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Regione Emilia-Romagna

Legge Regionale n. 9 del 10-07-2006

 

Norme per la conservazione e valorizzazione della Geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle Attività ad essa collegate.

 

(B.U.R. Emilia-Romagna n. 101 del 10 luglio 2006)

 


IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna nell’ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo altresì conto della Raccomandazione Rec(2004)3 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 5 maggio 2004 sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, nonché nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio geologico ad essa collegato, in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;
b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica sostenibile nell’ambito della conservazione del bene, e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico, delle grotte e dei paesaggi geologici;
c) riconosce inoltre la specificità del patrimonio geologico ipogeo e, nell’ambito dell’attività speleologica, favorisce e sostiene:
1) l’organizzazione delle attività di studio, ricerca e tutela delle grotte e delle aree carsiche;
2) la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell’ambito dei gruppi federati alla Federazione Speleologica dell’Emilia Romagna (FSRER) o nell’ambito di altri enti ed organismi riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna;
3) la prevenzione degli infortuni, l’organizzazione ed il potenziamento del soccorso alpino e speleologico regionale.

ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) Patrimonio geologico. Viene definito come Patrimonio geologico della Regione Emilia-Romagna l’insieme dei luoghi ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell’evoluzione geologica, geomorfologica e pedologica del territorio regionale. Sono elementi del patrimonio geologico:
1) geositi. Geosito può essere qualsiasi località, area o territorio in cui sia definibile un interesse geologico-geomorfologico e pedologico per la conservazione;
2) aree carsiche. Zone formate in superficie da rocce carsificabili, solubili, ove l’idrografia di superficie è limitata mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte. Le aree carsiche sono caratterizzate in superficie da depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti.
b) Geodiversità. La varietà o la diversità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico e pedologico.
c) Patrimonio ipogeo. Viene definito come Patrimonio ipogeo l’insieme degli ambienti sotterranei che si sviluppano attraverso processi carsici o creati dalle attività antropiche in contesti naturali o urbani; sono elementi del Patrimonio ipogeo:
1) Sistemi carsici. I sistemi carsici sono i bacini acquiferi sotterranei, o bacini carsici, formati da grotte collegate tra loro e definiti attraverso le risorgenti, riceventi le acque raccolte da aree di assorbimento attraverso condotte e corsi d’acqua ipogei;
2) Grotte. Sono forme vuote sotterranee di origine naturale, più grandi di un uomo, chiuse parzialmente o totalmente in rocce in posto, messe a catasto se superiori ai 5 metri di sviluppo lineare;
3) Geositi ipogei. Comprendono tutti quegli ambienti sotterranei che per le loro caratteristiche morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che contengono o per l’uso che ne è stato fatto dall’uomo nel tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso lato;
4) Cavità artificiali. Sono l’insieme delle strutture ipogee realizzate dall’uomo.
d) Speleologia. È la scienza delle grotte e dei fenomeni carsici, basata sulla esplorazione e lo studio di tutti i fenomeni naturali e culturali osservabili nelle grotte, nei territori carsici ove esse si sviluppano e nelle cavità artificiali.

ARTICOLO 3
Individuazione dei geositi di importanza regionale
1. Al fine di tutelare il patrimonio geologico, la Regione istituisce presso la struttura regionale competente in materia di geologia il catasto dei geositi di rilevante importanza scientifica, paesaggistica e culturale.
2. Il catasto di cui al comma 1 contiene l’individuazione cartografica, la descrizione, e ogni altra notizia utile alla definizione dei geositi comprensivi dei geositi ipogei.
3. La ricognizione e la perimetrazione dei geositi è effettuata dalla Regione sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche.
4. Gli enti territoriali, gli istituti di ricerca, le associazioni attive in materia ambientale possono proporre nuovi geositi.

ARTICOLO 4
Individuazione delle grotte e delle aree carsiche
1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione delle aree carsiche e del Patrimonio ipogeo la Regione istituisce il “catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche”, la conservazione e aggiornamento del quale è demandata, con modalità definite da apposita convenzione, alla FSRER, referente riconosciuta per le attività speleologiche in Emilia-Romagna, che provvede a depositarne copia cartacea e informatica presso la struttura regionale competente in materia geologico-ambientale.
2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:
a) l’elenco delle grotte naturali esistenti sul territorio regionale;
b) l’elenco delle principali aree carsiche;
c) l’elenco delle cavità artificiali.
3. Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta e area carsica, tutti i dati topografici, la descrizione ed i rilievi speleologici e geologici nonché lo schema della circolazione idrica sotterranea dei sistemi carsici connessi.
4. Nel catasto di cui al comma 1, tra le grotte presenti dovranno essere indicate e corredate da apposita scheda, quelle definibili come geositi ipogei naturali.
5. Le modalità relative alla gestione e all’accesso al catasto di cui al comma 1 sono determinate con apposito atto, adottato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5
Approvazione e aggiornamento dei catasti
1. I catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono approvati dalla Giunta regionale sentita la Consulta tecnico-scientifica di cui all’articolo 7 e sono soggetti ad aggiornamento periodico annuale.
2. I catasti approvati e deliberati dalla Giunta regionale costituiscono elementi del sistema conoscitivo ed informativo regionale.

