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Regione Valle d'Aosta
Legge Regionale n. 13 dell'1-6-2007
Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18.
(B.U.R. Valle d'Aosta n. 26 del 26.6.2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto)
1. La presente legge, considerato l’interesse generale alla
salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici del territorio
regionale, la quale si esplica tramite la valorizzazione degli elementi
tradizionali che, nel tempo, si sono sedimentati in seguito all’opera
dell’uomo, disciplina gli interventi diretti ad assicurare il
mantenimento di tali elementi tradizionali, con riferimento ai tetti
delle costruzioni con manto di copertura in lose di pietra.
2. La presente legge in particolare:
a) stabilisce i criteri per la definizione degli ambiti territoriali e
delle tipologie delle costruzioni il cui manto di copertura del tetto
deve essere realizzato in lose di pietra;
b) definisce le caratteristiche fisico-petrografiche e meccaniche delle
lose e la finitura visiva del manto di copertura;
c) stabilisce i criteri per la determinazione dell’entità dei contributi
economici concedibili.
ARTICOLO 2
(Obbligo di esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di
pietra. Formazione degli operatori)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, il manto di copertura
dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra
aventi le caratteristiche di cui all’articolo 3.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevalgono su quelle incompatibili
dei piani regolatori generali comunali (PRGC) e dei regolamenti edilizi
comunali relative al manto di copertura dei tetti delle costruzioni.
3. La Regione promuove iniziative di formazione rivolte agli operatori
del settore al fine di diffondere e migliorare le tecniche di
realizzazione dei manti di coperture dei tetti delle costruzioni con
lose di pietra.
ARTICOLO 3
(Caratteristiche delle lose di pietra)
1. Le lose di pietra da impiegare nei manti di copertura dei tetti
delle costruzioni devono presentare caratteristiche fisico-petrografiche
e meccaniche atte a garantire nel tempo la durata del materiale. La
Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le predette
caratteristiche sulla base dei seguenti criteri:
a) assorbimento dell’acqua;
b) resistenza alla trazione indiretta mediante flessione;
c) resistenza al gelo;
d) resistenza all’alterazione causata dagli agenti atmosferici;
e) assenza significativa di pirite;
f) uniformità delle caratteristiche di aspetto delle lose;
g) modalità esecutive di posa in opera delle lose. In ogni caso, le lose
devono presentare superficie a spacco secondo piani naturali e contorno
irregolare a spacco; la pezzatura degli elementi non deve essere
superiore a 0,80 metri quadrati e la dimensione lineare degli elementi
costituenti la linea di gronda del manto non può superare 0,80 metri; la
posa in opera nella sua disomogeneità deve, inoltre, rispettare un
criterio di decrescenza dimensionale dalla base del tetto verso il
colmo.
2. Al fine di orientare l’attività di vigilanza di cui all’articolo 11,
sono definite con deliberazione della Giunta regionale le modalità di
prelievo di campioni delle lose utilizzate e le modalità di esecuzione
delle prove fisico-petrografiche e meccaniche da eseguire sugli stessi.
3. Le lose utilizzate devono essere corredate di idonea certificazione
attestante la loro provenienza, nonché di garanzia attestante la
conformità alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, la cui
durata è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 4
(Installazione di impianti tecnologici)
1. Sulle costruzioni soggette all’obbligo di cui all’articolo 2,
comma 1, è consentita l’installazione di apparecchiature e di impianti
tecnologici che utilizzino fonti rinnovabili di energia. Negli
interventi di nuova edificazione ed in quelli in cui sia previsto il
completo rifacimento del manto di copertura e della relativa orditura
principale e secondaria debbono osservarsi le seguenti condizioni:
a) le apparecchiature e gli impianti tecnologici risultino inseriti
nella struttura del tetto, senza rilevanti parti emergenti dal profilo
esterno del manto di copertura nel caso di pacchetti con isolamento;
b) sia limitato il più possibile lo spessore della sottostruttura
d’ancoraggio degli impianti nel caso di pacchetti di copertura senza
isolamento o che presentino il solo assito sottolosa.
