinenti alla materia giuridica, anche in
forma cumulativa, presso il suddetto Istituto bibliotecario.
2. In caso di pubblicazioni a due o piu' tirature diversificate per prezzo di
copertina, l'obbligo di deposito sussiste per ciascun tipo di tiratura.
3. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, la consegna dei manifesti,
dei giornali quotidiani e dei periodici settimanali, quindicinali e mensili puo'
essere effettuata in forma cumulativa, secondo scadenze da concordarsi con gli
istituti depositari.
4. Nei casi previsti dal comma 3, la
consegna e' effettuata in appositi contenitori che garantiscano l'integrita' del
materiale in essi contenuto.
Nota all'art. 12:
- L'art. 6, commi 1 e 2 e l'art. 5 della legge n. 106 del 2004, dispongono:
«Art. 6 (Altre fattispecie di deposito). - 1. Fermo restando l'obbligo di
deposito legale di cui all'art. 1, le biblioteche del Senato della Repubblica,
della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che e'
obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli
organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti
pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente
pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca
del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla
biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di
ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.».
«Art. 5 (Numero di copie e soggetti depositari). - 1. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero
delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'art. 1, comma
4, della presente legge.
2. L'obbligo di deposito dei documenti e' esteso a tutti i supporti sui quali la
medesima opera e' prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono
completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.
3. I documenti sono consegnati
entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.
4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni
nuove o aggiornate, nonche' le riproduzioni in fac-simile di opere non piu' in
commercio.
5. Con il regolamento di cui al
comma 1 sono, altresi', stabiliti:
a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini
della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7;
d) gli strumenti di controllo;
e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di
documenti;
f) le modalita' per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonche' le
eventuali riduzioni, di cui all'art. 7;
g) speciali criteri e modalita' di deposito, anche annuale, dei documenti di cui
all'art. 4, comma 1, lettere h), q) e r);
h) i criteri e le modalita' di deposito dei documenti di cui all'art. 6.».
Art. 13.
Altre fattispecie di deposito
1. Ai fini del deposito di cui all'articolo 6 della legge, i soggetti
pubblici ivi contemplati indicano agli istituti depositari l'ufficio
responsabile dell'adempimento dell'obbligo di deposito dei documenti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera l), e dei documenti indicati ai commi 2 e 3
dell'articolo 6 della legge.
2. A tale scopo l'ente pubblico richiedente concorda preventivamente con
l'istituzione richiesta, anche nelle forme
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalita' di deposito dei
documenti di cui al comma 1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)
definisce appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito ai fini
dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 6 della legge.
3. Gli istituti depositari delle pubblicazioni ufficiali promuovono forme di
deposito volontario e di scambio con ogni altro ente culturale e di ricerca non
soggetto ad obbligo di deposito.
Note all'art. 13:
- L'art. 6 della legge n. 106 del 2004, dispone:
«Art. 6 (Altre fattispecie di deposito). - 1. Fermo restando l'obbligo di
deposito legale di cui all'art. 1, le biblioteche del Senato della Repubblica,
della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che e'
obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli
organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti
pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente
pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca
del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla
biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di
ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.
3. Ferme restando le finalita' di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati
al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio
nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche
in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della
tecnica.».
- L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto
1990, n. 192, come integrato dall'art. 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15,
recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti
norme generali sull'azione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 21 febbraio 2005, n. 42, dispone:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1. Anche al di fuori delle
ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.».
Capo III
Deposito dei documenti sonori e video
Art. 14.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Una copia dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o
parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, e'
consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo a cura del soggetto
obbligato.
2. Una ulteriore copia e' consegnata all'istituto che sara' individuato dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, secondo le modalita' indicate dall'articolo 4.
3. I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono depositati
secondo le modalita' stabilite al capo VI.
4. I documenti sonori e video
diffusi tramite rete informatica sono depositati secondo le modalita' stabilite
dal capo VII.
Nota all'art. 14:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota
all'art. 4.
Art. 15.
Modalita' di consegna
1. Per la consegna dei documenti sonori e video, si applicano le modalita'
stabilite dall'articolo 7.
2. I documenti di cui al comma 1 devono essere di perfetta qualita' tecnica e
del tutto identici a quelli messi in circolazione.
3. Per le finalita' indicate
dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al
deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti
sonori e video dai quali sia possibile effettuare copia.
Nota all'art. 15:
- L'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2004, n. 106 dispone:
«Art. 2. (Finalita). - 1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 2 dell'art. 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'art. 1;».
Art. 16.
Esonero totale
1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti sonori e video importati
dall'estero in numero inferiore a 15 esemplari.
Art. 17.
Elementi identificativi da apporre ai documenti sonori e video
1. Gli elementi identificativi da apporre su ogni documento sonoro e video
consegnato per il deposito legale, nonche' sugli allegati che eventualmente lo
accompagnino, sono quelli definiti dall'articolo 10, escluso quello di cui al
comma 1, lettera c), del predetto articolo.
Art. 18.
Determinazione del valore commerciale dei documenti sonori e video ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti sonori e video non
sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, ai fini dell'irrogazione
della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le
modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) tiratura complessiva dell'edizione;
b) confronto con edizioni similari per contenuti, veste editoriale e tipologia
di supporto.
Nota all'art. 18:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.
Art. 19.
Categorie dei documenti sonori e video e speciali criteri e modalita' di
deposito
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, gli istituti depositari
possono concordare con i soggetti obbligati forme cumulative di consegna dei
documenti sonori e video, secondo scadenze al massimo semestrali.
2. La consegna deve essere effettuata in appositi contenitori che consentano di
garantire l'integrita' del materiale in essi contenuto.
Capo IV
Deposito dei documenti di grafica d'arte dei video d'artista e dei documenti
fotografici
Art. 20.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Un esemplare delle opere di grafica d'arte, dei documenti fotografici e
dei video d'artista e' inviato all'Istituto nazionale per la grafica a cura
dell'editore o, comunque, del responsabile della pubblicazione. Nel caso di
edizioni in cartella, con o senza testo, composte di piu' opere grafiche o
fotografiche realizzate da uno o piu' autori, l'esemplare dell'opera deve essere
consegnato nel suo insieme completo di tutti i suoi elementi.
2. Una ulteriore copia e' consegnata agli istituti che saranno individuati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con le modalita' indicate dall'articolo 4.
3. Ove tali documenti non risultassero pertinenti alla propria funzione,
l'Istituto nazionale per la grafica ne propone il deposito, previo apposito
accordo, presso istituti ritenuti idonei per la loro conservazione e
valorizzazione.
4. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista
diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalita' stabilite
dal Capo VI.
5. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista
diffusi su rete informatica sono depositati secondo le modalita' stabilite dal
Capo VII.
Nota all'art. 20:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota
all'art. 4.
Art. 21.
Modalita' di consegna
1. Per la consegna dei documenti si applicano le modalita' stabilite
dall'articolo 7. ů
2. Gli esemplari depositati devono
avere una perfetta qualita' ed essere identici, per forma e contenuto, agli
esemplari messi in circolazione.
3. Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge,
i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti
depositari, documenti di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista
dai quali sia possibile effettuare copia.
4. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro
resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il
deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonche' nome,
ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto
obbligato al deposito.
5. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.
6. Ciascun istituto depositario,
dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del plico, se non ha
riscontrato irregolarita', restituisce, opportunamentevidimata, una delle copie
dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovra' essere conservata
dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna. L'accettazione
definitiva dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5) e
6), da parte dell'istituto depositario del documento oggetto di deposito resta
subordinata al controllo della corrispondenza ai requisiti previsti dal
regolamento.
Note all'art. 21:
- Per l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda
la nota all'art. 15.
- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.
Art. 22.
Esonero totale
1. Non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:
a) esemplari di opere a stampa divulgative, impresse su supporti di diverso
genere, che abbiano esclusivo esito riproduttivo di opere pertinenti ai diversi
linguaggi creativi quali la pittura, la scultura, l'architettura, realizzate con
procedimenti fotomeccanici di tipo industriale quali l'offset, la
fotolitografia, la fotoserigrafia, la tipografia, o analoghi;
b) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista che siano
prodotti in un solo esemplare, quali monotipi, prove di stampa, prove di stato,
o che non superino per limiti tecnici le dieci copie;
c) ristampe inalterate di opere di grafica d'arte, di documenti fotografici e di
video d'artista gia' depositati;
d) documenti fotografici che riproducano altre fotografie o opere pertinenti ai
diversi linguaggi creativi, la cui matrice analogica o digitale sia gia'
conservata presso archivi o fototeche di enti pubblici o di altri soggetti con
analoghe funzioni pubblicistiche.
Art. 23.
Esonero parziale
1. Il soggetto obbligato puo' proporre istanza al Ministero o,
rispettivamente, alla regione competente per territorio, per essere parzialmente
esonerato dal deposito legale per:
a) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista di
particolare pregio, per valore commerciale, sempre che il prezzo sia valutabile
in misura superiore a 15.000,00 euro;
b) opere di grafica d'arte,
documenti fotografici e video d'artista prodotti per conto di enti pubblici che
conservino a loro volta gli esemplari relativi alle singole realizzazioni;
c) tirature o sequenze di documenti fotografici di particolare pregio, al fine
di prevedere, a seconda dei casi, una selezione del materiale destinato al
deposito, o per concordare la tipologia e la forma piu' appropriata in cui i
documenti devono essere depositati.
2. Il Ministero, o la regione
competente, decidono sull'istanza ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
Art. 24.
Elementi identificativi da apporre ai documenti di grafica d'arte, video
d'artista ed ai documenti fotografici
1. Su ogni documento di grafica d'arte consegnato per il deposito legale
sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi
identificativi:
a) sul recto:
1) la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione della provenienza
dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;
2) l'eventuale numerazione araba degli esemplari espressa in frazione, in cui il
numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore
il numero totale degli esemplari stampati; oppure la sigla corrispondente
all'indicazione di «prova d'autore», o «prova d'artista», eventualmente seguita
dalla numerazione in numeri romani ed espressa in frazione, in cui il numeratore
indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero
totale degli esemplari;
b) sul verso, la dicitura «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli
effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
c) nell'elenco di cui all'articolo
21, comma 5:
1) il nome dell'autore;
2) l'indicazione del titolo;
3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale o espositiva, di effettiva
pubblicazione, produzione o di diffusione in Italia;
4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) la tecnica con la quale e' stata realizzata la matrice, nonche' il sistema di
stampa con il quale sono stati tirati gli esemplari;
6) l'indicazione della tiratura;
7) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la
sede legale del soggetto obbligato al deposito.
2. Su ogni documento fotografico consegnato per il deposito legale sono apposti,
a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) sul recto o sul verso la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione
della provenienza dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;
b) sul verso, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale
agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:
1) il nome del fotografo o la denominazione della ditta da cui il fotografo
dipende, o del committente;
2) l'indicazione del titolo o del soggetto raffigurato;
3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale, la sede espositiva, o altro
contesto di pubblica diffusione, di effettiva
produzione o pubblicazione o di diffusione in Italia;
4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) l'indicazione del procedimento utilizzato per la realizzazione del documento
e la sua diffusione;
6) l'indicazione della tiratura, ove esista;
7) il nome dell'autore dell'opera riprodotta nel caso si tratti di
documentazione di altre opere;
8) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la
sede legale del soggetto obbligato al deposito.
