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Decreto 20 marzo 2009, n. 60
Ministero per i Beni e le Attivitą Culturali. Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(GU n. 136 del 15-6-2009)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.
233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 28, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e
del paesaggio, che prevede che in caso di realizzazione di lavori
pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico il soprintendente
puo' richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree
medesime a spese del committente;
Visto il comma 1 dell'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che prevede, nell'ambito della
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che le
stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente
competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare o di
un stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici e che raccolgono ed
elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici
universitari, ovvero mediante i soggetti in possesso del diploma di
laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia;
Visto il comma 2 del predetto articolo 95, che istituisce presso questo
Ministero l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei
soggetti in possesso della necessaria qualificazione per lo svolgimento
dell'attivita' di raccolta ed elaborazione della documentazione sopra
indicata, demandando ad un apposito decreto ministeriale la disciplina
dei criteri per la tenuta di detto elenco;
Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'universita' e della
ricerca, reso con nota prot. n. 803 del 14 febbraio 2006;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo
2006;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
espresso nella riunione del 16 marzo 2006;
Sentita la rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari,
cosi' come indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca con nota prot. n. 1618 dell'8 marzo 2008, mediante
acquisizione dei pareri formulati dai relativi Consigli di dipartimento;
Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici, reso nella seduta del 3 settembre 2007;
Acquisiti i pareri del Ministero della giustizia, espressi in data 30
aprile 2008 e 23 dicembre 2008;
Udito il definitivo parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 febbraio
2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con la nota n. 5065 del 9 marzo 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco
1. Il presente decreto disciplina i criteri per la tenuta e il
funzionamento, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali
(d'ora in avanti denominato «Ministero»), dell'elenco degli istituti e
dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in
possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, o di titolo di
studio estero equipollente, qualificati all'attivita' di raccolta ed
elaborazione di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (d'ora in avanti denominato «elenco»).
2. L'elenco e' tenuto dalla Direzione generale per i beni archeologici
(d'ora in avanti denominata «Direzione»), secondo i criteri e le
modalita' stabiliti nel presente decreto. La partecipazione di tutti i
soggetti interessati e' assicurata anche mediante gestione informatica
dell'elenco secondo le specifiche tecniche definite dalla Direzione e
dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.
3. L'elenco si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono inseriti
i dipartimenti o istituti archeologi universitari. Nella seconda sezione
sono inseriti gli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 3 e 11 del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici
dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27
dicembre 2006, n. 296», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291.
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45:
«Art. 28 (Misure cautelari e preventive).- 1. Il soprintendente puo'
ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli
articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformita'
dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresi' la facolta' di ordinare
l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate
nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la
verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta
giorni dalla ricezione del medesimo, non e' comunicato, a cura del
soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di
interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la
verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13, il soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi
archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.».
- Si riporta il testo dell'art. 95 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100:
«Art. 95 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di
progetto preliminare). (art. 2-ter, decreto-leggen. 63/2005, convertito
nella legge n. 109/2005). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte
all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di
appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione,
copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso
sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal
regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e
bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte
all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del
territorio, nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante
i dipartimenti archeologici delle universita', ovvero mediante i
soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri
si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e
relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione
suindicata non e' richiesta per gli interventi che non comportino nuova
edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia' impegnate dai
manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' istituito
un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli
istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti
archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la
tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione
di tutti i soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e
delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un
interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo'
richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai
commi 6 e seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine
indicato al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente segnali con
modalita' analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro
dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di
documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente
richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti
della progettazione e alle caratteristiche dell'intervento da realizzare
e acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni.
La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il
soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a
disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno
quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il ricorso
amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di
cui all'articolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura
si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e'
possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni
o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi
archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la
sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il
Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, contestualmente
alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del
procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai
sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi
archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari
previsti dal predetto codice, ivi compresa la facolta' di prescrivere
l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi
archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28,
comma 2, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone
di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m),
del medesimo codice.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2.
Dipartimenti o istituti archeologici universitari
1. Agli effetti del presente decreto e per le finalita' di cui
all'articolo 1 per «istituto» o «dipartimento archeologico
universitario» si intende il dipartimento o l'istituto universitario cui
afferiscono almeno tre docenti di ruolo, compresi i ricercatori
confermati, nei seguenti settori scientifico-disciplinari di ambito
archeologico, come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000,
modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005, che si occupano di
antichita' diffuse sul territorio nazionale, comprese cronologicamente
fra la preistoria e l'archeologia post-medievale:
a) L-ANT/01: Preistoria e protostoria;
b) L-ANT/06: Etruscologia e antichita' italiche;
c) L-ANT/07: Archeologia classica;
d) L-ANT/08: Archeologia cristiana e medievale;
e) L-ANT/09: Topografia antica;
f) L-ANT/10: Metodologie della ricerca archeologica;
g) L-OR/06: Archeologia fenicio-punica.
2. Agli effetti del comma 1 sono considerati dipartimenti o istituti
archeologici gli istituti universitari stranieri, comunque denominati,
che presentino e documentino il possesso di strutture
scientifico-didattiche equivalenti a quelle di cui al comma 1.
L'equivalenza e' verificata dalla Direzione, sentiti il Comitato tecnico
scientifico per i beni archeologici e il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base degli elementi informativi
forniti dall'istituto universitario straniero secondo lo schema
predisposto, anche in formato elettronico, dalla Direzione e dalla
Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione. Ai
medesimi effetti e' equiparata ai dipartimenti o istituti archeologici,
di cui al comma 1, la Scuola archeologica italiana di Atene.
3. Non possono essere iscritti nella seconda sezione dell'elenco, come
singoli, il docente o il ricercatore universitario che siano stati
considerati ai fini dell'iscrizione nell'elenco del dipartimento
universitario di appartenenza.
Nota all'art. 2:
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 4 ottobre 2000, recante «Rideterminazione e aggiornamento
dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative
declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre
1999», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2000, n. 249.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 18 marzo 2005, recante «Modificazioni agli allegati B e D al
decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
2005, n. 78.
Art. 3.
Altri soggetti in possesso della necessaria qualificazione
1. Ai fini dell'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco di cui
all'articolo 1, i soggetti diversi dagli istituti e dipartimenti di cui
all'articolo 2 devono essere in possesso di diploma di laurea e
specializzazione in archeologia ai sensi del seguente articolo 4, o di
dottorato di ricerca in archeologia, ai sensi del successivo articolo 5,
ovvero di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti equipollenti, ai
sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 6.
Art. 4.
Diploma di laurea e scuola di specializzazione in archeologia
1. Agli effetti del presente decreto e per le finalita' di cui
all'articolo 3, si intende per:
a) «diploma di laurea»: la laurea magistrale o il titolo equivalente
alla laurea magistrale o specialistica nell'ambito dell'ordinamento
previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, come
modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
b) «scuola di specializzazione in archeologia»: la scuola di cui
all'allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di riassetto delle scuole di specializzazione nel settore
della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, del 31
gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno
2006, nonche' le scuole elencate nella tabella di equiparazione relativa
ai beni archeologici di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.
Nota all'art. 4:
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266.
- Si riporta il testo dell'allegato 1 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali 31 gennaio 2006, recante
«Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela,
gestione e valorizzazione del patrimonio culturale», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2006, n. 137:
«Allegato 1 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI
Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione, per esame e per
titoli, col titolo di laurea di secondo livello (300 CFU). Sono ammessi
al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi
di laurea specialistica in Archeologia (S/2), che abbiano conseguito un
minimo di 90 CFU nei settori disciplinari dell'Ambito caratterizzante.
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo
professionale nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del
patrimonio archeologico. Il percorso formativo e' organizzato in Ambiti
che si riferiscono a diverse tipologie di studi e in quattro curricula
professionalizzanti, relativi ai settori scientifico-disciplinari di
carattere archeologico. La formazione prevede: l'approfondimento delle
discipline archeologiche relative alla conoscenza del patrimonio
architettonico figurativo e dei documenti della cultura materiale. Sono
altresi' considerate indispensabili, per una corretta preparazione
professionale: le discipline relative alla tutela, valorizzazione e
didattica del museo, delle evidenze urbanistiche e territoriali e del
parco archeologico; le discipline relative alla conservazione dei beni
archeologici attraverso le conoscenze e le metodiche tecniche e
sperimentali innovative necessarie al restauro ed alla conservazione dei
beni culturali; le discipline necessarie ad acquisire competenze per un
approccio economico nel campo della gestione manageriale delle strutture
museali, di eventi culturali e organizzativi, nell'ambito della
valutazione dei beni culturali e degli investimenti su di essi; le
discipline miranti a fornire conoscenze di base relative agli
ordinamenti concernenti i beni culturali ed alla loro tutela giuridica.
Gli specializzati devono essere in grado di operare con funzioni di
elevata responsabilita': nei competenti livelli amministrativi e tecnici
del Ministero per i beni e le attivita' culturali; nelle altre strutture
pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione,
valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del
patrimonio archeologico; in strutture pubbliche e private che abbiano
funzioni e finalita' organizzative, culturali editoriali e di ricerca
nel settore del patrimonio archeologico; in organismi privati, come
imprese, studi professionali specialistici o uffici tecnici operanti nel
settore del patrimonio e archeologico; nella prestazione di servizi,
altamente qualificati, relativi all'analisi storica, alla conoscenza
critica, alla catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative al
patrimonio e archeologico; nella gestione e manutenzione di singoli
monumenti o siti archeologici; nel campo della conoscenza, tutela,
conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, del patrimonio
archeologico generalmente inteso, in Italia e all'estero, anche in
riferimento all'attivita' di organismi internazionali. La Scuola si
articola in uno o piu' dei seguenti curricula scelti dalle Universita'
nella propria autonomia: 1) Archeologia preistorica e protostorica; 2)
Archeologia classica; 3) Archeologia tardo antica e medievale; 4)
Archeologia orientale.
immagine omessa
* Le attivita' formative specifiche afferenti al curriculum di
Archeologia preistorica e protostorica attribuiscono 20 CFU dei 40
vincolati dell'ambito «1. Conoscenze e contestualizzazione di beni
archeologici» ad insegnamenti dei seguenti SSD: L-ANT/01 Preistoria e
Protostoria; GEO/01- Paleontologia e Paleoecologia; BIO/08 Antropologia.
Gli altri 20 CFU vanno attribuiti ai SSD dell'ambito attivati negli
altri curricula. Le attivita' formative specifiche afferenti al
curriculum di Archeologia classica attribuiscono 20 CFU dei 40 vincolati
dell'ambito «1. Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici»
ad insegnamenti dei seguenti SSD: L-ANT/02 Storia greca; L-ANT/03 Storia
romana; L-ANT/04 Numismatica; L- ANT/06 Etruscologia e Antichita'
italiche; L-ANT/07 Archeologia classica; L-ANT/09 Topografia antica;
L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica; L-FIL-LET/01 Civilta'
Egee; GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia; BIO/08 Antropologia. Gli
altri 20 CFU vanno attribuiti ai SSD dell'ambito attivati negli altri
curricula. Le attivita' formative specifiche afferenti al curriculum di
Archeologia tardo antica e medioevale attribuiscono 20 CFU dei 40
vincolati dell'ambito «1. Conoscenze e contestualizzazione di beni
archeologici» ad insegnamenti dei seguenti SSD: L-ANT/08 Archeologia
cristiana e medioevale; L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica;
GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia; BIO/08 Antropologia. Gli altri 20
CFU vanno attribuiti ai SSD dell'ambito attivati negli altri curricula.
Le attivita' formative specifiche afferenti al curriculum di Archeologia
orientale attribuiscono 20 CFU dei 40 vincolati dell'ambito «1.
Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici» ad insegnamenti
dei seguenti SSD: L-ANT 01 Preistoria e Protostoria; L-FIL-LET/01
Civilta' egee; L-OR/01 Storia del vicino oriente antico; L-OR/02
Egittologia e civilta' copta; L-OR/03 Assirologia; L-OR/05 Archeologia e
storia dell'arte del vicino oriente antico; L-OR/06 Archeologia
Fenicio-Punica; L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana;
L-OR/16 Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
L-OR/20 Archeologia, storia dell'arte e filosofia dell'Asia orientale;
GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia; BIO/08 Antropologia. Gli altri 20
CFU vanno attribuiti ai settori scientifico-disciplinari dell'ambito
attivati negli altri curricula. **Tirocinio e stages: n. 30 crediti sono
attribuiti al tirocinio organizzato nei seguenti 3 stages, ognuno per 10
crediti:
1) scavo/ricognizione archeologico;
2) laboratorio/museo;
3) gestione, svolta presso Istituzioni periferiche del Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
***Progetto finale: n. 20 crediti sono attribuiti alla tesi di Diploma
che deve presentare carattere di elaborato originale sotto forma di
progetto scientifico-gestionale relativo, ad esempio, alla conoscenza
integrata di un territorio, allo scavo, al restauro, alla alorizzazione
di area archeologiche, all'allestimento museale di beni archeologici,
alla promozione e comunicazione delle attivita' relative.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali 31 gennaio 2006, recante
«Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela,
gestione e valorizzazione del patrimonio culturale», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2006, n. 137:
«Art. 5. - 1. Il titolo di specializzazione rilasciato dalle scuole
precedentemente attivate presso le universita' e' equipollente a quello
rilasciato dalle scuole istituite nel presente decreto, secondo la
seguente tabella di equipollenza:
immagine omessa
Art. 5.
Dottorato di ricerca in archeologia
1. Agli effetti del presente decreto e per le finalita' di cui
all'articolo 3, per dottorato di ricerca in archeologia si intende il
dottorato di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, di
ambito archeologico o con almeno un curriculum archeologico ai sensi
dell'articolo 2, comma 1.
Nota all'art. 5:
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, recante «Regolamento recante norme
in materia di dottorato di ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 luglio 1999, n. 162.
Art. 6.
Titoli di studio esteri equipollenti
1. Le equipollenze al diploma di laurea, alla laurea magistrale e
specialistica e al diploma di specializzazione in archeologia sono
dichiarate con le modalita' previste dalla legge 11 luglio 2002, n. 148,
di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei
titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione
europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.
2. Le equipollenze al dottorato di ricerca in archeologia di cui
all'articolo 5, sono dichiarate ai sensi dell'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Nota all'art. 6:
- La legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11
aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 luglio
2002, n. 173.
- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209:
«Art. 74 (Riconoscimenti ed equipollenze).- 1. Coloro che abbiano
conseguito presso le universita' non italiane il titolo di dottore di
ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il
riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica
istruzione.
La domanda dovra' essere corredata dai titoli attestanti le attivita' di
ricerca e dai lavori compiuti presso le universita' non italiane.
L'eventuale riconoscimento e' operato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario
nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme
parere del Consiglio universitario nazionale, potra' stabilire eventuali
equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di
perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario
europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore
di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola
internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole
italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi
di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita' di studio
e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.
In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di
perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della legge
21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare
i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di
dottorato di ricerca.
Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di
dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il
quale sono utilizzati.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di
ricerca, di perfezionamento o di specializzazione non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.».
Art. 7.
Domanda di iscrizione nell'elenco
1. I dipartimenti o gli istituti di cui all'articolo 2, per il
tramite dei rispettivi direttori, nonche' i soggetti di cui all'articolo
3 e quelli in possesso dei titoli di cui all'articolo 6, che intendano
conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, presentano
apposita domanda alla Direzione.
2. La domanda, redatta secondo il modello predisposto, di regola in
formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per
l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, e' trasmessa, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla
Direzione, di regola in via informatica, ai sensi dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2000, n. 445.
3. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di posta certificata e
di firma digitale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, la
domanda di cui al comma 1 e' comunque trasmessa alla Direzione anche in
forma cartacea.
4. Nella domanda il soggetto istante autocertifica, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei titoli e dei requisiti
richiesti dall'articolo 2, nel caso dei dipartimenti o istituti, e dagli
articoli 3 e 6, in caso di altri soggetti.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 19 (Dichiarazione di inizio attivita'). - 1. Ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla
osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi
o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti
amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione
degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze,
ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente,
nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da
una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di
autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni
normativamente richieste. L'amministrazione competente puo' richiedere
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita'
soltanto qualora non siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita',
l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle
condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione
dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi
in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti
appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono
sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta
giorni, scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i propri
provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della
sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini
diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e
per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi
effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e'
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
- Si riporta il testo degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42:
«Art. 38 (Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze). - 1. Tutte
le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide
se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da
produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento
di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2
della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza,
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei
benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari
che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non
aver presentato domanda di concordato.».
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1.
L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalita' di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo'
riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non
espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e'
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
Art. 8.
Curricula ed elementi informativi degli iscritti
1. A soli fini informativi, anche per consentire alle stazioni
appaltanti di acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi per la
scelta del soggetto affidatario, i soggetti che domandano l'iscrizione
nella seconda sezione dell'elenco trasmettono, con le stesse modalita'
della domanda, un curriculum professionale, redatto e sottoscritto
secondo il modello predisposto, di regola in formato elettronico, dalla
Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la
promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
volto a documentare la specifica esperienza acquisita nel settore della
raccolta ed elaborazione di documenti e informazioni a fini di verifica
preventiva di interesse archeologico di aree ed immobili.
2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 gli istituti e i
dipartimenti archeologici di cui all'articolo 2 trasmettono, con le
medesime modalita' della domanda di iscrizione, elementi informativi
sulla struttura e l'attivita' dipartimentale, nonche' elementi
descrittivi dell'esperienza acquisita, secondo il modello predisposto,
anche in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale
per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
3. I soggetti di cui al comma 1, nonche' i docenti e i ricercatori che
afferiscono ai dipartimenti di cui al comma 2, presentano
altresi' una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause
ostative di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
modificazione della situazione dichiarata.
4. I curricula e gli elementi informativi inviati dai soggetti
interessati e dai dipartimenti o istituti universitari sono inseriti in
un'apposita sezione dell'elenco e sono accessibili on line mediante
collegamento ipertestuale con il nominativo del soggetto iscritto
nell'elenco.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100:
«Art. 38 (Requisiti di ordine generale) - (art. 45, direttiva 2004/18;
art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 17,
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). - 1. Sono esclusi
dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e
degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere
affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il
direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita'
professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8
giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la
decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui
indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della
non menzione.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui
al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per
l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita'
contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui
all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al
competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati
o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del
medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui
al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non
stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai
candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e
possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita' competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato
dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione
giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a
un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o
di provenienza.».
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero e' titolare del trattamento dei dati personali
raccolti nell'elenco. La Direzione e' responsabile del trattamento. Il
trattamento dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni del Codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati e le informazioni raccolti nell'elenco sono utilizzati
esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto.
Nota all'art. 9:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali», e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
Art. 10.
Procedimento di iscrizione nell'elenco
1. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione e' di 90
giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 7.
2. L'interessato, qualora, anteriormente alla conclusione del
procedimento, inizi a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 1, comma
1, ne da' comunicazione alla Direzione che, in tal caso, procede, nel
termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di detta
comunicazione, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati.
3. In caso di accertata carenza dei requisiti, la Direzione adotta, nei
confronti del richiedente, un motivato provvedimento di rifiuto di
iscrizione e, ove vi sia stata comunicazione di inizio di attivita',
dispone contestualmente, nei confronti del medesimo soggetto, il divieto
di prosecuzione dell'attivita' stessa.
4. Se sussistono ragioni di approfondimento istruttorio, la Direzione
richiede al soggetto interessato le necessarie integrazioni documentali
o gli opportuni chiarimenti. Ove l'interessato non provveda alla
trasmissione della documentazione o dei chiarimenti entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Direzione, ovvero
nel caso in cui, una volta ricevuta la documentazione, permangano motivi
ostativi all'iscrizione, la Direzione procede ai sensi del comma 3.
Art. 11.
Docenti di ruolo o ricercatori confermati nei settori
scientifico-disciplinari di ambito archeologico
1. Sono iscritti nella sezione seconda dell'elenco, su domanda, i
docenti di ruolo nei settori scientifico-disciplinari di ambito
archeologico elencati all'articolo 2, comma 1, ancorche' non in possesso
dei requisiti indicati negli articoli 4 e 5, nonche' i ricercatori
confermati nei medesimi settori scientifico-disciplinari. Resta fermo il
limite previsto dall'articolo 2, comma 3.
2. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti appartenenti alla categoria di
cui al comma 1 e' disposta con provvedimento della Direzione, sulla base
della domanda presentata dai richiedenti medesimi secondo quanto
previsto dall'articolo 7, nella quale e' autocertificato il possesso del
requisito di cui al comma 1. I richiedenti provvedono altresi' a
trasmettere il proprio curriculum professionale, secondo quanto previsto
dall'articolo 8.
Art. 12.
Aggiornamenti
1. I dipartimenti e gli istituti archeologici di cui all'articolo 2 del
presente decreto si impegnano, all'atto della domanda di iscrizione, a
comunicare tempestivamente alla Direzione, con le stesse modalita' di
cui all'articolo 7, ogni variazione nella propria strutturazione
scientifico-didattica incidente sul possesso dei requisiti di
iscrizione. Sono in ogni caso tenuti a confermare ogni tre anni il
permanere dei requisiti e dei presupposti necessari all'iscrizione.
2. E' comunque consentita agli iscritti la trasmissione di dati e
documenti al fine di arricchire il proprio curriculum o prospetto degli
elementi informativi presentati all'atto della domanda.
L'immissione sul sito dei nuovi dati e' disposta dalla Direzione previo
controllo della loro pertinenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 20 marzo 2009
Il Ministro : Bondi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2009 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 2, foglio n. 16