ARTICOLO 5
(Deroghe)
1. In deroga all’obbligo di cui all’articolo 2, comma 1, può essere
consentito l’impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di
pietra nei casi in cui il contesto territoriale, la vicinanza o meno di
agglomerati abitati, la presenza di manufatti edilizi specifici
presentino caratteristiche tipologiche e visive congrue rispetto a tale
impiego e nei seguenti, ulteriori casi:
a) costruzioni direttamente funzionali agli impianti di risalita quando
le stesse, per modalità ed esigenze costruttive e di uso, non siano
realizzate con tecniche e materiali tradizionali;
b) costruzioni esistenti con tipologia che esclude, dal punto di vista
estetico, statico o strutturale dell’edificio, l’impiego del manto di
copertura in lose di pietra quali, in particolare, le costruzioni con
tetto in legno o in materiale formalmente coerente con lo stile
architettonico dell’edificio stesso, individuate nelle cartografie
elaborate dai Comuni ai sensi dell’articolo 6. Con riferimento alle
problematiche di tipo statico e strutturale, l’esclusione dall’obbligo
di copertura del tetto con lose di pietra è subordinata alla
presentazione, in fase progettuale, di una relazione di calcolo
attestante la presenza di tali problematiche, redatta e sottoscritta da
un tecnico abilitato;
c) costruzioni destinate ad attività non residenziali con superficie
coperta superiore a 500 metri quadrati o che, in conformità agli
strumenti urbanistici vigenti, siano dotate o previste con copertura
piana o con falde con pendenza non idonea all’impiego delle lose di
pietra;
d) immobili sottoposti a notifica o classificati quali documenti o
monumenti dai piani regolatori generali comunali, per i quali il tipo di
materiale di copertura del tetto è stabilito, caso per caso, in sede di
autorizzazione degli interventi, dalla struttura regionale competente in
materia di beni culturali e paesaggistici;
e) costruzioni per il ricovero del bestiame e annessi a destinazione
rurale o pertinenziali all’attività agricola;
f) costruzioni o impianti di pubblica utilità che, per esigenze
architettoniche o tecniche, richiedano materiali di copertura diversi
dalle lose di pietra;
g) bivacchi e rifugi alpini;
h) piccoli annessi di nuova costruzione che non superino il 20 per cento
della superficie coperta di costruzioni esistenti, provviste di manto di
copertura diverso dalle lose di pietra, con esclusione di quelli
compresi nelle zone territoriali di tipo A del PRGC;
i) ampliamenti di edifici esistenti, o costruzione di piccoli annessi
destinati a legnaia e deposito e di piccole coperture a protezione degli
accessi esistenti ammessi nelle zone di tipo A dai PRGC vigenti, con la
finalità di evidenziare tipologicamente e costruttivamente i nuovi
manufatti rispetto al tessuto storico originario. Il Comune definisce
tipologie costruttive omogenee per ciascuna zona;
j) interventi di manutenzione ordinaria del pacchetto di copertura, ivi
compresi gli interventi sugli strati di isolanti.
2. Salvo che per le costruzioni di cui al comma 1, lettere b) e d),
l’impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra è
direttamente autorizzato dal Comune sul cui territorio è ubicata la
costruzione.
ARTICOLO 6
(Individuazione cartografica degli ambiti e delle costruzioni non
sottoposti all’obbligo di copertura del tetto con lose di pietra)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i Comuni individuano con apposita cartografia gli ambiti e le
costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura del tetto con lose di
pietra, con particolare riferimento:
a) alle costruzioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);
b) agli ambiti di insediamento recente o di futura urbanizzazione aventi
caratteri di paesaggio urbano o fortemente connotati da strutture
produttive.
