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Decreto 29 gennaio 2008
Ministero per i Beni e le Attivitą Culturali. Modalita' di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura.
(GU n. 88 del 14-4-2008)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, che ha istituito il Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.
233, recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 117 che prevede che negli
istituti e nei luoghi della cultura possono essere istituiti servizi di
assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che affida ad
un decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le
attivita' culturali la disciplina dell'organizzazione integrata dei
servizi aggiuntivi nei musei e negli istituti dello stesso Ministero,
sulla base dei principi e dei criteri previsti nel medesimo articolo;
Considerato che il citato art. 14 stabilisce che l'affidamento dei
servizi stessi debba avvenire in forma integrata rispetto sia alle varie
tipologie indicate nel medesimo art. 117 che ai diversi istituti e
luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti
nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle direzioni
regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli istituti dotati
di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Ritenuto di dover provvedere, in prima applicazione del citato art. 14,
a regolare i servizi aggiuntivi degli istituti museali statali,
auspicando una successiva fase di regolazione che coinvolga anche i
servizi integrati che interessano i musei e gli altri istituti non
statali, prevedendo che l'affidamento dei servizi integrati avvenga, se
necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la
naturale scadenza dei rapporti concessori in corso nonche' tenendo conto
delle specificita' delle prestazioni richieste, delle esperienze e dei
titoli professionali occorrenti;
Ritenuto altresi' che, alla luce dei principi ricavabili dalla
disciplina in materia, sia necessario regolare il settore in questione
con l'obiettivo non solo di migliorare la qualita' dei servizi
aggiuntivi nella prospettiva di una maggiore fruizione da parte
dell'utenza e valorizzazione del bene, ma anche di introdurre misure
organizzative e gestionali idonee a rendere piu' efficiente e
competitivo il comparto economico di riferimento;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) Ministro: il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
b) Ministero: il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
c) istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli
archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali
appartenenti allo Stato;
d) servizi aggiuntivi: i servizi di assistenza culturale, di accoglienza
e di ospitalita' per il pubblico, nonche' ogni altro servizio
strumentale alla migliore valorizzazione e fruizione degli istituti e
dei luoghi della cultura;
e) concessionari di servizi: i soggetti titolari della concessione di
servizi aggiuntivi.
Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di affidamento a
privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e
luoghi della cultura. Esso si applica alle gare bandite successivamente
all'entrata in vigore dell'art. 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222.
Art. 3.
Servizi aggiuntivi e forme di organizzazione e gestione
1. Presso gli istituti e i luoghi della cultura possono essere
istituiti servizi aggiuntivi.
2. A titolo esemplificativo, rientrano nei servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i
sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale
informativo, e le riproduzioni di beni culturali nonche' di
merchandising;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di
riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche
museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle
riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di
intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e
assistenza didattica, i centri di incontro, il presidio medico;
f) i servizi di guardaroba e deposito;
g) i servizi di caffetteria e di ristorazione;
h) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative
promozionali, nonche' di ogni altra attivita' di valorizzazione.
3. I servizi aggiuntivi sono gestiti in forma diretta qualora i singoli
istituti e luoghi della cultura dispongano dei mezzi economici,
finanziari e del personale necessari all'espletamento degli stessi.
4. L'organizzazione dei servizi aggiuntivi avviene in forma integrata
mediante affidamento di concessione a soggetti privati. Per
organizzazione in forma integrata si intende una procedura di
affidamento che consenta l'attivazione e la gestione di piu' servizi
aggiuntivi integrati rispetto sia alle varie tipologie indicate nel
comma 2 sia ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i
servizi stessi devono essere svolti.
5. L'integrazione orizzontale tra diverse tipologie di servizi puo'
essere estesa anche ai servizi di pulizia, di vigilanza, di custodia e
di biglietteria. Al di fuori dell'ipotesi di gestione integrata, i
suddetti servizi possono essere affidati a privati secondo il regime
degli appalti di servizi o i regimi speciali previsti dalla legislazione
di settore.
