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Decreto del Presidente della Repubblica 26 Novembre 2007, n. 233
Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(GU n. 291 del 15-12-2007 - Suppl. Ordinario n.270)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di
seguito denominato: "Codice";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173,
e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in
particolare l'articolo 1, commi 404 e 1133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 15 giugno 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che la previsione di due Direzioni generali, l'una con
compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione,
l'altra con compiti in materia di bilancio, programmazione e
monitoraggio della spesa e promozione, in luogo delle preesistenti due
Direzioni generali, l'una per le risorse umane ed il bilancio, l'altra
per l'innovazione e la promozione, non comporta duplicazione di
strutture di supporto, attesa la specificita' e differenziazione dei
compiti ad esse attribuiti, ma risponde ad obiettivi di efficacia,
efficienza ed economicita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della
pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme
istituzionali;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Amministrazione centrale
Art. 1.
Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito
denominato: "Ministero", si articola in nove uffici dirigenziali di
livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di
livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale,
nonche' in due uffici dirigenziali di livello generale presso il
Gabinetto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Sono inoltre
conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di
direzione del Servizio di controllo interno del Ministero, anche in
posizione di fuori ruolo, entro i limiti di dotazione organica dei
dirigenti di prima fascia.
2. Ai sensi dello stesso articolo 19, comma 10, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresi', conferiti, al di
fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a
decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni
dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi
vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di prima
applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire
il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al
personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del
Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti
appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il
Ministero.
3. Ai sensi del medesimo articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, puo' essere, altresi', conferito ad un dirigente al
quale non sia affidata la titolarita' di ufficio dirigenziale di livello
generale un incarico di consulenza, studio e ricerca.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento",
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali.".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello Stato", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante "Riorganizzazione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1,
della legge 6 luglio 2002, n. 137", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 gennaio 2004, n. 11.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 1" settembre 1999, n. 205.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni
urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle
telecomunicazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre
1996, n. 249; la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante "Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art.
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173,
recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 2006, n. 114; la legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164.
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153; la legge di conversione 4
agosto 2006, n. 248, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186.
- Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230; la legge di conversione 24 novembre
2006, n. 286, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277.
- Il testo dei commi 404 e 1133 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, e' il seguente:
"404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle
spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da
emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e
non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10
per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento
di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione
delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque
nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la
possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi
dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura
non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche
mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro
riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la
riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo,
ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei
principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione
congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con
il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e
strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via
prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di
elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il
personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse
umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per
cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni
amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni che
consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari
esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in
considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa,
ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici
della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera,
prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per
conto di tutte le rappresentanze medesime.".
"1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 1,
comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al
31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a), del presente
art. pergli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i
beni e le attivita' culturali si tiene conto di quanto gia' disposto
dall'art. 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89,
recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, citato in nota alle premesse, e' il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del
decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto
legislativo n. 80 del 1998, e successivamente modificato dall'art. 5 del
decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione
alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente,
valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con
riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri
atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le
disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di
cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi
da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi
definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle
eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del
rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata
agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a
tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono
rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita'
professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei
ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi
ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del
presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita'
di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale,
ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei
ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non
appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purche' dipendenti
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del
presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita'
di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei
ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti
indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non
puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai
commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico
puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica
qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi
precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale
per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art.
21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale
di cui all'art. 24, comma 2.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma
5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui
all'art. 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato
della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda
relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione
degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli
affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze
in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti
e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli
incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato
secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente art. costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.".
Art. 2.
Segretariato generale
1. Il segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni e, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, opera alle diretti dipendenze del Ministro.
Il Segretario generale assicura il coordinamento e la unita' dell'azione
amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale,
riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attivita'.
2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale
puo' avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma
2.
3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro,
in particolare:
a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica
in conferenza dei direttori generali, sia centrali che periferici, per
l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo
oppure afferenti a piu' competenze;
b) coordina le attivita' delle direzioni generali centrali e
periferiche, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese
istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da
assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere
intersettoriale o di dimensione sovraregionale;
d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali
e paesaggistici, senza diritto di voto;
e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio
culturale;
f) coordina l'attivita' di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei
sull'intero territorio nazionale;
g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del
patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed
internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il
Dipartimento per la protezione civile;
i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni
ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento;
l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e
pluriennali di competenza delle Direzioni generali del Ministero e dei
relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministri;
m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali
e periferici, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
n) coordina le attivita' internazionali, anche avvalendosi di un
apposito osservatorio;
o) coordina le attivita' di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio
studi;
p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto
superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle
pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione
del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il
catalogo e la documentazione;
q) coordina il Servizio ispettivo.
4. Il Segretario generale, svolge, altresi', funzioni di coordinamento e
monitoraggio sull'attivita' di valorizzazione dei beni culturali,
offrendo il necessario supporto per l'elaborazione dei criteri di
gestione, anche integrata, delle relative attivita', per
l'individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti
di valorizzazione ed alle realta' territoriali in essi coinvolte, per la
predisposizione dei modelli di bando di gara e delle convenzioni-tipo
per l'affidamento dei servizi aggiuntivi, nonche' dei modelli di atti
per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112,
comma 5, del Codice; coordina la predisposizione delle intese
istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione,
degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali
previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di
servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112.
5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita'
amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni.
6. Il Segretariato generale si articola in 22 uffici dirigenziali non
generali, compresi gli Istituti speciali e centrali nonche' gli
Ispettori; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto
ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di
sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, si veda in nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
citato in nota alle premesse, e' il seguente:
"Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in cui le strutture
di primo livello sono costituite da direzioni generali puo' essere
istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove
previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per
l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del
Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla
loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al
Ministro.".
- Il testo del comma 203, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1996, n. 303, e' il seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti
pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse
finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle
province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto
pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di
sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di
competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo
tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con
cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una
ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la
realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o
funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il
concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre
amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime
privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con
enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli
organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa
istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo
di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare:
1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali;
2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed
interventi;
3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142;
4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo;
5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono
poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i
soggetti partecipanti all'accordo;
7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite
tramite finanziamenti privati;
8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la
verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per
tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle
attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro
sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla
lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita',
salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente
e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree
di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti
pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in
materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli
strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della
legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da
enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i
contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un
programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto
stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese,
consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti
industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo,
concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei
lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti
interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare
lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori
circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e
della programmazione economica e sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla
richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di
industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del
Regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate
realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che
presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da
interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno
essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti
dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389.".
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e' il seguente:
"Art. 17 (Catalogazione). - 1. Il Ministero, con il concorso delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la
catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attivita'.
2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono stabilite con
decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle
regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio,
accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione
in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle
universita', concorrono alla definizione di programmi concernenti studi,
ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con
le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano
la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese
con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente art. affluiscono al catalogo nazionale dei
beni culturali in ogni sua articolazione.
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai
sensi dell'art. 13 e' disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei
beni e la tutela della riservatezza.".
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' il seguente:
"Art. 4 ( Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'.
(Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del
decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri
atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione
agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi
atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a
terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico
di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed
al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
- Il testo dell'art. 112 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e' il seguente:
"Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica).
- 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione
regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti
allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla
base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli
istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e' assicurata, secondo le
disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento
degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano
accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione,
nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo
culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o
subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono
altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi
medesimi possono riguardare anche beni di proprieta' privata, previo
consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite
del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti
disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e
lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico
e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e criteri in base ai
quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5
o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari
di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione,
nonche' persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a
condizione che l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse
previsto dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono
essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e
delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati,
per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla
valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono
essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la
gestione di uffici comuni. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, e' il seguente:
"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in
vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto,
d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della
rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione
degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione
del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti
finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria
anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte
dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il
responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle
risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito
delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i
limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del
dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente,
esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I
decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche,
al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni
parlamentari competenti e alla Corte dei conti.".
Art. 3.
Uffici dirigenziali generali centrali
1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici
dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la
formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali;
b) Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la
promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure;
c) Direzione generale per i beni archeologici;
d) Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanee;
e) Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed
etnoantropologici;
f) Direzione generale per gli archivi;
g) Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il
diritto d'autore;
h) Direzione generale per il cinema;
i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei
settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento,
in conformita' agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202,
e successive modificazioni.
3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati
tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto
di voto.
4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore,
le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale
nonche' l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici,
rappresentati da piu' amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i
quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere piu'
generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118,
recante: "Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle
partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e
INA", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1993, n. 145, e' il
seguente:
"Art. 5-bis. - 1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema e'
trasformato in societa' per azioni con le procedure di cui al
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni
societarie dello Stato, nella societa' di cui al comma 1 il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la
titolarita' delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le
attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
3. La societa' presenta, annualmente, all'autorita' competente in
materia di turismo e spettacolo, unitamente alle societa' in essa
inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e
promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e
corto metraggio di interesse culturale, un programma di attivita' nei
settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di
altre attivita' previste dagli statuti delle singole societa'
inquadrate, nonche' una proposta di programma di attivita' finanziaria
volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di
riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici
dei propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma di
acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in
particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea.
Con decreto dell'autorita' competente in materia di turismo e
spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono
assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico
per lo spettacolo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163,
sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata
al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali. Tali sovvenzioni sono
sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a
favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle societa' in
esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere
realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data
della sua approvazione.
4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico
dell'audiovisivo, la societa' stipula convenzioni con l'IRI S.p.A. nei
settori di attivita' di interesse comune.".
Art. 4.
Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione,
la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.
1. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la
formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali
cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata del personale e dei
servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; e'
competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del
personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni,
assegnazioni, mobilita' nazionale e formazione del personale nonche' in
materia di politiche del personale per le pari opportunita'. La
Direzione generale, inoltre, e' competente per l'attuazione delle
direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla
contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori
regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della
stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di
una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione,
anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno
strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;
b) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e
l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, anche in
materia di conoscenza e uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, a tal fine predisponendo gli appositi piani di formazione
di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni;
c) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilita'
nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali
che periferiche, anche su proposta dei relativi dirigenti;
d) esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti
dell'azionista sulla societa' Ales S.p.a.;
e) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attivita'
del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
f) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni,
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
g) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
h) svolge le attivita' relative alla lista del patrimonio mondiale
dell'UNESCO;
i) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e
internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione;
l) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi,
della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei
servizi per l'accesso on-line (siti web, portali) nonche' la
identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione
di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone
pratiche, statistiche, studi, rapporti.
3. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la
formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali
costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni.
4. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la
formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali si
articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono
definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato
nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente
regolamento.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, citato in nota alle premesse, e' il seguente:
"Art. 7-bis (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, con esclusione delle universita' e degli enti di
ricerca, nell'ambito delle attivita' di gestione delle risorse umane e
finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del
personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo,
tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in
relazione agli obiettivi, nonche' della programmazione delle assunzioni
e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione
indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di
quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse
interne, di quelle statali e comunitarie, nonche' le metodologie
formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nonche' gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30
gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo
trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non
oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del
personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono
essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse
utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi
formativi si da' corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non
intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica
assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
recante: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi
dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222, e' il seguente:
"Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali
dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di
statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di
carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un
dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il
presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province,
dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle
relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che
non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica
anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che
fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano,
fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del
Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23
agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche
preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come
individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le
proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati
dal comitato di cui all'art. 17.".
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: "Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 23
ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 1993, n. 42.
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e' il seguente:
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la
dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del
presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti
sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si
applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti
prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero,
articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di
ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita'
tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto
dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia.
La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono
comunque comportare incrementi di spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi
automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i
sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e
locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai
criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede
con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede
alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza
almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni
normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
medesimi.".
- Il testo dell'art. 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante "Codice dell'amministrazione digitale", pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, e'
il seguente: "Art. 78 (Compiti delle pubbliche amministrazioni nel
Sistema pubblico di connettivita). - 1. Le pubbliche amministrazioni
nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella
progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli
aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la
cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo
le regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita' di cui al comma
1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi
automatizzati, di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso decreto
legislativo.".
- Il testo dell'art. 17 del medesimo decreto legislativo e' il seguente:
"Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le
tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono
l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e
digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine
le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui
afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in
modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che
esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione
dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9
gennaio 2004, n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e
l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al
fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista
per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di
una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese
mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di
accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e
compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione,
all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle
norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva
la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.".
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, si veda in nota all'art. 2.
Art. 5.
Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la
promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure.
1. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione
economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle
procedure svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e
programmazione delle risorse finanziarie, di qualita' e
standardizzazione delle procedure; cura, previa istruttoria degli
Istituti culturali interessati, la promozione della conoscenza e
dell'immagine dei beni e delle attivita' culturali in ambito nazionale
ed internazionale.
2. Il Direttore generale in particolare:
a) cura, di norma su proposta dei direttori generali, centrali e
periferici, l'istruttoria per l'elaborazione dei programmi annuali e
pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di
competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonche' dei
programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre
all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessita' di
integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le
relative risorse finanziarie, anche mediante ordini di accreditamento,
agli organi competenti;
b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati
forniti dalle direzioni generali, sia centrali che periferiche; in
attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello
stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di
variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di
legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli
organi di controllo;
c) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;
d) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di
ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e
provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;
predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse
finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo;
coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali
e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
e) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari;
effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari
centri di responsabilita' amministrativa al fine di analizzarel'utilizzo
delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico,anche tramite
ispezioni;
f) svolge attivita' di assistenza tecnica per l'attivita'contrattuale
del Ministero, monitorandone i relativi costi, glistandard ed i livelli
di qualita' procedimentali e finanziari conriferimento anche ai servizi
aggiuntivi;
g) provvede ad incrementare la qualita' dei servizi resi
dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei
servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286 e successive modificazioni;
h) assicura l'assistenza tecnica sulle materiegiuridico-contabili di
competenza dei diversi uffici centrali eperiferici; predispone le
relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla
base dei dati forniti dagli uffici competenti;
i) coordina le attivita' di ogni singola Direzione generale inerenti i
profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei
rischi cui sono esposti i beni archeologici,architettonici,
storico-artistici, etnoantropologici, archivistici elibrari;
l) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti
dal Ministro, su AR.CU.S s.p.a.;
3. Presso la Direzione generale per il bilancio e la programmazione
economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle
procedure opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.
4. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica,
la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure
costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni. Da essa dipendono funzionalmente, per gli
aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.
5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica,
la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure si
articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono
definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato
nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193, e' il seguente:
"Art. 11 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I servizi pubblici
nazionali e locali sono erogati con modalita' che promuovono il
miglioramento della qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e
degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative,
riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e
definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalita' di definizione, adozione e pubblicizzazione degli
standard di qualita', i casi e le modalita' di adozione delle carte dei
servizi, i criteri di misurazione della qualita' dei servizi, le
condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di
indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto
degli standard di qualita' sono stabilite con direttive, aggiornabili
annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto
riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e
dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento
adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle
amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente
art. sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato
da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E'
ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea
di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti
legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita'
indipendenti.
5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano
applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2,
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi
generali di riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.".
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, si veda in nota all'art. 2.
Art. 6.
Direzione generale per i beni archeologici
1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni
e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai
soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia,
relativi alla tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento;
b) concorda con la Direzione generale per la qualita' e la tutela del
paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee le
determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto
ambientale che riguardano interventi in aree o su beni archeologici;
c) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni
sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma
1, del Codice;
d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono
esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la
partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di
ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni
culturali, ai sensi dell'articolo 89 del codice;
f) elabora, su proposta dei direttori generali periferici, i programmi
concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
catalogazione e inventariazione dei beni archeologici;
g) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o
esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere
culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo
48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni
previste dalla normativa fiscale;
h) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte
mediante cessione di beni archeologici;
i) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da
eseguirsi sui beni arche )logici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1,
lettere a) e b), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei
quali l'autorizzazione e' rilasciata dalla competente Soprintendenza,
che ne informa il direttore regionale e centrale;
l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti
dall'articolo 92 del Codice;
m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice
per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici;
n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni
culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di
espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97
e 98 del Codice;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata,
ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in
materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito
internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2,
lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del
Codice;
q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza
tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;
r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.
3. La Direzione generale per i beni archeologici esercita la vigilanza
sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei
e di Roma.