2. La Giunta regionale, sulla base dell’esito dell’istruttoria tecnica
condotta dalle strutture regionali competenti in materia di tutela
storico-architettonica e paesaggistica, approva con propria
deliberazione le cartografie di cui al comma 1; con la medesima
procedura sono approvate le varianti alle cartografie di cui al comma 1.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino
ufficiale della Regione.
4. In caso di inadempienza da parte del Comune, la Giunta regionale
assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per l’adozione della
cartografia; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale,
sentito il Comune inadempiente, adotta i provvedimenti necessari.
ARTICOLO 7
(Contributi. Esercizio delle relative funzioni)
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2002, n.
1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della
Regione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 7
dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), da
ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 16
agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di
funzioni amministrative agli enti locali), e in relazione all’obbligo di
cui all’articolo 2, comma 1, spetta ai Comuni, singolarmente o in forma
associata tramite le Comunità montane, di concedere, ai soggetti tenuti
al predetto obbligo, i contributi a fondo perduto determinati con le
modalità di cui all’articolo 8.
2. Nelle more dell’adozione delle deliberazioni di cui all’articolo 11
della l.r. 54/1998, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla
Regione per il tramite della struttura regionale competente in materia
di edilizia residenziale e le risorse finanziarie occorrenti sono poste
a carico del bilancio regionale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione fino al
31 dicembre 2008.
4. L’assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie è disposta con le
modalità di cui all’articolo 11 della l.r. 54/1998.
ARTICOLO 8
(Modalità di determinazione dei contributi)
1. La misura unitaria del contributo è commisurata alla differenza
di costo in opera tra un tetto con manto di copertura in lose di pietra
aventi le caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, e
un tetto con manto di copertura in tegole della migliore qualità,
strutturati per assicurare uguali prestazioni protettive e previsti in
località site a quota 1300 metri sul livello del mare.
2. La misura unitaria teorica del contributo è stabilita, entro il 31
marzo di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, previa
determinazione annuale dei costi analitici unitari presunti delle
tipologie di tetto di cui al comma 1. Con la medesima deliberazione, la
Giunta regionale definisce, inoltre, in relazione alle disponibilità di
bilancio, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile
nell’anno di riferimento, determinandola in percentuale rispetto alla
misura unitaria teorica.
3. In base al tipo di opere eseguite, la misura unitaria del contributo
concedibile è così determinata:
a) fino ad un massimo di quella effettiva stabilita con la deliberazione
di cui al comma 2, nel caso di costruzione e ricostruzione totale;
b) fino ad un massimo del 70 per cento di quella effettiva stabilita con
la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di ricostruzione parziale
con mantenimento, anche parziale, della grande orditura o di recupero
fino al 50 per cento delle lose;
c) ulteriormente ridotta in misura proporzionale fino ad un massimo del
40 per cento di quella effettiva stabilita con la deliberazione di cui
al comma 2, nei casi di mantenimento della grande orditura o di recupero
delle lose oltre il 50 per cento. In tali casi, la misura unitaria
effettiva del contributo concedibile non è soggetta agli incrementi
percentuali eventualmente disposti ai sensi dei commi 5 e 6.
4. Per la determinazione del contributo concedibile, si considera la
misura unitaria effettiva relativa all’anno solare di presentazione
della relativa domanda.
5. La Giunta regionale dispone un incremento percentuale della misura
unitaria effettiva del contributo, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, in relazione al tipo e alla qualità del materiale utilizzato,
sulla base di specifici coefficienti di rispondenza correlati alle
caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 1.
6. La Giunta regionale dispone un ulteriore incremento percentuale della
misura unitaria effettiva del contributo, nei limiti delle disponibilità
di bilancio, per le costruzioni site in zone non raggiungibili con
viabilità ordinaria.
7. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il contributo è
determinato detraendo dalla superficie del tetto la superficie
dell’impianto.
ARTICOLO 9
(Divieto di cumulo)
1. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili
con altre provvidenze pubbliche previste per le medesime iniziative.
