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Decreto 9 Novembre 2007
Ministero per i Beni e le Attivitą Culturali. Esercizio del commercio in aree di valore culturale di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(GU n. 269 del 19-11-2007)
Alle direzioni regionali
Alle soprintendenze
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Premesso che:
Si e' dovuta constatare una situazione di crescente e grave degrado
urbano a causa della crescita del fenomeno del commercio ambulante
autorizzato e dell'impatto intollerabile di quello abusivo nelle citta'
d'arte e, in particolare, nei centri storici di dette citta';
Tali situazioni di degrado riguardanti i centri storici assume rilievi
ancor piu' consistenti e preoccupanti nelle aree interessate da notevoli
flussi turistici, con ogni conseguente e piu' grave pregiudizio per gli
interessi pubblici attinenti alla diretta tutela da parte del Ministero
per i beni e le attivita' culturali;
Nella maggior parte dei casi l'esercizio dell'ambulantato e' privo di
qualsiasi legame effettivo e giustificabile con il contesto culturale ed
archeologico in cui si colloca, si' da pregiudicare fortemente il decoro
urbano e da alterare seriamente la corretta fruizione del patrimonio;
Questa critica situazione si intreccia con le difficolta' dell'attivita'
pianificatoria generale del commercio su aree pubbliche da parte delle
amministrazioni comunali, da concertarsi con gli uffici territoriali del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, per la corretta ed
armonica disciplina delle attivita' commerciali che si svolgono nelle
aree archeologiche dei citati centri urbani;
L'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individua come
specifici beni culturali le pubbliche piazze, le vie, le strade e altri
spazi aperti urbani di interesse artistico o storico che sono, pertanto,
oggetto di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e
del decoro urbano;
L'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che
"con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il
soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore
archeologico, storico, artistico e ambientale, nelle quali vietare o
sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio,"
nell'evidente presupposto di contemperare compiutamente gli interessi di
natura commerciale afferenti all'esercizio delle attivita' nei centri
storici con quelli di una corretta e disciplinata fruizione del
patrimonio culturale, storico, artistico ed architettonico proprio delle
citta' d'arte;
Gia' l'art. 53 dell'abrogato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, attribuiva al soprintendente il compito di individuare le aree
aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui
consentire, limitare o vietare l'esercizio del commercio;
Le autorizzazioni connesse all'esercizio di attivita' di natura
commerciale nelle citta' d'arte risultano rilasciate, nella maggioranza
dei casi, in data anteriore rispetto all'entrata in vigore del citato
art. 52 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero dell'art. 53
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e la sopravvenienza di
tale ultimo quadro normativo di riferimento non ha, peraltro, trovato,
in molteplici casi adeguata rivisitazione da parte delle amministrazioni
comunali, soprattutto per quanto attiene alla ricollocazione ed al
decentramento delle attivita' commerciali;
E' pregnante l'esigenza di ridimensionare o, comunque, di razionalizzare
l'attivita' commerciale ambulante nei centri storici, anche per rendere
piu' agevole ed effettiva la tutela e la salvaguardia del patrimonio
culturale da parte delle autorita' all'uopo preposte, e la sua corretta
fruizione;
Le disposizioni di cui ai citati articoli 10 e 52 meritano una compiuta
e puntuale attuazione, ed impongono, ove ne ricorrano i presupposti, una
rivalutazione complessiva anche delle autorizzazioni commerciali gia'
rilasciate, stante la preminente esigenza di definire una coerente
pianificazione delle attivita' che si svolgono nei centri storici, e in
particolare nelle aree di maggiore pregio storico-artistico,
archeologico, architettonico, monumentale, nell'ottica di salvaguardare
primariamente gli interessi di tutela e fruizione del patrimonio
culturale, storico, artistico, ed architettonico, alla stregua delle
competenze delle soprintendenze di settore competenti per territorio;
Emana
la seguente direttiva:
1. Le direzioni regionali e le soprintendenze di settore competenti per
territorio, previa definizione di criteri omogenei che tengano conto
delle peculiarita' del territorio interessato e delle caratteristiche e
dimensioni del patrimonio culturale, vorranno assumere ogni occorrente
iniziativa di competenza per garantire la puntuale attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10 e 52. Dovranno attivarsi, in
termini di massima condivisione con le stesse amministrazioni comunali e
con l'obiettivo di contemperare gli interessi come descritti in
premessa, per conseguire il preminente obiettivo di riqualificazione
delle aree urbane anche attraverso una complessiva rivisitazione del
contesto autorizzativo da parte delle amministrazioni comunali, nella
ricorrenza dei necessari presupposti, con riguardo all'esercizio di
attivita' commerciali. Collaboreranno con gli enti locali e le autorita'
di pubblica sicurezza per contrastare ed impedire i fenomeni di
abusivismo commerciale.
2. Delle iniziative che saranno assunte in ottemperanza alla presente
direttiva le direzioni regionali e le soprintendenze di settore
competenti per territorio riferiranno al Ministro per il tramite
dell'Ufficio di gabinetto entro e non oltre trenta giorni dalla
pubblicazione della presente direttiva.
Roma, 9 novembre 2007
Il Ministro: Rutelli