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Decreto 29 gennaio 2008

Ministero per i Beni e le Attivitą Culturali. Modalita' di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura.

(GU n. 88 del 14-4-2008)
 

 

 



 IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, che ha istituito il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 117 che prevede che negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali la disciplina dell'organizzazione integrata dei servizi aggiuntivi nei musei e negli istituti dello stesso Ministero, sulla base dei principi e dei criteri previsti nel medesimo articolo;
Considerato che il citato art. 14 stabilisce che l'affidamento dei servizi stessi debba avvenire in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo art. 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Ritenuto di dover provvedere, in prima applicazione del citato art. 14, a regolare i servizi aggiuntivi degli istituti museali statali, auspicando una successiva fase di regolazione che coinvolga anche i servizi integrati che interessano i musei e gli altri istituti non statali, prevedendo che l'affidamento dei servizi integrati avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso nonche' tenendo conto delle specificita' delle prestazioni richieste, delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti;
Ritenuto altresi' che, alla luce dei principi ricavabili dalla disciplina in materia, sia necessario regolare il settore in questione con l'obiettivo non solo di migliorare la qualita' dei servizi aggiuntivi nella prospettiva di una maggiore fruizione da parte dell'utenza e valorizzazione del bene, ma anche di introdurre misure organizzative e gestionali idonee a rendere piu' efficiente e competitivo il comparto economico di riferimento;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) Ministro: il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
b) Ministero: il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
c) istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali appartenenti allo Stato;
d) servizi aggiuntivi: i servizi di assistenza culturale, di accoglienza e di ospitalita' per il pubblico, nonche' ogni altro servizio strumentale alla migliore valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura;
e) concessionari di servizi: i soggetti titolari della concessione di servizi aggiuntivi.

Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura. Esso si applica alle gare bandite successivamente all'entrata in vigore dell'art. 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Art. 3.
Servizi aggiuntivi e forme di organizzazione e gestione
1. Presso gli istituti e i luoghi della cultura possono essere istituiti servizi aggiuntivi.
2. A titolo esemplificativo, rientrano nei servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali nonche' di merchandising;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro, il presidio medico;
f) i servizi di guardaroba e deposito;
g) i servizi di caffetteria e di ristorazione;
h) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali, nonche' di ogni altra attivita' di valorizzazione.
3. I servizi aggiuntivi sono gestiti in forma diretta qualora i singoli istituti e luoghi della cultura dispongano dei mezzi economici, finanziari e del personale necessari all'espletamento degli stessi.
4. L'organizzazione dei servizi aggiuntivi avviene in forma integrata mediante affidamento di concessione a soggetti privati. Per organizzazione in forma integrata si intende una procedura di affidamento che consenta l'attivazione e la gestione di piu' servizi aggiuntivi integrati rispetto sia alle varie tipologie indicate nel comma 2 sia ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi stessi devono essere svolti.
5. L'integrazione orizzontale tra diverse tipologie di servizi puo' essere estesa anche ai servizi di pulizia, di vigilanza, di custodia e di biglietteria. Al di fuori dell'ipotesi di gestione integrata, i suddetti servizi possono essere affidati a privati secondo il regime degli appalti di servizi o i regimi speciali previsti dalla legislazione di settore.
6. Possono essere stipulati accordi ai sensi dei commi 4 e 9 dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare con regioni ed enti pubblici territoriali, al fine dell'attivazione congiunta di servizi integrati, da realizzare nel rispetto delle procedure previste dal presente decreto.
7. Gli istituti e i luoghi della cultura regolano l'esercizio delle attivita' che possono essere svolte da soggetti diversi dai concessionari nelle medesime strutture, in modo da evitare disservizi o conflittualita'.

Art. 4.
Soggetti competenti
1. I servizi aggiuntivi da attivare in forma integrata in ambito regionale sono individuati dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, sentiti i soprintendenti e i capi degli istituti aventi sede nella regione, che, all'uopo, si riuniscono in conferenza. Negli istituti dotati di autonomia speciale i servizi aggiuntivi sono individuati e organizzati dai rispettivi capi di istituto, esercitando gli stessi poteri e competenze riconosciuti ai fini del presente decreto ai direttori regionali.
2. Il direttore regionale definisce gli ambiti ottimali della gestione integrata dei servizi aggiuntivi. In particolare, gli ambiti ottimali dovranno essere delimitati tenendo presenti i seguenti criteri:
a) rispetto degli indirizzi organizzativi e dimensionali definiti con appositi decreti ministeriali;
b) massimo livello possibile di integrazione dei servizi aggiuntivi con le attivita' di cui all'art. 3, comma 5;
c) superamento della frammentazione delle gestioni non economicamente sostenibili;
d) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, anche alla luce, tra gli altri elementi, del numero dei visitatori, del tempo della prestazione e degli investimenti richiesti ai concessionari;
e) possibile cooperazione con altre istituzioni museali regionali e locali;
f) possibile ricorso a forme di sostegno dirette a favorire l'avvio delle gestioni integrate, messe a disposizione dal Ministero nell'ambito delle compatibilita' economiche e finanziarie e previamente asseverate dai competenti organi centrali.
3. I servizi aggiuntivi da attivare eventualmente in forma integrata in ambito interregionale sono approvati dal segretario generale, su proposta dei competenti direttori generali e regionali.
4. La direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure svolge una attivita' di costante monitoraggio sulle gestioni dei servizi aggiuntivi attivate presso gli istituti e i luoghi della cultura e fornisce supporto tecnico-giuridico ai soggetti competenti ad individuare e organizzare i servizi aggiuntivi in forma integrata.
5. Al fine di consentire alla direzione di cui al comma 4 lo svolgimento dei propri compiti, i soggetti di cui al comma 1, nonche' i capi degli istituti e dei luoghi della cultura statali sono obbligati a comunicare alla direzione stessa le concessioni ed i contratti aggiudicati ai sensi del presente decreto, le convenzioni eventualmente stipulate, i progetti di gestione e le informazioni relative ad eventuali modifiche intervenute successivamente.

