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Regione Puglia
Legge Regionale n. 14 del 04-06-2007
Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia.
(B.U.R. Puglia n. 83 del 7-6-2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo
monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di
difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e
caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.
2. La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta
disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945,
n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo), e
dalle norme applicative regionali.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta
di ulivo possiede età plurisecolare deducibile da:
a) dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a
centimetri 100, misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo; nel
caso di alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo
ottenuto ricostruendo la forma teorica del tronco intero;
b) oppure accertato valore storico-antropologico per citazione o
rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.
2. Può prescindersi dai caratteri definiti al comma 1 nel caso di alberi
con diametro compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo,
nel caso di tronco frammentato, la forma teorica del tronco intero nei
seguenti casi:
a) forma scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata,
portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari);
b) riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità;
c) localizzazioni in adiacenza a beni di interesse storico-artistico,
architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3. Il carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che
presentano una percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali
all’interno dell’unità colturale, individuata nella relativa particella
catastale.
TITOLO II
RILEVAZIONE SISTEMATICA E TUTELA
ARTICOLO 3
(Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali)
1. È istituita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi
monumentali,
che ha sede presso l’Assessorato regionale all’ecologia ed è composta
da:
a) un dirigente o funzionario nominato dall’Assessore regionale
all’ecologia, con funzioni di Presidente;
b) un dirigente o funzionario nominato dall’Assessore regionale
all’assetto del territorio o suo delegato;
c) un dirigente o funzionario nominato dall’Assessore regionale alle
risorse agroalimentari o suo delegato;
d) un rappresentante indicato dalla Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio per la Puglia;
e) un rappresentante indicato dal Comando regionale del Corpo forestale
dello Stato;
f) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste
regionali riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia
di danno ambientale) e successive modificazioni, con specifica
competenza nella tutela del paesaggio;
g) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, con specifica
competenza nel settore olivicolo e/o forestale;
h) un rappresentante delle associazioni agrituristiche riconosciute ai
sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modificazioni;
i) un rappresentante del Dipartimento di scienze delle produzioni
vegetali dell’Università degli studi di Bari;
j) un rappresentante del Dipartimento di scienze agroambientali, chimica
e difesa vegetale dell’Università di Foggia.
2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario
designato dall’Assessore regionale all’ecologia.
3. Le proposte di nomina devono pervenire, a seguito di richiesta
dell’Assessore all’ecologia, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. La Commissione è validamente costituita,
con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.
4. La Commissione svolge relativamente agli alberi monumentali i
seguenti compiti:
a) formulare pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri e
sulla scheda di identificazione degli alberi monumentali;
b) validare le segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche
effettuate per incarico della Giunta regionale;
c) formulare pareri in merito all’inclusione degli alberi monumentali
segnalati nell’elenco degli ulivi monumentali di cui all’articolo 5 o
nell’albo regionale di cui all’ articolo 18;
d) suggerire forme integrate di tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale in oggetto, comprese le misure di politica agricola e
forestale idonee a tal fine e la promozione di attività di ricerca;
e) esprimere parere obbligatorio e vincolante sull’eventuale
abbattimento e/o spostamento degli alberi monumentali inseriti nell’albo
regionale di cui all’articolo 18 e nell’elenco di cui all’articolo 5.
5. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su
richiesta dell’Assessore all’ecologia o dell’Assessore all’assetto del
territorio o dell’Assessore alle risorse agroalimentari o su richiesta
di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione
sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei
componenti.
6. La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento
del Consiglio regionale. Essa svolge la sua attività fino
all’insediamento dei nuovi componenti.
7. Ai membri della Commissione esterni al personale della Regione Puglia
spettano il gettone di presenza e le altre eventuali indennità previste
dalle leggi regionali vigenti in materia.
ARTICOLO 4
(Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, approva, con proprio
provvedimento, su proposta della Commissione tecnica per la tutela degli
alberi monumentali, la scheda di rilevazione degli ulivi e degli uliveti
monumentali della Puglia allo scopo di predisporne il rilevamento
sistematico e la relativa identificazione.
2. La scheda deve essere predisposta per la raccolta di dati e
informazioni dettagliate relative a:
a) univoca localizzazione;
b) proprietà;
c) dimensione e numero delle piante;
d) caratteristiche monumentali, paesaggistico-ambientali,
storico-culturali, tipologie colturali.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara
avviato il rilevamento sistematico degli ulivi e uliveti monumentali,
che può effettuarsi anche attraverso la stipula di convenzioni e
protocolli di intesa con altri enti o organizzazioni. Singoli cittadini,
associazioni, organizzazioni, enti pubblici e loro articolazioni possono
segnalare l’esistenza di ulivi e/o uliveti monumentali da sottoporre a
tutela e valorizzazione.
