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Regione Emilia-Romagna
Legge Regionale n. 9 del 10-07-2006
Norme per la conservazione e valorizzazione della Geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle Attività ad essa collegate.
(B.U.R. Emilia-Romagna n. 101 del 10
luglio 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna nell’ambito delle proprie competenze e in
attuazione delle politiche regionali che perseguono l’obiettivo dello sviluppo
sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse
naturali, tenendo altresì conto della Raccomandazione Rec(2004)3 adottata dal
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 5 maggio 2004 sulla
conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse
geologico, nonché nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della
geodiversità regionale e del patrimonio geologico ad essa collegato, in quanto
depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;
b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica sostenibile nell’ambito della
conservazione del bene, e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse
geologico, delle grotte e dei paesaggi geologici;
c) riconosce inoltre la specificità del patrimonio geologico ipogeo e,
nell’ambito dell’attività speleologica, favorisce e sostiene:
1) l’organizzazione delle attività di studio, ricerca e tutela delle grotte e
delle aree carsiche;
2) la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell’ambito dei gruppi
federati alla Federazione Speleologica dell’Emilia Romagna (FSRER) o nell’ambito
di altri enti ed organismi riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna;
3) la prevenzione degli infortuni, l’organizzazione ed il potenziamento del
soccorso alpino e speleologico regionale.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) Patrimonio geologico. Viene definito come Patrimonio geologico della Regione
Emilia-Romagna l’insieme dei luoghi ove sono conservate importanti testimonianze
della storia e dell’evoluzione geologica, geomorfologica e pedologica del
territorio regionale. Sono elementi del patrimonio geologico:
1) geositi. Geosito può essere qualsiasi località, area o territorio in cui sia
definibile un interesse geologico-geomorfologico e pedologico per la
conservazione;
2) aree carsiche. Zone formate in superficie da rocce carsificabili, solubili,
ove l’idrografia di superficie è limitata mentre il sottosuolo è caratterizzato
dallo sviluppo di grotte. Le aree carsiche sono caratterizzate in superficie da
depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti.
b) Geodiversità. La varietà o la diversità del substrato roccioso, delle forme e
dei processi in ambito geologico, geomorfologico e pedologico.
c) Patrimonio ipogeo. Viene definito come Patrimonio ipogeo l’insieme degli
ambienti sotterranei che si sviluppano attraverso processi carsici o creati
dalle attività antropiche in contesti naturali o urbani; sono elementi del
Patrimonio ipogeo:
1) Sistemi carsici. I sistemi carsici sono i bacini acquiferi sotterranei, o
bacini carsici, formati da grotte collegate tra loro e definiti attraverso le
risorgenti, riceventi le acque raccolte da aree di assorbimento attraverso
condotte e corsi d’acqua ipogei;
2) Grotte. Sono forme vuote sotterranee di origine naturale, più grandi di un
uomo, chiuse parzialmente o totalmente in rocce in posto, messe a catasto se
superiori ai 5 metri di sviluppo lineare;
3) Geositi ipogei. Comprendono tutti quegli ambienti sotterranei che per le loro
caratteristiche morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali
sono scavate, per quello che contengono o per l’uso che ne è stato fatto
dall’uomo nel tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso lato;
4) Cavità artificiali. Sono l’insieme delle strutture ipogee realizzate
dall’uomo.
d) Speleologia. È la scienza delle grotte e dei fenomeni carsici, basata sulla
esplorazione e lo studio di tutti i fenomeni naturali e culturali osservabili
nelle grotte, nei territori carsici ove esse si sviluppano e nelle cavità
artificiali.
ARTICOLO 3
Individuazione dei geositi di importanza regionale
1. Al fine di tutelare il patrimonio geologico, la Regione istituisce presso
la struttura regionale competente in materia di geologia il catasto dei geositi
di rilevante importanza scientifica, paesaggistica e culturale.
2. Il catasto di cui al comma 1 contiene l’individuazione cartografica, la
descrizione, e ogni altra notizia utile alla definizione dei geositi comprensivi
dei geositi ipogei.