Art. 5.
Procedura di affidamento delle concessioni di servizi aggiuntivi
1. Il direttore regionale o un dirigente da lui delegato predispone i documenti di gara, sentiti i capi di istituto interessati, e bandisce la gara per l'aggiudicazione della concessione, sulla base degli ambiti ottimali gia' definiti e i servizi aggiuntivi individuati.
2. Tenendo conto della specificita' delle prestazioni richieste e al fine di valutare l'affidabilita' del concessionario, l'amministrazione procedente specifica nei documenti di gara i requisiti di capacita' tecnico-professionali, con particolare riferimento alle esperienze da possedere per poter partecipare alla procedura.
3. Il bando puo' prevedere la possibilita' per il concessionario di presentare annualmente programmi migliorativi dei servizi prestati. Tali programmi dovranno essere approvati dall'amministrazione, sentita la commissione prevista dall'art. 7, se costituita. Il bando indica anche il valore presunto della concessione, calcolato sulla base di elementi appositamente indicati.
4. Il concessionario e' individuato mediante procedura aperta, basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
5. Quando risulti particolarmente difficile definire il progetto di organizzazione in forma integrata dei servizi aggiuntivi o questo presenti profili di particolare complessita', l'amministrazione procedente, previo parere della direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure, puo' aggiudicare la concessione mediante la procedura di dialogo competitivo, cosi' come disciplinata dall'art. 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
6. Previa autorizzazione della direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure e delle direzioni generali competenti per materia, in presenza di particolari esigenze che comportino, a titolo esemplificativo, l'apertura al pubblico di nuovi luoghi di cultura ovvero interventi complessi, quali ristrutturazioni, restauri, adeguamenti funzionali, riallestimenti, inseriti nella programmazione triennale o negli altri strumenti di programmazione del Ministero, l'amministrazione procedente puo' anche ricorrere alle procedure di cui agli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
7. Nel caso in cui la gara vada deserta i servizi aggiuntivi possono essere affidati anche per singoli istituti e luoghi della cultura, privilegiando l'integrazione tra differenti attivita'.

Art. 6.
Durata e contenuti della concessione
1. La concessione ha durata quadriennale. Potra' essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, mediante la procedura prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previa verifica dell'avvenuto adempimento del concessionario a tutti gli oneri derivanti dalla concessione scaduta. Nei casi di cui all'art. 5, comma 6, la concessione potra' avere una durata superiore.
2. L'atto di concessione del servizio e' accompagnato dalla convenzione accessoria stipulata in forma pubblica amministrativa che deve contenere tra l'altro:
a) la puntuale individuazione delle aree destinate all'espletamento del servizio;
b) gli oneri e le modalita' di prestazione del servizio;
c) il canone di concessione e le relative modalita' di pagamento;
d) la decorrenza e il termine di scadenza;
e) le cause di decadenza della concessione.

Art. 7.
Qualita' dei servizi aggiuntivi
1. I singoli capi di istituto, i direttori regionali o la direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure possono, in ogni momento, procedere o disporre esami, ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accertare il livello di qualita' dei servizi erogati e la buona conduzione del servizio da parte del concessionario, senza pretesa alcuna di rimborso o risarcimento da parte del concessionario stesso.
2. In particolare, per ogni gestione integrata dei servizi aggiuntivi attivata la direzione regionale, insieme ai capi di istituto interessati, puo' costituire un'apposita commissione, il cui funzionamento non comportera' oneri di alcun genere, che si riunira' a cadenza almeno semestrale e con la partecipazione in veste consultiva del concessionario. La commissione esercitera' i compiti di:
a) vigilanza sul buon funzionamento del servizio e rispetto dei livelli e degli standard di qualita';
b) vigilanza sul rispetto delle scadenze e sugli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;
c) approvazione di eventuali progetti migliorativi del servizio.
3. Il concessionario, nello svolgimento dell'attivita', e' tenuto a rispettare i livelli di qualita' della valorizzazione definiti ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o, in assenza, gli standard di qualita' definiti da altre fonti e i principi e gli indicatori minimi di qualita' previsti nelle carte della qualita' dei servizi adottate dagli istituti e dai luoghi della cultura.

Art. 8.
Regime transitorio
1. In prima applicazione del presente decreto, l'affidamento integrato dei servizi puo' avvenire anche con termini iniziali differenziati, in modo da garantire la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2008
Il Ministro: Rutelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 228