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Testo coordinato del Decreto Legge 24 giugno 2004, n.157
Testo del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca».
(GU n. 186 del 10-8-2004)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Denominazioni di vendita nazionali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le denominazioni di vendita «latte fresco
pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualita», da riportare nella
etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente
riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e 2, della
legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54. (( La
data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato
di alta qualità» e' determinata nel sesto giorno successivo a quello del
trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore.
L'uso del termine «fresco» nelle denominazioni di vendita del latte vaccino
destinato al consumo umano e' riservato ai prodotti la cui durabilita' non
eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico.
1-bis. E' comunque vietata l'utilizzazione della denominazione «fresco»
sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli
imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera
non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989. n. 169. ))
2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione
all'evoluzione tecnologica e' quella di «latte» con l'aggiunta della indicazione
del trattamento autorizzato.
3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare nella
etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, e'
riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con
decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto
prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalita' di
produzione, nonche' individuati, tra quelli gia' previsti dalla legislazione
vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalita' relative ai controlli, ((
eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale
dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di
agente di polizia giudiziaria.
3-bis. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Ai fini della classificazione merceologica si intende per «vitello» un animale
appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la
cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi». ))
4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti
le modalita' ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del
luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.
5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore,
la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non puo' essere
usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua
composizione o della sua fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai
prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni
previste all'articolo 4, commi 1-ter e 1 quater, del citato decreto legislativo
n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle
attivita' produttive e al Ministero delle politiche agricole e forestali, i
quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono
autorizzare l'uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento,
stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonche' indicazioni di
utilizzazione.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.
8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli
imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere
utilizzati per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(( 8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito
dal seguente:
«2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai
prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno
2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di
analisi».))
Riferimenti normativi:
- Si riportano i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 4 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, recante:
«Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura,
la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari»:
«1-ter. E' ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la
quale il prodotto e' legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro
di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al consumatore
di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con
i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere
accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura e
utilizzazione.
1-quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non puo'
essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della
composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal
prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione.».
- Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 3 maggio 1989, n. 169,
recante: «Disciplina del trattamento e della commercializzazione del lane
alimentare vaccino»:
«Art. 4 (Latte fresco pastorizzato). - 1. Viene definito «latte fresco
pastorizzato» il latte che perviene crudo allo stabilimento di confezionamento e
che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dalla mungitura,
presenti al consumo:
a) prova della fosfatasi alcalina negativa;
b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per
cento delle proteine totali;
c) prova della perossidasi positiva.
2. Il «latte fresco pastorizzato» puo' essere definito «latte fresco
pastorizzato di alta qualita» qualora venga ottenuto da latte crudo proveniente
direttamente dalle stalle ovvero da centri di raccolta cooperativi o consortili,
avente le caratteristiche igieniche e di composizione stabilite, con particolare
riferimento al contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica totale e di
numero di cellule somatiche, con decreto del Ministro della sanita' di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e presenti al consumo un
contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 15,50 per
cento delle proteine totali.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, e' relativo
al regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia
di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.
Gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169, abrogati dalla presente
legge, recavano, rispettivamente, «Caratteristiche del latte alimentare» e
«Trattamenti ammessi».
- Si riporta l'art. 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, (Modificazioni al
R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni
fresche e congelate), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. E' fatto obbligo ai Comuni di dispone che le carni fresche e congelate
siano contraddistinte, oltreche' dal bollo sanitario prescritto dal regolamento
per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo
speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della
categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioe':
a) per i bovini: vitello, bovino adulto;
b) per i bufalini: bufalo, annutolo;
c) per gli equini: (categoria unica) equino;
d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;
e) per i suini: (categoria unica) suino;
f) per i caprini: capretto, caprino adulto.
Ai fini della classificazione merceologica si intende per «vitello» un animale
appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la
cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi.
- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109:
«Art. 3 (Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati). - 1. Salvo
quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati
destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita'
unitarie costanti, la quantita' nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili
dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del
fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita'
economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto
alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del
prodotto;
i) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria
l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa
indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;
m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come
previsto dall'art. 8.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana;
e' consentito riportarle anche in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non
abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le menzioni
originarie.