4. La Direzione generale per i beni archeologici costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
5. La Direzione generale per i beni archeologici si articola in 7 uffici
dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e nazionali; i
compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura
non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni
dall'emanazione del presente regolamento.
Note all'art. 6:
- Il testo degli articoli 48, 89, 21, 92, 60, 70, 95, 96 , 97 e 98 del
citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' il seguente:
"Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni). -
1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'art. 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'art. 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'art. 10, comma 3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'art.
10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all'art. 10,
commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei
singoli documenti indicati all'art. 10, commi 2, lettera b), e 3,
lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo
Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta e' presentata al
Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed
indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle esigenze di
conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche
delle esigenze di fruizione pubblica; essa e' subordinata all'adozione
delle misure necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le
procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione medesima
sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre subordinato
all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il
valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruita' da
parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse
dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti
pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 puo' essere sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia
statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e alle
condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede
mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta dell'interessato,
il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni
di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai
fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa
fiscale.".
"Art. 89 (Concessione di ricerca). - 1. Il Ministero puo' dare in
concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e
delle opere indicate nell'art. 88 ed emettere a favore del
concessio-nario il decreto di occupazione degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte
nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di
impartire. In caso di inosservanza la concessione e' revocata.
3. La concessione puo' essere revocata anche quando il Ministero intenda
sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono
rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere gia' eseguite
ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione
ministeriale, l'importo e' stabilito da un perito tecnico nominato dal
presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal
concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere rilasciata anche al
proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero puo' consentire, a richiesta, che le cose rinvenute
rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico
territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede
idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose
medesime.".
"Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1. Sono subordinati
ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con
successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto
previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi
privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art.
13, nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche
pubbliche, con l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera c), e
delle biblio-teche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione
ai sensi dell'art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di
documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi privati per i
quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora
o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al
soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia,
puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno
dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed
istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e
lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad
autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso
dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di
cui all'art. 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su
descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e puo'
contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal
rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al
mutare delle tecniche di conservazione.".
"Art. 92 ( Premio per i ritrovamenti). - 1. Il Ministero corrisponde un
premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attivita' di ricerca, ai sensi dell'art. 89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti
dall'art. 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione
prevista dall'art. 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un
premio non superiore alla meta' del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia
ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del
possessore.
4. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di
parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato puo'
ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo
le modalita' e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
"Art. 60 Acquisto in via di prelazione). - 1. Il Ministero o, nel caso
previsto dall'art. 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico
territoriale interessato, hanno facolta' di acquistare in via di
prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in
societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di
alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o
sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia
dato in permuta, il valore economico e' determinato d'ufficio dal
soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata
ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa e' stabilito da un
terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo,
ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o
non possa accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di
una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato
concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o di
manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il bene sia a
qualunque titolo dato in pagamento.".
"Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine indicato all'art.
68, comma 3, l'ufficio di esportazione puo' proporre al Ministero
l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali e' richiesto
l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione
alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto
gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio
medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il
termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa o il bene per il
valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto e'
notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del
provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita
dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da'
comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel
cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione
ha facolta' di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di quanto
stabilito all'art. 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento e'
notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla denuncia.".
Art. 95 (Espropriazione di beni culturali). - 1. I beni culturali
immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di
pubblica utilita', quando l'espropriazione risponda ad un importante
interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione
pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico
ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara
la pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente
interessato per la prosecuzione del procedimento. 3. Il Ministero puo'
anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private
senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.".
"Art. 96 (Espropriazione per fini strumentali). - 1. Possono essere
espropriati per causa di pubblica utilita' edifici ed aree quando cio'
ia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o
la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da
parte del pubblico, facilitarne l'accesso.".
Art. 97 (Espropriazione per interesse archeologico). - 1. Il Ministero
puo' procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire
interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento
delle cose indicate nell'art. 10.".
Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilita). - 1. La pubblica utilita'
e' dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'art. 96, anche
con provvedimento della regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97
l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica
utilita'.".
- Il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363,
recante: "Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364,
e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichita' e le belle arti", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1913, n. 130, e' il seguente:
"Art. 21. - A prescindere da quanto e' particolarmente stabilito per gli
enti morali, e per gli acquisti delle quote di oggetti scavati spettanti
a privati o di cose presentate per la esportazione, chiunque intenda di
offrire in vendita allo Stato cosa di sua proprieta' dovra' rivolgere
domanda al Ministero della pubblica istruzione, a mezzo della competente
sovrintendenza. Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di
avvalersi della facolta' di cui alla prima parte dell'articolo
successivo, trasmettera' al Ministero la domanda, accompagnandola del
suo parere.".
- Il testo degli articoli 65, 68, 71, 76 e 82 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e' il seguente: "Art. 65 (Uscita definitiva). - 1.
E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni
culturali mobili indicati nell'art. 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'art. 10,
comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata
la verifica prevista dall'art. 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie
indicate all'art. 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente
organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi
temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il
patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla
provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta ad
autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella presente sezione e
nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio
della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse
culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che
presentino interesse culturale;
c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all'art. 11, comma 1,
lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.
4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'art.
11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare
al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire
all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga
ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalita'
stabilite con decreto ministeriale.".
Art. 68 (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi intende far uscire
in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni
indicati nell'art. 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al
competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per
ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta
presentazione della cosa o del bene, ne da' notizia ai competenti uffici
del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni,
ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per
l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore
indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle
segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone
comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa o del bene.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di
libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi
di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente
organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e'
redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato agli atti
d'ufficio; un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare
la circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la
formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai
sensi dell'art. 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono
comunicati all'interessato gli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e
le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del
medesimo articolo.
7. Per le cose o i beni di proprieta' di enti sottoposti alla vigilanza
regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione,
che e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante".
"Art. 71 (Attestato di circolazione temporanea). - 1. Chi intende far
uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli
articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e
presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando,
contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il
responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere
l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore
indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di
circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone
comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita
temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'art.
69.
3. Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea
rivestano l'interesse richiesto dall'art. 10, contestualmente alla
pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini
dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati
all'art. 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle misure di cui
all'art. 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli
uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale
stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i
casi di uscita temporanea disciplinati dall'art. 66 e dall'art. 67,
comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato e' subordinato
all'autorizzazione di cui all'art. 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei
beni, che e' prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non puo'
essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal
territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato all'assicurazione
dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda.
Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o,
con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani
di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione
puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte
dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'art. 65, comma 1, nonche' per le cose
o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea e' garantita mediante
cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un
istituto bancario o da una societa' di assicurazione, per un importo
superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come
accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione e' incamerata
dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea
esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine
stabilito. La cauzione non e' richiesta per i beni appartenenti allo
Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare
dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza
culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita
temporanea previsti dall'art. 67, comma 1.".
Art. 76 (Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri
dell'Unione europea). - 1. L'autorita' centrale prevista dall'art. 3
della direttiva CEE e', per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per
i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e
periferici, nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli
altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti
al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti degli
altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla
localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo
possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda
dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per
agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del
bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio
nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato
membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per
verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera
c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'art.
75, purche' tali operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla
notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il
prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella
lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea
custodia presso istituti pubblici nonche' ogni altra misura necessaria
per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla
procedura di restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e
possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale, di ogni
controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della
qualita' dei soggetti e della natura del bene, il Ministero puo'
proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la
definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo
la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale
accordo di entrambe le parti.".
Art. 82 (Azione di restituzione a favore dell'Italia). - 1. L'azione di
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio
italiano e' esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea
in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello
Stato.".
- Il testo degli articoli 16, 47, 69 e 128 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004 e' il seguente:
"Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione). - 1. Avverso
il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'art. 12 o la
dichiarazione di cui all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per
motivi di legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla notifica
della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del
provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare,
delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e
dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul
ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello
stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto
impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.".
"Art. 47 (Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso
amministrativo). - 1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di
tutela indiretta e' notificato al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a
mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento e' trascritto nei registri immobiliari e hanno
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse
si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela
indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 16. La
proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli
effetti del provvedimento impugnato.".
"Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato). - 1.
Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso, entro i successivi trenta
giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul
ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello
stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla
scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione
e' sospeso, ma i beni rimangono assoggettati alla disposizione di cui
all'art. 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio
di esportazione, che provvede in conformita' nei successivi venti
giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.".
Art. 128 (Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente). -
1. I beni culturali di cui all'art. 10, comma 3, per i quali non sono
state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma della legge
20 giugno 1909, n. 364 e della legge 11 giugno 1922, n. 778, sono
sottoposti al procedimento di cui all'art. 14. Fino alla conclusione del
procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli
effetti di questa Parte.
2. Conservano altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma degli
articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1" giugno 1939, n. 1089 e le
dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli
6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente
non conosciuti o non valutati, il Ministero puo' rinnovare, d'ufficio o
a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il
procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle
notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante
sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle
disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del
procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero
avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche
quando esso sia stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso
amministrativo ai sensi dell'art. 16.".
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, si veda in nota all'art. 2.
Art. 7.
Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanee
1. La Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti,
non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore
ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla qualita' ed alla
tutela paesaggistica, alla qualita' architettonica ed urbanistica ed
alla promozione dell'arte contemporanea.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento;
b) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi
concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
inventariazione e catalogazione dei beni paesaggistici;
c) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte
mediante cessione di beni artistici contemporanei;
d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice
per la violazione delle disposizioni in materia di beni paesaggistici;
e) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata,
ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 di
beni rientranti nel settore di competenza;
f) esprime le determinazioni dell'Amministrazione, concordate con le
altre direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o
nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di
carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
g) adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente
ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice;
h) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza
tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;
i) istruisce, acquisite le valutazioni delle altre competenti direzioni
generali, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime
il parere per le successive determinazioni del Ministro;
l) propone al Ministro la stipulazione delle intese di cui all'articolo
143, comma 3, del Codice;
m) propone al Ministro, d'intesa con la Direzione regionale competente,
l'esercizio di poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani
paesaggistici;
n) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica e
urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce
consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere
destinate ad attivita' culturali o a quelle che incidano in modo
particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e
paesaggistico-ambientale;
o) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura
contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e dell'articolo 37
del Codice;
p) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate
di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di
particolare qualita' architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo
37 del Codice;
q) promuove la formazione, in collaborazione con le universita', le
regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e
della qualita' architettonica, urbanistica e del paesaggio;
r) promuove la formazione, in collaborazione con le universita', le
regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte
contemporanea;
s) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero,
fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa
con il medesimo;
t) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche
mediante concorsi, le opere di giovani artisti;
u) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla
Fondazione La Quadriennale di Roma;
v) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di
competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La
Biennale di Venezia;
z) coordina ed indirizza le attivita' del Centro per la documentazione e
la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1,
comma 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, il cui ordinamento interno e
le relative modalita' di funzionamento sono disciplinati con apposito
regolamento.
3. La Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
4. La Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanee si articola in cinque uffici
dirigenziali non generali, compreso il Centro per la documentazione e la
valorizzazione delle arti contemporanee; i compiti di detti Uffici sono
definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato
nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363,
si veda in nota all'art. 6.
- Il testo degli articoli 141 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e' il seguente:
"Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Qualora la commissione non
deliberi entro i termini di cui all'art. 138 o la regione non provveda
nel termine di cui all'art. 140, il competente organo ministeriale
periferico comunica alla regione ed al Ministero l'avvio della procedura
di sostituzione.
2. A questo fine il predetto organo, ricevuta copia della documentazione
eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, espleta
l'istruttoria, formula la proposta e la invia contestualmente ai
Ministero, alla regione, nonche' ai comuni interessati affinche' questi
ultimi provvedano agli adempimenti indicati all'art. 139, comma 1, e
provvede direttamente agli adempimenti indicati all'art. 139, commi 2, 3
e 4.
3. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'art.
139, comma 5, e provvede con decreto entro novanta giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni. Il decreto
di dichiarazione di notevole interesse pubblico e' notificato,
depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall'art. 140,
commi 3, 4 e 5. In caso di inutile decorso del predetto termine cessano
gli effetti cui all'art. 146, comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
proposte di integrazione del contenuto dei provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico in precedenza emanati.".
"Art. 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione del piano
paesaggistico si articola nelle seguenti fasi: a) ricognizione
dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle
caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro
interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da
tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle
aree di cui al comma 1 dell'art. 142 e determinazione della specifica
disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso
l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di
vulnerabilita' del paesaggio, nonche' la comparazione con gli altri atti
di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'art. 135;
e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e
l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri
connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri
di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli
immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle
aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi
di valorizzazione;
h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli
interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico,
alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati
allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'art. 134, comma 1,
lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli
articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia
e di utilizzazione.
2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di
opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree
nelle quali la loro realizzazione e' consentita sulla base della
verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di
gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere
e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce
anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti
urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'art.
145.
3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei
piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale
deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano
elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare
ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo
il piano e' approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente
tale termine, il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del
Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresi' i presupposti, le
modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare
riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai
sensi degli articoli 140 e 141.
4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo
di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli
146 e 147 il parere del soprintendente e' obbligatorio, ma non
vincolante.
5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 puo'
altresi' prevedere:
a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'art. 142 e non
oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138,
140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi puo'
avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al
rilascio del titolo edilizio, della loro conformita' alle previsioni del
piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle
quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero
ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di
cui all'art. 146.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e'
subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 145.
7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che
consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione
paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un periodo di
monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni
vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera
a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi
realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione
delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo
dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai
comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la
conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la
gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti.".
- Il testo dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, citata in
nota alle premesse, e' il seguente: "Art. 20. - Indipendentemente dai
diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei
diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la
paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione
od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che
possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non puo' opporsi alle
modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della
realizzazione. Del pari non potra' opporsi a quelle altre modificazioni
che si rendesse necessario apportare all'opera gia' realizzata. Pero',
se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorita' statale
importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e
l'attuazione di tali modificazioni.".
- Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
citato in nota alle premesse, e' il seguente:
"Art. 37 (Contributo in conto interessi). - 1. Il Ministero puo'
concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti
di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi
autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente agli
interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul
capitale erogato a titolo di mutuo.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto
di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per
interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il
soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il
particolare valore artistico.".
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, si veda in nota all'art. 2.
Art. 8.
Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed
etnoantropologici
1. La Direzione generale per i beni architettonici,
storico-artistici ed etnoantropologici svolge le funzioni e i compiti,
non attribuiti alle Direzioni generali periferiche o ai soprintendenti
di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela
dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ivi
compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;
b) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da
eseguirsi sui beni architettonici, storici, artistici ed
etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e
c) del Codice;
c) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici
per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai
sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono
esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia
stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul
territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5,
del Codice;
e) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi
concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
catalogazione e inventariazione dei beni architettonici, storici,
artistici ed etnoantropologici;
f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o
esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni
altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni
medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini
dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
g) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte
mediante cessione di beni architettonici, storici, artistici ed
etnoantropologici;
h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice
per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici,
storici, artistici ed etnoantropologici;
i) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni
culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di
espropriazione, rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96 e
98 del Codice;
l) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata,
ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
m) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in
materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito
internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2,
lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del
Codice.
n) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza
tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;
o) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.
3. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed
etnoantropologici esercita, per il settore di competenza, la vigilanza
sugli Istituti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), e comma 3,
lettere c), d), e) ed f).
4. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed
etnoantropologici costituisce centro di responsabilita' amministrativa
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
e successive modificazioni.
5. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed
etnoantropologici si articola in undici uffici dirigenziali non
generali, compresi gli Istituti speciali e nazionali; i compiti di detti
Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non
regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione
del presente regolamento.
Note agli articoli 8 e 9:
- Per il testo degli articoli 21, 48, 60, 70, 95, 96, 98, 65, 68, 71,
76, 82, 16, 47, 69 e 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
si veda in nota all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363,
si veda in nota all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, si veda in nota all'art. 2.
Art. 9.
Direzione generale per gli archivi
1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i
compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali o ai soprintendenti di
settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei
beni archivistici.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento;
b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del
Codice da eseguirsi sui beni archivistici;
c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni
sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma
1, del Codice;
d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono
esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la
partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative
scientifiche;
f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni
archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli
organismi internazionali di settore;
g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici
dell'amministrazione statale;
h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per
l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi
pubblici e privati e per la definizione delle modalita' di consultazione
dei medesimi;
l) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o
esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere
culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48,
comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni
previste dalla normativa fiscale;
m) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte
mediante cessione di beni archivistici;
n) coordina l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso
gli archivi di Stato;
o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice
per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni
archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di
espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98,
del Codice;
q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di
beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30
gennaio 1913, n. 363;
r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in
materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;
s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.
3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di
coordinamento e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e
sull'Istituto centrale per gli archivi.
4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica,
elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attivita'
di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei
sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed
applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali,
promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso
iniziative di formazione e aggiornamento.
5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
6. La Direzione generale per gli archivi si articola in dieci uffici
dirigenziali non generali, compresi quelli aventi sede nelle regioni
Sicilia e Trentino-Alto Adige e gli Istituti speciali e centrali; i
compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura
non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni
dall'emanazione del presente regolamento.
Note agli articoli 8 e 9:
- Per il testo degli articoli 21, 48, 60, 70, 95, 96, 98, 65, 68, 71,
76, 82, 16, 47, 69 e 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
si veda in nota all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363,
si veda in nota all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, si veda in nota all'art. 2.
Art. 10.
Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il
diritto d'autore
1. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali
ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle
direzione regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle
disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai
servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali,
alla promozione del libro e della lettura ed alla proprieta' letteraria
e diritto d'autore.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento;
b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da
eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;
c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per
mostre od esposizioni sul territorio nazionale o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono
esposti i beni librari dei quali sia sta autorizzata la partecipazione a
mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi
dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative
scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni
librari;
f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o
esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere
culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini
applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
g) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte
mediante cessione di beni librari;
h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice
per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;
i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di
programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le
opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei,
italiani e stranieri;
l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione
della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate,
attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica
istruzione;
m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione
del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;
n) provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la
concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e
contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della
legge 17 ottobre 1996, n. 534;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni
librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente
previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di
beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio
1913, n. 363;
q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in
materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;
r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti
agli articoli 16, 69 e 128, del codice.
3. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed
il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali competenti,
svolge i compiti in materia di proprieta' letteraria e di diritto
d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE)
ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, e successive modificazioni.
4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo
permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che opera presso la
Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il
diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.
5. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed
il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza
sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane
e per le informazioni bibliografiche, sulla biblioteca nazionale
centrale di Roma, sulla biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul
Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni
sonori ed audiovisivi.
6. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed
il diritto d'autore costituisce centro di responsabilita' amministrativa
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
e successive modificazioni.
7. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed
il diritto d'autore si articola in 9 uffici dirigenziali non generali,
compresi gli Istituti speciali, nazionali e centrali; i compiti di detti
Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non
regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione
del presente regolamento.
Note all'art. 10:
- Per il testo degli articoli 21 e 48 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si veda in nota all'art. 6.
- La legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante "Nuove norme per
l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248.
- Per il testo degli articoli 16, 60, 69, 95, 98 e 128 del succitato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda in nota all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363,
si veda in nota all'art. 6. - Il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, citato in nota alle premesse, e' il
seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti
relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle
autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente.
Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le
corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed
umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni
privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e
programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonche'
Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio
1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al
Ministero dei lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria, nonche'
promozione delle attivita' culturali, nell'ambito dell'attivita' del
Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e
le attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto
legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli
articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.
59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture
trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilita' a
decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti
di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega
del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di
responsabilita' decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto
del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a
quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al
Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali
ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a
statuto speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza, possono
essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda
fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati
in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito della percentuale di
cui all'art. 9-bis, comma 3.
3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A e C
allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici
territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le
disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono
contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del
decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti
risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza,
dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data
indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni
del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia'
attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui
all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
dall'art. 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le
relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le relative variazioni di bilancio.
6-ter. A decorrere dal 1" gennaio 2004 sono trasferiti al Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le
funzioni e le attivita' esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19
dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'art.
24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono
contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonche'
quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1
dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato
in complessive 190 unita'.
6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi
del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico in
godimento.
6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento
del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si
provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1
dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19
dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24
della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio
civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del
servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
L'Agenzia svolge altresi' i compiti relativi al servizio sostitutivo di
quello di leva previsti dall'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n.
449. L'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della struttura centrale che
esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.
8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata
e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la
formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli
eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'.
9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 e' adottato con regolamento
da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di
nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla
Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di
segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi
protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente
decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le
amministrazioni medesime.
11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge
6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito
della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23
agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza, costituita con
decreto del Presidente adottato ai sensi dell'art. 7, alla quale e'
preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'art. 18 della citata
legge n. 400 del 1988.
11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla amministrazione,
organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di
supporto, purche' non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza,
attraverso societa' per azioni appositamente costituita, anche con
partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso
procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la societa' e la
Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con
riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese.
11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui
al comma 11-ter sono definite le modalita', i termini e le condizioni
per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che,
mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza
pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato presso la
societa'.
11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione
di cui al comma 11-ter e' assegnato alle altre strutture generali della
Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le
organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.".
- Il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' il
seguente:
"Art. 190. E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un
comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di
autore o ad esso connesse e da' pareri sulle questioni relative quando
ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia
prescritto da speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'art.
71-quinquies, comma 4.".
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, si veda in nota all'art. 2.
Articolo 11.
Direzione generale per il cinema
1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in
materia di attivita' cinematografiche.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita'
cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli
sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di
contributi da parte del Ministero;
c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di
cinematografia;
d) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, esercita la
vigilanza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio
1998, n. 19, sulla fondazione La Biennale di Venezia, sentite le altre
direzioni generali competenti per la materia medesima;
e) esprime alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti
culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini
dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta' letteraria,
diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed
editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attivita'
cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle
riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione
competente.
4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
5. La Direzione generale per il cinema si articola in 4 uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto
ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di
sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19,
recante: "Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in
persona giuridica privata denominata "Fondazione la Biennale di
Venezia", a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15
marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio
1988, n. 34, e' il seguente:
"Art. 24 (Vigilanza). - 1. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali e' titolare del potere di vigilanza sulla gestione della
Fondazione e, in particolare, ne approva gli atti nei casi previsti dal
presente decreto. Puo' disporre ispezioni, anche su proposta del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, puo' adottare i
provvedimenti previsti dall'art. 23.
2. La Fondazione trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e al Ministero per i beni e le attivita'
culturali le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali presenta alle Camere,
entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attivita' della
Fondazione, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle
entrate, delle spese e dei programmi della Fondazione, nonche' l'ultimo
bilancio.".
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio, n. 303,
si veda in nota all'art. 10.
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, si veda in nota all'art. 2.
Articolo 12.
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni
e compiti in materia di attivita' di spettacolo dal vivo, con
riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo
spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello
spettacolo;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli
sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di
contributi da parte del Ministero;
c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e
sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);
d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di
competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La
Biennale di Venezia.
e) esprime alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti
culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini
dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta' letteraria e
diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed
editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro
sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, comma
19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di
spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle
riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni
competenti.
4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello
spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal
vivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni.
5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro
di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in 3
uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con
decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine
di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio, n. 303,
si veda in nota all'art. 10.
- Il testo del comma 19 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
e' il seguente:
"19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni
e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo e'
modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e
provinciali nonche' sulla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione
delle funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,
nonche' le competenze in materia di promozione e coordinamento
relativamente all'attuazione dell'art. 118, primo e secondo comma, della
Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
giovanili, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese
le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del
programma comunitario gioventu', esercitate congiuntamente con il
Ministro della solidarieta' sociale. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum nazionale dei
giovani;
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per
la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonche'
le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle
politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della
maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e
dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia,
alla genitorialita' e alla natalita', di supporto all'Osservatorio
nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i
suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene
informato il Ministero della solidarieta' sociale della relativa
attivita'. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al
Ministero della solidarieta' sociale, fornisce il supporto all'attivita'
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3
della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresi' le funzioni
di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in materia di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono
lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari",
di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44,
45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di
cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle
attivita' produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli
articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198.".
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n.
492, recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 18 novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e decreto legislativo 23 aprile 1998,
n. 134", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 21 gennaio 1999, n. 16, e' il seguente:
"Art. 11 (Disposizioni finali). - 1. Per far fronte alle esigenze
connesse allo svolgimento dei compiti delle commissioni di cui all'art.
1, commi 59 e 60 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e della
commissione di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il
Ministro per i beni e le attivita' culturali puo', con proprio decreto,
disporre la utilizzazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo,
di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163.