3. La ricognizione e la perimetrazione dei geositi è effettuata dalla Regione
sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree
caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche.
4. Gli enti territoriali, gli istituti di ricerca, le associazioni attive in
materia ambientale possono proporre nuovi geositi.
ARTICOLO 4
Individuazione delle grotte e delle aree carsiche
1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione delle aree
carsiche e del Patrimonio ipogeo la Regione istituisce il “catasto delle grotte,
delle cavità artificiali e delle aree carsiche”, la conservazione e
aggiornamento del quale è demandata, con modalità definite da apposita
convenzione, alla FSRER, referente riconosciuta per le attività speleologiche in
Emilia-Romagna, che provvede a depositarne copia cartacea e informatica presso
la struttura regionale competente in materia geologico-ambientale.
2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:
a) l’elenco delle grotte naturali esistenti sul territorio regionale;
b) l’elenco delle principali aree carsiche;
c) l’elenco delle cavità artificiali.
3. Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta e area
carsica, tutti i dati topografici, la descrizione ed i rilievi speleologici e
geologici nonché lo schema della circolazione idrica sotterranea dei sistemi
carsici connessi.
4. Nel catasto di cui al comma 1, tra le grotte presenti dovranno essere
indicate e corredate da apposita scheda, quelle definibili come geositi ipogei
naturali.
5. Le modalità relative alla gestione e all’accesso al catasto di cui al comma 1
sono determinate con apposito atto, adottato dalla Giunta regionale, sentita la
Commissione assembleare competente entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge.
ARTICOLO 5
Approvazione e aggiornamento dei catasti
1. I catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono approvati dalla Giunta
regionale sentita la Consulta tecnico-scientifica di cui all’articolo 7 e sono
soggetti ad aggiornamento periodico annuale.
2. I catasti approvati e deliberati dalla Giunta regionale costituiscono
elementi del sistema conoscitivo ed informativo regionale.
ARTICOLO 6
Gestione, tutela e pianificazione
1. I catasti di cui al comma 2 dell’articolo 5, fatto salvo quanto disposto
all’articolo 4, comma 5, sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Nei luoghi individuati dai catasti di cui al comma 2 dell’articolo 5:
a) l’accesso ai geositi, alle grotte e cavità artificiali è da intendersi
libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e
fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive;
b) nel caso ricadano nelle zone A, a protezione integrale, nelle zone B e C dei
parchi regionali e nelle aree contigue, nonché nelle riserve naturali e nei siti
della Rete natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria SIC e Zone di protezione
speciale ZPS), così come definiti dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree
naturali protette e dei siti della rete natura 2000), geositi, grotte e cavità
artificiali sono soggetti alla specifica normativa.In particolare le “grotte non
ancora sfruttate a livello turistico” sono identificate con il codice 8310 quali
habitat d’interesse comunitario nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e come
tali soggette alla tutela e alle valutazioni d’incidenza previste dalla
normativa nazionale e regionale, così come altri habitat contigui che si trovino
nelle adiacenze;
c) nelle zone B e C dei parchi regionali e nelle aree contigue sono consentiti
l’accesso, la ricerca, l’esplorazione di cavità, nonché le eventuali
disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sulla base dei programmi
elaborati dai gruppi speleologici affiliati alla FSRER, e da altri gruppi
speleologici specificatamente autorizzati dall’ente di gestione dell’area
protetta;
d) sono altresì soggetti a specifica normativa i geositi ricadenti nelle “aree
tutelate per legge” e nelle aree classificate come “immobili ed aree di notevole
interesse pubblico”, ai sensi degli articoli 142 e 136 del decreto legislativo
n. 42 del 2004;
e) nelle rimanenti aree le forme di tutela e le modalità di accesso sono
definite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente e previo
parere della Consulta tecnico scientifica di cui all’articolo 7, può determinare
ulteriori forme di tutela per geositi, grotte e cavità aventi particolare
interesse e/o necessità di tutela.