3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1
devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel
momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche,
fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
5. Per sede si intende la localita' ove e' ubicata l'azienda o lo stabilimento.
5-bis. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle
politiche agricole e forestali sono definite le modalita' ed i requisiti
per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).»
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 7 agosto 1986, n.
462, recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle
sofisticazioni alimentari», come modificato dalla presente legge:
«Art. 11. 1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressioni
frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n.
1318, nonche' della collaborazione tecnico scientifica di istituti univesitari e
di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite
convenzioni di durata triennale.
2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai
prodotti di cui all'art. 1, comma 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n.
157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il
Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle
singole carriere di cui alla allegata tabella B, e' determinato, e
all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e
di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche
funzionali.
4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo
le allegate tabelle A e B.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutato in lire
17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 e' valutata
in lire 9.240 milioni.
Art. 1-bis.
Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari
(( 1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli
sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura
dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
l'indicazione del luogo di origine o provenienza.
2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato
si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un
prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della
materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella
produzione.
3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive sono individuate, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
modalita' per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.
4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di
cui ai commi 1, 2 e 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di piu' violazioni, commesse anche in tempi
diversi, e' disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi,
dei prodotti alimentari interessati. ))
Riferimenti normativi:
- Per l'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
«Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura,
la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari», vedi nei riferimenti
normativi all'art.. 1.
Art. 1-ter.
Etichettatura degli oli d'oliva
(( 1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire
i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed
extravergini e' obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e
di molitura delle olive.
2. Le modalita' per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1
sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
))
Riferimenti normativi:
- Per l'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
recante «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari»,
vedi nei riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 2.
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel
settore lattiero-caseario
1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in
materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «adotta, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti:
«d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi», sono inserite le seguenti:
«relativi alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in
modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare
distorsioni del mercato e della concorrenza,»
(( 1-bis. All'articolo 80, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo
le parole: «dell'obiettivo 1,», sono inserite le seguenti: «nonche' al programma
nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ «Creazione di una Rete nazionale per
lo sviluppo rurale»,».
1-ter. All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: «azioni di sistema 2000 2006», sono inserite le seguenti: «nonche' del
programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ «Creazione di una Rete
nazionale per lo sviluppo rurale»» e le parole: «del medesimo Programma» sono
sostituite dalle seguenti: «dei medesimi Programmi».
1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai
sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio, del 29 settembre 2003, anche ai fini dell'applicazione delle misure
previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, le disposizioni di cui all'articolo
5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a
partire dall'anno 2005. ))
2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la
quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate,
possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi
di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre
2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti
dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del
bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente
prodotto.
(( 2-bis. All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le
parole: «con efficacia limitata al periodo in corso», sono inserite le seguenti:
«esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee». ))
3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato
mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti e' restituito
ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante
totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo
dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, (( l'AGEA non procede alla
richiesta di prelievo )) imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora
eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorita' previsti dai
commi 3 e 4 del medesimo art. 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo
5, comma 5, del medesimo decreto-legge.
(( 3-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la
lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori
titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di
riferimento e' stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta
di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992. Le
regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del
periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalita' che
saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante: «disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», come modificato dalla
presente legge:
4. Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione.
1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'articolo 20 della legge 16
aprile 1987, n. 183 soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il
secondo e terzo periodo dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n.
86.
2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle
finanze, e' autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle
esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi
direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed
intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunita' economica europea,
riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua
competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalita' tecniche e
applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di
trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della
concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle
decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica
comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel
territorio nazionale.»
- Si riportano i commi 18 e 19 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002 n. 289,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)» come modificati dalla presente legge:
«18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie
relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema
2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1,
nonche' al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ «Creazione di
una Rete nazionale per lo sviluppo rurale», il fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare,
nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione -
Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, le quote dei
contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le
annualita' successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base
dello stato di avanzamento del Programma.
19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si
provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del
Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 nonche' del
programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ «Creazione di una Rete
nazionale per lo sviluppo rurale» e, per la parte statale, con imputazione agli
stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi Programmi nell'ambito delle
procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.»
- Si riporta il comma 2 dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n.
1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001:
«2. Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al
paragrafo 1, previa detrazione degli importi totali di cui all'allegato Il, sono
messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei
programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione Garanzia del FEAOG a norma
del regolamento (CE) n. 1257/1999.»
- Si riporta il dodicesimo trattino dell'art. 33 del Regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che
modifica ed abroga taluni regolamenti:
«Articolo 33
Omissis
Viene accordato un sostegno a misure, legate alle attivita' agricole e alla loro
riconversione nonche' ad attivita' rurali, che non rientrano nell'ambito di
applicazione di altre misure di cui al presente titolo. Tali misure riguardano:
- la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e
l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione».
- Si riporta il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, recante: «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38».
«4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle
produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel
calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi
calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non
siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il
calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre
integrazioni concessi dall'Unione europea».
- Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003
del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari:
«Art. 18 (Misure specifiche di trasferimento). - 1. Per portare a termine la
ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l'ambiente, gli
Stati membri possono, secondo modalita' che essi definiscono tenendo conto degli
interessi legittimi delle parti: omissis;
e) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni e le zone di raccolta
all'interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura
della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quantitativi di
riferimento senza corrispondente trasferimento di terre;».
- Si riportano i commi 13 e 15 (come modificato dalla presente legge) dell'art.
10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: «Riforma della normativa in
tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
legge 30 maggio 2003, n. 119»:
«Art. 10 (Adempimenti dei trasportatori. Vendite dirette. Vendite e affitti di
quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione
della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi due periodi di
applicazione. Periodi pregressi. Responsabilita' finanziaria delle regioni e
delle province autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative
e abrogazioni).
1-12 (omissis).
13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in
regioni o province autonome diverse e' consentito entro il limite massimo del 70
per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al
periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende ubicate nel territorio
delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori
regione e' consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo
di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione
2003-2004.
14. (omissis).
15. In conformita' all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/1992,
come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, e' consentita la stipula di
contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente
dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso esclusivamente tra
aziende ubicate in zone di produzione omogenee, dandone comunicazione alle
regioni e alle province autonome per le relative verifiche purche' il contratto
intervenga tra produttori in attivita' che hanno prodotto e commercializzato nel
corso del periodo.».
- Si riporta l'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, (Riforma della
normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari) convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, legge 30 maggio 2003, n. 119, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Restituzione del prelievo pagato in eccesso).
- 1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:
a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente
versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'art. 5;
b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione
europea per esubero produttivo nelle consegne;
c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.
2. Il 5 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene
detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed e' accantonato per
eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo,
derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e
giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui
all'art. 8, lettera a), del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive
modificazioni.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, la percentuale di cui al presente comma potra'
essere rideterminata ogni due periodi.
3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato
ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che
hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti
indebitamente riscosso o comunque non piu' dovuto;
b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui
all'art. 18 del regolamento n. 1257/1999/CE;
c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui
all'art. 19 del regolamento n. 1257/1999/CE;
c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorita'
sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree
interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso
di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati
costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per
cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le province
autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco
delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della
movimentazione, nonche' i relativi termini di decorrenza.
4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilita' dell'importo di
cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota
che hanno versato il prelievo, con esclusione di quelli che abbiano superato di
oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale,
secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) tra i produttori gia' titolari di quota «B» che sia stata ridotta ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione
subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi
dell'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'art. 3;
b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il
quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;
b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari
di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di
riferimento e' stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta
di cui al regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992. Le
regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del
periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalita' che
saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), per la
parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.
5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti, alle regioni
e alle province autonome l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore
conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4,
ovvero eventuali importi di prelievo dovuti e non versati; entro lo stesso
termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.
6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli
importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli
eventuali importi dovuti, dandone comunicazione alle regioni e alle province
autonome.
7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in
materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del
termine di cui ai comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle
operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei
confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse.
Al produttore il cui ricorso e' stato accolto il prelievo versato e' restituito
per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono
iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA - spese connesse ad interventi
comunitari - e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del
comma 2.
7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da
parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui
all'art. 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni e' disposta la revoca del
riconoscimento.».
- Si riporta il comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 30 maggio 2003, n.
119:
«5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo
da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pari al prelievo supplementare eventualmente dovuto, fermo restando l'obbligo
del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da
parte dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del
riconoscimento.».
- Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e' relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine
dei prodotti agricoli ed alimentari.
Art. 3.
Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoruscita transitoria
dall'obiettivo 1
1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal
regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, ed il
conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti
dall'Unione europea, anche in coerenza con quanto assunto con la decisione in
data 31 marzo 2004 del comitato di sorveglianza del quadro comunitario di
sostegno, in ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, in particolare per gli interventi
riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le connesse misure
socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti il prepensionamento, ai
sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n. 2792/1999, e' autorizzata
la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al
Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto
definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unita' iscritte negli uffici
marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria
dall'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la
regione Molise, le modalita' di attuazione del comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
(( 3-bis. Per le unita' da pesca per le quali e' stato concesso contributo
comunitario o nazionale per nuova costruzione il Ministero delle politiche
agricole e forestali rilascia in ogni caso, all'atto del completamento della
costruzione, la licenza di pesca prevista dalla vigente normativa.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226, e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo 2 e'
autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti
dall'articolo 3 e' autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A
decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e'
rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e
quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3». ))
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 12 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17
dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel
settore della pesca:
«Art. 12 (Misure di carattere socioeconomico). - 1. Ai fini del presente
articolo, per «pescatore» s'intende qualsiasi persona che eserciti la propria
attivita' professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in
attivita'.
2. Gli stati membri possono adottare, a favore dei pescatori, misure di
carattere socioeconomico connesse alle misure di ristrutturazione del settore
comunitario della pesca ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CEE) n.
3760/1992.
3. Il contributo finanziario dello SFOP puo' intervenire soltanto con riguardo
alle misure seguenti:
a) cofinanziamento di regimi nazionali di aiuto al prepensionamento dei
pescatori, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) al momento del prepensionamento, l'eta' dei beneficiari della misura non deve
essere inferiore di oltre dieci anni all'eta' pensionabile a norma della
legislazione vigente nello Stato membro oppure i beneficiari devono avere almeno
55 anni di eta';
ii) beneficiari possono dimostrare di esercitare da almeno 10 anni la
professione di pescatore. I contributi al regime normale di pensionamento dei
pescatori durante il periodo di prepensionamento non sono tuttavia ammissibili
alla partecipazione finanziaria dello SFOP. In ciascuno Stato membro e per tutto
il periodo di programmazione, il numero dei beneficiari non puo' essere
superiore al numero dei posti di lavoro soppressi a bordo di navi da pesca a
motivo dell'arresto definitivo delle attivita' di pesca a norma dell'art. 7;
b) concessione di pagamenti compensativi individuali ai pescatori che dimostrano
di esercitare da almeno dodici mesi la professione di pescatore, sulla base di
un costo ammissibile limitato a 10000 EUR per singolo beneficiario e a
condizione che la nave da pesca sulla quale erano imbarcati i beneficiari sia
oggetto di una misura di arresto definitivo delle attivita' di pesca a norma
dell'art. 7;
c) concessione di pagamenti compensativi individuali non rinnovabili ai
pescatori che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di
pescatore, in previsione della loro riconversione o della diversificazione delle
loro attivita' fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano
sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a
50000 EUR per singolo beneficiario; l'autorita' di gestione stabilisce
l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione
e di diversificazione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario;
d) concessione di premi individuali ai pescatori di eta' inferiore ai 35 anni
che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o
possono dimostrare una formazione professionale equivalente e che acquisiscono
per la prima volta la proprieta' e parte della proprieta' di una nave da pesca,
purche' siano soddisfatti le seguenti condizioni:
i) la nave da pesca deve avere una lunghezza fuori tutto compresa tra 7 m e 24
m; al momento dell'acquisizione della proprieta' essa deve avere un'eta'
compresa tra 10 e 20 anni, essere operativa ed essere iscritta nello schedario
comunitario delle navi da pesca;
ii) il trasferimento della proprieta' non deve aver luogo nell'ambito dello
stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela.
