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Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(GU n. 235 del 8-10-2005- Suppl. Ordinario n.162)
Testo aggiornato, coordinato, da ultimo, al D.Lgs. n. 221/2007, pubblicato nella G.U. n. 278 del 29.11.2007
N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 20 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278 del 29.11.2007:
"Art. 20. Modifiche di
denominazione - 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, ogni riferimento nel Codice del consumo al Ministero o Ministro delle
attivita' produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello
sviluppo economico."
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunita' europea;
Visto l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unita',
continuita' e completezza dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori di
sussidiarieta' orizzontale e verticale;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di
qualita' della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di
semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 7 che delega il
Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003, e nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi richiamati;
Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nonche' l'articolo 7
della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, recante
attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in
materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, di attuazione della direttiva
1999/34/CE(*);
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del
consumatore, e successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di
attuazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della
direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della
direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dai decreti
legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n. 342;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della
direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto
compreso;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della direttiva
93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori ed in particolare l'articolo 25, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare gli articoli 18
e 19;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della
direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei
contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale
di beni immobili;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della
direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della
direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito
al consumo;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della
direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di
pubblicita' ingannevole e comparativa;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della
direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori, in materia di
indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della
direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218,
regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo
15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come modificato dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 98/27/CE
relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori,
nonche' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
19 gennaio 1999, n. 20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle
Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della
direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di
consumo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia
di protezione dei dati personali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della
direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari
ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza generale del 20 dicembre 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della
Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il
10 marzo 2005;
Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10
maggio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per le
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto
dall'art. 1 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278
del 29.11.2007
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'
Art. 1.
Finalita' ed oggetto
1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformita' ai principi contenuti
nei trattati istitutivi delle Comunita' europee, nel trattato dell'Unione
europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153
del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, nonche' nei trattati
internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti
i processi di' acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di
tutela dei consumatori e degli utenti.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 153 del Trattato che istituisce la Comunita' economica
europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 24
dicembre 2002, n. C 325, e' il seguente:
«Art. 153 (Protezione dei consumatori). - 1. Al fine di promuovere gli interessi
dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori,
la Comunita' contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi
economici dei consumatori nonche' a promuovere il loro diritto all'informazione,
all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attivita'
comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione
dei consumatori.
3. La Comunita' contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al
paragrafo 1 mediante:
a) misure adottate a norma dell'art. 95 nel quadro della realizzazione del
mercato interno;
b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta
dagli Stati membri.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'art. 251 e previa
consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al
paragrafo 3, lettera b).
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati
membri di mantenere o di introdurre misure di protezione piu' rigorose. Tali
misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate
alla Commissione.».
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni
nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
d) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni,
province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle
regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane
hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) concernente
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e' il seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo
ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione,
nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato
dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal
Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno
venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'
atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente
le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda
i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli
schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti
delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle
direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,
esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario) concernente la
«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», e' il seguente:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di
interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione
alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data
del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a
definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le
materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza
delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze
dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge
e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti
legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali,
nonche' di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di
competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie,
stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo,
l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria
regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato,
reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con
determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione
concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione
dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla
informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e
pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i
regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di
condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli
interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica,
all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela
della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute
pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta,
permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei
requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da
presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso,
comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita'
amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative
alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere,
eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato
apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti
in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla
luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita'
economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la
realizzazione della solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e
tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e
delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto
la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino
e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e
professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi
autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle
attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli
di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo
successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla
riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse,
alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze
manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento
di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di
attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni
nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa
alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto
relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base
della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto
concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori
omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare
competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei
principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze
riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei
tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche
mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo
degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono
resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali,
del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari
e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.
Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni
dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti
legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono
abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al
comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni
anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e
controllo;
e) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle
finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o
che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i
cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di
controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e
degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di
carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una
difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le
fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e
del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri
di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di
inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative
di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva
individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle
organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti
dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante «Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e
altre disposizioni connesse»; (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio
2004, n. 175, supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 2 (Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre
disposizioni connesse). - 1. Il Governo delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n.
300, 20 ottobre 1998, n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n. 273, 16
luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28
novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 7
della legge 6 luglio 2002, n. 137.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi correttivi o
modificativi dei decreti legislativi gia' emanati ai sensi dell'art. 21, comma
15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai
principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
b) sport;
c) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed
i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6
luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' tra
uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 13,
comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
6. All'art. 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: "diciotto"
e' sostituita dalla seguente: "trentasei".
7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1, alinea,
le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
b) all'art. 3, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "diciotto mesi";
c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea,
le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
d) all'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "entro diciotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".
8. All'art. 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le
parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
9. All'art. 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole:
"un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
10. Il termine di cui all'art. 13-nonies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e'
differito al 20 luglio 2004.
13. All'art. 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la
parola: "nonche'" e' sostituita dalle seguenti: "ma non".».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, abrogato
dal presente decreto, reca: «Attuazione della direttiva CEE numero 85/374
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danno da
prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
- La legge 10 aprile 1991, n. 126, recante «Norme per l'informazione del
consumatore», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1991, n. 89.
