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Decreto 24 settembre 2008, n. 182
Ministero per i beni e le attivitą culturali Disciplina dei
criteri e delle modalita' per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali della quota percentuale
degli stanziamenti previsti per le infrastrutture.
(GU n. 270 del 18-11-2008 )
IL MINISTRO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, di istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, recanti istituzione, attribuzioni,
aree funzionali e ordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nonche' gli articoli 52, 53 e 54, recanti attribuzioni, aree
funzionali e ordinamento del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296»;
Visto l'articolo 10, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito
dall'articolo 2, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal
decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21
maggio 2004, n. 128, che ha autorizzato il Ministro per i beni e le attivita'
culturali a costituire una societa' per azioni denominata «Societa' per lo
sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.a.»;
Visto l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede
che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e'
destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle
attivita' culturali e che con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione di tale quota
percentuale;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137», e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con
note n. 14868 dell'8 agosto 2008 e n. 16772 del 17 settembre 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per l'utilizzo e
la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle
attivita' culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, a partire dal programma degli interventi per l'anno 2008.
2. I criteri e le modalita' di cui al comma 1 si applicano altresi' agli
interventi, da finanziare con le risorse relative all'anno 2007, non ancora
programmati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre
1998, n. 250.
- Il testo degli articoli 41, 42, 43, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, recant «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
ell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente: «Art.
41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle
aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale;
politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture
idrauliche; trasporti e viabilita'.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i
compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione,
nonche' del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente
decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni
conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59.». «Art. 42 (Aree funzionali).
- 1. Il
Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti
infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche,
idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello
Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo;
sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione,
previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti
terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e
regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente
comma, ivi comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di
interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei
relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle citta' e
delle aree metropolitane.
2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di monitoraggio, controllo
e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui
gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti
di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.».
«Art. 43 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in Dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal
precedente articolo.
2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e
in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione
e organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, nei limiti di posti di
funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di
seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 177 del 2001 e' ridotta di due unita'.
2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali non si
applica il disposto dell'art. 11.
2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non piu' di dieci Servizi
integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali
organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni
S.I.I.T. e' articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area
infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali e' preposto un
dirigente generale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T.
competente per le regioni Lazio e Abruzzo e' preposto un dirigente generale
nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165
del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo,
operativo e gestionale nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 41 e
42, comprese le corrispondenti attivita' di servizio.
2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale,
servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni
pubbliche, comprese quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo,
nonche' ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi
spettanti.
2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla
struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione
territoriale, secondo il criterio dell'efficiente dimensionamento delle
strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando prioritariamente il
personale assegnato agli altri uffici, anche al fine di incrementare la qualita'
delle funzioni e delle attivita' rese nei confronti dei singoli, delle imprese e
delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali.
2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei trasporti
e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.
2-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni:
a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di
consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le
regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici.».
«Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e
ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente
decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione
alle regioni ed agli enti locali.
2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni
esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e
disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali.».
«Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le
funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione
dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita' culturali;
promozione dello spettacolo (attivita' teatrali, musicali, cinematografiche, di
danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del
libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione
della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione
di opere destinate ad attivita' culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta
formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attivita
degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito
sportivo.».
«Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non piu' di dieci
uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali
generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonche' in due uffici
dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti,
ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello
generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del
Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai
sensi dell'art. 4.».
- Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario n. 300 alla
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, e' il seguente:
«376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e' stabilito dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30
agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi
compresi Ministri senza portafoglio, Vice Ministri e Sottosegretari, non puo'
essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente
con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 51
della Costituzione. 377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376,
del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non
compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi
comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e
al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve
le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,
10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114; la legge di conversione 14 luglio 2008, n.
121, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante
«Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»,
e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 291 alla Gazzetta Ufficiale n. 291
del 15 dicembre 2007.
