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Regione Toscana
Legge Regionale n. 27 del 29-06-2006
Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo.
(B.U.R. Toscana n. 21 del 5 luglio
2006)
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Toscana favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a
livello territoriale, il coordinamento dei soggetti operanti nei settori della
cultura, la cooperazione e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, la
valorizzazione dell'attività di ricerca, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19 (Norme sul sistema
regionale dei beni culturali).
2. Al fine di favorire l'integrazione a livello territoriale degli interventi
dei diversi soggetti pubblici e privati, nonché di promuovere l'integrazione
delle attività in materia di beni, attività culturali e spettacolo, sono
unificate le procedure di programmazione e finanziamento degli interventi
inerenti le seguenti leggi:
a) legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di
raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni
amministrative agli Enti Locali);
b) legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività
di educazione e formazione alla musica e al canto corale);
c) legge regionale 1 luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di biblioteche di
enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali);
d) legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle
attività nel settore dello spettacolo in Toscana);
e) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla
promozione della cultura contemporanea in Toscana).
ARTICOLO 2
Funzioni della Regione
1. Ai fini della presente legge, la Regione esercita le seguenti funzioni:
a) indirizzo, programmazione
sostegno, anche con contributi finanziari, e verifica degli interventi in
materia di valorizzazione, conservazione e fruizione dei beni culturali e
paesaggistici, delle attività culturali e di spettacolo;
b) attuazione diretta degli interventi inerenti le funzioni ad essa assegnate
dalle leggi regionali e statali o dalle intese ai sensi dell'articolo 118, terzo
comma della Costituzione, nonché dei progetti che, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, richiedono una gestione di
livello regionale;
c) indirizzo e sostegno, anche con contributi finanziari, degli interventi per
la conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici,
nonché per la creazione e l'adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati alla
valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, ad attività
culturali e di spettacolo, sulla base dei seguenti principi e criteri generali:
1) finalizzazione degli interventi di conservazione alla pubblica fruizione;
2) progettualità integrata dei diversi soggetti istituzionali titolari di
competenze in materia;
3) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;
4) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;
5) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di
realizzazione dei progetti;
6) cooperazione fra soggetti
pubblici e privati.
d) gestione degli istituti e luoghi della cultura di sua proprietà o comunque
detenuti, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a) della legge regionale
26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale
delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute,
servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e
attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112).
ARTICOLO 3
Funzioni delle province
1. Le province esercitano le seguenti funzioni:
a) partecipazione alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del
piano integrato della cultura di cui all'articolo 5, nei modi previsti dalla
legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione
regionale), come modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61;
b) promozione con attività di coordinamento e sostegno alla formazione dei
progetti locali di cui all'articolo 8, in coerenza con i principi di cui
all'articolo 1, comma 1, in raccordo con la progettazione di livello regionale;
c) predisposizione e gestione dei progetti di propria competenza.
ARTICOLO 4
Funzioni dei comuni
1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) partecipazione alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del
piano integrato della cultura di cui all'articolo 5, nei modi previsti dalla
l.r. 49/1999, come modificata dalla l.r. 61/2004;
b) coordinamento nei propri territori dei progetti locali di cui all'articolo 8,
in coerenza con i principi di cui all'articolo 1, comma 1 ed in raccordo con la
progettazione di livello provinciale e regionale;
c) predisposizione e gestione, in forma singola o associata, dei progetti di
propria competenza.
ARTICOLO 5
Piano integrato della cultura
1. Il piano integrato della cultura è lo strumento per la programmazione
degli interventi del sistema toscano in materia di beni culturali e
paesaggistici, attività culturali e spettacolo.
2. Il piano integrato della cultura contiene:
a) il quadro conoscitivo relativo agli interventi programmati dal piano stesso,
anche articolato per singola provincia;
b) le linee di indirizzo e gli
obiettivi del piano, anche articolati per singola provincia;
c) l'indicazione degli interventi inerenti le funzioni assegnate alla diretta
competenza della Regione dalle leggi regionali e statali;
d) l'individuazione dei progetti di
iniziativa regionale, le linee d'azione e gli obiettivi, nonché le specifiche
modalità di attuazione di ciascuno di essi;
e) la quota percentuale, sul totale dei finanziamenti, delle risorse assegnate
ai progetti di iniziativa regionale e la quota percentuale, sul totale dei
finanziamenti, delle risorse assegnate al sostegno dei progetti locali nei
diversi ambiti;
f) gli obiettivi ed i requisiti dei progetti locali relativi ai diversi ambiti,
nonché le modalità ed i tempi della loro predisposizione, presentazione e
valutazione;
g) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e
degli altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione dei progetti
locali, nei diversi ambiti di intervento;
h) l'individuazione dei requisiti essenziali per la costituzione di reti e
sistemi territoriali nei diversi settori d'intervento;
i) i criteri e le modalità per il finanziamento regionale degli interventi per
la conservazione dei beni culturali e paesaggistici e per gli immobili destinati
alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, ad attività
culturali e di spettacolo;
j) le modalità e gli standard tecnici per l'organizzazione e gestione del
sistema informativo negli ambiti disciplinati dalle leggi di cui all'articolo 1,
comma 2;
k) i criteri e le modalità per la realizzazione del sistema di monitoraggio e lo
svolgimento delle attività ad esso correlate;
l) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli
interventi;
m) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti
di comune rilevanza.
