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Decreto 26 maggio 2009, n. 86
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
(GU n. 160 del 13-7-2009)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio»,
d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo 29, comma 7;
Considerato che il processo di conservazione dei beni culturali mobili e
delle superfici architettoniche decorate, richiede, in tutte le sue
fasi, professionalita' e competenze scientifiche, umanistiche,
storico-artistiche, tecniche e operative di elevata qualita', allo scopo
di garantire il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 del
Codice, sulla base del principio di cooperazione tra Stato e Regioni;
Considerato, altresi', che l'individuazione dei beni culturali ai sensi
degli articoli 10, 11 e 12 del Codice, nonche', degli istituti e dei
luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice, pertiene a
professionalita' afferenti a specifiche aree disciplinari con competenze
storico-critiche - quali: lo storico dell'arte, l'archeologo,
l'architetto, l'archivista, il bibliotecario, l'etnoantropologo, il
paleontologo - e che pertanto esse esercitano le rispettive competenze
durante l'intero iter di svolgimento degli interventi conservativi, nel
quadro di una programmazione coerente e coordinata dell'attivita', come
indicato al comma 1 dell'articolo 29 del Codice;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella
seduta del 15 marzo 2007;
Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici nella seduta del 14 dicembre 2007;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008, n.
138/2008;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009, n.
138/2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n.
6660 del 26 marzo 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Restauratore di beni culturali
1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate
di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del
Codice, e' il professionista che definisce lo stato di conservazione e
mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i
processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la
conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel
quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione,
il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla
tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li
interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli
interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di
restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attivita'
complementari al restauro. Svolge attivita' di ricerca, sperimentazione
e didattica nel campo della conservazione. Le attivita' che
caratterizzano la professionalita' del restauratore sono descritte
nell'allegato A al presente decreto.
2. La qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi
dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo professionale di
cui al presente articolo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. del 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici
dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 ottobre 1998, n. 250.
- Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, e' il
seguente:
«29 (Conservazione). - 1. La conservazione del patrimonio culturale e'
assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attivita' di
studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a
limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo
contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli
interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e
al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita'
del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un
complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al
recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei
suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro
comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la
collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca competenti,
linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in
materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed
esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di
manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di
beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono
restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di
conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si
adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma
11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo
Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca, sono individuati le modalita' di accreditamento, i
requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle
attivita' didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attivita' di
cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno
un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a
seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di
laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo
docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento
adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda
corredata dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7,
8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e
restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di
qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la
qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente
in applicazione delle predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e'
assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa
regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il
concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati,
possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere
interregionale, dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita'
di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di
interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare
complessita'. Presso tali centri possono essere altresi' istituite, ove
accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per
l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- I testi degli articoli 1, 10, 11, 12 e 101 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
45, sono i seguenti:
«1 (Principi). - 1. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, la
Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le
attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione e secondo le
disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a
preservare la memoria della comunita' nazionale e del suo territorio e a
promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province e i comuni
assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne
favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attivita',
assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio
culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al
patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attivita' concernenti la conservazione, la fruizione e la
valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono
svolte in conformita' alla normativa di tutela.».
«Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le cose immobili e
mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici
territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a
persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi
dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto
pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e
istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni delle biblioteche indicate all'art. 47, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione
prevista dall'art. 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che
rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale
interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un
interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la
storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza,
della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali
testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche,
collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non
siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione,
fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza
artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera
a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le
primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle
tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di
riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i
libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere
di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di
rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole
cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere
di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o
storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di
interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od
etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico
quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla
disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3,
lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione
non risalga ad oltre cinquanta anni.».
«Art. 11 (Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela). - 1. Sono
assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti
tipologie di cose:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i
tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla
pubblica vista, di cui all'art. 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'art. 51;
c) le aree pubbliche di cui all'art. 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto
d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore
artistico, a termini dell'art. 37; f) le fotografie, con relativi
negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive
o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di
manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione
risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'art. 65, comma 3,
lettera c);
g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, a termini
degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e
della tecnica aventi piu' di cinquanta anni, a termini dell'art. 65,
comma 3, lettera c);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela
del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'art. 50,
comma 2.
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilita' delle
disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i
presupposti e le condizioni stabiliti dall'art. 10.».
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le cose immobili e
mobili indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non piu'
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono
sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata
dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati
conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1,
sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero
medesimo al fine di assicurare uniformita' di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e'
corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I
criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono
stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia
del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della
difesa, anche con il concerto della competente Direzione generale dei
lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e
le modalita' per la predisposizione e la presentazione delle richieste
di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli
altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato
l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse
dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al
demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai
competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione,
qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi
ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si
sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai
fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi generali di
cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il
relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del
presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato
oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento
di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato
presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di
programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze
istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui
al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in
qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal
ricevimento della richiesta.». «Art. 101 (Istituti e luoghi della
cultura). - 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) “museo”, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva,
ordina ed espone beni culturali per finalita' di educazione e di studio;
b) “biblioteca”, una struttura permanente che raccoglie, cataloga e
conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni,
comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) “archivio”, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e
conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la
consultazione per finalita' di studio e di ricerca;
d) “area archeologica”, un sito caratterizzato dalla presenza di resti
di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di eta'
antica;
e) “parco archeologico”, un ambito territoriale caratterizzato da
importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici,
paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
f) “complesso monumentale”, un insieme formato da una pluralita' di
fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno
acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o
etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a
soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un
servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al
comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico
espletano un servizio privato di utilita' sociale.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, e' il
seguente:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via transitoria, agli
effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di
restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale
di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31
gennaio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24
ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia
svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare
mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due
anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in
proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta
nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24
ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni,
attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta
nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni
culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo
superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di stato
abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro da
emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e
della ricerca, entro il 30 ottobre 2008:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24
ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro
anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in
proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta
nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso
le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche'
risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche'
risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in
conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche'
risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere
a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un
periodo pari almeno a tre anni, attivita' di restauro di beni culturali,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con
regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei
beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis,
lettere a) e d-bis):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di
consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la
durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa
lettere a) e d-bis) emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti
organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie
attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita,
previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento
della prova di idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti,
con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un
apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta
dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una
rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente
aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali
conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29, comma 10, ai
medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce
la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria
triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni
culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle
arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro
statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia svolto lavori di
restauro di beni ai sensi dell'art. 29, comma 4, anche in proprio, per
non meno di quattro anni. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante
dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli
interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la
prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non
idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali,
venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11, ed in attesa
della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo
articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione “Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale” e'
autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo
formativo, in convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico
di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello
stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico
del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti
organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie
disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma
4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 4, secondo
periodo, sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del
vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di
autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile
2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente
comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della
domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della
compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso
l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata,
a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei
termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma
5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande
di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 39,
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione
della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza
di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si
intende vincolante. 3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater, si applicano le
sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.».
Art. 2.
Tecnico del restauro di beni culturali
1. Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici, e' la figura professionale che
collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale
strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate
azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni
ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la
corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative,
sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la
responsabilita' della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature,
cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo
le indicazioni metodologiche del restauratore.
2. Tale profilo verra' ulteriormente definito con successivi
provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con l'attuazione
dell'articolo 29, comma 10 del Codice.
3. La qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali»,
acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo
professionale di cui al presente articolo.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 si veda in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 si veda in nota all'art. 1.
Art. 3.
Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali
1. I tecnici del restauro di beni culturali con competenze
settoriali sono le figure di formazione tecnico-professionale ovvero
artigianale che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo,
eseguendo varie fasi di lavorazione di supporto per tecniche e attivita'
definite, con autonomia decisionale limitata alle operazioni di tipo
esecutivo e sotto la direzione ed il controllo del restauratore di beni
culturali.
2. Tale profilo verra' ulteriormente definito con successivi
provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con l'attuazione
dell'articolo 29, comma 10 del Codice.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 si veda in note alle premesse.
Art. 4.
Cooperazione delle figure professionali che intervengono nelle
attivita' di conservazione dei beni culturali
1. All'attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici concorrono - con il
restauratore di beni culturali e con le professionalita' menzionate in
premessa al presente decreto - professionalita' di carattere
scientifico, quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del
biologo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
2. Tali professionalita' scientifiche sono di regola di formazione
universitaria e, ai fini della partecipazione alle attivita' di
conservazione di beni culturali mobili o di superfici decorate di beni
architettonici, si articolano in due livelli: a) esperto scientifico di
beni culturali, che opera in collaborazione costante con il
restauratore, con le altre professionalita' citate in premessa e con i
consegnatari e curatori di istituti e luoghi della cultura di cui
all'articolo 101 del Codice, al fine di individuare metodologie e
procedure per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il
riconoscimento delle tecniche e modi di esecuzione dei manufatti,
nonche' per l'individuazione dei processi di degrado; b) collaboratore
scientifico di beni culturali, che opera con autonomia decisionale
strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e sotto la
direzione dell'esperto scientifico.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro : Bondi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 5, foglio n. 176
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 si veda in note alle premesse.
Allegato omesso