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8
febbraio 1997, n. 101 «Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n.
126, recante norme per l'informazione del consumatore», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1997, n. 91.
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante «Attuazione della
direttiva n. 85/577/CEE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea del 31 dicembre 1985, n. L 372), in materia di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1992,
n. 27, S.O.».
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, abrogato dal presene decreto,
reca «Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE come modificata dalla direttiva
n. 97/55/CE in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333, recante «Attuazione della
direttiva n. 95/26/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea del 18 luglio 1995, n. L 168), in materia di rafforzamento della
vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1999, n.
233.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, abrogato dal presente decreto,
reca: «Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le
vacanza ed i circuiti "tutto compreso"».
- L'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - legge comunitaria 1994» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
febbraio 1996, n. 34, S.O.), aggiunge il capo XIV-bis e gli articoli da 1469-bis
a 1469-sexies dopo il capo XIV del titolo II del libro quarto del codice civile.
- Il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.), come modificati dal presente
decreto e' il seguente: «Art. 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o
altri sistemi di comunicazione). - 1. La vendita al dettaglio per tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione e' soggetta a previa comunicazione
al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede
legale. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica
richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza
spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma i deve essere dichiarata la sussistenza
del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione,
l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il
titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente
decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione
debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la
sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il
numero della partita I.V.A. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero
accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di
altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in
possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. (Abrogato).».
19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). - 1. La vendita al
dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei
consumatori, e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente
ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di
cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita'
di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del
luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili
dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei
requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle
persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti
richiesti dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e
aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la fotografia
dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita'
dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma
di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di
vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di
operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e' obbligatorio anche
per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal
presente articolo.
9. (Abrogato).
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
1998, n. 189.
- Il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, abrogato dal presente decreto,
recava: «Attuazione della direttiva n. 94/47/CE concernente la tutela
dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un
diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.».
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, abrogato dal presente decreto,
recava: «Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza.».
- Il decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 63, abrogato dal presente decreto,
recava: «Attuazione della direttiva 98/7/CE che modifica la direttiva 87/102/CEE
in materia di credito al consumo.».
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, abrogato dal presente decreto,
recava: «Attuazione della direttiva 97/55/CE che modifica la direttiva
84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa.».
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, abrogato dal presente decreto,
recava: «Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi.».
- Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 concernente «Attuazione della
direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 settembre 2000, n. 212.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, «Regolamento
recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 8, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
- L'art. 15, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante:
«Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.), e' il seguente: «8. Ai fini della
disciplina delle vendite sotto costo il Governo si avvale della facolta'
prevista dall'art. 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli
aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, commi 2 e 3.
- Il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, abrogato dal presente decreto,
recava: «Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori
a tutela degli interessi dei consumatori».
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante «Attuazione della
direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di
consumo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2002, n. 57, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003. n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, abrogato dal presente decreto,
recava: «Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale
dei prodotti».
- La legge 6 aprile 2005, n. 49, abrogata dal presente decreto, recava:
«Modifiche all'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 in materia
di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
1ocali», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 30 agosto 1997, n. 202), e' il
seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno
Note all'art. 1:
- Per l'art. 153 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea,
vedi le note alle premesse.
Art. 2.
Diritti dei consumatori
1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e
collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e' promossa la tutela in sede
nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le
iniziative rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la disciplina
dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche
amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
c-bis) all'esercizio delle
pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealta';(*)
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita' nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e
democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di
efficienza.
(*) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278 del 29.11.2007
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto,(*) si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale(*) o professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che
abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi
dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della
propria attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale(*) o professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera
d), e nell'articolo articolo 115, comma 2-bis(**) il fabbricante del bene o il fornitore del
servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore del bene o del servizio
nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica
che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il
proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera
c), e(*) nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi
prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di
servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere
utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso
disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attivita' commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale
definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato,
o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione,
purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il
prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di tutela dei consumatori.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 3 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278 del 29.11.2007
(**) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 3 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278 del 29.11.2007
Parte II
EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITA'(*)
(*) N.d.R. Rubrica così
modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 2 Agosto 2007, n. 146, recante "Attuazione
della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese
e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE,
97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004", pubblicata
nella GU n. 207 del 6-9-2007
Titolo I
EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE
Art. 4.
Educazione del consumatore
1. L'educazione dei consumatori e degli utenti e' orientata a favorire la
consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti
associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonche' la
rappresentanza negli organismi esponenziali.
2. Le attivita' destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti
pubblici o privati, non hanno finalita' promozionale, sono dirette ad
esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente
percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in
particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
Titolo II
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 5.
Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini
del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica
alla quale sono dirette le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualita' dei prodotti e dei servizi costituiscono
contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere
adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e
comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di conclusione del contratto o
delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del
consumatore.
Capo II
Indicazione dei prodotti
Art. 6.
Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore,
commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e
leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un
importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;(*)
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno
all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano
determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove
utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
(*) N.d.R.: si riporta il testo dell'art. del D.L. 273/2005, inserito in sede di conversione in L. n. 51/2006:
Art. 31-bis. Differimento di
termini in materia di etichettatura - 1. L'efficacia della disposizione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a
partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del
predetto codice.
