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Decreto 26 maggio 2009, n. 87

Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico relasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

(GU n. 160 del 13-7-2009)

 

 


 IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo 29, commi 8 e 9;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella seduta del 7 maggio 2008;
Acquisiti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute dell'8 maggio 2008, 29 luglio 2008 e 10 settembre 2008 e dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale nella seduta del 30 luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 6661 del 26 marzo 2009;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Insegnamento del restauro
1. La formazione del restauratore di beni culturali si struttura in un corso a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento dell'insegnamento universitario (CFU). Per l'accesso ai corsi e' richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado o di diploma equipollente rilasciato da Stato estero.
2. I corsi formativi sono realizzati dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1988, n. 368, dai centri di cui al comma 11 dell'articolo 29 del Codice e da altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del Codice, d'ora in avanti «istituzioni formative», nei modi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.
3 . Al termine del corso, previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, le universita' rilasciano la laurea magistrale di cui al comma 4, le accademie di belle arti il diploma accademico di secondo livello, le altre istituzioni formative accreditate rilasciano un diploma, equiparato alla predetta laurea magistrale.
4. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' definita la classe della laurea magistrale abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, coerentemente con quanto indicato all'allegato C del presente decreto.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono individuati le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessita'. Presso tali centri possono essere altresi' istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario:
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266.

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250:
«Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.».
- Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2.
Criteri e livelli di qualita' del percorso formativo
1. L'accesso al percorso formativo del restauratore di beni culturali avviene attraverso una selezione preliminare con prove attitudinali di contenuto tecnico e prove teoriche, secondo quanto indicato nell'allegato A del presente decreto.
2. Il percorso formativo del restauratore di beni culturali, ferma restando l'unicita' della professione, e' articolato in relazione ai percorsi formativi professionalizzanti individuati nell'allegato B del presente decreto.
3. Il monte ore complessivo dei corsi e' articolato in modo da garantire che una percentuale fra il 50% e il 65% dell'insegnamento complessivo, compreso lo studio individuale e la tesi finale, sia riservata alle attivita' tecnico-didattiche di conservazione e restauro svolte in laboratorio e in cantiere su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, e la rimanente alle materie di carattere teorico-metodologico. Gli obiettivi formativi, le aree, gli ambiti e le discipline d'insegnamento, nonche' il numero dei crediti formativi sono individuati nell'allegato C al presente decreto.
4. Le attivita' tecnico-didattiche di conservazione e restauro si svolgono in laboratori presso la struttura formativa del corso e in cantieri-scuola in consegna all'istituzione formativa, sotto la responsabilita' didattica e professionale dei docenti del corso. Il numero di allievi e' stabilito in relazione agli spazi disponibili e deve comunque garantire un numero di allievi per docente non superiore a cinque.
5. I corsi possono prevedere che una parte dell'insegnamento venga svolta presso istituzioni estere di analogo livello qualitativo.
6. I corsi prevedono il riconoscimento dei crediti formativi maturati dai soggetti diplomati presso le universita', le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e gli istituti di alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 508 del 1999, ai fini del completamento del percorso formativo utile al conseguimento del titolo di cui all'articolo 1, comma 3.
7. La modalita' di svolgimento dei corsi e' disciplinata dai singoli regolamenti didattici, fermo restando l'obbligo di frequenza.
8. Per garantire uno standard di qualita' minimo dell'insegnamento, una percentuale non inferiore all'80% delle attivita' tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi devono essere autorizzati preventivamente dall'organo di tutela competente per territorio, con specifico riferimento alla compatibilita' dell'intervento conservativo con lo svolgimento dell'attivita' formativa. La parte rimanente deve comunque essere effettuata su manufatti originali.

Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si veda nella nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
«Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente legge e' finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.».

Art. 3.
Caratteristiche del corpo docente
1. I docenti delle discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio o di cantiere sono scelti tra i restauratori di beni culturali individuati ai sensi dell'articolo 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies e 2 del Codice, i quali siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano svolto attivita' di docenza per almeno un biennio continuativo presso le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' presso le universita', ed abbiano altresi' maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno quattro anni;
b) abbiano svolto attivita' di docenza per almeno un triennio continuativo presso corsi di restauro attivati dalle scuole di restauro regionali ovvero presso corsi di restauro attivati dalle accademie di belle arti, della durata di almeno tre anni, ed abbiano altresi' maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno cinque anni;
c) abbiano maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno dodici anni;
d) siano docenti universitari;
e) siano docenti delle accademie di belle arti afferenti ai settori scientifico disciplinari ABPR 24, 25, 26, 27, 28, di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;
f) si siano diplomati all'estero e si trovino in una delle situazioni sopra citate ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza del titolo, dell'istituzione e dell'attivita' professionale.
2. Le attivita' di esercitazioni presso i laboratori di restauro, per lavorazioni particolari che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo, possono essere svolte anche da esperti riconducibili alle professionalita' indicate all'articolo 3 del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 29, comma 7, del Codice.
3. I docenti delle discipline storiche e scientifiche, con specifico riferimento agli insegnamenti da impartire, devono appartenere a una delle seguenti categorie:
a) professori universitari o ricercatori universitari;
b) docenti di ruolo delle accademie di belle arti inquadrati nelle discipline di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;
c) docenti che abbiano svolto, per almeno tre anni, attivita' di insegnamento presso le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, da valutare sulla base di idonea produzione scientifica;
d) dirigenti o funzionari tecnico-scientifici, scientifici e amministrativi delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali, con esperienza lavorativa nel settore della tutela di almeno otto anni, da valutare sulla base di idonea produzione scientifica;
e) studiosi o professionisti di chiara fama, evidenziata dal curriculum professionale, dalle pubblicazioni scientifiche e dai titoli.
4. L'esperienza professionale richiesta al comma 1, e' valutata secondo i parametri indicati all'articolo 182, comma 1-ter, del Codice.


Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di stato abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attivita' di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa lettere a) e d-bis) emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni.
L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.».
- Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si veda nella nota all'art. 1.

Art. 4.
Requisiti per l'accreditamento
1. Ai fini dell'accreditamento i soggetti interessati documentano il possesso di un'adeguata capacita' organizzativa, tecnica ed economico-finanziaria ed assicurano il rispetto dei criteri e livelli di qualita' del percorso formativo di cui all'articolo 2 e delle caratteristiche del corpo docente di cui all'articolo 3.
2. L'istanza di accreditamento in particolare deve essere corredata dalla documentazione concernente:
a) l'individuazione delle strutture e dotazioni tecniche disponibili;
b) l'indicazione del personale docente, amministrativo e tecnico;
c) i regolamenti del percorso formativo;
d) il piano finanziario;
e) la disponibilita' e le modalita' di reperimento dei manufatti per le attivita' tecnico-didattiche.

Art. 5.
Attivita' di accreditamento e di vigilanza
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituita, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, una commissione tecnica per le attivita' istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro.
2. Della commissione fanno parte:
a) il presidente, nominato d'intesa dai Ministri interessati;
b) cinque componenti, in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, tre dei quali designati dalle scuole di alta formazione e studio;
c) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del1'universita' e della ricerca;
d) un componente, designato dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tra i docenti delle discipline dell'area scientifica, umanistica e del restauro;
e) un componente, designato dal Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario nazionale (CNVSU);
f) un componente, designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).
3. La commissione svolge le funzioni istruttorie ai fini dell'accreditamento dei corsi formativi, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) requisiti delle istituzioni formative;
b) contenuti dei programmi dei corsi formativi, comprese le prove di accesso;
c) caratteristiche del corpo docente;
d) idoneita' dei laboratori e dei cantieri di restauro destinati allo svolgimento delle attivita' tecnico-didattiche;
e) disponibilita' di manufatti per le attivita' tecnico-didattiche.
4. La Commissione puo' chiedere ai soggetti interessati documentazione integrativa e chiarimenti. L'attivita' istruttoria si conclude con una proposta al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai fini dell'adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego.
5. L'accreditamento e' disposto, con riferimento ai corsi formativi da svolgere, mediante decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. La commissione esercita la vigilanza, per tutta la durata dei corsi, sulla permanenza dei presupposti individuati e sul rispetto delle condizioni stabilite all'atto, dell'accreditamento. A tal fine, almeno una volta l'anno, effettua verifiche in concreto presso i corsi di formazione. In caso di accertata difformita', propone ai Ministeri per i beni e le attivita' culturali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la diffida a ripristinare le condizioni e i presupposti, ovvero l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei corsi o, nei casi piu' gravi, di revoca dell'accreditamento.
7. La commissione cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle istituzioni formative accreditate allo svolgimento dei corsi di formazione dei restauratori e lo trasmette al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i quali assicurano all'elenco adeguata pubblicita' attraverso i propri siti telematici istituzionali.
8. La commissione, alla luce dell'evoluzione del dibattito culturale, delle conoscenze scientifiche e delle tecniche, nonche' dell'attuazione dell'articolo 29, comma 5, del Codice, propone ai Ministeri suddetti gli eventuali aggiornamenti dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro.

Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.

Art. 6.
Esame finale e diploma
1. L'esame finale dei corsi di formazione e' organizzato dall'istituzione formativa ed e' articolato in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potra' ripetere l'esame nella sessione successiva.
2. La Commissione per l'esame finale e' composta da sette membri, nominati dai direttori delle istituzioni formative e comprende almeno due membri designati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali tra gli iscritti nel registro dei restauratori da almeno cinque anni, nonche' due docenti universitari designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nella fase di prima applicazione, il Ministero per i beni e le attivita' culturali designa i due membri tra i diplomati delle scuole di alta formazione e studio del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Bondi

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 175

Allegato omesso