L'autorita' di gestione determina l'importo di ciascun premio individuale, in
particolare sulla base delle dimensioni e dell'eta' della nave e delle
condizioni finanziarie dell'acquisto (costo dell'acquisizione della proprieta',
livello e condizioni del prestito bancario, garanzia di terzi, se del caso, e/o
altre agevolazioni di ingegneria finanziaria).
L'autorita' di gestione stabilisce inoltre le altre condizioni e criteri secondo
cui ha luogo l'acquisto.
L'importo del premio non puo' comunque superare il 10% del costo
dell'acquisizione della proprieta', ne' la somma di 50000 EUR.
4. L'autorita' di gestione adotta, in particolare mediante appropriati
meccanismi di controllo, le disposizioni necessarie:
a) affinche' i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera a),
abbandonino definitivamente la professione di pescatore;
b) affinche' uno stesso pescatore non possa beneficiare di piu' di una delle
misure di cui al paragrafo 3;
c) affinche' la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera b), sia rimborsata
pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di
pescatore prima che sia trascorso un anno dal versamento della compensazione a
suo favore;
d) affinche' la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), sia rimborsata
pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di
pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento della
compensazione a suo favore;
e) per accertare che i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera
c), esercitino effettivamente una nuova attivita';
f) affinche' il premio di cui al paragrafo 3, lettera d), sia rimborsato pro
rata temporis in caso di trasferimento della proprieta' acquisita dal
beneficiano o qualora la nave sia soggetta ad arresto definitivo a norma
dell'art. 7, entro un periodo inferiore a cinque anni a partire dal versamento
del premio.
5. Tutte le disposizioni, i metodi di calcolo, i criteri e le altre norme
stabilite dall'autorita' di gestione ai fini dell'attuazione del presente
articolo sono indicati nei complementi di programmazione di cui all'art. 18,
paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
6. Gli stati membri possono varare misure di accompagnamento a carattere sociale
per i pescatori, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione
temporanea delle attivita' di pesca nel quadro dei piani di protezione delle
risorse acquatiche.».
- Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 reca
disposizioni generali sui fondi strutturali;
- Si riporta l'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante:
«Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Disposizioni finanziarie). - 1. All'onere derivante dal presente
decreto, pari a lire 7 miliardi e 601 milioni annui a decorrere dall'anno 2001,
di cui 6,896 miliardi relativi all'art. 2 e 705 milioni relativi all'art. 3, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, come da ultimo rifinanziata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'art. 2 e'
autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti
dall'art. 3 e' autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere
dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e'
rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'art. 2 e quanto
ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'art. 3.
- Si riportano gli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 226:
«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore ittico chi esercita, in
forma singola o associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale
diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini,
salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui all'art. 3.
2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di
imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente
prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi
diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli esercenti attivita'
commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio
delle attivita' di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni,
abilitazioni ed autorizzazioni.
5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico
e' equiparato all'imprenditore agricolo.
6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e
formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della
concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto
ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi
sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare
territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono
rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di
ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed
i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 37 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida
adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
«Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano connesse
alle attivita' di pesca, purche' non prevalenti rispetto a queste ed effettuate
dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in
prevalenza dalla propria attivita' di pesca, ovvero di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo
turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi,
finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle
risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti
socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da
imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria
abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso,
denominata: «ittiturismo»;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la
conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione,
nonche' le azioni di promozione e valorizzazione.
2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'art. 24, comma 2,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere
provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere
architettoniche.
3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato dall'autorita'
marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalita'
fissate dalle disposizioni vigenti.».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.