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Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63
Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
(GU n. 84 del 9-4-2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, come
modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 25 gennaio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla Parte prima
1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito
denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole: «del presente codice» sono
aggiunte le seguenti: «, in modo che sia sempre assicurato un livello di
governo unitario ed adeguato alle diverse finalita' perseguite»;
b) all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, le parole: «In riferimento
ai beni paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «In riferimento
al paesaggio,».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
i) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) nonne generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica
e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della
salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo
del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni
la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie
di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta'
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le
intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle
materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 118 - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo
che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,
Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale
o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento
nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarieta'.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto
legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli
altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo'
esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti
predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che
segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere
delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso
dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia
entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il
parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che
deve essere espresso entro trenta giorni».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137», e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.
- Il testo dell'art. 10, comma 4, legge 6 luglio 2002, n. 137, recante
«Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002, come
modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003 e
convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 82,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003, e
dall'art. 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio
2006, e' il seguente:
«4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di
cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi
principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al
presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in
vigore».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia -
UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le
citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI
o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale). - 1. Le
regioni, nonche' i comuni, le citta' metropolitane e le province, di
seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il
Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a
quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad
oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie,
nonche' libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono
esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette
cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio
delle potesta' previste dall'art. 128 compete al Ministero.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su
carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro
materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti
allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di
differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori
forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne
facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di
cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono
esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui
alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato
un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalita'
perseguite.
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei
commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potesta' di indirizzo e
di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o
inadempienza.».
«Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1. La
valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina
delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio
culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone
diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.
Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di
conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la
valorizzazione comprende altresi' la riqualificazione degli immobili e
delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e
tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti
privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Art. 2.
Modifiche alla Parte terza
1. Alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 131 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 131 (Paesaggio). - 1. Per paesaggio si intende il territorio
espressivo di identita', il cui carattere deriva dall'azione di fattori
naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti
e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile
dell'identita' nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potesta' esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale
limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente
Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni
paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, e' volta a
riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori
culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora
intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti
e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo
della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e
sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attivita' di
conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del
paesaggio nonche', ove possibile, la realizzazione di nuovi valori
paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione e' attuata nel
rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche'
tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono
sul territorio nazionale, informano la loro attivita' ai principi di uso
consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche
paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici
integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualita' e
sostenibilita'.»;
b) l'articolo 132 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 132 (Convenzioni internazionali). - 1. La Repubblica si
conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati
fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e
valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio e' stabilita
in conformita' ai principi costituzionali, anche con riguardo
all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a
Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed
esecuzione.»;
c) l'articolo 133 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 133 (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la
conservazione e la valorizzazione del paesaggio). - 1. Il Ministero e le
regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la
valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle
analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la
qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche'
dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalita'.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresi', per la definizione di
indirizzi e criteri riguardanti l'attivita' di pianificazione
territoriale, nonche' la gestione dei conseguenti interventi, al fine di
assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli
aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1.
Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri
considerano anche finalita' di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attivita' di
pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e,
nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.»;
d) all'articolo 134:
1) al comma 1, lettera a), la parola: «indicati» e' sostituita dalle
seguenti: «di cui»;
2) al comma 1, lettera b), la parola: «indicate» e' sostituita dalle
seguenti: «di cui»;
3) al comma 1, lettera c), le parole: «gli immobili e le aree tipizzati,
individuati e» sono sostituite dalle seguenti: «gli ulteriori immobili
ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e»;
e) l'articolo 135 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 135 (Pianificazione paesaggistica). - 1. Lo Stato e le regioni
assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto,
salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori
espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le
regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante
piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati:
"piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene
congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne
riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonche' le
caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche
normative d'uso, per le finalita' indicate negli articoli 131 e 133, ed
attribuiscono adeguati obiettivi di qualita'.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite
prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei
beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle
tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi,
nonche' delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri
ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del
territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio,
in funzione della loro compatibilita' con i diversi valori paesaggistici
riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia
dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio
mondiale dell'UNESCO.»;
f) all'articolo 136:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «o di singolarita' geologica» sono
sostituite dalle seguenti: «, singolarita' geologica o memoria storica,
ivi compresi gli alberi monumentali»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «ivi comprese le zone di interesse
archeologico» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi i centri ed i
nuclei storici»;
3) al comma 1, lettera d), le parole: «considerate come quadri» sono
soppresse;
g) all'articolo 137:
1) al comma 1, le parole: «Ciascuna regione istituisce una o piu'
commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni istituiscono
apposite commissioni,»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nonche' due dirigenti» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' due responsabili»;
3) al comma 2, secondo periodo, la parola: «eventualmente» e' sostituita
dalle seguenti: «di norma» e le parole: «individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite
dalle seguenti: «individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione e'
integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo
forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari,
alberate ed alberi monumentali»;
h) l'articolo 138 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico). - 1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su
iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su
iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le
necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti
uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati
nonche', ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza
del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli
immobili e delle aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e
propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La
proposta e' formulata con riferimento ai valori storici, culturali,
naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri
peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza
identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene
proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di
iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto
medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i
successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente
pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa puo' formulare la
proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del
soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere
motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta,
di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree
di cui all'articolo 136.»;
i) all'articolo 139:
1) nella rubrica, le parole: «Partecipazione al procedimento» sono
sostituite dalla seguente: «Procedimento»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «La proposta di dichiarazione
di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla
relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione,»
sono sostituite dalle seguenti: «La proposta di dichiarazione di
notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di
planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli
immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto,» e, all'ultimo
periodo, la parola: «interessata» e' sostituita dalla seguente:
«interessate»;
3) al comma 2, la parola: «territorialmente» e' soppressa;
4) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale,»;
l) all'articolo 140:
1) al comma 1, le parole: «il termine di» sono soppresse, la parola
«paesaggistico» e' soppressa e, in fine, le parole: «degli immobili
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree
indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo dell'articolo
136» sono sostituite dalle seguenti: «degli immobili e delle aree
indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'articolo 136»;
2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica
disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi
dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa
costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non e'
suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di
redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto
gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1,
e' notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso
ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri
immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per novanta giorni all'albo
pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e
delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico
presso gli uffici dei comuni interessati.»;
3) il comma 5 e' abrogato;
m) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Le disposizioni di cui
agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138,
comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di
dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti
indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai
commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il
soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi
del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato
tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse
pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo
deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei
registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale
contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative
planimetrie, e' fatta dal Ministero, per il tramite della
soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del
numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di
ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma
4, e ne da' comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non e' adottato nei
termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti
termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di
dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.»;
n) dopo l'articolo 141 e' inserito il seguente:
«Art. 141-bis (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di
notevole interesse pubblico). - 1. Il Ministero e le regioni provvedono
ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo
140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro
competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via
sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla
soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero,
sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2
producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2
dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicita' stabilito
dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.»;
o) all'articolo 142:
1) al comma 1, lettera m), le parole: «individuate alla data di entrata
in vigore del presente codice» sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Non sono comprese tra i beni
elencati nel comma 1, le aree» sono sostituite dalle seguenti:
«La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h),
l), m), non si applica alle aree»;
3) al comma 2, lettera a), le parole: «come zone A e B;» sono sostituite
dalle seguenti: «, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, come zone territoriali omogenee A e B;
4) al comma 2, lettera b), le parole: «come zone diverse dalle zone A e
B, ed erano ricomprese» sono sostituite dalle seguenti:
«come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente
alle parti di esse ricomprese»;
5) al comma 3, primo periodo, le parole: «La disposizione del comma 1
non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in
tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore
della presente disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «La
disposizione del comma 1 non si applica, altresi', ai beni ivi indicati
alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte»;
6) al comma 3, terzo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 4»;
p) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione del piano
paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante
l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla
natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli
articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche'
determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini
dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli
140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione,
nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la
conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente
con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole
interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c),
loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni
d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli
indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di
salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini
dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di
vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti di
programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle
aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi
di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento,
nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del
territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree
interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di
qualita', a termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione
delle modalita' di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo
quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa
e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata
l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto di apposito accordo fra
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le
modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare
riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai
sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi
dell'articolo 141-bis. Il piano e' approvato con provvedimento regionale
entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine,
il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c)
e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del
Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente
nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 e'
vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei
beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo
quanto disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'articolo 146,
comma 5.