Art. 7.
Modalita' di indicazione
1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o
sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al
consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6
possono essere riportate, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei
prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in
accompagnamento dei prodotti stessi.
Art. 8.
Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di
specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni
comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione
del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non
disciplinati.
Art. 9.
Indicazioni in lingua italiana
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono
essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in piu'
lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di
visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana
divenute di uso comune.
Art. 10.
Attuazione
1. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito
il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione
dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi
dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto
comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalita' di presentazione
per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1,
lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano
inoltre i casi in cui sara' consentito riportare in lingua originaria alcuni
dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in
vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vedi
le note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, 8
febbraio 1997, n. 101 «Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n.
126, recante norme per l'informazione del consumatore», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1997, n. 91.
Art. 11.
Divieti di commercializzazione
1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o
confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e
leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.
Art. 12.
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il
fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilita' del produttore,
ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione
amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione e'
determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di
ciascun prodotto ed al numero delle unita' poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono
d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto
previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale del professionista.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, recante «Modifiche al sistema penale», e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento
delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di
procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in
circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo
posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento
di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia
possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi
diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le
disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art.
334 del Codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle
leggi vigenti».
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento
in misura ridotta, il funzionario o 1'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con
la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico
cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza
rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al
prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste
dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la
tutela della strada, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e
dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni
amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale
competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e'
presentato, rispettivamente, al presidente della Giunta provinciale o al
sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata
commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13
deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei
singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi
precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comnma precedente saranno stabilite le modalita'
relative alle esecuzioni del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed
alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale
alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione
delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel
termine previsto dal comma precedente».
Capo III
Particolari modalita' di informazione
Sezione I
Indicazione dei prezzi per unita' di misura
Art. 13.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unita' di prodotto o per
una determinata quantita' del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra
imposta;
b) prezzo per unita' di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni
altra imposta, valido per una quantita' di un chilogrammo, di un litro, di un
metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola
unita' di quantita' diversa, se essa e' impiegata generalmente e abitualmente
per la commercializzazione di prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di
alcuna confezione preliminare ed e' misurato alla presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non puo' essere frazionato senza
subire una modifica della sua natura o delle sue proprieta';
e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un
imballaggio;
f) prodotto preconfezionato: l'unita' di vendita destinata ad essere presentata
come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto e
dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita,
avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il
contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o
alterata.
Art. 14.
Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il
raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano,
oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti,
l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 16.
2. Il prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando e' identico al
prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il prezzo per
unita' di misura.
4. La pubblicita' in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del
prezzo per unita' di misura quando e' indicato il prezzo di vendita, fatti salvi
i casi di esenzione di cui all'articolo 16.
5. Il codice non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa
la somninistrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
Art. 15.
Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
1. Il prezzo per unita' di misura si riferisce ad una quantita' dichiarata
conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura si applica
quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo,
anche congelati o surgelati, il prezzo per unita' di misura si riferisce al peso
netto del prodotto sgocciolato.
4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unita' di misura di multipli o
sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi in cui taluni prodotti
sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantita'.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e
pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti,
devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E'
fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi
praticati al consumo.
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
«Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.), e' il seguente:
«Art. 14 (Pubblicita' dei prezzi). - 1. I prodotti esposti per la vendita al
dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate
adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque
collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di
vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee
allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e'
sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti
di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio
l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per
tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso
in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente
visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del
prezzo di vendita al dettaglio per unita' di misura.».
Art. 16.
Esenzioni
1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura
i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro
natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a
confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita' alle disposizioni di
esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni,
recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere
venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un
unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della
quantita' netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione
delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o piu'
elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di
lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a
collo.
2. Il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto, puo' aggiornare
l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare espressamente
prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le
predette esenzioni.
Note all'art. 16:
- La legge 5 agosto 1981, n. 441, recante «Vendita a peso netto delle merci» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1971, n. 218.
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
«Attuazione delle direttive 89/395/CEE 89/396 CEE concernenti l'etichettatura,
la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari», (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) e' il seguente: «Art. 9 (Quantita).
- 1. La quantita' netta di un preimballaggio e' la quantita' che esso contiene
al netto della tara.
2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella definita dall'art. 2 del
decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 agosto 1976, n. 614, dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.
3. La quantita' dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in
unita' di volume per i prodotti liquidi ed in unita' di massa per gli altri
prodotti, utilizzando per i primi il litro (I o L), il centilitro (cl) o il
millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo
deroghe stabilite da norme specifiche.
4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o piu' preimballaggi individuali
contenenti la stessa quantita' dello stesso prodotto, l'indicazione della
quantita' e' fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali
e la quantita' nominale di ciascuno di essi.
5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero
totale dei preimballaggi individuali puo' essere visto chiaramente e contato
facilmente dall'esterno e la quantita' contenuta in ciascun preimballaggio
individuale puo' essere chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di essi.
6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o piu'
preimballaggi individuali che non sono considerati unita' di vendita,
l'indicazione della quantita' e' fornita menzionando la quantita' totale ed il
numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno,
quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i
prodotti a base di zucchero e' sufficiente l'indicazione della quantita' totale.