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante
«Disposizioni sui beni culturali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 243
alla Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1997, come sostituito dall'art. 2 della legge
16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, e' il seguente:
«Art. 10 (Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo -
ARCUS S.p.a.) - 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una societa' per azioni,
denominata «"Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello
spettacolo - ARCUS S.p.a.", di seguito denominata "Societa'", con sede in Roma,
avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e
organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la
realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri
interventi a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo, nel rispetto
delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Societa' sono esenti da
imposte e tasse. 3. Il capitale sociale e' di 8.000.000 di euro ed e'
sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti
dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per
quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono
il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze
sono inalienabili. Al capitale sociale della Societa' possono partecipare
altresi' le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati,
tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al
60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato. 4. Per le funzioni
di cui al comma 1, la Societa' puo' contrarre mutui a valere nell'ambito delle
risorse da individuare ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nei limiti delle quote gia' preordinate come limiti di impegno,
secondo le modalita' e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal
medesimo comma, che dovra' in ogni caso tenere conto degli interventi di
competenza della Societa' medesima. 5. Per la conservazione e la tutela del
patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle citta' di
Gallipoli, Galatina, Nardo', Copertino, Castrano e Maglie, la provincia di Lecce
delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze,
sentita la commissione regionale per i beni e le attivita' culturali di cui
all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali
proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Societa'
provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attivita'
istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4. 6. Il consiglio di
amministrazione della Societa' e' composto da sette membri, compreso il
presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tre
dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il presidente e' nominato sentite le competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
7. Il collegio sindacale della Societa', nominato con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, e' composto da tre membri effettivi di cui uno
con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri
effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta ogni anno al
Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dalla Societa'.
9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' revisionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni
e le attivita' culturali. 10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione finanziaria della Societa' ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, e' il seguente:
«Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo). - 1. Gli
stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della
presente legge nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese
di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli
interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente
alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle
disponibilita' assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di
regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa
allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse
di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della
presente legge, e' effettuata in relazione rispettivamente allo stato di
attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in
merito alle singole misure di incentivazione e alla finalita' di accelerazione
della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle
disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi
candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e
il cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili sono
attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma
quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno
prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio
idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in
base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di
intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi
effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato
complessivo di impiego delle risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un apposito fondo
in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di
cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali,
contratti d'area e contratti di programma, nonche' le risorse che gli siano
allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie
derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati,
nonche' quelle di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale,
di cui all'art. 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le
iniziative e le attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di
spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A
tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e' destinato
alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita'
culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i
criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale
di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni
infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere previsto il
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 145, comma 21, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie
dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attivita'
produttive e' autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni
a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000,
n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi' autorizzato, aggiornando le
condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con
gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle
attivita' previste dalle stesse convenzioni».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni
culturali del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2004, n. 45.
Nota agli articoli 1 e 2:
- Per il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si veda nelle
note alle premesse.
Art. 2.
Individuazione degli stanziamenti
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno:
a) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, individua, con proprio decreto, gli stanziamenti previsti per le
infrastrutture per i quali va calcolata l'aliquota del tre per cento da
destinare a interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali, ai sensi
dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri
interessati, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, individua,
con proprio decreto, gli ulteriori stanziamenti previsti per infrastrutture
iscritti in stati di previsione diversi da quello del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per i quali va parimenti calcolata l'aliquota
del tre per cento da destinare a interventi a favore dei beni e delle attivita'
culturali, ai sensi del predetto articolo 60, comma 4.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alla realizzazione degli
interventi inclusi nel programma approvato con il decreto interministeriale di
cui all'articolo 3, comma 1.
Nota agli articoli 1 e 2:
- Per il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si veda nelle
note alle premesse.
Art. 3.
Programma degli interventi
1. Gli interventi ammessi al finanziamento sono inclusi in un apposito programma
annuale, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'esito del
procedimento di cui all'articolo 4.
2. Ai fini della predisposizione del programma di interventi annuale di cui al
comma 1, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sono indicati gli obiettivi di prioritario interesse ed i
criteri per la selezione degli interventi nell'ambito delle seguenti finalita':
a) promuovere interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale
statale, non statale e religioso, attraverso azioni od interventi in relazione
all'incidenza delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento, in
misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili;
b) assicurare interventi di ripristino e tutela paesaggistica finalizzati alla
salvaguardia e conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del paesaggio,
cosi' come individuati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e successive modificazioni, anche in relazione alle trasformazioni del
territorio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture nel contesto di
riferimento, in misura non inferiore al trenta per cento delle risorse
disponibili;
c) promuovere altri interventi a favore delle attivita' culturali e dello
spettacolo ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, in misura non
superiore al venti per cento delle risorse disponibili;
d) assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti pubblici o
privati per l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie.
Nota all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni
culturali del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137» si veda nelle note alle premesse.
- Per l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 4.
Predisposizione delle proposte
1. Al fine della predisposizione del programma di cui all'articolo 3, entro il
30 aprile di ciascun anno, la Direzione generale per il bilancio e la
programmazione economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione
delle procedure del Ministero per i beni e le attivita' culturali, acquisite le
proposte dalle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la
competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i
comuni e le persone giuridiche pubbliche e private senza fine di lucro, ivi
compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, trasmettono le proposte
di interventi di rispettiva competenza ad Arcus S.p.a. che provvede agli
adempimenti di cui al comma 4.
2. Ai fini della valutazione della proposta per la selezione degli interventi da
ammettere al finanziamento, il soggetto proponente allega la relativa
documentazione istruttoria consistente in una puntuale relazione per ciascun
intervento proposto ed in uno schema riepilogativo complessivo. La predetta
documentazione da' conto delle caratteristiche di ciascuna proposta e della
coerenza con le finalita' indicate nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3,
comma 2, in modo da consentire di evidenziare per ciascuna proposta gli elementi
di concreta fattibilita' tecnica ed economica, sulla base di costi previamente
documentati e congruamente definiti, ed i risultati attesi. Dalla predetta
documentazione deve emergere, altresi', ogni eventuale possibile integrazione o
connessione con proposte gia' presentate o interventi in corso di realizzazione.
3. La documentazione istruttoria, relativa alle proposte inoltrate e pervenute
alla societa' Arcus S.p.a., e' redatta utilizzando modelli informatici sulla
base di una scheda resa accessibile sul sito internet di Arcus S.p.a. e su
quello del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
4. Al fine di assicurare la omogenea verificabilita' delle proposte e garantire
l'organica armonizzazione delle stesse, anche evitando possibili duplicazioni o
sovrapposizioni di interventi, Arcus S.p.a. provvede alla raccolta di tutte le
proposte presentate ed alla relativa istruttoria, per il profilo finanziario,
tecnico-economico ed organizzativo, da ultimare e trasmettere entro il 31 maggio
alle Direzioni generali di cui al comma 5 al fine delle valutazioni di
competenza per la selezione degli interventi.
5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la
promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure del Ministero per
i beni e le attivita' culturali e la competente Direzione generale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, provvedono alla motivata selezione degli
interventi nel rispetto degli obiettivi e dei criteri fissati con l'atto di
indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2. Entro il 30 giugno di ciascun anno,
con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, viene approvato il programma contenente l'elenco di interventi
finanziabili. Il programma e' annualmente aggiornato, tenuto conto della durata
pluriennale degli interventi inclusi.
6. Limitatamente al programma degli interventi per l'anno 2008 ed agli
interventi di cui all'articolo 1, comma 2, le scadenze di cui all'articolo 3,
comma 2, ed al comma 1 del presente articolo sono fissate al 30 novembre 2008,
le scadenze di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono fissate,
rispettivamente, al 15 dicembre ed al 31 dicembre 2008.
Art. 5.
Accesso agli atti e trasparenza
1. Le proposte raccolte da Arcus S.p.a. sono consultabili da parte dei soggetti
di cui all'articolo 4, comma 1, nei termini e con le modalita' definiti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Resta salva la tutela
dei diritti di proprieta' intellettuale e delle esigenze di riservatezza di
interessi commerciali o industriali dei soggetti presentatori.
2. Le proposte ed i relativi atti istruttori sono resi consultabili sul sito
internet della societa' Arcus S.p.a. dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto interministeriale di cui
all'articolo 3, comma 1.
3. Sul sito internet di Arcus S.p.a. sono resi disponibili:
a) la scheda, corredata di ogni utile nota esplicativa, per la presentazione,
entro il 30 aprile di ciascun anno, delle proposte da parte dei soggetti
interessati; la scheda e' articolata in piu' sezioni a seconda della tipologia
di iniziativa;
b) il presente regolamento ed eventuali modifiche, integrazioni, note
esplicative o interpretative, nonche' altri atti comunque rilevanti;
c) l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2;
d) l'indicazione delle somme rese disponibili ai sensi dell'articolo 2 ovvero
comunque rivenienti dalle annualita' pregresse;
e) l'illustrazione delle modalita' istruttorie compresa l'indicazione dei tempi
prescritti, il nominativo del responsabile delle istruttorie e del funzionario
incaricato di fornire chiarimenti ed informazioni;
f) il repertorio, periodicamente aggiornato, di tutte le proposte presentate nei
precedenti diciotto mesi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, recante l'esatta
denominazione del soggetto richiedente, la denominazione della proposta,
l'importo totale dell'iniziativa e quello richiesto per il finanziamento,
l'eventuale finanziamento gia' intervenuto;
g) lo stato di avanzamento di tutti gli interventi gia' finanziati.