Resta inoltre fermo quanto previsto dall'art. 26, comma 9, del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1" marzo 1994, n. 153.
2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo
presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire
il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in
numero non superiore a dieci, presso il Gabinetto del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e le direzioni generali competenti, ai
sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti
nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti
previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali, alle imprese che
operano nei settori della cinematografia, e' riferita esclusivamente ai
film ammessi al Fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1"
marzo 1994, n. 153. In tutti gli altri casi, previsti dalla legge, ivi
compresi quelli di cui all'art. 31-bis della legge 4 novembre 1965, n.
1213, sono erogati esclusivamente contributi in conto interessi, sui
mutui contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definite le
condizioni, la misura e le modalita' di erogazione dei contributi. Fino
alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le
disposizioni vigenti.
4. (omissis)".
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, si veda in nota all'art. 2.
Capo II
Organi consultivi centrali
Articolo 13.
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di
seguito denominato "Consiglio superiore", e' organo consultivo del
Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e
paesaggistici.
2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore
generale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e
paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali,
predisposti dall'amministrazione;
b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia
di beni culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di
valorizzazione dei beni culturali;
d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;
e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la
materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del
Ministero;
f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti
la materia dei beni culturali e paesaggistici;
g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate
da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonche' da Stati
esteri.
3. Il Consiglio superiore puo' inoltre avanzare proposte al Ministro su
ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la
materia dei beni culturali e paesaggistici.
4. Il Consiglio superiore e' composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle
quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le
personalita' di cui al comma 4, lettera. b). Il Consiglio superiore
elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta
un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine
e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale quello del
presidente.
6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del
personale del Ministero, eletti con le modalita' previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime
pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni
aventi ad oggetto il personale del Ministero.
7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre
anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore
presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i beni e le
attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita'
dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata,
comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
beni e le attivita' culturali. Gli eventuali successivi decreti di
proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del
Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di
durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso
di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono
esercitare le attivita' di impresa previste dall'articolo 2195 del
Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del
Ministero, ne' essere amministratori o sindaci di societa' che svolgono
le medesime attivita'; non possono essere titolari di rapporti di
collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere
presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o
enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte
del Ministero ne' assumere incarichi professionali in progetti o
iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere
del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato
da personale gia' in servizio presso il Ministero. Le relative risorse
umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio
superiore sono assicurate dalla Direzione generale per l'organizzazione,
l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le
relazioni sindacali.
9. Il Consiglio superiore ed la Consulta per lo spettacolo si riuniscono
in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di
provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di
ambedue gli organi consultivi.
Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di
rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721
recante "Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in
seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi
dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 1977, n.
275.
- Il testo dell'art. 2195 del Codice Civile e' il seguente:
"art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). - Sono soggetti
all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori
che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di
servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle
imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte
le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le
esercitano.".
Articolo 14.
Comitati tecnico-scientifici
1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati
tecnico-scientifici:
a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e
paesaggistici;
c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico;
d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti
culturali;
f) comitato tecnico-scientifico per la qualita' architettonica e urbana
e per l'arte contemporanea;
g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.
2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:
a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la
definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici
e dei relativi piani di spesa;
b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori
generali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e
criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e
paesaggistici;
c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela,
quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su
richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;
d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai
sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere
tecnico-scientifico ad essi sottoposta.
3. Il comitato di cui alla lettera g) del comma 1:
a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni
culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle
risorse destinate al settore;
b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori
generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico
concernenti gli interventi per i beni culturali.
4. Ciascun Comitato e' composto:
a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale
tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita'
attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il
rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della
cultura e' eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello
dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili
tecnico-scientifici che a profili amministrativi;
b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di
competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto
del principio di equilibrio di genere;
c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari
direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato,
designato dal Consiglio universitario nazionale.
5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura,
nell'ambito delle designazioni di comma 4, lettera b), la presenza di un
esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle
riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il
Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In
caso di parita' di voti, prevale quello del Presidente.
6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il
presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione
della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui
nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio,
diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente
dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto
dall'articolo 13, comma 7.
7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a
richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di
questioni di carattere intersettoriale.
8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei
singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.
Nota all'art. 14:
- Per il testo degli articoli 16, 47, 69 e 128 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, si veda in nota all'art. 6.
Capo III
Istituti centrali e istituti con finalita' particolari
Art. 15.
Istituti centrali e dotati di autonomia speciale
1. Sono istituti centrali:
a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane
e per le informazioni bibliografiche;
c) l'Opificio delle pietre dure;
d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio
archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la
patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro
degli archivi di Stato;
f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6, comma 3
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra
alla Discoteca di Stato.
2. Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a), b) ed e),
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22
del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805,
fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione
dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:
a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
Pompei;
b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;
c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Venezia e dei
comuni della Gronda lagunare;
d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli;
e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Roma;
f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Firenze;
g) 1'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che
subentra all'Istituto centrale del restauro;
h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
l) il Centro per il libro e la lettura;
m) l'Archivio centrale dello Stato.
4. Rimangono in vigore le disposizioni relative agli istituti con
particolari finalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 805 del 1975, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di
organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della citata legge n. 400 del 1988.
5. Con decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge n. 400 del 1988 gli istituti indicati ai commi 2 e 3
e gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni possono essere riordinati o soppressi; con le stesse
modalita' possono altresi' essere costituiti nuovi organismi dotati
delle medesime forme di autonomia, nel rispetto dell'invarianza della
spesa.
6. Il conferimento degli incarichi di direzione degli Istituti di cui al
presente articolo e' disposto secondo le procedure previste dal decreto
ministeriale 16 maggio 2007. Il relativo contratto e' stipulato tra il
dirigente ed il Direttore generale per l'organizzazione, l'innovazione,
la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
e' il seguente:
"Art. 6 (Organizzazione del Ministero). - 1. L'organizzazione del
Ministero e' stabilita ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
2. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello
Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli istituti
di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonche' agli istituti di cui
all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237.
3. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli archivi
con compiti di definizione delle modalita' tecniche per
l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di
applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni
dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con i
medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli
istituti di cui al comma 2 e possono essere costituiti istituti speciali
per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e
documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni
pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici
per il settore di appartenenza.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805,
recante "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e
ambientali", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 27 gennaio 1976, n. 23.
- Per il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda
in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
citato in nota alle premesse, e' il seguente:
"Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con decreti
ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soprintendenze di cui all'art.
30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in
soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria,
organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di
beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o
architettonico. A ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle
soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle
soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di
cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia puo' essere
attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di
Stato e a soprintendenze archivistiche.".
Capo IV
Amministrazione periferica
Art. 16.
Organi periferici del Ministero
1. Sono organi periferici del Ministero:
a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
b) le soprintendenze:
1) per i beni archeologici;
2) per i beni architettonici e paesaggistici;
3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;
c) le soprintendenze archivistiche;
d) gli archivi di Stato;
e) le biblioteche statali;
f) i musei.
2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono
uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma
1, primo periodo.
3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono
alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi
rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della
direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione,
la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.
Art. 17.
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
coordinano l'attivita' delle strutture periferiche del Ministero di cui
all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti nel
territorio regionale; questi ultimi, pur nel rispetto dell'autonomia
scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono
articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero
e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre
istituzioni presenti nella regione medesima.
2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e
paesaggistici e' conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa
comunicazione al presidente della regione, sentito il segretario
generale.
