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Regione Toscana
Legge Regionale n. 26 del 29-06-2006
Istituzione delle commissioni ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico.
(B.U.R. Toscana n. 21 del 5 luglio 2006)
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Istituzione delle commissioni
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 137 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato
dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al
paesaggio) è istituita presso ciascuna provincia una commissione con il compito
di formulare ed inviare alla Regione proposte per la dichiarazione di notevole
interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree
indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004, come
modificato dal d.lgs. 157/2006.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 136, 138, 139, 140 e 141 del d.lgs. 42/2004, come modificato
dal d.lgs. 157/2006.
ARTICOLO 2
Composizione e durata
1. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto:
a) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;
b) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per
territorio;
c) il soprintendente per i beni archeologici della Toscana, competente per
territorio;
d) due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di
paesaggio.
2. Oltre ai membri di diritto indicati al comma 1, della commissione fanno
altresì parte quattro membri nominati con decreto del Presidente della Giunta
regionale con particolare e qualificata professionalità ai sensi del comma 3 di
cui:
a) due designati direttamente dalla Regione;
b) uno designato da ciascuna provincia;
c) uno, in rappresentanza dei comuni della provincia, designato dal Consiglio
delle autonomie locali (CAL) secondo il procedimento indicato all'articolo 3.
3. I quattro membri nominati ai sensi del comma 2 e i relativi supplenti sono
scelti tra le seguenti categorie di soggetti:
a) i due designati dalla Regione tra docenti universitari o altri soggetti con
particolare, pluriennale e qualificata professionalità ed esperienza nella
tutela del paesaggio;
b) quello designato da ciascuna provincia e quello designato dal CAL tra i
responsabili degli uffici di pianificazione territoriale degli enti locali della
provincia.
4. Per ciascun membro nominato, la Regione, la provincia ed il CAL designano i
relativi supplenti appartenenti alle medesime categorie a cui appartengono i
membri effettivi.
5. I membri di cui al comma 2 e i relativi supplenti durano in carica cinque
anni.
ARTICOLO 3
Procedimento di nomina e insediamento delle commissioni
1. Entro quindici giorni dalla cessazione della commissione provinciale, il
Presidente della Giunta regionale richiede alla provincia e al CAL la
designazione dei propri rappresentanti.
2. La provincia e il CAL provvedono alla designazione entro trenta giorni dalla
richiesta.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento
delle designazioni o, nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2,
decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta, nomina con decreto i membri della
commissione provinciale e ne convoca la prima seduta.
4. Con lo stesso atto e con la stessa procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
nominati i quattro membri supplenti.
ARTICOLO 4
Scioglimento delle commissioni
1. Il Presidente della Giunta regionale può sciogliere la commissione
qualora i membri di essa compiano attività contrarie alle leggi o ai
regolamenti, ovvero gravi irregolarità nella gestione, nonché in caso di
accertata protratta inattività della commissione.
2. In caso di scioglimento, la commissione è ricostituita entro novanta giorni
dallo scioglimento.
ARTICOLO 5
Modalità di funzionamento delle commissioni
1. Ciascuna commissione, nel corso della prima seduta, nomina fra i membri
di cui all'articolo 2, comma 2, il suo presidente.
2. Ciascuna commissione adotta il proprio regolamento interno di funzionamento.
3. I pareri della commissione sono approvati con il voto favorevole della
maggioranza semplice dei presenti e ogni componente ha diritto di far
verbalizzare le motivazioni del proprio voto.
4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno sei membri.
5. Dalla convocazione della riunione della commissione è dato avviso alla
Regione che ha facoltà di partecipare alla riunione, tramite i propri dirigenti
competenti per il piano di indirizzo territoriale e per i beni paesaggistici,
senza diritto di voto.
6. La provincia fornisce la sede della commissione ed il supporto
tecnico-organizzativo per il corretto funzionamento della commissione medesima.
7. Le spese inerenti il mantenimento
della sede e l'apparato tecnico-organizzativo comprensivo del personale di
segreteria sono a carico della provincia.
ARTICOLO 6
Indennità
1. Ai membri delle commissioni è corrisposta un'indennità di presenza per
l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni e per non più di una
seduta al giorno, nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale
tenendo conto delle funzioni, della complessità degli atti che l'organismo è
chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti
responsabilità.
2. L'indennità di cui al comma 1 è altresì corrisposta agli esperti che le
commissioni decidano di consultare ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs.
42/2004, come modificato dal d.lgs. 157/2006, qualora esse siano state
previamente autorizzate a tale consultazione dalla Regione.
ARTICOLO 7
Procedimento per la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. La commissione esamina l'atto d'iniziativa presentato dai soggetti
indicati all'articolo 138 del d.lgs. 42/2004, come modificato dal d.lgs.
157/2006 ed, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione di tale atto,
elabora la proposta e la trasmette alla competente struttura regionale.
2. Qualora l'atto d'iniziativa di
cui al comma 1 risulti incompleto, la commissione, entro il termine di cui al
comma 1, richiede gli elaborati integrativi. In tal caso, il termine è sospeso e
decorre nuovamente dalla produzione delle integrazioni necessarie.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso una sola volta.
ARTICOLO 8
Dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. All'esito del procedimento di cui agli articoli 139 e 140, comma 1 del
d.lgs. 42/2004, come modificato dal d.lgs. 157/2006, il dirigente della
competente struttura regionale emana il decreto di dichiarazione di notevole
interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree
indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004, come
modificato dal d.lgs. 157/2006.
ARTICOLO 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, commi 1 e 2, stimati in euro
40.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse
iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 631 "Promozione e sviluppo della
cultura - spese correnti" del bilancio di previsione 2006.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
ARTICOLO 10
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, il termine per l'avvio del procedimento di
nomina, di cui all'articolo 3, decorre dall'entrata in vigore della presente
legge.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 29 giugno 2006
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
20.06.2006.