3. Su ogni video d'artista consegnato per il deposito legale sono apposti, a
cura del soggetto obbligato al deposito, quali elementi identificativi
dell'opera, il nome dell'autore e l'indicazione del titolo, nonche' gli elementi
di cui ai numeri da 3) a 6) del comma 2.
E' altresi riportata la dicitura:
«esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15
aprile 2004, n. 106».
Nota all'art. 24:
- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.
Art. 25.
Determinazione del valore commerciale dei documenti di grafica d'arte, dei video
d'artista, dei documenti fotografici ai fini dell'irrogazione delle sanzioni
amministrative.
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti di grafica d'arte,
fotografici, nonche' dei video d'artista non sia dichiarato, la sua
determinazione e' stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione
amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalita' di cui
all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) tiratura complessiva dell'edizione;
b) confronto con edizioni similari dello stesso autore per contenuti e veste
grafica ed editoriale.
Nota all'art. 25:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.
Capo V
Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature
cinematografiche
Art. 26.
Deposito dei film - Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca Nazionale una
copia positiva nuova, conforme al negativo o al master, dei documenti di cui
all'articolo 2, lettera f), numero 4). Nel caso di film riconosciuti di
interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca nazionale
anche una copia negativa del film.
2. Per i film ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, il produttore di opere filmiche assolve all'obbligo di deposito legale
mediante la consegna della copia di cui all'articolo 24, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 28 del 2004.
3. L'esportazione definitiva dei negativi originali di film e' comunicata alla
Cineteca nazionale, alla quale il produttore di opere filmiche, o i suoi aventi
causa, garantiscono il libero accesso in perpetuo ai negativi originali, a fini
di duplicazione conservativa e restauro.
4. Un'ulteriore copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),
numero 4), e' consegnata ad istituti della regione nella quale ha sede il
soggetto obbligato, provvisti di idonee strutture di conservazione ed
individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalita'
indicate all'articolo 4.
Note all'art. 26:
- Gli articoli 7 e 24, comma 1, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, dispongono:
«Art. 7 (Riconoscimento dell'interesse culturale). - 1. Contestualmente
all'istanza di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, le imprese
nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse
culturale.
2. Per il riconoscimento
dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui all'art.
5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q);
ed almeno quattro delle componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere g), h),
i), l) ed m).
3. Per ragioni artistiche o culturali, il direttore generale competente puo'
concedere deroghe per le componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere f), n)
ed o), previo parere della Commissione di cui all'art. 8.
4. I film cortometraggi devono
presentare le componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), fatta salva la possibilita' di deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'art. 8.».
«Art. 24. (Cineteca nazionale). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del
presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli
oneri di cui all'art. 11, comma 1, ultimo periodo, deposita pressola
Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che
non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito
rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita ai sensi
dell'art.23.».
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota
all'art. 4.
Art. 27.
Deposito dei soggetti, trattamenti e sceneggiature Soggetti obbligati e istituti
depositari
1. Il direttore generale per il Cinema del Ministero cura la consegna di una
copia dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge,
anche su supporto informatico, alla Cineteca nazionale o alla Biblioteca «Luigi
Chiarini» del Centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale, presso
la quale dette copie sono conservate. Detto istituto depositario assicura
l'accesso alle copie dei soggetti, trattamenti e sceneggiature relative a film
effettivamente prodotti.
Art. 28.
Modalita' di consegna
1. La consegna dei film e dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera p), della legge, avviene secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.
2. Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge,
i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti
depositari, film e documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della
legge, dai quali sia possibile effettuare copia.
Nota all'art. 28:
- L'art. 4, comma 1, lettera p), della legge 15 aprile 2004, n. 106, citata
nelle premesse, dispone:
«Art. 4. (Categorie di documenti destinati al deposito legale). 1. Le categorie
di documenti destinati al deposito
legale sono:
a)-o) (omissis);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiato di film italiani ammessi alle provvidenze
previste dall'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;».
