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Regione Friuli-Venezia Giulia
Legge Regionale n. 18 del 25-08-2006
Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell’area.
(B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 35
del 30 agosto 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga:
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalita’ e ambito di intervento)
1. La Regione riconosce nella citta’ di Aquileia un patrimonio culturale
fondamentale per l’identita’ del Friuli Venezia Giulia e una risorsa
determinante per lo sviluppo economico del piu’ vasto ambito territoriale di cui
essa e’ parte e ne promuove la valorizzazione, sulla base di un’intesa
programmatica con i competenti organi dello Stato, sostenendo l’iniziativa
coordinata delle amministrazioni pubbliche di livello statale, regionale e
locale per la realizzazione di un parco archeologico vivo integrato nel tessuto
sociale e urbanistico aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di
interesse storico archeologico di rilievo nazionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione assume l’iniziativa della
costituzione di una fondazione avente a oggetto la gestione degli interventi per
la valorizzazione di Aquileia, aperta alla partecipazione delle istituzioni
pubbliche competenti e delle istituzioni private che attivamente concorrano alla
realizzazione degli obiettivi della presente legge.
ARTICOLO 2
(Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia)
1. La Regione costituisce una fondazione per la valorizzazione archeologica
e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata «Fondazione Aquileja», in cui
possono partecipare ed essere adeguatamente rappresentati negli organi di
gestione, in qualita’ di soggetti fondatori, il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali, il Comune di Aquileia e la Provincia di Udine.
ARTICOLO 3
(Elementi statutari)
1. Lo statuto della Fondazione dovra’ richiamare espressamente le finalita’
della presente legge e prevedere tra i suoi compiti:
a) la predisposizione di piani a carattere pluriennale delle attivita’ di
ricerca nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), avuto riguardo, con
priorita’, per aree di proprieta’ pubblica e per le aree rese disponibili
volontariamente dai proprietari;
b) la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo
generale dell’assetto territoriale, anche con eventuale riferimento alla
gestione del sito quale Patrimonio Mondiale dell’Umanita’ UNESCO e a supporto
delle attivita’ di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali,
finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello
sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle
infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle
attivita’ produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;
c) lo sviluppo del turismo culturale dell’area;
d) il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alle
lettere a) e b) nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo
42/2004, nonche’ alla predisposizione dei supporti organizzativi e logistici
connessi agli interventi stessi.
2. La Fondazione puo’ costituire societa’ a prevalente partecipazione pubblica,
nonche’ acquistare e gestire partecipazioni a societa’ che abbiano per oggetto
la valorizzazione del patrimonio archeologico dell’area aquileiese.
ARTICOLO 4
(Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali)
1. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno
delle attivita’ della Fondazione in conformita’ ai rispettivi ordinamenti
mediante:
a) conferimenti finanziari per la dotazione patrimoniale, nonche’ finanziamenti
annui a titolo di concorso alle spese di funzionamento per lo svolgimento delle
attivita’ istituzionali;
b) conferimento di diritti d’uso su beni immobili di proprieta’;
c) dotazione di personale e di risorse tecniche, organizzative e strumentali
definiti sulla base di apposite convenzioni.
ARTICOLO 5
(Accordi di programma e procedure accelerate)
1. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui
all’articolo 3 che richiedono l’intervento coordinato di piu’ enti che non
partecipano alla gestione della Fondazione, il Presidente della Fondazione
promuove la conclusione di appositi accordi di programma per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita’, il
finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Alla realizzazione delle opere, finanziate o progettate ai sensi
dell’articolo 3, si applicano le disposizioni speciali di cui al Capo V bis
della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere
pubbliche e di interesse pubblico), come inserito dall’articolo 26, comma 1,
della legge regionale 3/2001.
ARTICOLO 6
(Contributi regionali)
1. La Regione promuove la valorizzazione turistica delle aree archeologiche
della regione, creando un circuito specificatamente turistico-culturale
integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti
archeologici regionali.
2. Per le finalita’ previste dal comma 1, l’Amministrazione regionale e’
autorizzata a concedere finanziamenti a favore dell’Agenzia per lo sviluppo del
turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) di cui all’articolo 9 della
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come
sostituito dall’articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005.
3. Nell’ambito delle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, nel perseguire
l’obiettivo di integrazione degli aspetti dello sviluppo turistico dei siti
archeologici di cui al comma 1 e di favorire la valorizzazione di Aquileia e dei
siti archeologici contigui, l’Amministrazione regionale, sentita la Fondazione,
e’ autorizzata a concedere ai Comuni dell’area interessata contributi
pluriennali per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la
realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili, con
particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici e
per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi.
4. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le procedure e le
modalita’ di concessione dei finanziamenti pluriennali di cui al comma 3.
