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Legge 20 febbraio 2006, n. 77
Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.
(GU n. 58 del 10-3-2006)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Valore simbolico dei siti italiani UNESCO
1. I siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla
base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972,
dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la
scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO»,
sono, per la loro unicita', punte di eccellenza del patrimonio culturale,
paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello
internazionale.
Nota all'art. 1:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Art. 2.
Priorita' di intervento
1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e
naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO
acquisiscono priorita' di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti
secondo le leggi vigenti.
Art. 3.
Piani di gestione
1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le
condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione.
2. I piani di gestione definiscono le priorita' di intervento e le relative
modalita' attuative, nonche' le azioni esperibili per reperire le risorse
pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4,
oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi
che perseguano finalita' complementari, tra i quali quelli disciplinanti i
sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.
3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla
predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi
interventi sono raggiunti con le forme e le modalita' previste dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio, di seguito denominato «Codice».
Nota all'art. 3:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004.
Art. 4.
Misure di sostegno
1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un
corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono
previsti interventi volti:
a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche,
ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi
compresa l'elaborazione dei piani di gestione;
b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per
il pubblico, nonche' servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e
sicurezza;
c) alla realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di
mobilita', purche' funzionali ai siti medesimi;
d) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti italiani
UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno
ai viaggi di istruzione e alle attivita' culturali delle scuole.
2. Gli interventi di cui al comma 1, nonche' l'ammontare di risorse
rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal
presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli interventi di cui
al comma 1, lettera c), il decreto e' adottato previo parere della Commissione
di cui all'articolo 5. Tutti gli interventi sono attuati in conformita' alle
disposizioni dettate in materia dal Codice.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettere a), c) e d), pari
a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera b), pari a 500.000
euro per l'anno 2006 e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attivita' culturali;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) quanto a 300.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
5. A decorrere dall'anno 2009, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma
1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 4:
- L'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1978, n. 233, dispone:
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle
finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge
finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2
dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo,
alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al
fine di adeguame gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse
specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre
misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione,
afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con
effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le
correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a
carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio
di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di
spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione
e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di
spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per
non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto
capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di
competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno
o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in
conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti
tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel
bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento
economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria
dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando
escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse
si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui
alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui
contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia,
con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi
di cui all'art. 11-ter, comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori
entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere
utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge
finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove
finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori
entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti
di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le
nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere
a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in
conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.
6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati
i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.
11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche' le ulteriori misure
correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater).».
Art. 5.
Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi
turistici locali
1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i
sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27
novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti i
siti italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo
periodo, della presente legge.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni
nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono
attribuiti gettoni o indennita' di funzione.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa tre
rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli