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Decreto 20 marzo 2009, n. 60

Ministero per i Beni e le Attivitą Culturali. Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(GU n. 136 del 15-6-2009)

 

 

 


 IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 28, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede che in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico il soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente;
Visto il comma 1 dell'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che prevede, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare o di un stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici e che raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici universitari, ovvero mediante i soggetti in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia;
Visto il comma 2 del predetto articolo 95, che istituisce presso questo Ministero l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione per lo svolgimento dell'attivita' di raccolta ed elaborazione della documentazione sopra indicata, demandando ad un apposito decreto ministeriale la disciplina dei criteri per la tenuta di detto elenco;
Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'universita' e della ricerca, reso con nota prot. n. 803 del 14 febbraio 2006;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 16 marzo 2006;
Sentita la rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, cosi' come indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota prot. n. 1618 dell'8 marzo 2008, mediante acquisizione dei pareri formulati dai relativi Consigli di dipartimento;
Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, reso nella seduta del 3 settembre 2007;
Acquisiti i pareri del Ministero della giustizia, espressi in data 30 aprile 2008 e 23 dicembre 2008;
Udito il definitivo parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 febbraio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota n. 5065 del 9 marzo 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto e criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco
1. Il presente decreto disciplina i criteri per la tenuta e il funzionamento, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali (d'ora in avanti denominato «Ministero»), dell'elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, o di titolo di studio estero equipollente, qualificati all'attivita' di raccolta ed elaborazione di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora in avanti denominato «elenco»).
2. L'elenco e' tenuto dalla Direzione generale per i beni archeologici (d'ora in avanti denominata «Direzione»), secondo i criteri e le modalita' stabiliti nel presente decreto. La partecipazione di tutti i soggetti interessati e' assicurata anche mediante gestione informatica dell'elenco secondo le specifiche tecniche definite dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.
3. L'elenco si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono inseriti i dipartimenti o istituti archeologi universitari. Nella seconda sezione sono inseriti gli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 11 del presente decreto.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291.
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 28 (Misure cautelari e preventive).- 1. Il soprintendente puo' ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformita' dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresi' la facolta' di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non e' comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi
archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.».
- Si riporta il testo dell'art. 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100:
«Art. 95 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare). (art. 2-ter, decreto-leggen. 63/2005, convertito nella legge n. 109/2005). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente segnali con modalita' analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.».

Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.


Art. 2.
Dipartimenti o istituti archeologici universitari
1. Agli effetti del presente decreto e per le finalita' di cui all'articolo 1 per «istituto» o «dipartimento archeologico universitario» si intende il dipartimento o l'istituto universitario cui afferiscono almeno tre docenti di ruolo, compresi i ricercatori confermati, nei seguenti settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico, come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005, che si occupano di antichita' diffuse sul territorio nazionale, comprese cronologicamente fra la preistoria e l'archeologia post-medievale:
a) L-ANT/01: Preistoria e protostoria;
b) L-ANT/06: Etruscologia e antichita' italiche;
c) L-ANT/07: Archeologia classica;
d) L-ANT/08: Archeologia cristiana e medievale;
e) L-ANT/09: Topografia antica;
f) L-ANT/10: Metodologie della ricerca archeologica;
g) L-OR/06: Archeologia fenicio-punica.
2. Agli effetti del comma 1 sono considerati dipartimenti o istituti archeologici gli istituti universitari stranieri, comunque denominati, che presentino e documentino il possesso di strutture scientifico-didattiche equivalenti a quelle di cui al comma 1.
L'equivalenza e' verificata dalla Direzione, sentiti il Comitato tecnico scientifico per i beni archeologici e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base degli elementi informativi forniti dall'istituto universitario straniero secondo lo schema predisposto, anche in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione. Ai medesimi effetti e' equiparata ai dipartimenti o istituti archeologici, di cui al comma 1, la Scuola archeologica italiana di Atene.
3. Non possono essere iscritti nella seconda sezione dell'elenco, come singoli, il docente o il ricercatore universitario che siano stati considerati ai fini dell'iscrizione nell'elenco del dipartimento universitario di appartenenza.

Nota all'art. 2:
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000, recante «Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2000, n. 249.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 marzo 2005, recante «Modificazioni agli allegati B e D al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2005, n. 78.


Art. 3.
Altri soggetti in possesso della necessaria qualificazione
1. Ai fini dell'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, i soggetti diversi dagli istituti e dipartimenti di cui all'articolo 2 devono essere in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia ai sensi del seguente articolo 4, o di dottorato di ricerca in archeologia, ai sensi del successivo articolo 5, ovvero di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti equipollenti, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 6.

Art. 4.
Diploma di laurea e scuola di specializzazione in archeologia
1. Agli effetti del presente decreto e per le finalita' di cui all'articolo 3, si intende per:
a) «diploma di laurea»: la laurea magistrale o il titolo equivalente alla laurea magistrale o specialistica nell'ambito dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
b) «scuola di specializzazione in archeologia»: la scuola di cui all'allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, del 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006, nonche' le scuole elencate nella tabella di equiparazione relativa ai beni archeologici di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

Nota all'art. 4:
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266.
- Si riporta il testo dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2006, n. 137:

«Allegato 1 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI
Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione, per esame e per titoli, col titolo di laurea di secondo livello (300 CFU). Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea specialistica in Archeologia (S/2), che abbiano conseguito un minimo di 90 CFU nei settori disciplinari dell'Ambito caratterizzante.

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico. Il percorso formativo e' organizzato in Ambiti che si riferiscono a diverse tipologie di studi e in quattro curricula professionalizzanti, relativi ai settori scientifico-disciplinari di carattere archeologico. La formazione prevede: l'approfondimento delle discipline archeologiche relative alla conoscenza del patrimonio architettonico figurativo e dei documenti della cultura materiale. Sono altresi' considerate indispensabili, per una corretta preparazione professionale: le discipline relative alla tutela, valorizzazione e didattica del museo, delle evidenze urbanistiche e territoriali e del parco archeologico; le discipline relative alla conservazione dei beni archeologici attraverso le conoscenze e le metodiche tecniche e sperimentali innovative necessarie al restauro ed alla conservazione dei beni culturali; le discipline necessarie ad acquisire competenze per un approccio economico nel campo della gestione manageriale delle strutture museali, di eventi culturali e organizzativi, nell'ambito della valutazione dei beni culturali e degli investimenti su di essi; le discipline miranti a fornire conoscenze di base relative agli ordinamenti concernenti i beni culturali ed alla loro tutela giuridica. Gli specializzati devono essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilita': nei competenti livelli amministrativi e tecnici del Ministero per i beni e le attivita' culturali; nelle altre strutture pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio archeologico; in strutture pubbliche e private che abbiano funzioni e finalita' organizzative, culturali editoriali e di ricerca nel settore del patrimonio archeologico; in organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici o uffici tecnici operanti nel settore del patrimonio e archeologico; nella prestazione di servizi, altamente qualificati, relativi all'analisi storica, alla conoscenza critica, alla catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative al patrimonio e archeologico; nella gestione e manutenzione di singoli monumenti o siti archeologici; nel campo della conoscenza, tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, del patrimonio archeologico generalmente inteso, in Italia e all'estero, anche in riferimento all'attivita' di organismi internazionali. La Scuola si articola in uno o piu' dei seguenti curricula scelti dalle Universita' nella propria autonomia: 1) Archeologia preistorica e protostorica; 2) Archeologia classica; 3) Archeologia tardo antica e medievale; 4) Archeologia orientale.

