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Decreto 15 maggio 2009, n. 95
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Regolamento recante indirizzi, criteri e modalita' per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche.
(GU n. 170 del 24-7-2009)
IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e
successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», di seguito denominato
«Testo unico», ed in particolare l'articolo 128;
Visto il regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza», di seguito denominato «Regolamento
di esecuzione», ed in particolare l'articolo 247;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni, di seguito denominato
«Codice», ed in particolare l'articolo 63, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.
233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge
27 dicembre 2006, n. 296», e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 marzo 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Registro delle operazioni commerciali di cui all'articolo 128 del Testo
unico. Tenuta e relative annotazioni
1. Colui che esercita il commercio di cose rientranti nelle
categorie di cui alla lettera A dell'allegato A al Codice annota
giornalmente le operazioni eseguite nel «registro delle operazioni su
cose antiche o usate», previsto dall'articolo 128, primo e secondo
comma, del Testo unico, uniformandosi alle prescrizioni di cui
all'articolo 247 del relativo Regolamento di esecuzione.
2. Qualora le operazioni commerciali di cui al comma 1 siano effettuate,
con riguardo alle singole cose, per prezzi superiori alle soglie di
valore indicate all'articolo 2, delle cose commerciate e' riportata una
descrizione dettagliata nel registro previsto dall'articolo 128 del
Testo unico, e ne e' conservata una documentazione fotografica.
3. Per «descrizione dettagliata» si intende l'annotazione delle
caratteristiche specifiche della cosa di interesse storico o artistico,
ed in particolare:
della tipologia di opera;
della tecnica di esecuzione;
del supporto materico;
del soggetto rappresentato;
delle dimensioni;
dell'autore, se conosciuto, della scuola o dell'ambito culturale cui
l'opera stessa e' riconducibile;
dell'epoca di realizzazione;
dell'expertise o della bibliografia, se esistenti.
4. Ove lo spazio, nel registro destinato alle annotazioni, risulti
insufficiente, e' consentito inserire il riferimento al documento
fiscale relativo alla operazione commerciale compiuta ed oggetto di
annotazione, ovvero ad un diverso atto, anche di parte, a condizione che
detti documenti riportino i dati elencati al comma 3 e siano conservati
unitamente alla documentazione fotografica di cui al comma 2.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [soppresso].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima
della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 128 del regio-decreto 18 giugno 1931, n.
773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146:
«Art. 128 (art. 129 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, gli
esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono
compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone
provviste della carta di identita' di altro documento munito di
fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma
che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro
con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni
prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli
esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita'
nei modi prescritti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o
alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di
oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 247 del regio-decreto 6 maggio 1940, n.
635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza»,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n.
149:
«Art. 247. - Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o
di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti
dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco,
il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data
dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo
pattuito. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione
del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si
applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose
antiche, di pregio o preziose, nonche' al commercio ed alla detenzione
da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di
oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche
usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di
valore o di valore esiguo.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 63 (Obbligo di denuncia dell'attivita' commerciale e di tenuta del
registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di
documenti). - 1. L'autorita' locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai
sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva
di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al
soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima,
presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle
categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto
legislativo, di seguito indicato come «ALLEGATO A».
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1
annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto
dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le
caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro
di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di
valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una dettagliata descrizione
delle cose oggetto delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al
secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a
mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da
lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari della regione nei casi
di esercizio della tutela ai sensi dell'art. 5, commi 2, 3 e 4. Il
verbale dell'ispezione e' notificato all'interessato ed alla locale
autorita' di pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle
case di vendita, nonche' i pubblici ufficiali preposti alle vendite
mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei
documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo
sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo
interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni
dalle comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente puo'
avviare il procedimento di cui all'art. 13.
5. Il soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio l'esistenza di
archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o
detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile
l'interesse storico particolarmente importante.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27
dicembre 2006, n. 296», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'allegato A del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Allegato A (Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1;
74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a).
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi piu' di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici,
storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti
stessi, aventi piu' di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5
fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale
[1].
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su
qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati
interamente a mano con qualsiasi materiale [1] e disegni fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative
matrici, nonche' manifesti originali [1].
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie
ottenute con il medesimo procedimento dell'originale [1], diverse da
quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi [1].
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli
spartiti musicali, isolati o in collezione [1].
10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi
piu' di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia,
botanica, mineralogia, anatomia;
b) collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o
numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a
14, aventi piu' di cinquanta anni.
[I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati
da questo Testo Unico soltanto se il loro valore e' pari o superiore ai
valori indicati alla lettera B].
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera
A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al
momento della presentazione della domanda di restituzione.
[1] Aventi piu' di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.».
- Per il testo dell'art. 128 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 247 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, si
veda nelle note alle premesse.
Art. 2.
Limiti di valore
1. Le modalita' di annotazione indicate all'articolo 1, commi 2, 3 e
4, sono obbligatorie per le cose, individuate con riferimento alle
tipologie elencate alla lettera A dell'allegato A del Codice e di
seguito riportate, il cui prezzo, all'atto della relativa operazione
commerciale, abbia superato i limiti di valore distintamente indicati
per ciascuna tipologia:
====================================================================
TIPOLOGIE | VALORI (ESPRESSI IN EURO)
=====================================================================
1. Reperti archeologici provenienti da: |
a) scavi e scoperte terrestri o |
sottomarine; b) siti archeologici; c) |
collezioni archeologiche. |Qualunque ne sia il valore
---------------------------------------------------------------------
2. Elementi, costituenti parte |
integrante di monumenti artistici, |
storici o religiosi e provenienti dallo |
smembramento dei monumenti stessi, aventi|
piu' di cento anni. | Qualunque ne sia il valore
---------------------------------------------------------------------
3. Quadri e pitture diversi da quelli |
appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti |
interamente a mano su qualsiasi supporto |
e con qualsiasi materiale. | 12.500
---------------------------------------------------------------------
4. Acquerelli, guazzi e pastelli |
eseguiti interamente a mano su qualsiasi |
supporto. | 5.000
---------------------------------------------------------------------
5. Mosaici diversi da quelli delle |
categorie 1 e 2 realizzati interamente a |
mano con qualsiasi materiale e disegni |
fatti interamente a mano su qualsiasi |
supporto. | 12.500
---------------------------------------------------------------------
6. Incisioni, stampe, serigrafie e |
litografie originali e relative matrici, |
nonche' manifesti originali. | 5.000
---------------------------------------------------------------------
7. Opere originali dell'arte statuaria o|
dell'arte scultorea e copie ottenute con |
il medesimo procedimento dell'originale, |
diverse da quelle della categoria 1. | 12.500
---------------------------------------------------------------------
8. Fotografie, film e relativi negativi.| 5.000
---------------------------------------------------------------------
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le|
carte geografiche e gli spartiti |
musicali, isolati o in collezione. | Qualunque ne sia il valore
---------------------------------------------------------------------
10. Libri aventi piu' di cento anni, |
isolati o in collezione. | 5.000
---------------------------------------------------------------------
11. Carte geografiche stampate aventi |
piu' di duecento anni. | 5.000
---------------------------------------------------------------------
12. Archivi e supporti, comprendenti |
elementi di qualsiasi natura aventi piu' |
di cinquanta anni. |Qualunque ne sia il valore
---------------------------------------------------------------------
13. a) Collezioni ed esemplari |
provenienti da collezioni di zoologia, |
botanica, mineralogia, anatomia; | 12.500
---------------------------------------------------------------------
b) Collezioni aventi interesse storico, |
paleontologico, etnografico o |
numismatico. | 12.500
---------------------------------------------------------------------
14. Mezzi di trasporto aventi piu' di |
settantacinque anni. | 12.500
---------------------------------------------------------------------
15. Altri oggetti di antiquariato non |
contemplati dalle categorie da 1 a 14, |
aventi piu' di cinquanta anni. | 12.500
2. L'uscita dal territorio nazionale delle cose ricomprese nelle
tipologie elencate al comma 1, quale che sia il loro valore economico,
resta comunque disciplinata dalle disposizioni al riguardo dettate dal
Codice. I limiti di valore indicati al comma 1 non costituiscono in
nessun caso parametri, neppure presuntivi, per l'accertamento
dell'interesse storico o artistico delle cose contemplate nel medesimo
comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 maggio 2009
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali: Bondi
Il Ministro dell'interno: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2009 Ufficio di controllo
preventivo Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali
registro n. 5, foglio n. 228
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'allegato A del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, si veda nelle note all'art. 1.