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Circolare 25 marzo 2004, n.168
Ministero delle Attivitą Produttive. Etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari.
(GU n. 74 del 29-3-2004)
In relazione ad alcune interpretazioni erronee della lettera H) della circolare n. 168 del 10 novembre 2003, per quanto riguarda le bevande di fantasia, si rende necessario fornire maggiori chiarimenti con esplicito riferimento alle norme comunitarie (da tempo attuate in Italia) in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari e in materia di additivi, di cui non si e' tenuto evidentemente conto nei giudizi espressi.
Pertanto detta lettera H) e' sostituita dalla seguente: "Le bevande di fantasia di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, devono essere prodotte in conformita' alle disposizioni di detto decreto. Conseguentemente possono essere preparate con o senza aggiunta di succo di frutta, in quantita' inferiore al 12% e devono essere presentate con denominazione di vendita e modalita' tali da non creare confusione con le bevande di cui all'art. 4.
Dette bevande vengono poste in vendita, anche se provenienti da altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209 e di quelle previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109".
Roma, 25 marzo 2004
Il Ministro delle attivitą produttive
Marzano