4. Il piano puo' prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo
142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi
degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la
realizzazione di interventi puo' avvenire previo accertamento,
nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio,
della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni del piano
paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle
quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero
ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di
cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e'
subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore delle
disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza
autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo
di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle
previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera
a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e
che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti
determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli
articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate
le violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche linee-guida prioritarie
per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione,
valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti
di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti,
sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in
contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far
data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni
sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani
territoriali ed urbanistici.»;
q) all'articolo 144:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «associazioni costituite per la
tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti:
«associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale,»;
2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tale
fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i
procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad
ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.»;
3) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 143, comma 9».
r) all'articolo 145:
1) al comma 1, in principio, le parole: «Il Ministero individua ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le» sono
sostituite dalle seguenti: «La individuazione, da parte del Ministero,
delle»;
2) al comma 1, in fine, dopo la parola «pianificazione» sono aggiunte le
seguenti: «, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali»;
3) al comma 2, la parola: «prevedono» e' sostituita dalle seguenti:
«possono prevedere»;
4) al comma 3, dopo le parole: «Le previsioni dei piani paesaggistici di
cui agli articoli 143 e 156» sono aggiunte le seguenti: «non sono
derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali
di sviluppo economico,»;
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I comuni, le citta' metropolitane, le province e gli enti gestori
delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani
paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale,
entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due
anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprieta' derivanti da tali
previsioni non sono oggetto di indennizzo.»;
s) l'articolo 146 e' sostituito dal seguente:
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico,
tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge,
a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle
amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano
intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi
dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla verifica
della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento
progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con il medesimo
procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui
all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' valida per un periodo di
cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve
essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza
di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere
acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli
interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto
all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito
dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici
tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma
1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonche' della positiva
verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata
dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze
tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia
delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme
associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle
vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a
comuni, purche' gli enti destinatari della delega dispongano di
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra
ttivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative
in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se
ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1,
alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,
141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d). Qualora detti
presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza
stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3,
provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta iorni dalla ricezione
dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la
conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei
provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata
dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa
nonche' dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento
ai sensi delle vigenti disposizione di legge in materia di procedimento
amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente
alla compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo
complesso ed alla conformita' dello stesso alle disposizioni contenute
nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni
dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del
parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme
oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo
ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente puo' indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11.
L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni
dal suo rilascio ed e' trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che
ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo
stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali
interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova
l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al
tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi
diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze
del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai
medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle
autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e
liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e' indicata
la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione
sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze
concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere incidenti
sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano
alle autorizzazioni per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione.
Per tali attivita' restano ferme le potesta' del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in
materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse,
per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente
competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione
tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
t) all'articolo
147:
1) al comma 1, le parole: «conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi
indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.»;
2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349» sono sostituite dalle seguenti: «delle vigenti disposizioni di
legge in materia di ambiente e danno ambientale» e, in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: «I progetti sono corredati della documentazione
prevista dal comma 3 dell'articolo 146.»;
u) all'articolo 148:
1) al comma 1, le parole: «Entro il 31 dicembre 2006 le regioni» sono
sostituite dalle seguenti: «Le regioni» e, in fine, le parole: «comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
2) al comma 2, le parole: «, competenti per ambiti sovracomunali, in
modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico,» sono
soppresse;
3) al comma 3, le parole: «parere obbligatorio in merito al rilascio
delle autorizzazioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «pareri
nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti» e dopo le parole:
«dagli articoli 146,» sono aggiunte le seguenti: «comma 7,»;
4) il comma 4 e' soppresso;
v) all'articolo 149, comma 1, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 4»;