6. Possono essere stipulati accordi ai sensi dei commi 4 e 9 dell'art.
112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare con
regioni ed enti pubblici territoriali, al fine dell'attivazione
congiunta di servizi integrati, da realizzare nel rispetto delle
procedure previste dal presente decreto.
7. Gli istituti e i luoghi della cultura regolano l'esercizio delle
attivita' che possono essere svolte da soggetti diversi dai
concessionari nelle medesime strutture, in modo da evitare disservizi o
conflittualita'.
Art. 4.
Soggetti competenti
1. I servizi aggiuntivi da attivare in forma integrata in ambito
regionale sono individuati dalle direzioni regionali per i beni
culturali e paesaggistici, sentiti i soprintendenti e i capi degli
istituti aventi sede nella regione, che, all'uopo, si riuniscono in
conferenza. Negli istituti dotati di autonomia speciale i servizi
aggiuntivi sono individuati e organizzati dai rispettivi capi di
istituto, esercitando gli stessi poteri e competenze riconosciuti ai
fini del presente decreto ai direttori regionali.
2. Il direttore regionale definisce gli ambiti ottimali della gestione
integrata dei servizi aggiuntivi. In particolare, gli ambiti ottimali
dovranno essere delimitati tenendo presenti i seguenti criteri:
a) rispetto degli indirizzi organizzativi e dimensionali definiti con
appositi decreti ministeriali;
b) massimo livello possibile di integrazione dei servizi aggiuntivi con
le attivita' di cui all'art. 3, comma 5;
c) superamento della frammentazione delle gestioni non economicamente
sostenibili;
d) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, anche alla luce, tra
gli altri elementi, del numero dei visitatori, del tempo della
prestazione e degli investimenti richiesti ai concessionari;
e) possibile cooperazione con altre istituzioni museali regionali e
locali;
f) possibile ricorso a forme di sostegno dirette a favorire l'avvio
delle gestioni integrate, messe a disposizione dal Ministero nell'ambito
delle compatibilita' economiche e finanziarie e previamente asseverate
dai competenti organi centrali.
3. I servizi aggiuntivi da attivare eventualmente in forma integrata in
ambito interregionale sono approvati dal segretario generale, su
proposta dei competenti direttori generali e regionali.
4. La direzione generale per il bilancio e la programmazione economica,
la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure svolge
una attivita' di costante monitoraggio sulle gestioni dei servizi
aggiuntivi attivate presso gli istituti e i luoghi della cultura e
fornisce supporto tecnico-giuridico ai soggetti competenti ad
individuare e organizzare i servizi aggiuntivi in forma integrata.
5. Al fine di consentire alla direzione di cui al comma 4 lo svolgimento
dei propri compiti, i soggetti di cui al comma 1, nonche' i capi degli
istituti e dei luoghi della cultura statali sono obbligati a comunicare
alla direzione stessa le concessioni ed i contratti aggiudicati ai sensi
del presente decreto, le convenzioni eventualmente stipulate, i progetti
di gestione e le informazioni relative ad eventuali modifiche
intervenute successivamente.
Art. 5.
Procedura di affidamento delle concessioni di servizi aggiuntivi
1. Il direttore regionale o un dirigente da lui delegato predispone
i documenti di gara, sentiti i capi di istituto interessati, e bandisce
la gara per l'aggiudicazione della concessione, sulla base degli ambiti
ottimali gia' definiti e i servizi aggiuntivi individuati.
2. Tenendo conto della specificita' delle prestazioni richieste e al
fine di valutare l'affidabilita' del concessionario, l'amministrazione
procedente specifica nei documenti di gara i requisiti di capacita'
tecnico-professionali, con particolare riferimento alle esperienze da
possedere per poter partecipare alla procedura.
3. Il bando puo' prevedere la possibilita' per il concessionario di
presentare annualmente programmi migliorativi dei servizi prestati. Tali
programmi dovranno essere approvati dall'amministrazione, sentita la
commissione prevista dall'art. 7, se costituita. Il bando indica anche
il valore presunto della concessione, calcolato sulla base di elementi
appositamente indicati.
4. Il concessionario e' individuato mediante procedura aperta, basata
sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nel rispetto
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni.
5. Quando risulti particolarmente difficile definire il progetto di
organizzazione in forma integrata dei servizi aggiuntivi o questo
presenti profili di particolare complessita', l'amministrazione
procedente, previo parere della direzione generale per il bilancio e la
programmazione economica, la promozione, la qualita' e la
standardizzazione delle procedure, puo' aggiudicare la concessione
mediante la procedura di dialogo competitivo, cosi' come disciplinata
dall'art. 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
6. Previa autorizzazione della direzione generale per il bilancio e la
programmazione economica, la promozione, la qualita' e la
standardizzazione delle procedure e delle direzioni generali competenti
per materia, in presenza di particolari esigenze che comportino, a
titolo esemplificativo, l'apertura al pubblico di nuovi luoghi di
cultura ovvero interventi complessi, quali ristrutturazioni, restauri,
adeguamenti funzionali, riallestimenti, inseriti nella programmazione
triennale o negli altri strumenti di programmazione del Ministero,
l'amministrazione procedente puo' anche ricorrere alle procedure di cui
agli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni.
7. Nel caso in cui la gara vada deserta i servizi aggiuntivi possono
essere affidati anche per singoli istituti e luoghi della cultura,
privilegiando l'integrazione tra differenti attivita'.
Art. 6.
Durata e contenuti della concessione
1. La concessione ha durata quadriennale. Potra' essere rinnovata
per una sola volta e per la stessa durata, mediante la procedura
prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
previa verifica dell'avvenuto adempimento del concessionario a tutti gli
oneri derivanti dalla concessione scaduta. Nei casi di cui all'art. 5,
comma 6, la concessione potra' avere una durata superiore.
2. L'atto di concessione del servizio e' accompagnato dalla convenzione
accessoria stipulata in forma pubblica amministrativa che deve contenere
tra l'altro:
a) la puntuale individuazione delle aree destinate all'espletamento del
servizio;
b) gli oneri e le modalita' di prestazione del servizio;
c) il canone di concessione e le relative modalita' di pagamento;
d) la decorrenza e il termine di scadenza;
e) le cause di decadenza della concessione.
Art. 7.
Qualita' dei servizi aggiuntivi
1. I singoli capi di istituto, i direttori regionali o la direzione
generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione,
la qualita' e la standardizzazione delle procedure possono, in ogni
momento, procedere o disporre esami, ispezioni, verifiche, accessi o
quanto altro utile al fine di accertare il livello di qualita' dei
servizi erogati e la buona conduzione del servizio da parte del
concessionario, senza pretesa alcuna di rimborso o risarcimento da parte
del concessionario stesso.
2. In particolare, per ogni gestione integrata dei servizi aggiuntivi
attivata la direzione regionale, insieme ai capi di istituto
interessati, puo' costituire un'apposita commissione, il cui
funzionamento non comportera' oneri di alcun genere, che si riunira' a
cadenza almeno semestrale e con la partecipazione in veste consultiva
del concessionario. La commissione esercitera' i compiti di:
a) vigilanza sul buon funzionamento del servizio e rispetto dei livelli
e degli standard di qualita';
b) vigilanza sul rispetto delle scadenze e sugli obblighi derivanti dal
rapporto concessorio;
c) approvazione di eventuali progetti migliorativi del servizio.
3. Il concessionario, nello svolgimento dell'attivita', e' tenuto a
rispettare i livelli di qualita' della valorizzazione definiti ai sensi
dell'art. 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o, in
assenza, gli standard di qualita' definiti da altre fonti e i principi e
gli indicatori minimi di qualita' previsti nelle carte della qualita'
dei servizi adottate dagli istituti e dai luoghi della cultura.
Art. 8.
Regime transitorio
1. In prima applicazione del presente decreto, l'affidamento
integrato dei servizi puo' avvenire anche con termini iniziali
differenziati, in modo da garantire la naturale scadenza dei rapporti
concessori in corso.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2008
Il Ministro: Rutelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 1, foglio n. 228