3. Il direttore regionale, in particolare:
a) esercita sulle attivita' degli uffici di cui all'articolo 16, comma
1, lettere b), c), d), e) ed f), i poteri di direzione, indirizzo,
coordinamento, controllo e, solo in caso di necessita' ed urgenza,
informati il direttore generale competente per materia ed il segretario
generale, avocazione e sostituzione;
b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore
sull'andamento dell'attivita' di tutela svolta;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni
appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza
fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
d) dichiara, su proposta degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1,
lettere b) e f), l'interesse culturale delle cose di proprieta' privata
ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore,
prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti
dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai
proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi
conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed
eroga il contributo di cui all'articolo 37;
g) propone al direttore generale competente, sentite le Soprintendenze
di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai
sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e
trasmette al direttore generale medesimo le proposte di prelazione da
parte della regione, o degli altri alti pubblici territoriali,
accompagnati dalle proprie valutazioni. Su indicazione del direttore
generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la
rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi
dell'articolo 62, comma 3, del Codice;
h) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di
pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a
titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai
sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;
i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli
interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone,
allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi
dell'articolo 32 del Codice;
l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi
degli articoli 106 e 107 del Codice;
m) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in
comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate alle
Soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni
culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio
regionale, sentito il parere dei predetti organi ai sensi dell'articolo
44 del Codice;
n) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza
di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le
competenze di piu' soprintendenze di settore;
o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle
Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di
interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138
del codice;
p) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente,
la stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 3, del codice;
q) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente,
l'esercizio dei poteri sostituivi per l'approvazione dei piani
paesaggistici;
r) propone al direttore generale competente l'adozione in via
sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni
paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del codice;
s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito
della regione di competenza, secondo criteri e direttive fornite dai
competenti organi centrali;
t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei
programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa,
individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni delle
soprintendenze di settore e degli uffici di cui all'articolo 16, comma
1, lettere a), b), c), d), e) ed f);
u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi
e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi
conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di
stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del
pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del codice;
v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di
somme che e' tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in
relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani
finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione,
recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di
tutela dei beni paesaggistici;
aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti
studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e
inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni
ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi,
ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le
regioni, le universita' e le istituzioni culturali e di ricerca;
promuove, in collaborazione con le universita', le regioni e gli enti
locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura
e della qualita' architettonica e urbanistica;
bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione
della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della
regione, attraverso programmi concordati con il ministero della pubblica
istruzione;
cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici
ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;
dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore,
l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi
pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115
del codice;
ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli
interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati
in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di
competenza;
ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici
del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di
speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene
disposta sentita la direzione generale per l'organizzazione,
l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le
relazioni sindacali, nonche' la direzione generale competente per
materia;
gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello
regionale;
hh) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini
dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3,lettera i).
4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere
c), d), i), l), u), bb) e cc), del comma 3, fatti salvi i progetti e le
iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.
5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono
funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla
direzione generale per il bilancio e la programmazione economica la
promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure.
6. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si
articolano negli uffici dirigenziali non generali sotto numericamente
indicati, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura
non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni
dall'emanazione del presente regolamento:
a) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell'Abruzzo, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;
b) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Basilicata, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;
c) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Calabria, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;
d) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Campania, articolata in 12 uffici dirigenziali non generali;
e) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia
Romagna, articolata in 13 uffici dirigenziali non generali;
f) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Friuli-Venezia Giulia, articolata in 5 uffici dirigenziali non generali;
g) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio,
articolata in 16 uffici dirigenziali non generali;
h) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Liguria, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali;
i) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Lombardia, articolata in 10 uffici dirigenziali non generali;
l) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle
Marche, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;
m) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise,
articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;
n) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Piemonte, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali;
o) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Puglia, articolata in 7 uffici dirigenziali non generali;
p) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Sardegna, articolata in 5 uffici dirigenziali non generali;
q) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Toscana, articolata in 17 uffici dirigenziali non generali;
r) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria,
articolata in 5 uffici dirigenziali non generali;
s) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto,
articolata in 9 uffici dirigenziali non generali.
Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, si veda in nota all'art. 1.
- Il testo degli articoli 12, 13, 45, 34, 35, 37, 62, 55, 56, 58, 32,
106, 107, 44, 138, 143 e 38 e' il seguente:
"Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le cose immobili e
mobili indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non piu'
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono
sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata
dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati
conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1,
sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero
medesimo al fine di assicurare uniformita' di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e'
corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I
criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono
stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia
del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della
difesa, anche con il concerto della competente Direzione generale dei
lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e
le modalita' per la predisposizione e la presentazione delle richieste
di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli
altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato
l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse
dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al
demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai
competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione,
qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi
ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si
sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai
fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi generali di
cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il
relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del
presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato
oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento
di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile
al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalita' di monitoraggio
del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui
al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in
qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal
ricevimento della richiesta.". "Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse
culturale). - 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che
ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui all'art. 10,
comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i
soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.".
"Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta). - 1. Il Ministero ha
facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette
ad evitare che sia messa in pericolo l'integrita' dei beni culturali
immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano
alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi
degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti
pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime
nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.".
"Art. 34 (Oneri per gli interventi conservativi imposti). - 1. Gli oneri
per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente
dal Ministero ai sensi dell'art. 32, sono a carico del proprietario,
possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare
rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il
Ministero puo' concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In
tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne
da' comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario,
possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche
mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, nei
limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero
determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o
detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in
materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello
Stato.".
art. 35 (Intervento finanziario del Ministero). - 1. Il Ministero ha
facolta' di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore
o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi
previsti dall'art. 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla
meta' della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o
riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero puo'
concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli
archivi storici previsti dall'art. 30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al
comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali
contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici
fiscali.".
art. 37 (Contributo in conto interessi). - 1. Il Ministero puo'
concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti
di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi
autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente agli
interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul
capitale erogato a titolo di mutuo.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto
di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per
interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il
soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il
particolare valore artistico.".
"Art. 62 (Procedimento per la prelazione). - 1. Il soprintendente,
ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da' immediata
comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel
cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne
da' notizia sul proprio Bollettino ufficiale ed eventualmente mediante
altri idonei mezzi di pubblicita' a livello nazionale, con la
descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di
venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di
prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che
predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura
finanziaria della spesa indicando le specifiche finalita' di
valorizzazione culturale del bene.
3. Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della prelazione,
trasferendone la facolta' all'ente interessato entro venti giorni dalla
ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di
spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante
ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia
medesima. La proprieta' del bene passa all'ente che ha esercitato la
prelazione dalla data dell'ultima notifica.
4. Nei casi di cui all'art. 61, comma 2, i termini indicati al comma 2
ed al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di
novanta, centoventi e centottanta giorni dalla denuncia tardiva o dalla
data di acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia
medesima.".
"Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al demanio culturale).
- 1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non
rientranti tra quelli elencati nell'art. 54, commi 1 e 2, non possono
essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata a
condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la
valorizzazione dei beni;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d'uso
compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali
da non recare danno alla loro conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni
culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela
ai sensi dell'art. 12, comma 7.
"Art. 56 (Altre alienazioni soggette ad autorizzazione). - 1. E'
altresi' soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli
indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici
diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati
all'art. 54, comma 2, lettere a) e c).
2. L'autorizzazione e' richiesta anche nel caso di vendita parziale, da
parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie
di oggetti e di raccolte librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle
costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono
comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore
dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni
tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione".
"Art. 58 (Autorizzazione alla permuta). - 1. Il Ministero puo'
autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonche'
di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri
appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla
permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale
ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.".
"Art. 32 (Interventi conservativi imposti). - 1. Il Ministero puo'
imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli
interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali,
ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui
all'art. 30, comma 4.".
"Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1. Lo Stato, le regioni
e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni
culturali che abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro
destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il
canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione
in uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a
condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la
fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilita' della
destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.
Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore
conservazione del bene".
"Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali).
- 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario
dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni
di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista
nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in
genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono
ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i
calchi da copie degli originali gia' esistenti nonche' quelli ottenuti
con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. Le
modalita' per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto
ministeriale.".
"Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). - 1. I direttori degli
archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito
raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e
scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al
fine di consentirne la fruizione da parte della collettivita', qualora
si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino
significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purche' la loro
custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque anni e si
intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto,
qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la
disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima
della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei
beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le
relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del
Ministero. L'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei
relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito, previo assenso del
competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti
pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite
ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.".
"Art. 138 (Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico). -
1. Su richiesta del direttore regionale, della regione o degli altri
enti pubblici territoriali interessati, la commissione di cui all'art.
137 acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e
gli uffici regionali e provinciali, procede alla consultazione dei
comuni interessati e, ove lo ritenga, di esperti, valuta la sussistenza
del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui
all'art. 136 e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico.
La proposta e' motivata con riferimento alle caratteristiche storiche,
culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o delle
aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui
ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le
prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'art. 143,
comma 1.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico
contengono una specifica disciplina di tutela, nonche' l'eventuale
indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree
cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano
paesaggistico da approvare o modificare.
3. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione
dell'atto di iniziativa. Decorso infruttuosamente il predetto termine,
la proposta e' formulata dall'organo richiedente o, in mancanza, dagli
altri soggetti titolari di organi statali o regionali componenti della
commissione, entro il successivo termine di trenta giorni.".
