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Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2004, n.230

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.

(GU n. 209 del 6-9-2004)
 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 11 della legge 3 febbraio 2003, n. 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, ed in particolare l'articolo 15;
Ritenuta la necessita' di aggiornare l'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, allo scopo di eliminare gli ostacoli alla produzione e alla commercializzazione di bibite analcoliche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2004;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della salute;

 

E m a n a

il seguente regolamento:
 

Art. 1.
Modalita' di impiego di sostanze alimentari
1. L'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e' sostituito dal seguente:

«Nella preparazione delle bevande analcoliche e' consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'articolo 2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, ed a quelle gia' autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneita' deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine, le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneita' delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura, altresi', con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del presente comma puo' essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori comunicazioni.».
 

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 1, cosi' recita:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa).».
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002.». L'art. 11, cosi' recita:
«Art. 11 (Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719). - 1. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma dell'art. 15 del regolamento al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel citato regolamento possa avvenire solo, se si tratta di ingredienti comunque idonei all'alimentazione umana, ivi compresi gli additivi;
b) prevedere che l'idoneita' all'alimentazione umana delle sostanze di cui alla lettera a) debba essere confermata da dati scientifici universalmente accettati;
c) prevedere che l'aggiunta delle sostanze di cui alla lettera a) sia consentita previa comunicazione da parte del produttore all'autorita' sanitaria competente.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, contiene la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi. Il testo dell'art. 15 e' riportato nelle note all'art. 1.
 

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, citato nelle premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 15. - L'anidride carbonica impiegata per la gassazione deve essere esente da gas nocivi.
Le sostanze impiegate nella fabbricazione delle bibite analcooliche di qualsiasi tipo debbono essere genuine, in perfetto stato di conservazione.
Nella preparazione delle bevande analcoliche e' consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'art. 2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e' da quelle gia' autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneita' deve essere
confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneita' delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura, altresi', con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del presente comma puo' essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori comunicazioni.».


Art. 2.
Abrogazioni
1. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, le parole: «un residuo secco non inferiore a gr 10 ed» sono soppresse.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 1958, n. 719, sono altresi' abrogati:
a) all'articolo 4, il sesto comma;
b) all'articolo 5, il terzo comma;
c) all'articolo 6, il terzo comma;
d) all'articolo 7, il secondo comma.


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, citato nelle premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 4. - Le bibite analcooliche, vendute con il nome, di uno o piu' frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione.
Le bibite analcooliche preparate con il succo di piu' specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta.
L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, consentita soltanto alle bibite analcoliche preparate con succo di «arancio» o «limone» o «mandarino».
E' consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione.
Le bibite di cui al presente articolo debbono avere, per ogni 100 cc, un contenuto di succo naturale non inferiore a gr 12 o della quantita' equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta. (comma abrogato).».
- Il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, citato nelle premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 5. - Le bibite analcooliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro ed il
chinotto, o con il nome della relativa pianta, debbono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione.
Alle bibite di cui al presente articolo e' consentita l'aggiunta di succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti ed amaricanti naturali diverse dal frutto e dalla pianta a cui la denominazione si richiama. (comma abrogato).».
- Il testo dell'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, citato nelle premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 6. - La denominazione «gassosa» e' riservata alla bibita incolore preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata con saccarosio con l'eventuale aggiunta di acido citrico, acido tartarico ed essenza di limone.
E' vietata l'aggiunta di sostanze coloranti nella preparazione della gassosa.». (comma abrogato).».
- Il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, citato nelle premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 7. - Le bibite analcooliche vendute con denominazioni di fantasia, o comunque diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6, debbono rispondere alle disposizioni di carattere generale del presente regolamento. (comma abrogato).».


Art. 3.
Clausola di cedevolezza
1. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali relative alle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, che provvedano a disciplinare, in modo conforme al diritto comunitario, la materia oggetto del presente regolamento.


Note all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, vedi note alle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 110