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Regione Friuli-Venezia Giulia
Legge Regionale n. 10 del 20-06-2006.
Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.
(B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 25
del 21 giugno 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga:
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalita’)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia di concerto con le comunita’ locali, le
parti sociali e gli enti locali riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei
sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la
memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale e
immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le
tradizioni, le attivita’ e il modo in cui l’insediamento tradizionale ha
caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del territorio
regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in
una logica di sostenibilita’ ambientale, economica e sociale, di responsabilita’
e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell’intera comunita’
locale.
2. L’Ecomuseo e’ una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare
l’identita’ culturale di una comunita’. Consiste in un progetto integrato di
tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed
economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed
elementi patrimoniali, materiali e immateriali.
3. Finalita’ prioritarie degli
Ecomusei sono:
a) rafforzare il senso di appartenenza e delle identita’ locali attraverso il
recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche
e culturali delle comunita’;
b) attivare e rendere partecipi direttamente le comunita’, le istituzioni
culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione,
ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale,
immateriale-sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e
le tradizioni;
c) conservare, ripristinare,
restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per
tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini
di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l’ambiente
circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l’utilizzo delle
risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie
impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;
d) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del
territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attivita’
e servizi volti a promuovere la sostenibilita’ ambientale e sociale di un’area
omogenea;
e) promuovere e sostenere le
attivita’ di ricerca scientifica e didattico-educativa relative alla storia e
alle tradizioni locali del territorio;
f) recuperare e utilizzare nelle diverse attivita’ le lingue originali d’uso, ai
sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche), della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a
tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia
Giulia), nonche’ della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela
e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio
per le lingue regionali e minoritarie), o dei dialetti locali.
ARTICOLO 2
(Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)
1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo di lucro,
appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalita’ di
cui all’articolo 1, comma 3.
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di
dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli,
valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a
raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonche’ a svolgere
attivita’ di gestione, promozione culturale e sostegno alle attivita’
didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con universita’,
istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.
3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare e
il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 4, approva un
regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il
riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Tale regolamento tiene conto delle
seguenti priorita’:
a) caratteristiche di omogeneita’ culturale, geografica e paesaggistica del
territorio in cui si propone l’Ecomuseo;
b) partecipazione attiva della comunita’ locale nel progetto di animazione
culturale;
c) presenza di enti locali singoli o associati;
d) presenza di beni di comunita’, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e
immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo
per le stesse comunita’;
e) allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione,
documentazione e informazione;
f) esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;
g) marginalita’ dell’area;
h) presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;
i) assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di
natura esclusivamente tematica.
4. La Giunta regionale determina annualmente il programma di istituzione degli
Ecomusei, predisposto sulla base del regolamento di cui al comma 3 e delle
indicazioni provenienti dai soggetti di cui al comma 1 e dal comitato
tecnico-scientifico di cui all’articolo 4. Al programma di istituzione e’
allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente
aggiornato.
L’inserimento nell’elenco degli
Ecomusei equivale a riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.
5. Il programma di cui al comma 4 individua altresi’ le iniziative di formazione
degli operatori degli Ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione
e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei gia’ attivi in Friuli Venezia
Giulia e nelle altre regioni d’Europa.
ARTICOLO 3
(Denominazione e marchio)
1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e a un
proprio marchio esclusivo.
2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui
all’articolo 2, comma 4, la Regione assegna a ogni Ecomuseo una denominazione
esclusiva e originale e un marchio. Il marchio e’ veicolo di promozione
dell’Ecomuseo ed e’ tutelato nelle forme consentite.
3. La Regione puo’ promuovere un marchio che raccolga l’immagine complessiva
degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.
ARTICOLO 4
(Comitato tecnico-scientifico)
1. La Giunta regionale nomina un comitato con compiti di consulenza
tecnico-scientifica ai fini della promozione e della attuazione della presente
legge.
2. Il comitato si esprime
sull’individuazione e sulla promozione degli Ecomusei, sulle attivita’ di
formazione degli operatori degli Ecomusei, sui quesiti posti dalla Regione, dai
Comuni e dagli altri enti che promuovono o gestiscono Ecomusei. Il comitato
fornisce, inoltre, il parere per la formulazione del regolamento di cui
all’articolo 2, comma 3 e svolge azione di coordinamento nei confronti degli
Ecomusei riconosciuti ai sensi dell’articolo 2, comma 4.
3. Il comitato e’ presieduto dall’Assessore competente in materia ed e’ composto
da:
a) due funzionari competenti in materia di attivita’ e beni culturali e di
tutela del paesaggio e dell’ambiente;
b) un rappresentante dell’Universita’ di Udine e un rappresentante dell’Universita’
di Trieste;
c) un membro indicato dall’ANCI;
d) un membro indicato dall’UPI;
e) due esperti in materia di Ecomusei;
f) tre esperti in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia
e paesaggio.
4. Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario della Direzione
centrale competente per materia.
5. Il comitato determina le modalita’ del proprio funzionamento e puo’ invitare
a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.
6. La composizione del comitato e’ formalizzata con decreto del Presidente della
Regione.
7. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo fanno
carico all’unita’ previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per
l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi.
ARTICOLO 5
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In prima applicazione della presente legge sono qualificati Ecomusei le
iniziative gia’ promosse dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che
operano da almeno un anno per finalita’ analoghe a quelle di cui all’articolo 1.
A tal fine la Regione provvede alla ricognizione di tali iniziative e assegna
alle stesse la denominazione e il marchio di cui all’articolo 3.
2. Entro un anno dall’approvazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma
3, gli Ecomusei di cui al comma 1 devono adeguarsi ai criteri generali e ai
requisiti previsti dal medesimo regolamento.
3. La legge finanziaria regionale successiva all’espletamento della procedura
prevista dall’articolo 2, comma 3, fissa la misura massima del concorso della
Regione alle spese per la realizzazione e gestione degli Ecomusei.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 20 giugno 2006