"art. 143 (Piano paesaggistico) - 1. L'elaborazione del piano
paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi
delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro
interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da
tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle
aree di cui al comma 1 dell'art. 142 e determinazione della specifica
disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso
l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di
vulnerabilita' del paesaggio, nonche' la comparazione con gli altri atti
di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'art. 135;
e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e
l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri
connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri
di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli
immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle
aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi
di valorizzazione;
h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli
interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico,
alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati
allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'art. 134, comma 1,
lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli
articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia
e di utilizzazione.
2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di
opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree
nelle quali la loro realizzazione e' consentita sulla base della
verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di
gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere
e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce
anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti
urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'art.
145.
3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei
piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale
deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano
elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare
ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo
il piano e' approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente
tale termine, il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del
Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresi' i presupposti, le
modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare
riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai
sensi degli articoli 140 e 141.
4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo
di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli
146 e 147 il parere del soprintendente e' obbligatorio, ma non
vincolante.
5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 puo'
altresi' prevedere:
a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'art. 142 e non
oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138,
140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi puo'
avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al
rilascio del titolo edilizio, della loro conformita' alle previsioni del
piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle
quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero
ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di
cui all'art. 146.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e'
subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 145.
7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che
consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione
paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un periodo di
monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni
vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera
a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi
realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione
delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo
dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai
comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la
conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la
gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti.".
"Art. 38 (Accessibilita' del pubblico ai beni culturali oggetto di
interventi conservativi). - 1. I beni culturali restaurati o sottoposti
ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello
Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in
conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalita'
fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi
fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione
dell'onere della spesa ai sensi dell'art. 34 o della concessione del
contributo ai sensi dell'art. 35.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali
dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia
degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei
beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del
soprintendente, al comune o alla citta' metropolitana nel cui territorio
si trovano gli immobili.".
- Per il testo dell'art. 60 del medesimo decreto legislativo, si veda in
nota all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo, si veda
in nota all'art. 7.
- La legge 29 luglio 1949, n. 717, recante "Norme per l'arte negli
edifici pubblici", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre
1949, n. 237.
- Il testo dell'art. 115 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e' il seguente:
"Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di valorizzazione dei
beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o
indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative
interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale
tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta
anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione a terzi delle
attivita' di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da
parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti
giuridici costituiti ai sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano
conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di
evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici
progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati
all'art. 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali
concessionari delle attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono
alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di
valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di
gestione indicate ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione
comparativa in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in
forma indiretta e' attuata nel rispetto dei parametri di cui all'art.
114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni,
i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'art. 112, comma 5,
regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di
valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono
determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli
qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da erogare,
nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio
sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti
per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivita' di
valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'art. 112,
comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche dalle
amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte
del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal
contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente
stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni
pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione,
senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di
cui all'art. 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni
culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della
valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli
effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo
periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono
assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del
loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere
collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio
delle attivita' medesime, previamente individuati nel capitolato
d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente
articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Art. 18.
Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici,
storici, artistici ed etnoantropologici
1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b, svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
a) unificano e aggiornano le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito
della regione di competenza, secondo criteri definiti dalle competenti
direzioni centrali;
b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui
beni culturali;
c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di
ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni
culturali;
d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;
e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti
territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;
f) amministrano e controllano beni dati in consegna;
g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e
convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi
conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di
stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del
pubblico;
h) istruiscono e propongono i provvedimenti di verifica dell'interesse
culturale;
i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale
competente i provvedimenti relativi a beni di proprieta' privata;
l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di
ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il
trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti
pubblici come identificati dal Codice;
m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e
pecuniarie previste dal Codice;
n) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente
l'esercizio del diritto di prelazione;
o) esercitano i compiti in materia di tutela del paesaggio ad esse
affidati in base al Codice;
p) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.
Art. 19.
Comitati regionali di coordinamento
1. Il Comitato regionale di coordinamento e' organo collegiale a
competenza intersettoriale.
2. Il Comitato esprime pareri:
a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di
interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree
suscettibili di tutela intersettoriale, nonche' in merito alle proposte
di prescrizioni di tutela indiretta;
b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere
generale concernente la materia dei beni culturali.
3. Il Comitato e' presieduto dal direttore regionale ed e' composto dai
soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si
esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione
e' integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti
in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui
al comma 2, lettera b).
4. Le sorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei
Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 20.
Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 521, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto ii quanto previsto dall'articolo
1, comma 404 della medesima legge n. 296 del 2006, le dotazioni
organiche del personale dirigenziale, delle aree funzionali e delle
posizioni economiche del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle
A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte
integrante.
2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale sono
rideterminate in riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, su proposta del Ministro per i beni e
le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma
404, lettera f), e comma 408, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Note all'art. 20:
- Il testo del comma 521 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, citata in nota alle premesse, e' il seguente:
"521. Le modalita' di assunzione di cui al comma 519 trovano
applicazione anche nei confronti del personale di cui all'art. 1, commi
da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei
requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo
onere a carico del fondo previsto dall'art. 1, comma 251, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto
disposto dall'art. 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.".
- Per il testo del comma 404 dell'art. 1 della legge medesima si veda in
nota alle premesse.
- Il testo del comma 408 dell'art. 1 della legge medesima e' il
seguente:
"408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e
tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla
normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza,
previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le
risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente
ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti
piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more
dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove
assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche
alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.".
Art. 21.
Norme finali e abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2004, n. 173, e successive modificazioni.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento da'
luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del
CCNL per il personale dirigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Rutelli, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa-Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme
istituzionali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 149
Note all'art. 21:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173,
si veda in nota alle premesse.
- L'articolo 20 del C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'area I
e' il seguente:
"Art. 20 (Conferimento incarichi dirigenziali). - 1. Tutti i dirigenti,
appartenenti al ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato,
hanno diritto ad un incarico. L'incarico viene conferito, con
provvedimento dell'amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 19
del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il provvedimento individua
l'oggetto, la durata dell'incarico, e gli obiettivi da conseguire, con
riferimento alle priorita', ai piani ed ai programmi definiti
dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali
modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto.
2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165
del 2001, in base ai seguenti criteri generali:
natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
attitudini e capacita' professionale del singolo dirigente, valutate
anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli
obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di
indirizzo del Ministro;
rotazione degli incarichi, la cui applicazione e' finalizzata a
garantire la piu' efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in
relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi
di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della
professionalita' dei dirigenti.
3. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il
dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane,
finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e
dell'oggetto del provvedimento, nonche' ai risultati da conseguire.
4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto
individuale con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di quanto previsto dal
presente C.C.N.L., viene definito il corrispondente trattamento
economico.
5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono
essere rinnovati. La durata degli stessi e' correlata agli obiettivi
prefissati e non puo' essere inferiore a tre anni ne' superiore a cinque
anni. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto
legislativo 165 del 2001 la durata e' stabilita dal decreto legislativo
medesimo.
6. La revoca anticipata rispetto alla scadenza puo' avere luogo solo per
motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito
all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza
delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
7. L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalita' di
cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
eta'. In tali casi l'incarico, la cui durata viene correlata al
raggiungimento del predetto limite, cessa automaticamente, anche nelle
ipotesi previste dall'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e
successive modificazioni.
8. I criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla
revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonche'
quelli concernenti le relative procedure, sono oggetto dell'informazione
preventiva di cui all'art. 6 (Informazione).
9. Le amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il
tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare
la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuita'
dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del
buon andamento e dell'imparzialita' delle pubbliche amministrazioni
stesse.
10. Ciascuna amministrazione deve, altresi', assicurare la pubblicita'
ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti
dirigenziali vacanti e cio' anche al fine di consentire agli interessati
l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per il conferimento
di incarichi in relazione alle posizioni dirigenziali disponibili.".
TABELLA A
(Prevista dall'articolo 20, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA
Dirigenti di prima fascia | 32
Dirigenti di seconda fascia | 216*
| ------
Totale dirigenti | 248
* di cui n. 6
presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
TABELLA B
(Prevista dall'articolo 20, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA POSIZIONI ECONOMICHE
=====================================================================
Posizione economica | Dotazione organica
=====================================================================
C3 | 2.919
C2 | 2.352
C1 | 1.219
B3 | 7.846
B2 | 3.459
B1 | 3.429
A1 | 1.820
| --------
Totale | 23.044