ARTICOLO 5
(Elenco degli ulivi e uliveti monumentali)
1. A seguito della rilevazione sistematica e delle segnalazioni
degli ulivi monumentali la Giunta regionale, su proposta
dell’Assessorato all’ecologia, sentito il parere della Commissione
tecnica di cui all’articolo 3, predispone e aggiorna annualmente
l’elenco degli ulivi monumentali della regione Puglia e determina le
risorse finanziarie destinate alla loro tutela e valorizzazione.
2. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Tale elenco
contiene anche le indicazioni catastali utili per l’individuazione delle
singole proprietà. I proprietari dei suoli possono, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia, proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il
provvedimento di cui al presente comma.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica di
cui all’articolo 3, decide sulle opposizioni ricevute e approva in via
definitiva l’elenco degli ulivi monumentali. Tale elenco è sottoposto a
nuova pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
ARTICOLO 6
(Tutela degli ulivi monumentali)
1. Con la pubblicazione definitiva dell’elenco, gli uliveti
monumentali sono automaticamente sottoposti a vincolo paesaggistico in
quanto assimilati a beni diffusi del paesaggio e come tali devono essere
individuati negli strumenti urbanistici comunali. Per essi saranno
previste adeguate forme di valorizzazione.
2. Ad ogni ulivo monumentale é attribuito un codice di identificazione
univoco, anche nel caso in cui quest’ultimo ricada in uliveto
monumentale.
3. Gli uliveti monumentali sono sottoposti alle prescrizioni di cui al
punto 4 dell’articolo 3.14 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del
Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P).
4. Per la tutela e la manutenzione degli ulivi monumentali e delle aree
sulle quali essi insistono, la Regione Puglia e gli enti locali,
nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni
con gli imprenditori agricoli, stipulate ai sensi dell’articolo 15 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57). Tali convenzioni sono stipulate
prioritariamente con i coltivatori diretti e con gli imprenditori
agricoli professionali.
TITOLO III
AZIONI DI PROMOZIONE
ARTICOLO 7
(Menzione speciale “Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia”)
1. E’ istituita la menzione speciale “Olio extravergine degli ulivi
secolari di Puglia”, che può essere utilizzata da tutti i produttori di
olio extravergine ottenuto da drupe provenienti da ulivi e uliveti
monumentali inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5.
2. La menzione speciale può essere associata a quella prevista da marchi
di denominazione di origine protetta (DOP) o di indicazione geografica
protetta (IGP), da marchi collettivi.
3. Alla promozione dei prodotti che godono della menzione speciale
provvede la Regione Puglia, a proprie spese, nei limiti degli appositi
stanziamenti di bilancio e utilizzando i finanziamenti europei previsti
dal programma di sviluppo rurale, anche su istanza dei proprietari o di
associazioni di proprietari e degli aventi diritto, mediante avvio di
appositi accordi commerciali, promozione di consorzi di produttori,
partecipazione a fiere e manifestazioni, promozione mediante canali
pubblicitari.
ARTICOLO 8
(Promozione del paesaggio ulivetato)
1. La Regione Puglia promuove l’immagine del paesaggio ulivetato
della Puglia, in particolare degli ulivi e uliveti monumentali e delle
loro produzioni, anche a fini turistici.
2. In considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali,
ambientali e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale
degli ulivi secolari, l’Assessorato al turismo e industria alberghiera,
di concerto con l’Assessorato all’ecologia, sentita la Commissione
tecnica per la tutela degli alberi monumentali di cui all’articolo 3,
promuove uno specifico progetto di valorizzazione turistica, da
realizzarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Nell’ambito dell’applicazione della politica agricola comunitaria e
in particolare del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20
luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo
all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei
grassi, e successive modifiche e integrazioni, la Regione Puglia
promuove azioni nei confronti del Ministero delle politiche agricole e
forestali e della stessa Unione europea volte a intraprendere operazioni
collettive di mantenimento in produzione degli ulivi monumentali ad alto
valore storico-culturale-ambientale e/o a rischio di abbandono.
4. La Regione Puglia promuove, indirizza e sostiene le attività delle
organizzazioni agricole e degli operatori del settore olivicolo volte a
perseguire gli obiettivi sopra definiti.
ARTICOLO 9
(Premialità a favore degli uliveti monumentali)
1. Gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da
ulivi monumentali hanno priorità nei finanziamenti regionali, nazionali
e comunitari per la realizzazione di progetti con finalità di
mantenimento in coltura degli ulivi monumentali, miglioramento
qualitativo del prodotto, recupero e manutenzione del paesaggio rurale.
TITOLO IV
DIVIETI E DEROGHE - FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA - SANZIONI
ARTICOLO 10
(Divieti)
1. E’ vietato il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il
commercio degli ulivi monumentali inseriti nell’elenco regionale di cui
all’articolo 5.
ARTICOLO 11
(Deroghe)
1. Per gli ulivi e gli uliveti monumentali di cui all’articolo 5
possono essere concesse deroghe ai divieti di cui all’articolo 10
esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui
procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. E’ in ogni caso vietato destinare e trasportare le piante di cui al
comma 1 per scopi vivaistici e/o ornamentali.
3. Le deroghe possono essere concesse, con le vigenti procedure relative
all’applicazione della l. 144/1951 e delle norme applicative regionali,
soltanto previa acquisizione del parere vincolante della Commissione
tecnica di cui all’articolo 3, che deve valutare la sussistenza delle
condizioni che possono consentire l’espianto, le sue finalità, la
documentata inesistenza di soluzioni alternative, l’esistenza di un
apposito progetto di reimpianto.
4. E’ fatta salva la procedura di valutazione di incidenza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni, nel
caso siano interessati siti di “Rete Natura 2000” (proposti siti di
importanza comunitaria - pSIC, zone di protezione speciale -ZPS, zone
speciali di conservazione -ZSC) e il nulla-osta dell’Ente di gestione
nel caso di aree protette nazionali e regionali (legge 6 dicembre 1991,
n. 394 - Legge quadro sulle aree protette - e legge regionale 24 luglio
1997, n. 19 -Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali
protette nella regione Puglia).
5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo hanno
validità improrogabile di due anni.
ARTICOLO 12
(Reimpianto di ulivi plurisecolari)
1. L’operazione di reimpianto di ulivi monumentali di cui
all’articolo 11 è a totale carico del realizzatore dell’opera.
2. L’operazione di cui al comma 1 deve avvenire in aree libere degli
stessi lotti di intervento o, subordinatamente, in altre aree di
proprietà privata o pubblica del territorio comunale o di comuni
viciniori.
3. Le comunità montane, le amministrazioni comunali e provinciali e gli
enti di gestione delle aree naturali protette possono individuare aree
di loro proprietà o di cui acquisiscono la disponibilità per il
reimpianto di ulivi monumentali e attivare convenzioni per la loro
manutenzione, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le aree destinate al
reimpianto non possono essere scelte tra quelle coperte da vegetazione
arborea o arbustiva spontanea o che facciano parte di habitat naturali
di interesse comunitario (dir. 92/43/CEE).
4. Gli enti di cui al comma 3 comunicano la presenza di aree destinate
al reimpianto di ulivi monumentali e le loro caratteristiche
all’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari, che redige un
elenco delle aree disponibili per il reimpianto degli ulivi monumentali,
consultabile presso gli uffici provinciali per l’agricoltura (UPA).
5. Gli alberi da reimpiantare possono essere spostati soltanto se
accompagnati da apposita autorizzazione rilasciata dall’UPA competente,
indicante l’area di espianto e quella del successivo reimpianto. Il
mancato reimpianto è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 17.
6. Gli enti che individuano aree per il reimpianto di ulivi monumentali
e che riservano quote dei bilanci comunali alla tutela e valorizzazione
degli stessi, o che prevedono agevolazioni fiscali per gli imprenditori
agricoli proprietari di suoli interessati da uliveti monumentali, hanno
priorità nell’accesso a finanziamenti regionali per la realizzazione di
progetti con finalità di tutela del patrimonio naturale e del paesaggio.
ARTICOLO 13
(Opere di miglioramento fondiario)
1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con
notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell’elenco di cui
all’articolo 5 sono unicamente quelle di rinfittimento dell’uliveto
stesso, o che prevedano la realizzazione di colture consociate, da
eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti.
2. Il rinfittimento deve essere effettuato con piante di ulivo di
varietà locale e/o di varietà previste dai relativi disciplinari di
produzione delle DOP.
3. Negli uliveti monumentali può altresì essere consentita, se richiede
limitati spostamenti di ulivi monumentali all’interno della stessa
particella catastale, la realizzazione di piccole opere a servizio
dell’attività agricola.
4. Le opere di cui al comma 3 sono sottoposte al parere della
Commissione di cui all’articolo 3.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate con le medesime modalità previste
per i piani di miglioramento aziendale.
ARTICOLO 14
(Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese)
1. Alla fine di ogni anno, gli ispettorati provinciali
dell’agricoltura, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione
della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310 (Direttive per
l’esercizio della delega ai capi dell’ispettorati provinciali
dell’agricoltura concernente l’autorizzazione all’abbattimento di alberi
d’ulivo) e delle domande di espianto degli ulivi e delle deroghe e
autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 11 e 13, inviano alla
Commissione di cui all’articolo 3 una dettagliata relazione sulle
modifiche intervenute nel paesaggio ulivetato del territorio di propria
competenza.
ARTICOLO 15
(Regime transitorio)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della
presente legge e la data di pubblicazione definitiva dell’elenco degli
ulivi monumentali di cui all’articolo 5, e comunque per non più di tre
anni, è vietato su tutto il territorio regionale il danneggiamento,
l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi plurisecolari
rispondenti a una delle caratteristiche indicate nell’articolo 2.
ARTICOLO 16
(Funzioni di controllo e sorveglianza)
1. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla
presente legge sono demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività
di controllo può altresì essere svolta dalle polizie provinciali e
municipali, dalle guardie di caccia e pesca e dalle guardie ecologiche
volontarie di cui alla legge regionale 28 luglio 2003, n. 10
(Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica). Verifiche
e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse possono
essere effettuati anche dal personale appositamente delegato dagli
uffici provinciali per l’agricoltura e dagli ispettorati ripartimentali
delle foreste.
ARTICOLO 17
(Sanzioni)
1. Dalla data di pubblicazione dell’elenco degli ulivi monumentali
di cui all’articolo 5 e fatto salvo il concorso con altre e più gravi
violazioni, chiunque violi le norme contenute negli articoli 10, 11, 12,
13 e 15 viene punito con una sanzione amministrativa da un minimo di
euro 3 mila a un massimo di euro 30 mila per ogni pianta interessata,
sino a un massimo di euro 250 mila. Gli importi provenienti da dette
sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti
dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative
in materia dei beni culturali e ambientali" dell’unità previsionale di
base 3.4.2 del bilancio regionale e devono essere utilizzate per gli
scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge.
TITOLO V
TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI ALBERI
ARTICOLO 18
(Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14)
1. L’articolo 30 (Tutela paesaggistica alberi) della legge regionale
31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 ), è sostituito dal
seguente:
“ Art. 30
(Tutela paesaggistica degli alberi)
1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale all’ecologia l’albo degli
“Alberi monumentali”, nel quale sono iscritti gli alberi di qualsiasi
essenza spontanea o coltivata, anche in esemplari isolati, che, per le
loro caratteristiche di monumentalità, costituiscono elemento
caratteristico del paesaggio. Nell’albo possono anche essere iscritti
esemplari arborei che rivestano importanza storica e culturale.
2. Nell’ambito del patrimonio arboreo della regione particolare
rilevanza assume la presenza di alberi secolari di carrubo. A tal fine
sono sottoposti alle norme di tutela di cui all’articolo 6, comma 1,
tutti gli alberi di carrubo che presentano diametro uguale o superiore a
centimetri 80 misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo.
3. Alla formazione e aggiornamento dell’albo provvede l’Assessorato
regionale all’ecologia su segnalazione degli ispettorati ripartimentali
delle foreste, degli uffici provinciali dell’agricoltura, nonché di
altri enti pubblici, delle associazioni ambientaliste, delle
organizzazioni professionali agricole e di singoli cittadini.
4. L’Assessorato regionale all’ecologia può provvedere
all’individuazione degli alberi monumentali anche attraverso rilevamenti
sistematici realizzati anche in collaborazione con altri enti.
L’inserimento di esemplari nell’albo degli “Alberi monumentali” viene
notificato ai proprietari dei medesimi.
5. Gli alberi monumentali iscritti all’albo regionale vengono
individuati da apposite tabelle alla cui realizzazione e posa in opera
provvede la Regione Puglia, anche attraverso appositi accordi con le
amministrazioni provinciali.
6. E’ fatto divieto di danneggiare in qualsiasi maniera, tagliare e
spiantare gli alberi monumentali iscritti all’albo di cui al presente
articolo.
7. Deroghe all’espianto e al taglio sono ammesse per motivi eccezionali,
quali la morte delle piante, gravi fitopatie o gravi danni da eventi
naturali.
8. Il taglio e l’espianto sono subordinati all’autorizzazione degli
ispettorati ripartimentali delle foreste, che provvedono a effettuare i
controlli per accertare che ne ricorrano le condizioni.
9. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta una
sanzione amministrativa da euro 3 mila a euro 30 mila per albero, che
affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle
indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in
materia dei beni culturali e ambientali" dell’unità previsionale di base
3.4.2 del bilancio regionale.
TITOLO VI
NORMA FINANZIARIA
ARTICOLO 19
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini della presente
legge si provvede mediante l’istituzione di un nuovo capitolo nello
stato di previsione dell’esercizio finanziario 2007 “Spese per la tutela
e la valorizzazione degli alberi di interesse monumentale” con una
dotazione di euro 200 mila e la riduzione di pari importo del capitolo
581011 “Spese per la costituzione delle aree protette regionali (l.r.
19/1997)” dell’unità previsionale di base 14.1.1 del medesimo bilancio.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1
della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 4 giugno 2007
VENDOLA