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* Le attivita' formative specifiche afferenti al curriculum di Archeologia preistorica e protostorica attribuiscono 20 CFU dei 40 vincolati dell'ambito «1. Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici» ad insegnamenti dei seguenti SSD: L-ANT/01 Preistoria e Protostoria; GEO/01- Paleontologia e Paleoecologia; BIO/08 Antropologia. Gli altri 20 CFU vanno attribuiti ai SSD dell'ambito attivati negli altri curricula. Le attivita' formative specifiche afferenti al curriculum di Archeologia classica attribuiscono 20 CFU dei 40 vincolati dell'ambito «1. Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici» ad insegnamenti dei seguenti SSD: L-ANT/02 Storia greca; L-ANT/03 Storia romana; L-ANT/04 Numismatica; L- ANT/06 Etruscologia e Antichita' italiche; L-ANT/07 Archeologia classica; L-ANT/09 Topografia antica; L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica; L-FIL-LET/01 Civilta' Egee; GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia; BIO/08 Antropologia. Gli altri 20 CFU vanno attribuiti ai SSD dell'ambito attivati negli altri curricula. Le attivita' formative specifiche afferenti al curriculum di Archeologia tardo antica e medioevale attribuiscono 20 CFU dei 40 vincolati dell'ambito «1. Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici» ad insegnamenti dei seguenti SSD: L-ANT/08 Archeologia cristiana e medioevale; L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica; GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia; BIO/08 Antropologia. Gli altri 20 CFU vanno attribuiti ai SSD dell'ambito attivati negli altri curricula. Le attivita' formative specifiche afferenti al curriculum di Archeologia orientale attribuiscono 20 CFU dei 40 vincolati dell'ambito «1. Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici» ad insegnamenti dei seguenti SSD: L-ANT 01 Preistoria e Protostoria; L-FIL-LET/01 Civilta' egee; L-OR/01 Storia del vicino oriente antico; L-OR/02 Egittologia e civilta' copta; L-OR/03 Assirologia; L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico; L-OR/06 Archeologia Fenicio-Punica; L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana; L-OR/16 Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale; L-OR/20 Archeologia, storia dell'arte e filosofia dell'Asia orientale; GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia; BIO/08 Antropologia. Gli altri 20 CFU vanno attribuiti ai settori scientifico-disciplinari dell'ambito attivati negli altri curricula. **Tirocinio e stages: n. 30 crediti sono attribuiti al tirocinio organizzato nei seguenti 3 stages, ognuno per 10 crediti:
1) scavo/ricognizione archeologico;
2) laboratorio/museo;
3) gestione, svolta presso Istituzioni periferiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
***Progetto finale: n. 20 crediti sono attribuiti alla tesi di Diploma che deve presentare carattere di elaborato originale sotto forma di progetto scientifico-gestionale relativo, ad esempio, alla conoscenza integrata di un territorio, allo scavo, al restauro, alla alorizzazione di area archeologiche, all'allestimento museale di beni archeologici, alla promozione e comunicazione delle attivita' relative.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2006, n. 137:
«Art. 5. - 1. Il titolo di specializzazione rilasciato dalle scuole precedentemente attivate presso le universita' e' equipollente a quello rilasciato dalle scuole istituite nel presente decreto, secondo la seguente tabella di equipollenza:

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Art. 5.
Dottorato di ricerca in archeologia
1. Agli effetti del presente decreto e per le finalita' di cui all'articolo 3, per dottorato di ricerca in archeologia si intende il dottorato di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, di ambito archeologico o con almeno un curriculum archeologico ai sensi dell'articolo 2, comma 1.


Nota all'art. 5:
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, recante «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1999, n. 162.



Art. 6.
Titoli di studio esteri equipollenti
1. Le equipollenze al diploma di laurea, alla laurea magistrale e specialistica e al diploma di specializzazione in archeologia sono dichiarate con le modalita' previste dalla legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.
2. Le equipollenze al dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 5, sono dichiarate ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nota all'art. 6:
- La legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173.
- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209:
«Art. 74 (Riconoscimenti ed equipollenze).- 1. Coloro che abbiano conseguito presso le universita' non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.
La domanda dovra' essere corredata dai titoli attestanti le attivita' di ricerca e dai lavori compiuti presso le universita' non italiane.
L'eventuale riconoscimento e' operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potra' stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita' di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.
In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di dottorato di ricerca.
Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzati.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione non puo' chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.».


Art. 7.
Domanda di iscrizione nell'elenco
1. I dipartimenti o gli istituti di cui all'articolo 2, per il tramite dei rispettivi direttori, nonche' i soggetti di cui all'articolo 3 e quelli in possesso dei titoli di cui all'articolo 6, che intendano conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, presentano apposita domanda alla Direzione.
2. La domanda, redatta secondo il modello predisposto, di regola in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e' trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Direzione, di regola in via informatica, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2000, n. 445.
3. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di posta certificata e di firma digitale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, la domanda di cui al comma 1 e' comunque trasmessa alla Direzione anche in forma cartacea.
4. Nella domanda il soggetto istante autocertifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dall'articolo 2, nel caso dei dipartimenti o istituti, e dagli articoli 3 e 6, in caso di altri soggetti.

Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 19 (Dichiarazione di inizio attivita'). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non siano attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
- Si riporta il testo degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42:
«Art. 38 (Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.


Art. 8.
Curricula ed elementi informativi degli iscritti
1. A soli fini informativi, anche per consentire alle stazioni appaltanti di acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi per la scelta del soggetto affidatario, i soggetti che domandano l'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco trasmettono, con le stesse modalita' della domanda, un curriculum professionale, redatto e sottoscritto secondo il modello predisposto, di regola in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, volto a documentare la specifica esperienza acquisita nel settore della raccolta ed elaborazione di documenti e informazioni a fini di verifica preventiva di interesse archeologico di aree ed immobili.
2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 gli istituti e i dipartimenti archeologici di cui all'articolo 2 trasmettono, con le medesime modalita' della domanda di iscrizione, elementi informativi sulla struttura e l'attivita' dipartimentale, nonche' elementi descrittivi dell'esperienza acquisita, secondo il modello predisposto, anche in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. I soggetti di cui al comma 1, nonche' i docenti e i ricercatori che afferiscono ai dipartimenti di cui al comma 2, presentano
altresi' una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione della situazione dichiarata.
4. I curricula e gli elementi informativi inviati dai soggetti interessati e dai dipartimenti o istituti universitari sono inseriti in un'apposita sezione dell'elenco e sono accessibili on line mediante collegamento ipertestuale con il nominativo del soggetto iscritto nell'elenco.

Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100:
«Art. 38 (Requisiti di ordine generale) - (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). - 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita' competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.».


Art. 9.
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero e' titolare del trattamento dei dati personali raccolti nell'elenco. La Direzione e' responsabile del trattamento. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati e le informazioni raccolti nell'elenco sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Nota all'art. 9:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.


Art. 10.
Procedimento di iscrizione nell'elenco

1. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione e' di 90 giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 7.
2. L'interessato, qualora, anteriormente alla conclusione del procedimento, inizi a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, ne da' comunicazione alla Direzione che, in tal caso, procede, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati.
3. In caso di accertata carenza dei requisiti, la Direzione adotta, nei confronti del richiedente, un motivato provvedimento di rifiuto di iscrizione e, ove vi sia stata comunicazione di inizio di attivita', dispone contestualmente, nei confronti del medesimo soggetto, il divieto di prosecuzione dell'attivita' stessa.
4. Se sussistono ragioni di approfondimento istruttorio, la Direzione richiede al soggetto interessato le necessarie integrazioni documentali o gli opportuni chiarimenti. Ove l'interessato non provveda alla trasmissione della documentazione o dei chiarimenti entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Direzione, ovvero nel caso in cui, una volta ricevuta la documentazione, permangano motivi ostativi all'iscrizione, la Direzione procede ai sensi del comma 3.

Art. 11.
Docenti di ruolo o ricercatori confermati nei settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico
1. Sono iscritti nella sezione seconda dell'elenco, su domanda, i docenti di ruolo nei settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico elencati all'articolo 2, comma 1, ancorche' non in possesso dei requisiti indicati negli articoli 4 e 5, nonche' i ricercatori confermati nei medesimi settori scientifico-disciplinari. Resta fermo il limite previsto dall'articolo 2, comma 3.
2. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti appartenenti alla categoria di cui al comma 1 e' disposta con provvedimento della Direzione, sulla base della domanda presentata dai richiedenti medesimi secondo quanto previsto dall'articolo 7, nella quale e' autocertificato il possesso del requisito di cui al comma 1. I richiedenti provvedono altresi' a trasmettere il proprio curriculum professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 12.
Aggiornamenti

1. I dipartimenti e gli istituti archeologici di cui all'articolo 2 del presente decreto si impegnano, all'atto della domanda di iscrizione, a comunicare tempestivamente alla Direzione, con le stesse modalita' di cui all'articolo 7, ogni variazione nella propria strutturazione scientifico-didattica incidente sul possesso dei requisiti di iscrizione. Sono in ogni caso tenuti a confermare ogni tre anni il permanere dei requisiti e dei presupposti necessari all'iscrizione.
2. E' comunque consentita agli iscritti la trasmissione di dati e documenti al fine di arricchire il proprio curriculum o prospetto degli elementi informativi presentati all'atto della domanda.
L'immissione sul sito dei nuovi dati e' disposta dalla Direzione previo controllo della loro pertinenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 20 marzo 2009

Il Ministro : Bondi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 16