z) all'articolo 150:
1) al comma 1, la parola: «ha» e' sostituita dalla parola: «hanno»;
2) al comma 2, le parole: «Il provvedimento di inibizione o sospensione
dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di
notevole interesse pubblico» sono sostituite dalle seguenti:
«L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1» e
dopo la parola: «proposta» sono aggiunte le seguenti: «di dichiarazione
di notevole interesse pubblico»;
3) il comma 3 e' abrogato;
aa) all'articolo 151, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della
preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la
sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in
precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato puo'
ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della
notificata sospensione.»;
bb) all'articolo 152:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «la regione, tenendo in debito
conto la funzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione
competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo
146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della
funzione»; la parola: «ha» e' sostituita dalla seguente: «hanno»; le
parole: «ad evitare pregiudizio ai ben protetti da questo Titolo.» sono
sostituite dalle seguenti: «comunque ad assicurare la conservazione dei
valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del
presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo
146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo
articolo 146.»;
2) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
3) il comma 2 e'
soppresso;
cc) all'articolo 153:
1) al comma 1, le parole: «e' vietato collocare cartelli e» sono
sostituite dalle seguenti: «e' vietata la posa in opera di cartelli o»,
e le parole: «individuata dalla regione.» sono sostituite dalle
seguenti: «, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto
dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i
termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il
prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del
comma 9 del medesimo articolo 146.»;
2) al comma 2, le parole: «e' vietato collocare cartelli» sono
sostituite dalle seguenti: «e' vietata la posa in opera di cartelli»; le
parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale
e di pubblicita' sulle strade e sui veicoli», e le parole: «della
amministrazione competente individuata dalla regione» sono sostituite
dalle seguenti: «del soprintendente»;
dd) l'articolo 154 e' sostituito dal seguente:
«Art. 154 (Colore delle facciate dei fabbricati). - 1. Qualora la
tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate
dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m)
dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva
autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149,
comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante,
salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o
il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un
colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui
al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni
loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente,
provvede all'esecuzione d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere
a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e
degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le
disposizioni della Parte seconda del presente codice.»;
ee) all'articolo 155, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si
conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di
salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.
2-ter. Gli atti
di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni
paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi
dell'articolo 146, comma 12.»;
ff) all'articolo 156:
1) al comma 1, le parole: «1° maggio 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «i piani previsti
dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,» sono
sostituite dalle seguenti: «piani paesaggistici»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dal comma 3 dell'articolo 143,
possono stipulare intese» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo
135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2,»;
3) al comma 3, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Il piano adeguato e' oggetto di accordo fra il Ministero e la regione,
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla
data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui
all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua
la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti
dall'accordo, il piano medesimo e' approvato in via sostitutiva con
decreto del Ministro.»;
gg) all'articolo 157:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Fatta salva l'applicazione
dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo
156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:» sono sostituite
dalle seguenti: «Conservano efficacia a tutti gli effetti:»;
2) al comma 1, lettera a), le parole: «le notifiche» sono
sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola: «eseguite»
e' sostituita dalla seguente: «notificate»;
3) al comma 1, lettera c), le parole: «i provvedimenti di
dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e
la parola: «emessi» e' sostituita dalla seguente: «notificate»;
4) al comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;»;
5) al comma 1, lettera e), le parole: «i provvedimenti di
dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e
la parola «emessi» e' sostituita dalla seguente: «notificate»;
hh) l'articolo 159 e' sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione
paesaggistica). - 1. La disciplina dettata al Capo IV si applica
anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con
l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale
data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti
delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando
le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione
delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto
prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle
deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. Resta salvo, in via
transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il
termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le
autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in
vigore delle presenti disposizioni.
2. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti
urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica
redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini
dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano
ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4
e 5.
3. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione
puo' essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti
integrativi di cui all'articolo 141-bis.».
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 134, 136, 137,139, 140, 142, 144, 145, 147, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 155, 156 e 157 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 134 (Beni paesaggistici). - 1. Sono beni
paesaggistici:
a) gli immobili e le aree di cui all'art. 136, come
individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree di cui all'art. 142;
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente
individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela
dai piani paesaggistici previsti dagli art. 143 e 156.».
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria
storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.».
«Art. 137 (Commissioni regionali). - 1. Le regioni
istituiscono apposite commissioni, con il compito di
formulare proposte per la dichiarazione di notevole
interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a)
e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'art.
136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il
direttore regionale, il soprintendente per i beni
architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per
i beni archeologici competenti per territorio, nonche' due
responsabili preposti agli uffici regionali competenti in
materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non
superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra
soggetti con qualificata, pluriennale e documentata
professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio,
di norma scelti nell'ambito di terne designate,
rispettivamente, dalle universita' aventi sede nella
regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di
promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale. La commissione e' integrata
dal rappresentante del competente comando regionale del
Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta
riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi
infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai
commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle
commissioni istituite ai sensi della normativa previgente
per l'esercizio di competenze analoghe.».
