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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Maggio 2007
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
(GU n. 198 del 27-8-2007 - Suppl. Ordinario n.189)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visti gli articoli 52-54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n.
233;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica di attuazione del
suddetto art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Viste le linee guida per l'attuazione dell'art. 29 del decreto-legge n.
223/2006, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006,
emanate con nota del 25 settembre 2006, n. 126/GAB/2006, e con nota del
21 novembre 2006, n. 7711, dal Gabinetto del Ministro per l'attuazione
del programma di Governo;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione ed il Ministro per l'attuazione del programma di
Governo;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1.
Commissioni consultive in materia di beni librari ed istituti culturali
1. Sono confermati i seguenti organismi consultivi, istituiti in via
amministrativa ed operanti presso la Direzione generale per i beni
librari e gli istituti culturali del Ministero, la cui attivita'
comporta oneri a carico del bilancio del Ministero medesimo per la
corresponsione del trattamento economico di missione, ove dovuto, ai
sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'art. 1,
comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
a) Commissione per l'esame delle richieste di ammissione al contributo
di cui all'art. 1 della 17 ottobre 1996, n. 534, costituita con decreto
del Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali 12
aprile 2005;
b) Commissione per i "Premi per l'attivita' di promozione del libro e
della lettura", istituita con decreto del Direttore generale per i beni
librari e gli istituti culturali 27 aprile 2004 per l'attuazione della
circolare MiBAC 13 novembre 2003, n. 145.
Art. 2.
Commissioni consultive in materia di beni archivistici
1. Sono confermati i seguenti organismi consultivi, istituiti in via
amministrativa ed operanti presso la Direzione generale per i beni
archivistici del Ministero, la cui attivita' comporta oneri a carico del
bilancio del Ministero medesimo per la corresponsione del trattamento
economico di missione, ove dovuto, ai sensi della legge 18 dicembre
1973, n. 836, come modificata dall'art. 1, comma 213, della legge 23
dicembre 2005, n. 266:
a) il Comitato scientifico della "Rassegna degli archivi di Stato",
istituito dal decreto ministeriale 12 gennaio 1985 e ridefinito nella
sua composizione, da ultimo, con il decreto ministeriale 23 marzo 2006;
b) la Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour,
istituita con il regio decreto 30 gennaio 1913 e rinnovata, da ultimo,
con decreto ministeriale 10 novembre 2005;
c) la Commissione tecnica paritetica nazionale per la definizione degli
standards e per il censimento e l'inventariazione del patrimonio
archivistico, istituita con l'accordo sancito in Conferenza unificata
Stato, regioni ed autonomie locali in data 27 marzo 2003.
Art. 3.
Disposizioni di riordino
1. La spesa complessiva per il funzionamento degli organismi di cui
agli articoli 1 e 2 e' ridotta, per l'anno 2007, del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno
2006 la riduzione e' operata in misura proporzionale rispetto al periodo
intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni
di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del
decreto.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati al
comma 1, con decreto del competente direttore generale sono stabiliti,
per ciascun organismo, il limite massimo di spesa per il trattamento
economico di missione erogabile nell'ambito di ciascun esercizio
finanziario. Nel medesimo ambito ciascuna direzione generale puo'
utilizzare il limite di spesa relativo ad uno degli organismi operanti
presso di essa per le esigenze di un altro, fermo restando il limite
complessivo di spesa di cui al comma 1.
Art. 4.
Durata degli organismi e relazione di fine mandato
1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre
anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1,
ciascun organismo presenta una relazione sull'attivita' svolta al
Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui
all'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, circa
la perdurante utilita' dell'organismo medesimo e della conseguente
eventuale proroga della sua durata, per un periodo di tempo analogo a
quello per essi indicato al comma 1, da adottarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto
Ministro. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati
secondo la medesima procedura.
3. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla
scadenza del termine di durata dell'organismo medesimo e, nel caso di
proroga della durata, possono essere confermati.
Art. 5.
Pari opportunita' tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono
nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 11 maggio 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Rutelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ministeri
istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8,
foglio n. 65