ARTICOLO 10
(Ripetibilità del contributo)
1. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono
ripetibili, per il medesimo immobile, se non dopo che siano trascorsi
almeno trent’anni dalla data di erogazione del contributo
precedentemente concesso, salvi i casi di rifacimento, anche parziale,
del manto di copertura dei tetti conseguenti al verificarsi di calamità
naturali, eventi eccezionali e problematiche statico-strutturali, con
esclusione di fatti derivanti da dolo o colpa grave, da attestare
mediante perizia asseverata.
ARTICOLO 11
(Vigilanza)
1. Ferma restando la responsabilità del direttore dei lavori, in
aggiunta ai controlli disposti dai Comuni, le strutture regionali
competenti in materia di edilizia residenziale e di tutela del paesaggio
possono effettuare, rispettivamente, ulteriori controlli a campione sui
materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei manti di
copertura dei tetti con lose di pietra, anche attraverso l’ausilio di
soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la rispondenza alle
caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 1, nel rispetto delle
modalità di prelievo stabilite ai sensi del medesimo articolo 3, comma
2.
2. L’esito dei controlli disposti ai sensi del presente articolo è
comunicato al Comune territorialmente competente, anche ai fini
dell’eventuale revoca del contributo.
ARTICOLO 12
(Revoca)
1. Il contributo è revocato quando dai controlli effettuati emerga la
non veridicità della documentazione tecnica, delle attestazioni e delle
dichiarazioni prodotte ai fini della concessione del contributo stesso.
2. In caso di revoca, il contributo percepito è restituito entro
sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento,
maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione
del contributo.
3. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura
parziale, purché proporzionale all’inadempimento riscontrato.
ARTICOLO 13
(Rinvio)
1. I Comuni, singoli o associati, disciplinano ogni altro aspetto
concernente i procedimenti amministrativi preordinati alla concessione
dei contributi disciplinati dalla presente legge definendo, in
particolare, le modalità di presentazione delle relative domande, la
documentazione da allegare, i termini, gli atti e le operazioni
necessari per l’istruttoria e la definizione delle pratiche.
2. Nelle more dell’adozione delle deliberazioni di cui all’articolo 11
della l.r. 54/1998, e comunque sino alla data di adozione degli atti di
cui al comma 1, la disciplina dei procedimenti amministrativi
preordinati alla concessione dei contributi disciplinati dalla presente
legge è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 14
(Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale
27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni
amministrative in materia di tutela del paesaggio), è sostituita dalla
seguente:
“b) ripristino e sostituzione parziale o totale dei manti di copertura e
dell’orditura primaria e secondaria, privi di pregio intrinseco, dei
tetti delle costruzioni;”.
ARTICOLO 15
(Abrogazione)
1. La legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti
l’obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la
disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge
regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni), è
abrogata.
ARTICOLO 16
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui alla l.r. 10/1990 continuano ad applicarsi
alle domande di concessione dei contributi pervenute fino alla data di
entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 17
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione dell’articolo 7 è
determinato in euro 4.000.000 per gli anni 2007 e 2008.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2007 e di
quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell’obiettivo
programmatico 2.1.1.05. (Finanza locale – Altri interventi).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante
l’utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi
bilanci nell’obiettivo programmatico 2.2.1.02 (Interventi per l’edilizia
abitativa) al capitolo 63500 (Contributi per la costruzione e la
ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra).
4. Le somme derivanti dall’eventuale revoca dei contributi erogati dalla
Regione sono introitati nella parte entrata del bilancio della Regione.
5. A decorrere dall’anno 2009, l’onere finanziario derivante
dall’applicazione della presente legge è determinato con la legge
finanziaria, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre
1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale
della Regione Autonoma Valle d’Aosta), previa motivata richiesta del
Consiglio permanente degli enti locali relativamente agli oneri di cui
all’articolo 7.
6. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 18
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 1° giugno 2007.
Il Presidente
CAVERI