«Art. 139 (Procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico). - 1. La proposta di dichiarazione di
notevole interesse pubblico di cui all'art. 138, corredata
di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale
individuazione degli immobili e delle aree che ne
costituiscono oggetto, e' pubblicata per novanta giorni
all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico
presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta e'
altresi' comunicata alla citta' metropolitana e alla
provincia interessate.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e'
data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi
nella regione interessata, nonche' su un quotidiano a
diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e
degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito
ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di
cui all'art. 146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicita' e' sottoposta la determinazione negativa della
commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 136, viene altresi' data comunicazione
dell'avvio del procedimento di dichiarazione al
proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli
elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e
la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di
ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di
cui all'art. 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di
pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le citta'
metropolitane, le province, le associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale, e gli altri soggetti interessati possono
presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha
altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica.
I proprietari, possessori o detentori del bene possono
presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni
successivi alla comunicazione individuale di cui al
comma 3.».
«Art. 140 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico
e relative misure di conoscenza). - 1. La regione, sulla
base della proposta della commissione, esaminati le
osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito
dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni
dalla scadenza dei termini di cui all'art. 139, comma 5,
emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di
notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree
indicati, rispettivamente, e alle lettere a) e b) e alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136.
2. La dichiarazione • di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non e' suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico,
quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a)
e b) dell'art. 136, comma 1, e' notificata al proprietario,
possessore o detentore, depositata presso ogni comune
interessato e trascritta, a cura della regione, nei
registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole
interesse pubblico e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della
regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per
novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni
interessati. Copia della dichiarazione e delle relative
planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico
presso gli uffici dei comuni interessati.
5. (abrogato)».
«Art. 142 (Aree tutelate per legge). - 1. Sono comunque
di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b),
c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che
alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B,
limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani
pluriennali di attuazione, a condizioni che le relative
previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti,
ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi
dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica,
altresi', ai beni ivi indicati alla lettera c) che la
regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai
fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso
pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con
provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza
paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di
conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste
dall'art. 140, comma 4.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante
dagli atti e dai provvedimenti indicati all'art. 157.».
«Art. 144 (Pubblicita' e partecipazione). - 1. Nei
procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono
assicurate la concertazione istituzionale, la
partecipazione dei soggetti interessati e delle
associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente
e danno ambientale, e ampie forme di pubblicita'. A tal
fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di
legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche
in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione,
informazione e comunicazione.
2. Fatto salvo quanto disposto all'art. 143, comma 9,
il piano paesaggistico diviene efficace il giorno
successivo alla sua pubblicazione e nel Bollettino
ufficiale della regione.».
«Art. 145 (Coordinamento della pianificazione
paesaggistica con altri strumenti di pianificazione). - 1.
La individuazione, da parte del Ministero, delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per
quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalita' di
indirizzo della pianificazione, costituisce compito di
rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di principi e criteri direttive per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di
coordinamento con gli strumenti di pianificazione
territoriale e di settore, nonche' con i piani, programmi e
progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli
articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo
economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei
comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sono
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici,
stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa
dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono
altresi' vincolanti per gli interventi settoriali. Per
quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni
dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle
disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad
incidenza territoriale previsti dalle normative di settore,
ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali
protette.
4. I comuni, le citta' metropolitane, le province e gli
enti gestori delle aree naturali protette conformano o
adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici,
secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro
i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre
due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprieta'
derivanti da tali previsioni non sono oggetto di
indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di
conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici
alle previsioni della pianificazione paesaggistica,
assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al
procedimento medesimo.».
«Art. 147 (Autorizzazione per opere da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali). - 1. Qualora la
richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 146 riguardi
opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi
compresi gli alloggi di servizio per il personale militare,
l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una
conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di procedimento
amministrativo.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti
disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali, si applica l'art. 26. I progetti sono corredati
della documentazione prevista dal comma 3 dell'art. 146.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il
Ministero della difesa e con le altre amministrazioni
statali interessate, sono individuate le modalita' di
valutazione congiunta e preventiva della localizzazione
delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o
aree sottoposti a tutela paesaggistica.».