5. L’Amministrazione regionale, sentita la Fondazione, puo’ concedere contributi
pluriennali per la realizzazione, l’ammodernamento, la ristrutturazione e il
completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive
connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche comprese nei
piani di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
6. Al fine di assicurare l’effettivo incremento dei servizi offerti all’utenza,
la Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, detta i criteri generali e le
condizioni per l’ammissione ai contributi di cui al comma 5.
7. La Giunta regionale puo’ modificare i regolamenti che disciplinano le
modalita’ di concessione degli incentivi di settore al fine di stabilire criteri
di priorita’ a favore degli interventi diretti alla valorizzazione turistica,
culturale e infrastrutturale delle aree comprese nei piani di cui all’articolo
3, comma 1, lettera b).
ARTICOLO 7
(Approvazione preliminare)
1. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, gli
schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione sono
preliminarmente approvati dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 8
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 10 agosto 1970, n. 33 (Interventi straordinari per lo
sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e provvedimenti d’
integrazione della legge 9 marzo 1967, n. 121, per la salvaguardia e la
valorizzazione delle sue zone archeologiche);
b) legge regionale 12 maggio 1977, n. 25 (Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 10 agosto 1970, n. 33, concernente interventi straordinari per il
Comune di Aquileia);
c) legge regionale 13 giugno 1988, n. 47 (Interventi per la valorizzazione del
patrimonio culturale, storico ed ambientale di Aquileia).
ARTICOLO 9
(Norme finanziarie)
1. Per le finalita’ previste dall’articolo 4, comma 1, lettera a)
relativamente al conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale
della Fondazione Aquileja e’ autorizzata la spesa complessiva di 1.770.000 euro,
suddivisi in ragione di 770.000 euro per l’anno 2006 e 500.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2007 al 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base
8.2.300.2.281 con riferimento al capitolo 5148 (2.1.242.3.06.06) di nuova
istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica
n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro
regionale catalogazione e restauro beni culturali - con la denominazione
«Conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione
per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia» e con lo
stanziamento complessivo di 1.770.000 euro, suddivisi in ragione di 770.000 euro
per l’anno 2006 e 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.
2. Per le finalita’ previste dall’articolo 4, comma 1, lettera a) relativamente
al finanziamento per il sostegno dell’attivita’ istituzionale della Fondazione
Aquileja e’autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in
ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico
dell’unita’ previsionale di base 8.2.300.1.279 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno
2006, con riferimento al capitolo 5149 (2.1.162.2.06.06) di nuova istituzione
nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 -
Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale
catalogazione e restauro beni culturali - con denominazione «Finanziamenti a
sostegno dell’attivita’ istituzionale della Fondazione per la valorizzazione
archeologica e urbanistica di Aquileia» e con lo stanziamento complessivo di
160.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal
2007 al 2008.
3. Per le finalita’ previste dall’articolo 6, comma 1, e’ autorizzata la spesa
complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l’anno 2006
e di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell’unita’
previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con
riferimento al capitolo 9221 (2.1.243.3.10.24) di nuova istituzione nel
documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio
n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione
«Finanziamenti all’Agenzia per lo sviluppo del turismo -Turismo Friuli Venezia
Giulia (TurismoFVG) per la creazione di un circuito turistico-culturale
integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti
archeologici regionali» e con lo stanziamento complessivo di 250.000 euro,
suddiviso in ragione di 50.000 euro per l’anno 2006 e di 100.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.
4. Per le finalita’ previste
dall’articolo 6, comma 3, e’ autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro,
suddivisi in ragione di 80.000 euro per l’anno 2006 e di 120.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base
14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al
capitolo 9223 (2.1.232.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico
allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo
del sistema turistico regionale - con denominazione «Finanziamenti ai Comuni per
la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la
manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili, con particolare
riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici, e per il
rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi» e con lo stanziamento
complessivo di 320.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per l’anno 2006
e di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.
5. Per le finalita’ previste dall’articolo 6, comma 5, e’autorizzata la spesa
complessiva di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell’unita’ revisionale di base
14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al
capitolo 9227 (2.1.243.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico
allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo
del sistema turistico regionale - con denominazione «Contributi per la
realizzazione, l’ammodernamento, la ristrutturazione ed il completamento di
esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture turistiche finalizzati alla
valorizzazione turistica delle aree archeologiche» e con lo stanziamento
complessivo di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2007 al 2008.
6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a
5 si provvede mediante prelevamento di complessivi 2.700.000 euro suddivisi in
ragione di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall’apposito
fondo globale iscritto sull’unita’ revisionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo
9710 (partita n. 857 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui
stanziamento e’ conseguentemente ridotto di pari importo. La presente legge
regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 25 agosto 2006.