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Circolare 1 dicembre 2004
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali. Applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 204,
recante disposizioni per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari,
nonché in materia di agricoltura e pesca.
(GU n. 288 del 9-12-2004)
Alle associazioni ed organizzazioni
del tavolo agroalimentare
Alle regioni e province autonome -
Assessorati all'agricoltura
c.c.
Al Ministero delle attività
produttive
La legge 3 agosto 2004, n. 204, recante disposizioni urgenti per
l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia
di agricoltura e pesca, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186
del 10 agosto 2004, contiene molteplici principi e disposizioni che
richiedono una corretta interpretazione, onde consentire agli
operatori di adeguare i propri comportamenti al disposto normativo.
In particolare, la legge contempla le disposizioni appresso
indicate, relative alla denominazione di vendita della passata di
pomodoro, alla classificazione merceologica dei vitelli,
all'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari e
all'etichettatura degli oli d'oliva:
art. 1, comma 3: «La denominazione di vendita "passata di pomodoro", da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, e' riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione, nonché individuati, tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai controlli, eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria.»;
art. 1, comma 3-bis: «L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile
1964, n. 171, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: "Ai fini della classificazione merceologica si intende per
«vitello» un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima
dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185
chilogrammi".»;
art. 1-bis: (Indicazione obbligatoria nell'etichettatura
dell'origine dei prodotti alimentari) «1. Al fine di consentire al
consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle
caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita,
l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare
obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo
di origine o provenienza.
2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.
3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.
4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.»;
art. 1-ter: (Etichettatura degli oli d'oliva) «1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i
fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva
vergini ed extravergini e' obbligatorio riportare l'indicazione del
luogo di coltivazione e di molitura delle olive. 2. Le modalità per
l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono
definite con il decreto di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.».
Le disposizioni sopraindicate non sono immediatamente operative in
quanto con esse il legislatore ha inteso formalizzare nel contesto di
un atto legislativo alcuni principi ispiratori della politica di
settore, che dovranno tuttavia essere tradotti in disposizioni
concretamente operative mediante successivi atti normativi.
Fino all'emanazione di detti provvedimenti le sopraindicate
disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 204, non incidono nei
rapporti e sui comportamenti degli operatori.
Nei prossimi mesi verranno esaminate, con il concorso delle
organizzazioni di categorie, le problematiche connesse alle materie
in argomento, onde individuare tempi e modalità per la effettiva
introduzione di norme prescrittive nell'ordinamento.
In base agli esiti di tali approfondimenti tecnici, verranno
predisposti i testi normativi finalizzati ad introdurre le
disposizioni operative, che saranno previamente notificati alla
Commissione europea con la procedura prevista dalla direttiva
98/34/CE.
Sulla base di questi chiarimenti e' da ritenersi superata la
circolare n. 169 del 15 ottobre scorso, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2004.
Roma, 1° dicembre 2004
Il Ministro: Alemanno