«Art. 148 (Commissioni locali per il paesaggio). - 1.
Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il
funzionamento delle commissioni per il paesaggio di
supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze
in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi
dell'art. 146, comma 6.
2. Le commissioni sono composte da soggetti con
particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella
tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei
procedimenti autorizzatori previsti dagli art. 146,
comma 7, 147 e 159.
4. (soppresso).».
«Art. 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione).
- 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 4,
lettera a), non e' comunque richiesta l'autorizzazione
prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio
dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino
alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si
tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), purche'
previsti ed autorizzati in base alla normativa in
materia.».
«Art. 150 (Inibizione o sospensione dei lavori). - 1.
Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo
pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero
dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'art. 139,
comma 3, la regione o il Ministero hanno facolta' di:
a) inibire che si eseguano lavori senza
autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al
paesaggio;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la
diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori
iniziati.
2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai
sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il
termine di novanta giorni non sia stata effettuata la
pubblicazione all'albo pretorio della proposta di
dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui
all'art. 138 o all'art. 141, ovvero non sia stata ricevuta
dagli interessati la comunicazione prevista dall'art. 139,
comma 3.
3. (abrogato).
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono
comunicati anche al comune interessato.».
«Art. 151 (Rimborso spese a seguito della sospensione
dei lavori). - 1. Qualora sia stata ordinata, senza la
intimazione della preventiva diffida prevista dall'art.
150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su
immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza
dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157,
l'interessato puo' ottenere il rimborso delle spese
sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le
opere gia' eseguite sono demolite a spese dell'autorita'
che ha disposto la sospensione.».
«Art. 152 (Interventi soggetti a particolari
prescrizioni). - 1. Nel caso di aperture di strade e di
cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili
e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree
indicate alle lettere c) e d) dell'art. 136, ovvero in
prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b)
dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su
parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art. 146,
comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto
della funzione economica delle opere gia' realizzate o da
realizzare, hanno facolta' di prescrivere le distanze, le
misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione,
idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori
espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del
presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti
dall'art. 146, comma 8, senza che sia stato reso il
prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai
sensi del comma 9 del medesimo art. 146.
2. (soppresso).
«Art. 153 (Cartelli pubblicitari). - 1. Nell'ambito e
in prossimita' dei beni paesaggistici indicati nell'art.
134 e' vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi
pubblicitari se non previa autorizzazione e amministrazione
competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto
previsto dall'art. 146, comma 5, del soprintendente.
Decorsi inutilmente i termini previsti dall'art. 146,
comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9
del medesimo art. 146.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita'
dei beni indicati nel comma 1 e' vietata la posa in opera
di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo
autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in
materia di circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del
soprintendente sulla compatibilita' della collocazione o
della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori
paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a
tutela.».
«Art. 155 (Vigilanza). - 1. Le funzioni di vigilanza
sui beni paesaggistici tutelati dal presente titolo sono
esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle
disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da
parte delle amministrazioni da loro individuate per
l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio.
L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di
tali competenze comporta l'attivazione dei poteri
sostitutivi da parte del Ministero.
2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o
territoriale si conformano ai principi di uso consapevole
del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche
paesaggistiche dei vari contesti.
2-ter Gli atti di pianificazione urbanistica o
territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono
impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi
dell'art. 146, comma 12.».
«Art. 156 (Verifica e adeguamento dei piani
paesaggistici). - 1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni
che hanno redatto piani paesaggistici verificano la
conformita' tra le disposizioni dei predetti piani e le
previsioni dell'art. 143 e provvedono ai necessari
adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato
il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'art.
5, comma 7.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice il Ministero, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di
convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le
metodologie e le procedure di ricognizione, analisi,
censimento e catalogazione degli immobili e delle aree
oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad
assicurare la interoperabilita' dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto
stabilito dall'art. 135, possono stipulare intese, ai sensi
dell'art. 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento
congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani
paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il
quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento,
nonche' il termine entro il quale la regione approva il
piano adeguato. Il piano adeguato e' oggetto di accordo fra
il Ministero e la regione, ai sensi dell'art. 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua
adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'art.
143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua
la sua approvazione da parte della regione, entro i termini
stabiliti dall'accordo, il piano medesimo e' approvato in
via sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga
stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo per
l'adozione del piano adeguato, non trova applicazione
quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 143.».
«Art. 157 (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente). - 1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico
delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base
alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497;
c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'art. 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di
interesse archeologico emessi ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'art.
1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come
convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano
anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla
data di entrata in vigore del presente codice, sia stata
formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai
fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o
del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.».
Art. 3.
Modifiche alla Parte quarta
1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 167, comma 3, secondo periodo, le parole:
«procede alla demolizione avvalendosi delle modalita' operative» sono
sostituite dalle seguenti: «procede alla demolizione avvalendosi
dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle
modalita» e le parole: «Ministero per i beni e le attivita'
culturali» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»;
b) all'articolo 181, comma 1, le parole: «dall'articolo 20 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 167 e 181 del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 167 (Ordine di rimessione in pristino o di
versamento di indennita' pecuniaria). - 1. In caso di
violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal
Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' sempre
tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto
salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato
al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, 1'autorita'
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede
d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota
delle spese. Laddove l'autorita' amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il
direttore regionale competente, su richiesta della medesima
autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla
suddetta autorita' competente a provvedervi nei successivi
trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi
dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero,
ovvero delle modalita' previste dall'art. 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a
seguito di apposita convenzione che puo' essere stipulata
d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
4. L'autorita' amministrativa competente accerta la
compatibilita' paesaggistica, secondo le procedure di cui
al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli
interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda
all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini
dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli
interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia
sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta
giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da
rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilita' paesaggistica, il
trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo
della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di
stima. In caso di rigetto della domanda si applica la
sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di
accertamento della compatibilita' paesaggistica presentata
ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater, si intende
presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al
presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del
comma 5, nonche' per effetto dell'art. 1, comma 37, lettera
b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono
utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in
pristino di cui al comma 1, anche per finalita' di
salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei valori
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle
aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.
Per le medesime finalita' possono essere utilizzate anche
le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute
dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in
pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre
somme a cio' destinate dalle amministrazioni competenti.».
«Art. 181 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa). - 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'art. 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro
anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento
emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai
sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei
manufatti superiore al trenta per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta
metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 167, qualora
l'autorita' amministrativa competente accerti la
compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al
comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si
applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati
dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita
domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica
degli interventi medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di
novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o
degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte
del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio
dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che
intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma
1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del
condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione
ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la
violazione.».
Art. 4.
Modifiche alla Parte quinta
1. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 182 della Parte
quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 le parole: «comma 12»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, secondo periodo».
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 182 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di
restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
o regionale di durata non inferiore a due anni e abbia
svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a
quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e
comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita', secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
entro il 30 ottobre 2008:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di
restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
in restauro presso le accademie di belle arti con
insegnamento almeno triennale, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
e) colui che abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto,
alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a
tre anni, attivita' di restauro di beni culturali,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o
dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere
b) e c), e 1-bis, lettere a) ed e):
a) la durata dell'attivita' di restauro e'
documentata dai termini di consegna e di completamento dei
lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu'
lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento deve risultare
esclusivamente da atti di data certa emanati, ricevuti o
comunque custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del
bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i
competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati
le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla
richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni
culturali e' attribuita, previa verifica del possesso dei
requisiti ovvero previo superamento della prova di
idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero
medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una
rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene
tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei
nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai
sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29,
comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello
stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea
universitaria triennale in tecnologie per la conservazione
e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia
svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29,
comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni.
L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto
di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti
organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via defmitiva
a sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed
essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica
di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede
giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro, la Fondazione «Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale» e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via
sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente
alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in
sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora
definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
ovvero definiti con determinazione di improcedibilita'
della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia
nel merito della compatibilita' paesaggistica
dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
e' obbligata, su istanza della parte interessata, a
riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste
dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche
alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi
dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004,
n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione
pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di
cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n.
308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma
1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167,
comma 5.».
Art. 5.
Abrogazioni
1. All'articolo 82 del decreto Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, i commi 1 e 2 sono soppressi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Rutelli, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Nota all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977.