7. Se un prodotto alimentare solido e' presentato immerso in un liquido di
governo, deve essere indicata anche la quantita' di prodotto sgocciolato; per
liquido di governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati
anche quando si presentano congelati o surgelati, purche' il liquido sia
soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione
alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:
a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;
b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;
c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie
edulcoranti;
d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi.
8. L'indicazione della quantita' non e' obbligatoria:
a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in
un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto
dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso;
b) per i prodotti dolciari la cui quantita' non sia superiore a 30 g;
c) per i prodotti la cui quantita' sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le
spezie e le piante aromatiche.
9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati
alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantita'
netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.
10. La quantita' di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di
quantita' a volume, puo' essere espressa utilizzando il solo volume».
Art. 17.
Sanzioni
1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non lo
indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla sanzione di
cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da
irrogare con le modalita' ivi previste.
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
«3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma
5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000».
Titolo III
PRATICHE COMMERCIALI(*),
PUBBLICITA' E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI
(*) N.d.R.: Rubrica così modificata dall'art. 4 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278 del 29.11.2007
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 18.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali
oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della
sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche
commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome
o per conto di un professionista;
c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e
le obbligazioni;
d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito
denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicita' e la
commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in
relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori":
l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la
capacita' del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo
pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso;
f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non e' imposta dalle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e
che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare
tale codice in relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu'
settori imprenditoriali specifici;
g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o
un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un
codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di
coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed
attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei
loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel
settore di attivita' del professionista;
i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le
caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo
impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al
consumatore di effettuare un acquisto;
l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere
rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso
alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare
notevolmente la capacita' del consumatore di prendere una decisione consapevole;
m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore
relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali
condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o
disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto;
tale decisione puo' portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi
dal compierla;
n) "professione regolamentata": attivita' professionale, o insieme di attivita'
professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui
modalita' di esercizio, e' subordinata direttamente o indirettamente, in base a
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di
determinate qualifiche professionali.
Art. 19.
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione
commerciale relativa a un prodotto.
2. Il presente titolo non pregiudica:
a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in
particolare delle norme sulla formazione, validita' od efficacia del contratto;
b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in
materia di salute e sicurezza dei prodotti;
c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza
giurisdizionale;
d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai
regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che
disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di
correttezza professionale.
3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre
disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che
disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono
sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.
4. Il presente titolo non e' applicabile in materia di certificazione e di
indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.
Capo II
Pratiche commerciali scorrette
Art. 20.
Divieto delle pratiche commerciali scorrette
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza
professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che
essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la
pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu' ampi di
consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile,
particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a
motivo della loro infermita' mentale o fisica, della loro eta' o ingenuita', in
un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate
nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica
pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in
dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali,
rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.
SEZIONE I
Pratiche commerciali ingannevoli
Art. 21.
Azioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni
non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche
nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il
consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti elementi e, in ogni caso,
lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilita', i
vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza
post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di
fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneita' allo scopo, gli usi,
la quantita', la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati
che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica
commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o
simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette
del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno specifico
vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessita' di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente,
quali l'identita', il patrimonio, le capacita', lo status, il riconoscimento,
l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta' industriale,
commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso
ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.
2. E' altresi' considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del
caso, induce o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attivita' di commercializzazione del prodotto che ingenera
confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni
distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicita' comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei
codici di condotta che il medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti
di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica
commerciale che e' vincolato dal codice.
3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti
suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori,
omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali
regole di prudenza e vigilanza.
4. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo', anche indirettamente,
minacciare la loro sicurezza.
Art. 22.
Omissioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso,
nonche' dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni
rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere
una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre
in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e' altresi' considerata un'omissione ingannevole
quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile,
ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo
conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale
della pratica stessa qualora questi non risultino gia' evidente dal contesto
nonche' quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo a indurre il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale
imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia
stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di
qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le
informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del
comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino gia' evidenti dal
contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di
comunicazione e al prodotto stesso;
b) l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista, come la sua
denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo
geografico e l'identita' del professionista per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta
l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il
prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se delcaso, tutte le
spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese
non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali
spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalita' di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami
qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza
professionale;
e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i
prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di
informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni
commerciali, compresa la pubblicita' o la commercializzazione del prodotto.
Art. 23.
Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche
commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di
essere firmatario di un codice di condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualita' o un marchio
equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione
di un organismo pubblico o di altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche
commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da
un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni
dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;
e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare
l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista puo' avere per ritenere
che non sara' in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista
quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in
quantita' ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entita' della pubblicita'
fatta del prodotto e al prezzo offerti;
f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un
periodo di tempo ragionevole, oppure
3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con
l'intenzione di promuovere un altro prodotto.
