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CIRCOLARE 15 ottobre 2004, n. 169
Ministero delle Attività Produttive. Etichettatura dei prodotti alimentari - Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204.
(GU n. 252 del 26-10-2004)
Alle regioni e province autonome -
Assessorati alla sanità
Alle associazioni di categoria
All'Ispettorato centrale repressione
frodi
e, per conoscenza:
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Dipartimento qualità
Al Ministero della salute -
D.A.N.S.P.V.
Con decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157,
convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 2004, n. 204, sono stati
determinati nuovi adempimenti in materia di etichettatura dei prodotti
alimentari.
Al riguardo, si ritiene necessario fornire le opportune
informazioni per la corretta applicazione di dette disposizioni.
a) Latte fresco pastorizzato: le amministrazioni interessate (Ministeri delle
attività produttive e delle politiche agricole e forestali) hanno elaborato
alcune proposte concernenti la definizione e le caratteristiche del latte fresco
che sono state notificate alla Commissione europea ed agli altri Stati membri ai
sensi della direttiva n. 98/34/CE. La procedura comunitaria ha avuto termine
senza che venissero sollevate sostanziali obiezioni.
Pertanto le denominazioni «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco
pastorizzato di alta qualità» possono essere utilizzate per il latte conforme ai
requisiti prescritti dalla legge n. 169/1989 nonché agli altri parametri
generali di cui al regolamento (CEE) n. 2597/97 e al decreto del Presidente
della Repubblica n. 54/1997.
Inoltre, le denominazioni di vendita suddette possono essere utilizzate a
condizione che la durabilità dei due tipi di latte non sia superiore a sei
giorni, escluso quello del trattamento termico.
Gli altri tipi di latte (sterilizzato, UHT, microfiltrato, etc.) non
soggiacciono a regole normative di durabilità. Le aziende interessate indicano
la data di scadenza o il termine minimo di conservazione sotto la loro diretta
responsabilità.
Il comma 2 dell'art. 1, poi, fa riferimento ai trattamenti
«autorizzati». Al riguardo, si ritiene utile precisare che, essendo stato
soppresso l'art. 2 della legge n. 169/1989, che sottoponeva ad autorizzazione
ministeriale i trattamenti del latte, gli eventuali trattamenti devono
conformarsi ai principi sanciti dalle norme comunitarie vigenti di cui sopra e
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, ivi compresa la
microfiltrazione.
In relazione alle considerazioni di cui sopra, risulta evidente che i
trattamenti non sono più da autorizzare, ma sono consentiti nel rispetto delle
norme vigenti, qualora siano necessari per ragioni di sicurezza o utili per
esigenze tecnologiche.
Per quanto riguarda l'indicazione, a norma dell'art. 5 del
decreto legislativo n. 109/1992, la denominazione di vendita dei diversi tipi di
latte deve essere completata dal riferimento al tipo di trattamento adottato,
quando l'omissione può trarre in inganno il consumatore sull'esatta natura del
prodotto e quando il consumatore e' tenuto all'adozione di particolari
adempimenti per la conservazione domestica del latte o per il consumo.
b) Passata di pomodoro: il decreto-legge riserva la denominazione «passata di
pomodoro» al prodotto ottenuto per spremitura diretta dal pomodoro fresco, sano
e maturo, riservando ad un decreto ministeriale la determinazione delle
caratteristiche del prodotto finito.
Fino all'adozione del decreto, rimane solo l'obbligo del
rispetto della denominazione di vendita. Pertanto, il prodotto ottenuto per
diluizione del concentrato di pomodoro può essere posto in vendita sul mercato
nazionale solo con una denominazione diversa e tale da non creare confusione con
la «passata di pomodoro». In tal senso e' da intendersi modificata la circolare
del Ministero delle attività produttive n. 166 del 12 marzo 2001, ai sensi della
quale il prodotto ottenuto da concentrato poteva essere designato «passata di
pomodoro ottenuta da concentrato». Questa denominazione,
non essendo conforme a quanto previsto dal citato decreto-legge, non può essere
più utilizzata.
Il rispetto delle altre caratteristiche e la relativa
decorrenza saranno determinate dal decreto ministeriale in corso di definizione
I laboratori di analisi, ai fini dell'accertamento della presenza di acqua
aggiunta, possono servirsi della metodica di cui alla norma CEN/UNI ENV 12141
(giugno 1997) e successive modifiche.
c) Indicazione dell'origine: la legge n. 204/2004 ha completato l'elenco degli
adempimenti con l'art. 1-bis, concernente l'obbligo dell'indicazione
dell'origine dei prodotti, dandone la relativa definizione e rinviando ad un
decreto ministeriale le modalità di applicazione.
Nelle more, anche al fine di evitare l'uso di modalità di
indicazione suscettibili di ostacolare la corretta applicazione della norma, si
ritiene utile precisare che l'operatività' degli obblighi concernenti
l'indicazione dell'origine ed i conseguenti controlli sono subordinati
all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1-bis, comma 3 della legge.
d) Olio di oliva: la legge n. 204/2004 ha introdotto anche l'art. 1-ter che
riguarda solo gli oli di oliva.
Al riguardo, si ritiene utile precisare che 1'etichettatura
degli oli di oliva e' disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1019/02, per cui
l'operatività' degli obblighi concernenti le diciture aggiuntive introdotte dal
citato art. 1-ter e' subordinata all'entrata in vigore del decreto ministeriale
previsto da detto art. 1-ter.
Roma, 15 ottobre 2004
Il direttore generale: Goti