ARTICOLO 7
Consulta tecnico-scientifica
1. E’ istituita la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la
valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo
della Emilia-Romagna, come organo consultivo di studio, valutazione e verifica
tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai soggetti di cui all’articolo 3
comma 4 per la valorizzazione di geositi, grotte e fenomeni carsici e per gli
adempimenti di cui alla lettera e) dell’articolo 6.
2. La Consulta è composta da:
a) un membro della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede;
b) due speleologi designati dalla Federazione Speleologica della
RegioneEmilia-Romagna, di cui almeno uno laureato in Scienze Geologiche;
c) tre esperti scelti dalla Giunta regionale, di cui almeno uno laureato in
Scienze Geologiche;
d) un esperto nominato dalle Province;
e) un esperto nominato dalla Società Speleologica Italiana.
3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione di geositi, grotte e
fenomeni carsici la Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti
territoriali competenti.
4. La Consulta si riunisce su richiesta di almeno tre componenti o di almeno un
Ente territoriale nel cui territorio si trovano i luoghi in oggetto, e comunque
almeno una volta l’anno.
5. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale,
resta in carica tre anni ed è rinnovabile.
ARTICOLO 8
Contributo alle attività
1. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti Parco, in cui
ricadono i geositi e le grotte comprese nei catasti di cui agli articoli 3 e 4,
la FSRER, i privati nelle cui proprietà ricadono i geositi e le associazioni
competenti in materia di ambiente, possono presentare alla Giunta regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, una domanda corredata da un dettagliato
programma per la richiesta di finanziamenti per specifici progetti. In
particolare il finanziamento è destinato a sostenere:
a) le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo (congressi,
convegni e seminari di studio, incontri con la cittadinanza, eventi tesi alla
valorizzazione e alla divulgazione) dirette alla diffusione della tutela
naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e ipogeo regionale;
b) gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e
speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei geositi e dei
geositi ipogei naturali, di interesse regionale e locale;
c) l’organizzazione di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento alla
attività speleologica ed alla conoscenza degli ambienti carsici, le esplorazioni
e le ricerche negli ambienti ipogei del territorio regionale;
d) l’attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la
sistemazione, tutela e fruizione dei geositi, delle grotte e delle aree di cui
all’articolo 2.
2. I progetti devono essere corredati dai seguenti documenti:
a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste;
b) i tempi di realizzazione prevedibili;
c) le priorità degli interventi;
d) il relativo piano finanziario, anche di massima.
3. La Regione, per lo svolgimento di corsi di formazione di cui al comma 1,
lettera c), eroga altresì un contributo annuale alla FSRER, sulla base del
numero dei corsi svolti e del rendiconto della spesa effettivamente sostenuta.
ARTICOLO 9
Contributi alle attività del soccorso speleologico
1. Ai sensi di quanto previsto dalla presente legge, la Regione eroga
altresì contributi destinati:
a) al rimborso di spese sostenute dalle squadre di soccorso speleologico per
operazioni di salvataggio, recupero o soccorso, in mancanza di altre forme di
rimborso o risarcimento;
b) al rimborso delle spese per il trasporto dei componenti le squadre di
soccorso speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle operazioni e
viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;
c) al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di
soccorso speleologico esistenti sul territorio regionale;
d) all’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del
soccorso speleologico;
e) all’attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni
speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione speleologica.
2. Le domande per ottenere i contributi devono essere rivolte alla Giunta
regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate dal
programma di massima contenente la previsione di spesa. I destinatari dei
contributi sono tenuti a fornire la documentazione relativa al loro impegno.
ARTICOLO 10
Abrogazione
1. È abrogato l’articolo 3 bis della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12
(Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso
alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico).
ARTICOLO 11
Norma finanziaria ed erogazione di contributi
1. Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge vengono
determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, a norma dall’articolo
37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4), in capitoli distinti per i contributi di cui all’articolo 8 e per
quelli di cui all’articolo 9.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 luglio
2006
VASCO ERRANI