ARTICOLO 6
Procedure di approvazione e attuazione del piano integrato della cultura
1. Il piano integrato della cultura è approvato dal Consiglio regionale con
le procedure e le modalità di cui alla l.r. 49/1999, come modificata dalla l.r.
61/2004.
2. Il piano integrato della cultura ha, di norma, validità di legislatura, è
soggetto ad eventuali aggiornamenti e resta in ogni caso in vigore fino
all'approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) della legislatura
regionale successiva alla sua approvazione.
3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del piano integrato della cultura
nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 10 bis della l.r. 49/1999,
come modificata dalla l.r. 61/2004.
4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di
ogni anno, un documento di monitoraggio e valutazione, che descrive gli stati di
realizzazione e i risultati dell'attuazione del piano integrato della cultura.
ARTICOLO 7
Progetti di iniziativa regionale
1. I progetti di iniziativa regionale, annuali e pluriennali, sono gli
strumenti con i quali la Giunta, in raccordo con la programmazione locale ai
sensi dell'articolo 11 della l.r. 49/1999, svolge le attività direttamente
funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale e, in particolare:
a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche
regionali di cui alla presente legge;
b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre
esperienze e modelli d'intervento riproducibili;
c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;
d) le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che
riguardino ampie porzioni del territorio regionale.
2. I progetti di iniziativa regionale sono approvati con deliberazione della
Giunta regionale.
ARTICOLO 8
Progetti locali
1. I progetti locali, elaborati in conformità agli indirizzi ed agli
obiettivi della programmazione regionale, sono espressione della programmazione
territoriale relativamente agli ambiti indicati dal piano integrato della
cultura.
2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 1, comma 1.
3. Le competenti strutture regionali, verificata la conformità dei progetti
locali agli indirizzi del piano, approvano l'elenco delle domande ammesse ed
assegnano i relativi finanziamenti.
CAPO II
Modifiche di disposizioni regionali
ARTICOLO 9
Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 89/1980
1. L'articolo 27 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 ( Norme in
materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega
delle funzioni amministrative agli Enti Locali), è sostituito dal seguente:
"Art. 27
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), così come modificato dai decreti legislativi 24 marzo 2006, n. 156 e
n. 157, e le norme di cui alla legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19 (Norme sul
sistema regionale dei beni culturali).".
ARTICOLO 10
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 88/1994
1. All'articolo 4 della l.r. 88/1994, le parole: "Piano di Indirizzo" sono
sostituite dalle seguenti: "piano integrato della cultura, di cui alla legge
regionale 29 giugno 2006, n. 27".
ARTICOLO 11
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 35/1999
1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1 luglio
1999, n. 35 (Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse
locale e di archivi di enti locali), è sostituita dalla seguente:
"a) approva il piano integrato della cultura, ai sensi della legge regionale 29
giugno 2006, n. 27, curando direttamente gli interventi ed i progetti che, ai
fini della loro efficiente ed efficace attuazione richiedono una gestione a
scala regionale.".
ARTICOLO 12
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 45/2000
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45
(Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in
Toscana), è sostituito dal seguente:
"1. La Regione esercita le proprie funzioni in materia di spettacolo attraverso
il piano integrato della cultura ai sensi della legge regionale 29 giugno 2006,
n. 27".
CAPO III
Disposizioni finali
ARTICOLO 13
Abrogazioni
1. Dalla data di acquisto di efficacia del piano integrato della cultura
sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a) legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Norme per la promozione delle
attività culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni
ed istituzioni culturali);
b) articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 ( Norme in
materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale.
Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali);
c) legge regionale 14 dicembre 1981, n. 91 (Modifiche alla L.R. n. 12/1980
recante - Norme per la promozione delle attività culturali ed educative relative
a manifestazioni espositive, convegni e istituzioni culturali);
d) legge regionale 19 luglio 1982, n. 59 (Modifiche alla L.R. n. 12 del 1980 -
Norme per la promozione delle attività culturali ed educative, relative a
manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali);
e) articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il
sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto
corale);
f) legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle
procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei
settori delle attività e dei beni culturali) e successive modificazioni;
g) legge regionale 29 aprile 1996, n. 30 (Modificazioni alla L.R. 1° febbraio
1995, n. 14 -Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e
degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni
culturali);
h) legge regionale 11 agosto 1999, n. 50 (Modificazioni alla L.R. 1.2.95 n. 14
"Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi
finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali");
i) legge regionale 20 marzo 2000, n. 29 (Interventi finalizzati allo sviluppo di
strategie interculturali in Toscana);
j) articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi
finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana).
2. I piani in vigore adottati ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1
cessano di avere efficacia dalla data di acquisto di efficacia del piano
integrato della cultura.
ARTICOLO 14
Disposizioni finali
1. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle
disposizioni abrogate.
ARTICOLO 15
Norma finanziaria
1. Per la copertura delle spese per gli interventi di cui all'articolo 2,
lettera c), in sede di prima applicazione è autorizzata la spesa di euro
1.000.000,00 per l'anno 2007 cui si fa fronte con le risorse della unità
previsionale di base (UPB) 632 "Promozione e sviluppo della cultura - spese di
investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
Anno 2007
In diminuzione:
UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura - spese correnti", per euro
1.000.000,00;
In aumento:
UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento", per euro
1.000.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 29 giugno 2006
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
20.06.2006.