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Decreto 26 maggio 2009, n. 87
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico relasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
(GU n. 160 del 13-7-2009)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo
29, commi 8 e 9;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici nella seduta del 7 maggio 2008;
Acquisiti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle
sedute dell'8 maggio 2008, 29 luglio 2008 e 10 settembre 2008 e dal
Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale nella
seduta del 30 luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n.
6661 del 26 marzo 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Insegnamento del restauro
1. La formazione del restauratore di beni culturali si struttura in
un corso a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi,
corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento
dell'insegnamento universitario (CFU). Per l'accesso ai corsi e'
richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore di secondo
grado o di diploma equipollente rilasciato da Stato estero.
2. I corsi formativi sono realizzati dalle scuole di alta formazione e
di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1988, n. 368, dai centri di cui al comma 11 dell'articolo 29 del
Codice e da altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi
dell'articolo 29, comma 9, del Codice, d'ora in avanti «istituzioni
formative», nei modi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente
decreto.
3 . Al termine del corso, previo superamento di un esame finale avente
valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di
beni culturali, le universita' rilasciano la laurea magistrale di cui al
comma 4, le accademie di belle arti il diploma accademico di secondo
livello, le altre istituzioni formative accreditate rilasciano un
diploma, equiparato alla predetta laurea magistrale.
4. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, e' definita la classe della laurea magistrale abilitante alla
professione di restauratore di beni culturali, coerentemente con quanto
indicato all'allegato C del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici
dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 ottobre 1998, n. 250.
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
45:
«Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del patrimonio culturale
e' assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attivita'
di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a
limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo
contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli
interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e
al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita'
del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un
complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al
recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei
suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro
comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la
collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca competenti,
linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in
materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed
esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di
manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di
beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono
restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di
conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si
adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma
11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo
Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca, sono individuati le modalita' di accreditamento, i
requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle
attivita' didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attivita' di
cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno
un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a
seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di
laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo
docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento
adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda
corredata dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7,
8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e
restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di
qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la
qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente
in applicazione delle predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e'
assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa
regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il
concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati,
possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere
interregionale, dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita'
di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di
interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare
complessita'. Presso tali centri possono essere altresi' istituite, ove
accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per
l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento
ordinario:
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione
del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita'
di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario
nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e'
previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da
disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di
cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree
omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso
formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto
degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di
titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati
dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre
1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di
attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento
scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita'
degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti
degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in
collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al
presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle
disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250:
«Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i seguenti istituti
operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del
restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia
del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di
specializzazione anche con il concorso di universita' e altre
istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta,
partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i
criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con
regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere
istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si
provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.».
- Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2.
Criteri e livelli di qualita' del percorso formativo
1. L'accesso al percorso formativo del restauratore di beni
culturali avviene attraverso una selezione preliminare con prove
attitudinali di contenuto tecnico e prove teoriche, secondo quanto
indicato nell'allegato A del presente decreto.
2. Il percorso formativo del restauratore di beni culturali, ferma
restando l'unicita' della professione, e' articolato in relazione ai
percorsi formativi professionalizzanti individuati nell'allegato B del
presente decreto.
3. Il monte ore complessivo dei corsi e' articolato in modo da garantire
che una percentuale fra il 50% e il 65% dell'insegnamento complessivo,
compreso lo studio individuale e la tesi finale, sia riservata alle
attivita' tecnico-didattiche di conservazione e restauro svolte in
laboratorio e in cantiere su beni culturali mobili e superfici decorate
di beni architettonici, e la rimanente alle materie di carattere
teorico-metodologico. Gli obiettivi formativi, le aree, gli ambiti e le
discipline d'insegnamento, nonche' il numero dei crediti formativi sono
individuati nell'allegato C al presente decreto.
4. Le attivita' tecnico-didattiche di conservazione e restauro si
svolgono in laboratori presso la struttura formativa del corso e in
cantieri-scuola in consegna all'istituzione formativa, sotto la
responsabilita' didattica e professionale dei docenti del corso. Il
numero di allievi e' stabilito in relazione agli spazi disponibili e
deve comunque garantire un numero di allievi per docente non superiore a
cinque.
5. I corsi possono prevedere che una parte dell'insegnamento venga
svolta presso istituzioni estere di analogo livello qualitativo.
6. I corsi prevedono il riconoscimento dei crediti formativi maturati
dai soggetti diplomati presso le universita', le scuole di alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e gli istituti di alta formazione
artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 508 del 1999, ai
fini del completamento del percorso formativo utile al conseguimento del
titolo di cui all'articolo 1, comma 3.
7. La modalita' di svolgimento dei corsi e' disciplinata dai singoli
regolamenti didattici, fermo restando l'obbligo di frequenza.
8. Per garantire uno standard di qualita' minimo dell'insegnamento, una
percentuale non inferiore all'80% delle attivita' tecnico-didattiche
deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai
sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi devono essere
autorizzati preventivamente dall'organo di tutela competente per
territorio, con specifico riferimento alla compatibilita'
dell'intervento conservativo con lo svolgimento dell'attivita'
formativa. La parte rimanente deve comunque essere effettuata su
manufatti originali.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, si veda nella nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale
di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2000, n. 2:
«Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente legge e' finalizzata
alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica
e degli Istituti musicali pareggiati.».
Art. 3.
Caratteristiche del corpo docente
1. I docenti delle discipline tecniche di restauro teorico e di
laboratorio o di cantiere sono scelti tra i restauratori di beni
culturali individuati ai sensi dell'articolo 182, commi 1, 1-bis, 1-ter,
1-quater ed 1-quinquies e 2 del Codice, i quali siano in possesso di uno
dei seguenti requisiti:
a) abbiano svolto attivita' di docenza per almeno un biennio
continuativo presso le scuole di alta formazione e di studio istituite
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' presso le universita', ed abbiano altresi' maturato
un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilita'
diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno quattro anni;
b) abbiano svolto attivita' di docenza per almeno un triennio
continuativo presso corsi di restauro attivati dalle scuole di restauro
regionali ovvero presso corsi di restauro attivati dalle accademie di
belle arti, della durata di almeno tre anni, ed abbiano altresi'
maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla
responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli interventi, di
almeno cinque anni;
c) abbiano maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata
dalla responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli interventi,
di almeno dodici anni;
d) siano docenti universitari;
e) siano docenti delle accademie di belle arti afferenti ai settori
scientifico disciplinari ABPR 24, 25, 26, 27, 28, di cui al decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;
f) si siano diplomati all'estero e si trovino in una delle situazioni
sopra citate ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza del
titolo, dell'istituzione e dell'attivita' professionale.
2. Le attivita' di esercitazioni presso i laboratori di restauro, per
lavorazioni particolari che concorrono all'esecuzione dell'intervento
conservativo, possono essere svolte anche da esperti riconducibili alle
professionalita' indicate all'articolo 3 del decreto ministeriale
attuativo dell'articolo 29, comma 7, del Codice.
3. I docenti delle discipline storiche e scientifiche, con specifico
riferimento agli insegnamenti da impartire, devono appartenere a una
delle seguenti categorie:
a) professori universitari o ricercatori universitari;
b) docenti di ruolo delle accademie di belle arti inquadrati nelle
discipline di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;
c) docenti che abbiano svolto, per almeno tre anni, attivita' di
insegnamento presso le scuole di alta formazione e di studio istituite
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, da valutare sulla base di idonea produzione scientifica;
d) dirigenti o funzionari tecnico-scientifici, scientifici e
amministrativi delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni
culturali, con esperienza lavorativa nel settore della tutela di almeno
otto anni, da valutare sulla base di idonea produzione scientifica;
e) studiosi o professionisti di chiara fama, evidenziata dal curriculum
professionale, dalle pubblicazioni scientifiche e dai titoli.
4. L'esperienza professionale richiesta al comma 1, e' valutata secondo
i parametri indicati all'articolo 182, comma 1-ter, del Codice.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
45:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via transitoria, agli
effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di
restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale
di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31
gennaio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24
ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia
svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare
mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due
anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in
proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta
nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24
ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni,
attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta
nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni
culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo
superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di stato
abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro da
emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e
della ricerca, entro il 30 ottobre 2008:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24
ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro
anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in
proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta
nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso
le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche'
risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche'
risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in
conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche'
risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere
a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un
periodo pari almeno a tre anni, attivita' di restauro di beni culturali,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con
regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei
beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis,
lettere a) e d-bis):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di
consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la
durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa
lettere a) e d-bis) emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti
organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie
attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita,
previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento
della prova di idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti,
con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un
apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta
dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una
rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente
aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali
conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29, comma 10, ai
medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce
la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria
triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni
culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle
arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro
statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia svolto lavori di
restauro di beni ai sensi dell'art. 29, comma 4, anche in proprio, per
non meno di quattro anni.
L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di
lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate
dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti
organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la
prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non
idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali,
venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11, ed in attesa
della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo
articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" e'
autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo
formativo, in convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico
di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello
stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico
del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti
organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie
disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma
4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 4, secondo
periodo, sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del
vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di
autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile
2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente
comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della
domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della
compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita'
competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire
il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge.
Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande
di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 39,
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione
della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza
di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si
intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica
effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui
all'art. 167, comma 5.».
- Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, si veda nella nota all'art. 1.
Art. 4.
Requisiti per l'accreditamento
1. Ai fini dell'accreditamento i soggetti interessati documentano il
possesso di un'adeguata capacita' organizzativa, tecnica ed
economico-finanziaria ed assicurano il rispetto dei criteri e livelli di
qualita' del percorso formativo di cui all'articolo 2 e delle
caratteristiche del corpo docente di cui all'articolo 3.
2. L'istanza di accreditamento in particolare deve essere corredata
dalla documentazione concernente:
a) l'individuazione delle strutture e dotazioni tecniche disponibili;
b) l'indicazione del personale docente, amministrativo e tecnico;
c) i regolamenti del percorso formativo;
d) il piano finanziario;
e) la disponibilita' e le modalita' di reperimento dei manufatti per le
attivita' tecnico-didattiche.
Art. 5.
Attivita' di accreditamento e di vigilanza
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, e' istituita, presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, una commissione tecnica per le attivita'
istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e
per la vigilanza sull'insegnamento del restauro.
2. Della commissione fanno parte:
a) il presidente, nominato d'intesa dai Ministri interessati;
b) cinque componenti, in rappresentanza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, tre dei quali designati dalle scuole di alta
formazione e studio;
c) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del1'universita' e
della ricerca;
d) un componente, designato dal Consiglio universitario nazionale (CUN)
tra i docenti delle discipline dell'area scientifica, umanistica e del
restauro;
e) un componente, designato dal Consiglio nazionale per la valutazione
del sistema universitario nazionale (CNVSU);
f) un componente, designato dal Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM).
3. La commissione svolge le funzioni istruttorie ai fini
dell'accreditamento dei corsi formativi, con riferimento ai seguenti
aspetti:
a) requisiti delle istituzioni formative;
b) contenuti dei programmi dei corsi formativi, comprese le prove di
accesso;
c) caratteristiche del corpo docente;
d) idoneita' dei laboratori e dei cantieri di restauro destinati allo
svolgimento delle attivita' tecnico-didattiche;
e) disponibilita' di manufatti per le attivita' tecnico-didattiche.
4. La Commissione puo' chiedere ai soggetti interessati documentazione
integrativa e chiarimenti. L'attivita' istruttoria si conclude con una
proposta al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai fini dell'adozione
del provvedimento di accreditamento o di diniego.
5. L'accreditamento e' disposto, con riferimento ai corsi formativi da
svolgere, mediante decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca.
6. La commissione esercita la vigilanza, per tutta la durata dei corsi,
sulla permanenza dei presupposti individuati e sul rispetto delle
condizioni stabilite all'atto, dell'accreditamento. A tal fine, almeno
una volta l'anno, effettua verifiche in concreto presso i corsi di
formazione. In caso di accertata difformita', propone ai Ministeri per i
beni e le attivita' culturali e dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca la diffida a ripristinare le condizioni e i presupposti,
ovvero l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei corsi o, nei casi
piu' gravi, di revoca dell'accreditamento.
7. La commissione cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle
istituzioni formative accreditate allo svolgimento dei corsi di
formazione dei restauratori e lo trasmette al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, i quali assicurano all'elenco adeguata pubblicita'
attraverso i propri siti telematici istituzionali.
8. La commissione, alla luce dell'evoluzione del dibattito culturale,
delle conoscenze scientifiche e delle tecniche, nonche' dell'attuazione
dell'articolo 29, comma 5, del Codice, propone ai Ministeri suddetti gli
eventuali aggiornamenti dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua
l'insegnamento del restauro.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, si veda nelle note alle premesse.
Art. 6.
Esame finale e diploma
1. L'esame finale dei corsi di formazione e' organizzato
dall'istituzione formativa ed e' articolato in due prove, una di
carattere applicativo, consistente in un intervento
pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico,
consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima
prova non venga superata, il candidato potra' ripetere l'esame nella
sessione successiva.
2. La Commissione per l'esame finale e' composta da sette membri,
nominati dai direttori delle istituzioni formative e comprende almeno
due membri designati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali
tra gli iscritti nel registro dei restauratori da almeno cinque anni,
nonche' due docenti universitari designati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nella fase di prima
applicazione, il Ministero per i beni e le attivita' culturali designa i
due membri tra i diplomati delle scuole di alta formazione e studio del
Ministero stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Bondi
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 175
Allegato omesso