Nota all'art. 5:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Art. 6.
Modalita' per la realizzazione degli interventi
1. Per conseguire obiettivi di maggiore economicita', efficienza ed efficacia
del processo realizzativo degli interventi inclusi nel programma annuale di cui
all'articolo 3, comma 1, possono essere affidati alla societa' Arcus S.p.a. i
compiti e le attivita' necessari perche' essa assicuri, in conformita' con gli
scopi statutari, il sostegno, la promozione, nonche' l'assistenza tecnica e
finanziaria relativi alle diverse proposte ed iniziative ammesse al
finanziamento, ferme restando le competenze delle Amministrazioni pubbliche in
materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori pubblici, tutela,
manutenzione e restauro di beni culturali.
2. Nello svolgimento dei compiti e delle attivita' di cui al comma 1, Arcus
S.p.a. provvede in particolare a:
a) segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti, ostacoli o
ritardi nell'attuazione degli interventi, nonche' quegli interventi per i quali
fossero venuti meno i requisiti di attualita' o le condizioni di fattibilita',
per l'assunzione delle opportune iniziative correttive di riprogrammazione o di
rimodulazione degli interventi. Analogamente dovra' procedere qualora l'attivita'
di competenza abbia raggiunto i suoi scopi;
b) assicurare un continuo flusso di dati informativi verso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, anche al fine della valutazione delle modalita' di impiego dei
finanziamenti pubblici, nonche' degli obiettivi conseguiti con gli interventi
realizzati;
c) adottare tutte le misure piu' appropriate per conseguire la maggiore
riduzione dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle proprie attivita';
d) consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, nonche'
conformarsi alle prescrizioni eventualmente date all'esito dell'esercizio di
tali poteri;
e) fornire gratuitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al
Ministero per i beni e le attivita' culturali la collaborazione e la
documentazione necessarie per l'espletamento delle attivita' di vigilanza e per
le eventuali verifiche di cantiere.
3. La societa' Arcus S.p.a. assicura, riferendo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le attivita'
culturali sui risultati dei riscontri eseguiti, il controllo e il monitoraggio
costante sullo stato di realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento
al fine di verificare l'esatto adempimento delle condizioni e degli obblighi
richiesti.
Art. 7.
Disposizioni finanziarie
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento,
Arcus S.p.a. puo' chiedere al Ministero per i beni e le attivita' culturali
l'avvio del procedimento di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, volto a disporre l'utilizzo mediante attualizzazione dei
contributi pluriennali individuati ai sensi dell'articolo 2. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali attiva la relativa procedura in conformita' con
quanto stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
2. Arcus S.p.a. e' autorizzata, ottenuta la concessione al termine della
procedura di cui al comma 1, a contrarre mutui e ad effettuare operazioni
finanziarie a valere sui contributi pluriennali, secondo le modalita' stabilite
dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, previo esperimento di gara per l'individuazione
dell'istituto finanziatore.
3. Al pagamento dei lavori relativi agli interventi previsti dal programma di
cui all'articolo 3 provvede Arcus S.p.a. a seguito dell'emissione da parte del
soggetto aggiudicatario delle certificazioni di legge.
Nota all'art. 7:
- Il testo del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299, introdotto dall'art. 1, comma
512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente: «177-bis. In sede di
attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali,
il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto
del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.
In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilita' del Fondo per
la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi
pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti
contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le
amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia
la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo
ammontare.».
Art. 8.
Controllo e vigilanza
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni e
le attivita' culturali esercitano, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza, il controllo e la vigilanza sulle attivita' svolte dalla Arcus
S.p.a. ai sensi del presente regolamento.
Art. 9.
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta annualmente al
Parlamento una relazione sugli interventi realizzati mediante l'utilizzo delle
risorse finanziarie per gli stessi appositamente assegnate, secondo i criteri e
le modalita' di cui al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 settembre 2008
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Bondi
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli