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Legge 1 marzo 2002, n. 39
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.
(Pubblicata su Suppl. Ordinario n. 54 alla
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002)
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(Estratto)
CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER
L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati,
nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la
materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione
all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B
nonchè, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto
dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e
provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali
non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Art. 2.
(Principi
e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 saranno
informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente
interessate provvederanno all’attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle
discipline stesse;
c) salva l’applicazione delle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni
penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 103.291 euro e
dell’arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta,
solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
generali dell’ordinamento interno, ivi compreso l’ecosistema. In tali casi
saranno previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un
danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sarà prevista per
le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni
sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della
diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese
quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonchè del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno
previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da
leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni
statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, nonchè alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i
fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma
degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il
disposto dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni;
e) all’attuazione di direttive che
modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si
procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di
attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in
ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina
disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni
di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi
individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando
i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze
delle regioni, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità
nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio
1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di
regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è
esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell’articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo
2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di
cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari
che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
Art. 4.
(Oneri
relativi a prestazioni e controlli).
1. Nell’attuazione delle normative
comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di
uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico
dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò
non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al
precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
2. Agli eventuali oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera d).
Art. 5.
(Riordinamento normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, con
le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni
dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive
comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti
nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni
necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1
riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi
unici non possono essere abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo
esplicito,mediante l’indicazione precisa delle disposizioni da abrogare,
derogare, sospendere o modificare.
3. Il presente articolo non si applica
alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.
Art. 6.
(Modifiche
alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1-bis, comma 1, dopo le
parole: “alle Camere per l’assegnazione alle Commissioni parlamentari
competenti, nonchè”, sono inserite le seguenti: “alla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
dell’inoltro”;
b) all’articolo 3, comma 1, dopo la
lettera a) è inserita la seguente:
“a-bis) disposizioni modificative o
abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che
costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione
delle Comunità europee nei confronti dell’Italia;”;
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 7.
(Modifica all’articolo 8 della legge 11
ottobre 1986, n. 713, in materia di prodotti cosmetici).
1. All’articolo 8 della legge 11 ottobre
1986, n. 713, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere
indicati con i termini “profumo” o “parfum” e “aroma”. Gli ingredienti in
concentrazione inferiore all’1 per cento possono essere menzionati in ordine
sparso dopo quelli in concentrazione superiore all’1 per cento”.
Art. 8.
(Modifica all’articolo 18 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali e
acque di sorgente).
1. All’articolo 18 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 339, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le acque di sorgente che alla data
di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme
igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al 31
marzo 2002”.
Art. 9.
(Modifica all’articolo 11 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di
commercializzazione delle acque minerali naturali).
1. All’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, la lettera c)
è sostituita dalla seguente:
“c) l’indicazione della composizione
analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti
caratteristici;”.
Art. 11.
(Modifica all’articolo 3 della legge 30
luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti).
1. Al fine di completare l’attuazione
della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei
consumatori, all’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5
è inserito il seguente:
“5-bis. In caso di inadempimento degli
obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1,
ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice,
anche su domanda dell’associazione che ha agito in giudizio, dispone il
pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni giorno di
ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è versata all’entrata del
bilancio dello Stato per essere rassegnata con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze al Fondo da istituire nell’ambito di apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori”.
Art. 12.
(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria in materia alimentare). 1. Il Governo, fatte salve le norme
penali vigenti, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1
dell’articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di
regolamentazione dei prodotti alimentari.
2. La delega di cui al comma 1 è
esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell’articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo
2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi
sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere.
Art. 13.
(Modifiche all’articolo 1 del decreto
legislativo 14 maggio 2001, n. 223, recante norme sanzionatorie in materia di
aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle
olive da tavola).
1. All’articolo 1 del decreto legislativo
14 maggio 2001, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “ai sensi
dell’articolo 6 della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo
2000” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi della decisione n. 2001/658/CE
della Commissione, del 10 agosto 2001”;
b) al comma 4, le parole: “di cui
all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 227/2000/CE della Commissione,
del 7 marzo 2000” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla decisione n.
2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001”.
Art. 14.
(Modifica all’articolo 53 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico illecito di rifiuti).
1. All’articolo 53 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Chiunque effettua una spedizione di
rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento
(CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una spedizione
di rifiuti elencati nell’allegato II del citato regolamento in violazione
dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, è
punito con la pena dell’ammenda da 1.549 euro a 25.822 euro e con l’arresto
fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti
pericolosi”.
Art. 15.
(Modifiche all’articolo 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di
batterie esauste)
1. All’articolo 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le
parole: “o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le
attività di gestione di tali rifiuti. L’obbligo di conferimento non esclude la
facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad
imprese di altro Stato membro della Comunità europea”;
b) dopo il comma 6, è inserito il
seguente:
“6-bis. I soggetti non incaricati dal
consorzio che effettuano attività di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi,
devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui
all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione
dell’obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata
comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3”.
Art. 19.
(Delega al Governo per la modifica del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive
comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con l’osservanza delle procedure
indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e
dall’articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per talune
tipologie di attività estrattive, con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto, ove d’interesse, con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, possano essere individuati i requisiti
professionali per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli
di cui all’articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del 1996.
Art. 20.
(Modifiche all’articolo 36 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione di direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori).
1. Il termine di cui al comma 8-bis
dell’articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto
dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359, di
recepimento della direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995,
concernente le attrezzature di lavoro, è differito al 5 dicembre 2002
limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell’allegato
XV.
Art. 21.
(Delega al Governo per l’esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001,
nella causa C-49/00 e parziale attuazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, nel
termine di cui al comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, un decreto
legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell’adeguamento ai
principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto
legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, e
nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell’articolo 2.
2. L’articolo 4, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 626 del 1994, è sostituito dal seguente:
“1. Il datore di lavoro, in relazione alla
natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i
rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro”.
3. All’articolo 8, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la parola: “lavoro”, la parola: “può”
è sostituita dalla seguente: “deve”.
4. Agli eventuali oneri derivanti
dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera d).
Art. 27.
(Attuazione della direttiva 2000/13/CE,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa
pubblicità).
1. L’attuazione della direttiva 2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa
pubblicità, sarà informata al principio e criterio direttivo della
introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema
di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo
riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta di evidenziare le
caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato.
Art. 28.
(Attuazione della direttiva 2000/36/CE,
relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana).
1. L’attuazione della direttiva 2000/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai
prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana, sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire che l’etichettatura dei
prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi
una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di
grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando
esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l’etichetta dovrà contenere la
dizione “cioccolato” mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione
“cioccolato puro”;
b) individuare meccanismi di
certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente
burro di cacao per la produzione di cioccolato.
Art. 32.
(Attuazione della direttiva 2000/59/CE,
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e
i residui del carico).
1. Il Governo è delegato ad emanare, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine e con le
modalità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al
fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali
di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2,
nonchè dei seguenti principi e criteri direttivi: prevedere per il naviglio
militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare
struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi
da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle
caratteristiche di ogni classe di unità; prevedere altresì per le navi delle
Forze di polizia ad ordinamento civile che, con decreto del Ministro dell’
interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano determinate,
tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le specifiche
prescrizioni tecniche cui le navi delle predette Forze di polizia si devono
attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità.
Art. 34.
(Modifica all’articolo 4 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di
prelievo venatorio).
1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
“4. La cattura per la cessione a fini di richiamo
è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola;
cesena;
tordo sassello; tordo bottaccio; merlo;
pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie
eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati”.
Art. 35.
(Modifiche all’allegato A al testo
unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di
valori applicabili alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal
territorio di uno Stato membro dell’Unione europea suscettibili di restituzione).
1. La lettera B dell’allegato A al testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è sostituita dalla
seguente:
“B. Valori applicabili alle categorie
indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai
valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di
restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro destinatario della
richiesta di restituzione”.
Art. 36.
(Modifica all’articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di
produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari).
1. L’ultimo periodo del comma 4
dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è soppresso.
Art. 37.
(Modifica dell’articolo 12 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CE in
materia di prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare).
1. L’articolo 12 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 111, è sostituito dal seguente:
“Art. 12. - (Tariffe) - 1. Le spese
relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio
dell’autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti disciplinati
dal presente decreto sono a carico del fabbricante o dell’importatore, secondo
tariffe stabilite con il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo
1991, e successivi aggiornamenti”.
Art. 39.
(Modifiche all’articolo 108 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonchè all’articolo 4 e all’allegato III del
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, di attuazione di direttive EURATOM
in materia di radiazioni ionizzanti).
1. All’articolo 108 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “e solo
nell’ambito di programmi approvati dal Ministro della sanità, che può
stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di
dose per le persone esposte” sono sostituite dalle seguenti: “e solo
nell’ambito di programmi notificati almeno trenta giorni prima del loro inizio
al Ministero della salute. La documentazione trasmessa deve contenere il parere
vincolante del Comitato etico, acquisito secondo quanto disposto dalle norme
vigenti”;
b) il comma 2 è abrogato.
2. All’articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è soppresso il secondo periodo.
3. All’allegato III del decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del primo capoverso
del punto 2 è soppresso;
b) il punto 3 è sostituito dal seguente:
“3. - Autorizzazione. - Prima di avviare
un programma di ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il parere
vincolante del Comitato etico, che terrà conto, nella valutazione, dei principi
della pubblicazione 62 dell’ICRP (International Commission on Radiological
Protection) nonchè delle indicazioni della Commissione europea “Radiation
Protection 99 - Guidance on medical exposure in medical and biomedical
research”. Il piano della ricerca, con allegato il parere favorevole del
predetto Comitato etico, deve essere notificato al Ministero della salute
almeno trenta giorni prima dell’inizio della ricerca”;
c) il secondo periodo del primo capoverso
del punto 7 è soppresso.
Art. 41.
(Delega al Governo per l’attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per l’integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio,
del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del
citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali
esistenti,anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;
b) indicazione esemplificativa delle
autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell’autorizzazione
integrata.
Art. 42.
(Delega al Governo per l’attuazione
della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e criteri
specifici di delega).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla
direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di rifiuti.
2. Il decreto legislativo è emanato con le
modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 e nel rispetto dei criteri
stabiliti nell’articolo 2, ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo
articolo 2.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della citata direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, dovrà
provvedersi nei limiti delle risorse finanziarie del fondo indicato all’articolo
2, comma 1, lettera d).
Art. 43.
(Delega al Governo per il recepimento
della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, uno o più decreti legislativi
per il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità,nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare gli obiettivi indicativi di
consumo futuro di elettricità da fonti rinnovabili di energia sulla base di
previsioni realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese;
b) prevedere che gli obiettivi di cui alla
lettera a) siano conseguiti mediante produzione di elettricità da impianti
ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricità da fonti
rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di promozione ed
incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e
riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano;
c) assicurare che i regimi di sostegno
siano compatibili con i principi di mercato dell’elettricità e basati su
meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi;
d) attuare una semplificazione delle
procedure amministrative per la realizzazione degli impianti, nel rispetto
delle competenze di Stato, regioni ed enti locali;
e) includere, tra le fonti energetiche
ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti,
ivi compresa la frazione non biodegradabile;
f) prevedere che dall’applicazione delle
disposizioni del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri, nè
minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Art. 44.
(Installazione
di generatori di calore).
1. L’ultimo periodo del comma 10 dell’articolo
5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, come sostituito dall’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, è soppresso.
Art. 53.
(Modifica all’articolo 23 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in
materia di appalti pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116).
1. All’articolo 23 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. I parametri di valutazione e di
ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il
corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono
stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di
lettera di invito”.
2. Il regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116, è abrogato.
ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998,
sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva
particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo
1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile
1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
2000/9/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al
trasporto di persone.
2000/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
2000/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del
Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno
2000, che modifica il capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della direttiva
81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai medicinali veterinari.
2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno
2000, che modifica il capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della direttiva
75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.
2000/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre
2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del
debitore dell’imposta sul valore aggiunto.
2000/70/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del
Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati
stabili del sangue o del plasma umano.
2001/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle
imprese di assicurazione.
2001/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della
sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.
2001/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli
enti creditizi.
2001/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio
2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento
dei cittadini di paesi terzi.
2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001,
che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all’assistenza reciproca in
materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del
sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia, nonchè dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell’imposta sul
valore aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno
2001, che integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione di
applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio
2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso
di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli
sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le
conseguenze dell’accoglienza degli stessi.
2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto
2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione
delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di cereali.
2001/78/CE della Commissione, del 13
settembre 2001, che modifica l’allegato IV della direttiva 93/36/CEE del
Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli
allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla
direttiva 97/52/CE, nonchè gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della
direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE
(Direttiva sull’impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli
avvisi di gare d’appalto pubbliche).
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre
1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre
1994, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una
procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e
nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, relativa alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento
delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il
sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della
gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA)
e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23
giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le
reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un
unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che
possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima
direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonchè la relativa pubblicità.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive
73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno (“direttiva sul commercio elettronico”).
2000/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro,
al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta
direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato
destinati all’alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno
2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta
per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre
2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di
eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del
Consiglio che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli
ufficiali nel settore dell’alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre
2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di
lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European
Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e
International Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di
infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15
febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali
specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del
Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE
del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche
professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE,
85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica,
architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo
2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del
Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda
direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE
del Consiglio che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli
ufficiali nel settore dell’alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,
96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all’alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i
conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonchè di banche e di
altre istituzioni finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera
d’arte sulle successive vendite dell’originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.