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sara' disponibile solo
per un periodo molto limitato o che sara' disponibile solo a condizioni
particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una
decisione immediata e privare i consumatori della possibilita' o del tempo
sufficiente per prendere una decisione consapevole;
h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il
professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua
diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista e'
stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua,
senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno
a concludere l'operazione;
i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la
vendita del prodotto e' lecita;
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una
caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;
m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e
successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di
comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione
siano stati sostenuti dal professionista senza che cio' emerga dai contenuti o
da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;
n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la
portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua
famiglia se egli non acquistasse il prodotto;
o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in
modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere,
contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo stesso produttore;
p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale
nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilita' di
ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri
consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;
q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in procinto di
cessare l'attivita' o traslocare;
r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati
sulla sorte;
s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacita' di curare
malattie, disfunzioni o malformazioni;
t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla
possibilita' di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore
all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni
a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;
v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore
deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per
rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;
z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di
pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver
gia' ordinato il prodotto;
aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il
professionista non agisce nel quadro della sua attivita' commerciale,
industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero,
come consumatore;
bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita
relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello
in cui e' venduto il prodotto.
SEZIONE II
Pratiche commerciali aggressive
Art. 24.
Pratiche commerciali aggressive
1. E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso,
mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito
condizionamento, limita o e' idonea a limitare considerevolmente la liberta' di
scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e,
pertanto, lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Art. 25.
Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente
capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito
condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o
circostanza specifica di gravita' tale da alterare la capacita' di valutazione
del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal
professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali,
compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o
rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia
manifestamente temeraria o infondata.
Art. 26.
Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive
1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche
commerciali:
a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali
commerciali fino alla conclusione del contratto;
b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti
del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorche' nelle
circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai
fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono,
via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a
distanza, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate
dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale,
fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento
del danno in virtu' di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non
possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la
fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla
relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei
suoi diritti contrattuali;
e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e
successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione
diretta ai bambini affinche' acquistino o convincano i genitori o altri adulti
ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di
prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha
richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo;
g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il
servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;
h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia gia'
vinto, vincera' o potra' vincere compiendo una determinata azione un premio o
una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne' vincita
equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra
vincita equivalente e' subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di
costi da parte del consumatore.
Capo III
Applicazione
Art. 27.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito
denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente
articolo anche quale autorita' competente per l'applicazione del regolamento
2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della
normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne
abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette
e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei poteri
investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in
relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti
di cui al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia di finanza che agisce
con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorita' e' indipendente
dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello
Stato membro in cui e' stabilito il professionista o in un altro Stato membro.
3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione
provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e,
se il committente non e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo
che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo.
L'Autorita' puo', altresi', richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in
possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento
dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi
2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita'
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00
euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a
40.000,00 euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza
dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti
o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel
procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso
specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di
fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista
l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva
ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori,
ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere diffusa attraverso la
stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro
mezzo di telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere, richiede il parere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita' della pratica
commerciale, l'Autorita' puo' ottenere dal professionista responsabile
l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione
della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimita'.
L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in
questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorita',
valutata l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per il
professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento
dell'infrazione.
8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la
diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la
continuazione, qualora la pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo
provvedimento puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita
dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali
scorrette continuino a produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorita'
dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravita' e della durata
della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi
dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00
euro.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di
prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8,
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici
necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con proprio
regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il
contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.(**)
12. In caso di inottemperanza ai
provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui
ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi
del comma 7, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo'
disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorita' sono soggetti alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni
amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione
I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell'Autorita'.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto
della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano
interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice
amministrativo avverso il predetto provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di
atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile,
nonche', per quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di atti
compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa
protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e protette in
Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.(*)
(*) N.d.R.: Gli articoli da 18 a 27 sono stati così sostituiti dall'art. 1 del D.Lgs. 2 Agosto 2007, n. 146, recante "Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004", pubblicata nella GU n. 207 del 6-9-2007
(**) N.d.R.: Si riporta di seguito il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 2 Agosto 2007, n. 146:
"Art. 4. Regolamento di
attuazione - 1. Il regolamento previsto dall'articolo 27, comma 11, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo", e' emanato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.".
Art. 27-bis
Codici di condotta
1. Le associazioni o le
organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a
una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori imprenditoriali
specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei
professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del
soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro
applicazione.
2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana e inglese ed e' reso
accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via
telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la
protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa
adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a
cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.
5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il
professionista deve preventivamente informare i consumatori.
Art. 27-ter
Autodisciplina
1. I consumatori, i concorrenti,
anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la
procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con il professionista di
adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del
controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la
risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la
continuazione della pratica commerciale scorretta.
2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito
della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorita',
ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.
3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti
possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino alla pronuncia
definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorita',
ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa
della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le
circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un periodo non
superiore a trenta giorni.
Art. 27-quater
Oneri di informazione
1. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali
e professionali di cui all'articolo 27-bis, comunicano periodicamente al
Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente
titolo.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera' affinche' sul proprio sito
siano disponibili:
a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e
ricorso disponibili in caso di controversie, nonche' sui codici di condotta
adottati ai sensi dell'articolo 27-bis;
b) gli estremi delle autorita', organizzazioni o associazioni presso le quali si
possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a
controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione
extragiudiziale.(*)
(*) N.d.R.: Gli articoli
27-bis - 27-quater sono stati aggiunti dall'art. 1 del D.Lgs. 2 Agosto 2007, n.