- Per l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda
la nota all'art. 15.
Art. 29.
Elementi identificativi da apporre ai documenti cinematografici
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura
del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, ovvero
la sede legale del produttore di opere filmiche;
b) l'anno di ultimazione delle lavorazioni per i film;
c) l'anno di inizio della
lavorazione per i soggetti, per i trattamenti e le sceneggiature di cui
all'articolo 4, comma 1,
lettera p), della legge;
d) in allegato, il nulla osta per la
visione del film rilasciato dalla Direzione generale per il cinema;
e) per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), relativi a film
non realizzati, un numero progressivo per anno fornito gratuitamente dalla
Cineteca nazionale.
Nota all'art. 29:
- Per l'art. 4, comma 1, lettera p), della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda
la nota all'art. 28.
Art. 30.
Determinazione del valore commerciale dei film ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni amministrative
1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui
all'articolo 7 della legge il valore commerciale dei film e' determinato secondo
le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, in base al valore di stampa in
laboratorio della copia.
Nota agli articoli 30 e 31:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.
Art. 31.
Determinazione del valore inventariale dei soggetti, trattamenti e sceneggiature
ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 7 della legge il valore inventariale dei soggetti, trattamenti,
sceneggiature e' stabilito in analogia al prezzo medio per pagina della classe
ISTAT e con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1.
Nota agli articoli 30 e 31:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.
Capo VI
Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico
Art. 32.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1),
prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il
mercato italiano, sono consegnati, a cura dei soggetti obbligati, ad eccezione
di quelli indicati al comma 2, in due copie, di cui una alla Biblioteca
nazionale centrale di Roma ed un'altra alla Biblioteca nazionale centrale di
Firenze.
2. Una copia dei documenti sonori e video su supporto informatico e' consegnata
alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo. Una copia dei documenti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5), 6) e 7), su supporto
informatico, e' consegnata all'Istituto nazionale per la grafica. Una copia dei
film diffusi su supporto informatico e' consegnata alla Cineteca nazionale.
3. Una copia dei documenti di cui al
comma 1 attinenti alla materia giuridica e' consegnata alla Biblioteca centrale
giuridica del Ministero della giustizia per le finalita' di cui all'articolo 12,
comma 1.
4. Due ulteriori copie dei documenti di cui al comma 1 sono consegnate agli
istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Analogamente e' consegnata ai
predetti istituti una copia dei documenti di cui al comma 2.
5. Per la consegna dei documenti su supporto informatico, si applicano le
modalita' stabilite dall'articolo 7.
6. I soggetti obbligati al deposito sono tenuti a fornire, previo accordo con
gli istituti depositari, documenti su supporto informatico dai quali sia
possibile effettuare copia a fini conservativi.
Nota all'art. 32:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota
all'art. 4.
Art. 33.
Accessibilita' dei documenti diffusi su supporto informatico
1. I documenti su supporto informatico sono resi disponibili dal depositario
esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni informatiche poste
all'interno delle istituzioni depositarie, nel rispetto delle norme sul diritto
d'autore e sui diritti connessi.
Art. 34.
Esonero totale
1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti su supporto informatico
indicati all'articolo 8.
Art. 35.
Elementi identificativi da apporre ai documenti diffusi su supporto informatico
1. Su ogni documento su supporto informatico consegnato per il deposito
legale, nonche' sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti,
a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la
sede legale del soggetto obbligato al deposito;
b) l'anno di effettiva pubblicazione o produzione o di diffusione in Italia;
c) il codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o
internazionali, quali l'International Standard Book Number (ISBN), International
Standard Serial Number (ISSN), Digital Object Identifier (DOI), se utilizzato
dal produttore.
2. Sui documenti e' apposta al cura
del soggetto obbligato la dicitura: «Esemplare fuori commercio per il deposito
legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».
Nota all'art. 35:
- Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.