ARTICOLO 6
Gestione, tutela e pianificazione
1. I catasti di cui al comma 2 dell’articolo 5, fatto salvo quanto disposto all’articolo 4, comma 5, sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Nei luoghi individuati dai catasti di cui al comma 2 dell’articolo 5:
a) l’accesso ai geositi, alle grotte e cavità artificiali è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive;
b) nel caso ricadano nelle zone A, a protezione integrale, nelle zone B e C dei parchi regionali e nelle aree contigue, nonché nelle riserve naturali e nei siti della Rete natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria SIC e Zone di protezione speciale ZPS), così come definiti dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000), geositi, grotte e cavità artificiali sono soggetti alla specifica normativa.In particolare le “grotte non ancora sfruttate a livello turistico” sono identificate con il codice 8310 quali habitat d’interesse comunitario nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e come tali soggette alla tutela e alle valutazioni d’incidenza previste dalla normativa nazionale e regionale, così come altri habitat contigui che si trovino nelle adiacenze;
c) nelle zone B e C dei parchi regionali e nelle aree contigue sono consentiti l’accesso, la ricerca, l’esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sulla base dei programmi elaborati dai gruppi speleologici affiliati alla FSRER, e da altri gruppi speleologici specificatamente autorizzati dall’ente di gestione dell’area protetta;
d) sono altresì soggetti a specifica normativa i geositi ricadenti nelle “aree tutelate per legge” e nelle aree classificate come “immobili ed aree di notevole interesse pubblico”, ai sensi degli articoli 142 e 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
e) nelle rimanenti aree le forme di tutela e le modalità di accesso sono definite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente e previo parere della Consulta tecnico scientifica di cui all’articolo 7, può determinare ulteriori forme di tutela per geositi, grotte e cavità aventi particolare interesse e/o necessità di tutela.


ARTICOLO 7
Consulta tecnico-scientifica
1. E’ istituita la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo della Emilia-Romagna, come organo consultivo di studio, valutazione e verifica
tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai soggetti di cui all’articolo 3 comma 4 per la valorizzazione di geositi, grotte e fenomeni carsici e per gli adempimenti di cui alla lettera e) dell’articolo 6.
2. La Consulta è composta da:
a) un membro della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede;
b) due speleologi designati dalla Federazione Speleologica della RegioneEmilia-Romagna, di cui almeno uno laureato in Scienze Geologiche;
c) tre esperti scelti dalla Giunta regionale, di cui almeno uno laureato in Scienze Geologiche;
d) un esperto nominato dalle Province;
e) un esperto nominato dalla Società Speleologica Italiana.
3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione di geositi, grotte e fenomeni carsici la Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti territoriali competenti.
4. La Consulta si riunisce su richiesta di almeno tre componenti o di almeno un Ente territoriale nel cui territorio si trovano i luoghi in oggetto, e comunque almeno una volta l’anno.
5. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica tre anni ed è rinnovabile.

ARTICOLO 8
Contributo alle attività
1. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti Parco, in cui ricadono i geositi e le grotte comprese nei catasti di cui agli articoli 3 e 4, la FSRER, i privati nelle cui proprietà ricadono i geositi e le associazioni competenti in materia di ambiente, possono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una domanda corredata da un dettagliato programma per la richiesta di finanziamenti per specifici progetti. In particolare il finanziamento è destinato a sostenere:
a) le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo (congressi, convegni e seminari di studio, incontri con la cittadinanza, eventi tesi alla valorizzazione e alla divulgazione) dirette alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e ipogeo regionale;
b) gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei geositi e dei geositi ipogei naturali, di interesse regionale e locale;
c) l’organizzazione di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento alla attività speleologica ed alla conoscenza degli ambienti carsici, le esplorazioni e le ricerche negli ambienti ipogei del territorio regionale;
d) l’attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e fruizione dei geositi, delle grotte e delle aree di cui all’articolo 2.
2. I progetti devono essere corredati dai seguenti documenti:
a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste;
b) i tempi di realizzazione prevedibili;
c) le priorità degli interventi;
d) il relativo piano finanziario, anche di massima.
3. La Regione, per lo svolgimento di corsi di formazione di cui al comma 1, lettera c), eroga altresì un contributo annuale alla FSRER, sulla base del numero dei corsi svolti e del rendiconto della spesa effettivamente sostenuta.

ARTICOLO 9
Contributi alle attività del soccorso speleologico
1. Ai sensi di quanto previsto dalla presente legge, la Regione eroga altresì contributi destinati:
a) al rimborso di spese sostenute dalle squadre di soccorso speleologico per operazioni di salvataggio, recupero o soccorso, in mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;
b) al rimborso delle spese per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;
c) al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso speleologico esistenti sul territorio regionale;
d) all’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del soccorso speleologico;
e) all’attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione speleologica.
2. Le domande per ottenere i contributi devono essere rivolte alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate dal programma di massima contenente la previsione di spesa. I destinatari dei contributi sono tenuti a fornire la documentazione relativa al loro impegno.

ARTICOLO 10
Abrogazione
1. È abrogato l’articolo 3 bis della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico).

ARTICOLO 11
Norma finanziaria ed erogazione di contributi
1. Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge vengono determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, a norma dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in capitoli distinti per i contributi di cui all’articolo 8 e per quelli di cui all’articolo 9.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 luglio
2006
VASCO ERRANI