146, recante "Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica
le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n.
2006/2004", pubblicata nella GU n. 207 del 6-9-2007
TITOLO IV
Particolari modalita' della comunicazione pubblicitaria
Capo I
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite
Art. 28.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come
definite nel regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e
televendite, adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con
delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di
cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi
comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni
si applicano altresi' agli spot di televendita.
Note all'art. 28:
- La delibera dell'Autorita' garante per le comunicazioni 26 luglio 2001, n.
538/01/CSP, recante: «Regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e
televendite.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n. 183.
Art. 29.
Prescrizioni
1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della
superstizione, della credulita' o della paura, non devono contenere scene di
violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilita' dei
consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.
Art. 30.
Divieti
1. E' vietata la televendita che offenda la dignita' umana, comporti
discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda convinzioni religiose e
politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o
la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri
prodotti a base di tabacco.
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che
possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di
omissioni, ambiguita' o esagerazioni, in particolare per cio' che riguarda le
caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita
o di pagamento, le modalita' della fornitura, gli eventuali premi, l'identita'
delle persone rappresentate.
Art. 31.
Tutela dei minori
1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di
compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.
La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve
rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio,
sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali
prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori,
negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.
Art. 32.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il
regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, cosi' come
disciplinati alla parte III, titolo III, capo II, sezione II, dall'articolo 50
all'articolo 61, del codice, nonche' le ulteriori disposizioni stabilite in
materia di pubblicita', alle televendite sono applicabili altresi' le sanzioni
di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n.
481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n.
481 recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1995, n. 270, S.O, e' il
seguente: «20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita':
a) - b) (Omissis).
c)irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei
propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti
esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300
miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta', qualora cio'
non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di sospendere
l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la
sospensione o la decadenza della concessione.».
- Il testo dell'art. 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante
«Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, S.O., e' il seguente:
«31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorita',
impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle
norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore
al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate
dall'Autorita'.».
Parte III
IL RAPPORTO DI CONSUMO
Titolo I
DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE
Art. 33.
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si
considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per
oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di morte o
danno(*) alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del
professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o
di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l'opportunita' da parte del consumatore della
compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito
vantato nei confronti di quest'ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della
prestazione del professionista e' subordinata ad una condizione il cui
adempimento dipende unicamente dalla sua volonta';
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza
prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio
della somma corrisposta se e' quest'ultimo a non concludere il contratto oppure
a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento,
clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolta' di
recedere dal contratto, nonche' consentire al professionista di trattenere anche
solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per
prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal
contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato
senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione;
l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha
avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del
contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire,
senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento
della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio
senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e' eccessivamente
elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformita' del bene
venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il
diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilita' del professionista rispetto alle obbligazioni
derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare
l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita';
r) limitare o escludere l'opponibilita' dell'eccezione d'inadempimento da parte
del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a se' un terzo nei rapporti
derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore,
qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta' di
opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria,
limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della
prova, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita' diversa
da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come
subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volonta' del
professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del
consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo
indeterminato il professionista puo', in deroga alle lettere h) e m) del comma
2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone
immediata comunicazione al consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del
contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto
di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il
professionista puo' modificare, senza preavviso, sempreche' vi sia un
giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di
interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione
finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al
consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi
ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il
cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o
di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonche'
la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali
internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le
modalita' di variazione siano espressamente descritte.
(*) N.d.R.: La parola "dando" è stata così rettificata dall'art. 5 del D.L.vo
n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278 del 29.11.2007
Art. 34.
Accertamento della vessatorieta' delle clausole
1. La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della natura
del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle
circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole
del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza del corrispettivo
dei beni e dei servizi, purche' tali elementi siano individuati in modo chiaro e
comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero
che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in
convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati
membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati
oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o
gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente
predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Art. 35.
Forma e interpretazione
1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano
proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte
in modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione piu'
favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo
37.
Art. 36.
Nullita' di protezione
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono
nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per
oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del
professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o
di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto,
di fatto, la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullita' opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo' essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni
che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullita' delle clausole
dichiarate abusive.
5. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al
contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il
contratto presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
Art. 37.
Azione inibitoria
1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'articolo 137,
le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il
professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che
raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al
giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivita'
ai sensi del presente capo.
2. L'inibitoria puo' essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza,
ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o piu'
giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie
esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni dell'articolo 140.
Note all'art. 37:
- L'art. 669-bis del codice di procedura civile e' il seguente;
«Art. 669-bis (Forma della domanda). - La domanda si propone con ricorso
depositato nella cancelleria del giudice competente».
Art. 38.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente(*) codice, ai contratti conclusi tra il
consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile.
(*) N.d.R.: La parola "presente"
è stata aggiunta dall'art. 6 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato
nella G.U. n. 278 del 29.11.2007
Titolo II
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 39.
Regole nelle attivita' commerciali
1. Le attivita' commerciali sono improntate al rispetto dei principi di
buona fede, di correttezza e di lealta', valutati anche alla stregua delle
esigenze di protezione delle categorie di consumatori.
Capo II
Promozione delle vendite
Sezione I
Credito al consumo
Art. 40.