Art. 36.
Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi su supporto
informatico
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti su supporto
informatico non sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, ai fini
dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della
legge, secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei
seguenti criteri:
a) valore commerciale di edizioni similari;
b) costi di produzione stimati.
Nota all'art. 36:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.
Capo VII
Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica
Art. 37.
Modalita' di deposito e
acquisizione dei documenti diffusi tramite rete informatica
1. Le modalita' di deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica
sono definite con successivo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, su proposta del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione
e le tecnologie, sentite le associazioni di categoria interessate, nonche' la
Commissione per il deposito legale, di cui all'articolo 42 e il Comitato
consultivo permanente per il diritto d'autore.
2. Il Ministero promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito, di
cui al comma 1, sentita la Commissione per il deposito legale di cui
all'articolo 42, mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti
obbligati al deposito. Gli accordi definiscono le modalita' tecniche del
deposito prevedendo, ove possibile, anche forme automatiche di raccolta, secondo
le migliori pratiche e conoscenze internazionali del settore.
3. Il Ministero, nella stipulazione degli accordi di cui al comma 2, assicura
prioritariamente la raccolta delle seguenti tipologie di documenti:
a) documenti che assicurino la continuita' delle collezioni gia' avviate, anche
su supporti e mediante tecnologie tradizionali;
b) documenti concernenti la produzione scientifica delle universita', dei centri
di ricerca e delle istituzioni culturali;
c) documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici;
d) documenti relativi a siti che si aggiornano con piu' frequenza, ovvero
contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti.
4. La Commissione di cui all'articolo 42 cura il monitoraggio della fase di
sperimentazione di cui al comma 2, anche al fine dell'istruttoria tecnica
propedeutica alla proposta di cui al comma 1.
5. Nella stipula degli accordi di cui al comma 2 il Ministero prevede sistemi
idonei ad assicurare la certezza della data del deposito e l'autenticita' del
documento depositato, anche al fine di dare certezza sulla data di produzione o
di diffusione del documento, nonche' sulla provenienza dal suo autore.
Nota all'art. 37:
- Per l'art. 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota
alle premesse.
Art. 38.
Accessibilita' dei documenti diffusi tramite rete informatica
1. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili
liberamente in rete possono essere resi accessibili per via telematica nel
rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
2. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili a
determinate condizioni, quali licenze o altri contratti attributivi del diritto
all'accesso e all'utilizzazione del documento, possono essere resi disponibili
esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni situate
all'interno degli istituti depositari, nel rispetto delle norme sul diritto
d'autore e sui diritti connessi.
Art. 39.
Esoneri
1. I casi di esonero totale o parziale dell'obbligo di deposito legale
nell'ambito dei documenti diffusi su rete informatica sono definiti sulla base
dei risultati della fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.
2. Sono comunque esonerati dall'obbligo di deposito i documenti diffusi su rete
informatica destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti con accesso
riservato, quali quelli contenuti in una rete Intranet.
Art. 40.
Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete
informatica
1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui
all'articolo 7 della legge, nel caso in cui il valore commerciale dei documenti
diffusi tramite rete informatica non sia dichiarato, la sua determinazione e'
stabilita, a cura della Direzione generale per i beni librari, sentita la
Biblioteca nazionale centrale di Firenze,sulla base del valore commerciale di
prodotti similari o dei costi di produzione stimati.
2. Le sanzioni di cui al capo IX non si applicano nella fase di sperimentazione
di cui all'articolo 37.
Nota all'art. 40:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.
Capo VIII
Strumenti di controllo
Art. 41.
Strumenti di controllo
1. Il controllo sull'adempimento degli obblighi di deposito legale e' svolto
dagli Istituti depositari relativamente ai documenti di propria competenza.
Art. 42.
Commissione per il deposito legale
1. E' istituita, presso il Ministero, un'apposita Commissione, denominata:
«Commissione per il deposito legale», con compiti consultivi, di controllo e
monitoraggio dell'attuazione della legge e del presente regolamento, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.