Credito al consumo
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la
direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al
consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo
effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.
Art. 41.
Tasso annuo effettivo globale e pubblicita'
1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli
122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal
decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
Note all'art. 41:
- Il testo dell'art. 122, comma 2 ed il testo dell'art. 123, comma 2 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in
materi bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre
1993, n. 230, S.O. , e' il seguente: «Art. 122 (Tasso annuo effettivo globale).
- 1. (Omissis).
2. Il CICR stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, individuando in
particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo».
«Art. 123 (Pubblicita). - 1. (Omissis).
2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con
cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo
del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validita'. Il CICR
individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG puo' essere
indicato mediante un esempio tipico.».
Art. 42.
Inadempimento del fornitore
1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore
che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire
contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia
un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di
credito ai clienti del fornitore. La responsabilita' si estende anche al terzo,
al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di
concessione del credito.
Art. 43.
Rinvio al testo unico bancario
Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e
III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive
modificazioni, nonche' agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per
l'applicazione delle relative sanzioni.
Note all'art. 43:
- I Capi II e III del Titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230,
recano, rispettivamente: «Credito al consumo» e «Regole generali e controlli».
Titolo III
MODALITA' CONTRATTUALI
Art. 44.
Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio
1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina
del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Note all'art. 44:
- Per il d.lgs. n. 114 del 1998 si vedano le note alle premesse.
Capo I
Particolari modalita' di conclusione del contratto
Sezione I
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Art. 45.
Campo di applicazione
1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un
consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in
qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un
altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei
quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di
studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri
locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota
d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha
avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di
proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal
consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le
quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del professionista.
3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se piu' favorevoli,
le disposizioni di cui alla sezione II.
Art. 46.
Esclusioni
1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i
contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei
contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni
immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di
altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e
regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi a strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione anche i contratti
aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali
il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non
supera l'importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di
eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota
d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della
relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione
nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti,
qualora l'entita' del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei
singoli contratti, superi l'importo di 26 euro.
Art. 47.
Informazione sul diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni
della presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del
diritto di cui agli articoli da 64 a 67.
L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalita' e delle eventuali condizioni per
l'esercizio del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di
recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di societa' o altra persona
giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonche' l'indicazione del
soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente gia'
consegnato, se diverso.
2. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia
soggetto ad alcun termine o modalita', l'informazione deve comunque contenere
gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.
3. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora
sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine,
comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata
nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e
con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi
indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del
luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
4. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere
comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto
della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dall'articolo 45, comma
2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili,
oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in
cui viene consegnato al consumatore, nonche' gli elementi necessari per
identificare il contratto. Di tale documento il professionista puo' richiederne
una copia sottoscritta dal consumatore.
5. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), l'informazione
sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa
nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre
informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento.
Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli
elementi di cui al comma 1, puo' essere riportato il solo riferimento al diritto
di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con
rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo
della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti
nell'informazione.
6. Il professionista non potra' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti
cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione
del contratto e non potra' presentali allo sconto prima di tale termine.
Art. 48.
Esclusione del recesso
1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di
recesso non puo' essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano
state gia' eseguite.
Art. 49.
Norme applicabili
1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
Note all'art. 49:
- Il testo degli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.
114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O., e' il
seguente:
«Art. 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di
comunicazione). - 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione e' soggetta a previa omunicazione
al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede
legale. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica
richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza
spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza
del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione,
l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il
titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente
decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione
debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la
sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il
numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero
accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di
altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in
possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresi' le
disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali.».
«Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). - 1. La
vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio
dei consumatori, e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale
l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di
cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita'
di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del
luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili
dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei
requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle
persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti
richiesti dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e
aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la fotografia
dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita'
dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma
di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di
vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di
operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e' obbligatorio anche
per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal
presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresi' la disposizione
dell'art. 18, comma 7.».
«Art. 20 (Propaganda a fini commerciali). - 1. L'esibizione o illustrazione di
cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale
presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si
trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono
sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento
di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 8.».
Sezione II
Contratti a distanza
Art. 50.
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista
che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o piu' tecniche di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la
conclusione del contratto stesso;
b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza
fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per
la conclusione del contratto tra le dette parti;
c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attivita' professionale consiste nel mettere a
disposizione dei professionisti una o piu' tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 51.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a
distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, di cui agli articoli 67-bis e seguenti del
presente Codice;(*)
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni
immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 7 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278
del 29.11.2007
Art. 52.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identita' del professionista e, in caso di contratti che prevedono il
pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del
servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi
dell'articolo 55, comma 2;
g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio
del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e'
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti
o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni
mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in
particolare i principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identita' del professionista e lo
scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di
nullita' del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica
la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore
lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua
anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal
professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
Note all'art. 52:
- Il testo degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con
particolare riferimento al commercio elettronico», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O., e' il seguente:
Art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata). -
1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni
commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica
devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal
momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il
destinatario del messaggio puo' opporsi al ricevimento in futuro di tali
comunicazioni.
2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali e' onere
del prestatore.».