2. La Commissione esprime, su richiesta della competente Direzione generale del
Ministero, pareri sulle problematiche specifiche derivanti dall'attuazione della
legge e propone linee guida e di indirizzo al Ministero, anche in ordine alla
individuazione di nuove categorie di documenti e circa i criteri e le modalita'
delle esenzioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.
3. La Commissione e' composta:
a) dal Direttore generale per i beni
librari e gli istituti culturali;
b) da un rappresentante designato dal Ministro per l'innovazione e le
tecnologie;
c) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
d) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
e) dal Direttore della Discoteca di Stato e del Museo dell'audiovisivo;
f) dal Direttore dell'Istituto nazionale della grafica;
g) dal Direttore della Cineteca nazionale;
h) dal Direttore della Biblioteca centrale giuridica del Ministero della
giustizia;
i) da un rappresentante designato dall'ANCI;
l) da un rappresentante designato dall'UPI;
m) da un rappresentante designato dal Coordinamento dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. In relazione agli argomenti trattati possono essere sentiti:
a) il Direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
b) il Direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
c) il Direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante della Societa' italiana autori ed editori (SIAE);
e) i rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito indicati dalle rispettive
associazioni di categoria, compresi i rappresentanti degli operatori di
telecomunicazioni e di internet;
f) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche (AIB).
5. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito. Ai componenti della
commissione non sono attribuiti gettoni, indennita' e rimborsi di alcun tipo.
6. Il supporto segretariale per il funzionamento della Commissione e' assicurato
dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
Nota all'art. 42:
- Per l'art. 5, comma 5, lettera d), della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda
in nota alle premesse.
Capo IX
Sanzioni amministrative e abrogazioni
Art. 43.
Sanzioni amministrative
1. Chiunque violi le norme della legge e del presente regolamento e'
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore
commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino ad un massimo
di 1.500,00 euro, per ogni documento non depositato.
2. La sanzione, sempre nel limite di cui all'articolo 7 della legge, e'
aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto
obbligato.
3. Qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti
successivamente alla scadenza dei sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma
3, della legge, e comunque prima dell'avvio della procedura di accertamento di
cui all'articolo 44, la sanzione di cui al comma 1 e' ridotta della meta'.
Nota agli articoli 43 e 44:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.
Art. 44.
Accertamento
1. Gli istituti depositari, accertato l'inadempimento da parte del soggetto
obbligato, lo diffidano, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ad adempiere, o a presentare eventuali controdeduzioni o memorie,
entro sessanta giorni dall'avvenuto ricevimento.
2. L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una
riduzione di un terzo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 43, comma 1.
3. Il processo verbale di accertamento dell'inadempimento e' trasmesso dagli
istituti di cui al comma 1 alla Direzione generale competente del Ministero o
all'organo regionale, che provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza,
all'irrogazione della sanzione e alla comunicazione all'interessato delle
modalita' per il versamento della sanzione amministrativa dovuta, secondo le
disposizioni dell'articolo 43 del presente regolamento.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'obbligo della
consegna degli esemplari d'obbligo secondo il disposto dell'articolo 7, comma 2,
della legge.
Nota agli articoli 43 e 44:
- Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.
Art. 45.
Modalita' di versamento
1. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa da
parte dei competenti Uffici ministeriali, sono versate, a cura del soggetto
obbligato, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo
2301.
Art. 46.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati:
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 4, foglio n. 297
Note all'art. 46:
- Per il titolo della legge n. 374 del 1939 si veda nelle note all'art. 4.
- Il regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, abrogato dal presente decreto,
reca: «Approvazione del regolamento
per l'attuazione della legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante norme per la
consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni».
- Il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, recante
«Riordinamento del Consiglio nazionale delle
ricerche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1945, n. 38.