«Art. 12 (Informazioni dirette alla conclusione del contratto). 1. Oltre agli
obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonche' a quelli
stabiliti dall'art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,
il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve
fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro
dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sara' archiviato e le relative modalita'
di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e
correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al
prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via
telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
2. Il comma 1 non e' applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante
scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali
equivalenti.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario
devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la
memorizzazione e la riproduzione.».
Art. 53.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su
altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le
informazioni previste dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento della
esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono
comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di
recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui
all'articolo 65, comma 3;
b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore
puo' presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la
cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza,
qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati
dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore
deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui
poter presentare reclami.
Art. 54.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in
cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista,
dovuta alla indisponibilita', anche temporanea, del bene o del servizio
richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il
consumatore, secondo le modalita' di cui all'articolo 53, comma 1, e provvede al
rimborso delle somme eventualmente gia' corrisposte per il pagamento della
fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il professionista non puo' adempiere eseguendo
una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualita'
equivalenti o superiori.
Art. 55.
Esclusioni
1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonche' gli
articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni
per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al
suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano
giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,
alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del
contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data
determinata o in un periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puo' esercitare il
diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del
consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma
1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni dei
tassi del mercato finanziario che il professionista non e' in grado di
controllare;
d) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o
alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
Art. 56.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento mediante carta ove cio' sia
previsto tra le modalita' di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi
dell'articolo 52, comma 1, lettera e).
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i
pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della
carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme
riaccreditate al consumatore.
Note all'art. 56:
- Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante
«Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore
nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157), e' il seguente:
«Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo
di denaro contante). - 1. Chiunque, al fine di trarne profitto per se' o per
altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di
pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di
denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a
lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per
se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi
altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o
all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o
acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati
o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.».
Art. 57
Fornitura non richiesta(*)
1. Il consumatore non e' tenuto
ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni
caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di
cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi
degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.(**)
(*) N.d.R.: Articolo così
sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 Agosto 2007, n. 146, recante "Attuazione
della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese
e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE,
97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004", pubblicata
nella GU n. 207 del 6-9-2007
(**) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 8 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278 del 29.11.2007
Art. 58.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta
elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1,
qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal
professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
N.d.R.: si riporta il
testo dell'art 19-bis del D.L. n. 273/2005, aggiunto in sede di conversione in
L. n. 51/2006:
Art. 19-bis. Deroga al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - 1. L'art. 58, comma 2, del codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche
in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 59.
Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi
1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la
prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il
mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta
stipulazione del contratto stesso, nonche' nel caso di contratti conclusi
mediante l'uso di strumenti informatici e telematici, l'informazione sul diritto
di recesso di cui all'articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato
agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione
del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le
particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e
dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di
una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere
fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le
offerte. L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresi' fornita per
iscritto, con le modalita' previste dall'articolo 52, non oltre il momento in
cui viene effettuata la
consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione per l'esercizio
del diritto di recesso decorre, ai sensi dell'articolo 65, dalla data di
ricevimento della merce.
Art. 60.
Riferimenti
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni
della presente sezione.
Art. 61.
Rinvio
1. Ai contratti a distanza si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al commercio.
Note all'art. 61:
- Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, vedi
note all'art. 49.
Sezione III
Disposizioni comuni
Art. 62.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene
alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al
consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce
informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso
da parte del consumatore secondo le modalita' di cui agli articoli 64 e
seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate, nonche' nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli
effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a
euro cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo e massimo
della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica
qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche
se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta
legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o
su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato alla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e'
la residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla
violazione di cui all'articolo 58, al Garante per la protezione dei dati
personali.
Note all'art. 62:
- Per gli articoli 13 e 17 della legge n. 689 del 1981, vedi le note all'art.
12.
Art. 63.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la
competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Sezione IV
Diritto di recesso
Art. 64.
Esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero
negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere
senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci
giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal
comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione puo' essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta
elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata
si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante
entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di
ricevimento non e', comunque,
condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente
il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione e' sufficiente la
restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
Art. 65.
Decorrenze
1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali
commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui
all'articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di
cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota
d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti
riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la
fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o
illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza
la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un
prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso
di cui all'articolo 64 decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o
dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora cio' avvenga
dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui
siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52,
qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le
proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di
informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli
obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e
53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e', rispettivamente, di
sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il
professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il
corretto esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie piu' ampie nei confronti dei consumatori
rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 66.
Effetti del diritto di recesso
1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui
all'articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti
dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le
obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le
ulteriori obbligazioni di cui all'articolo 67.
Art. 67.
Ulteriori obbligazioni delle parti
1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e' tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da
questi designata, secondo le modalita' ed i tempi previsti dal contratto. Il
termine per la restituzione del bene non puo' comunque essere inferiore a dieci
giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della
scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene
consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la
consegna della merce, la sostanziale integrita' del bene da restituire e'
condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. E' comunque
sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in
quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale
diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a
norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al
mittente, ove espressamente previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore conformemente alle
disposizioni della presente sezione, il professionista e' tenuto al rimborso
delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di
caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in
ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista e' venuto a
conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le
somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente
restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del
termine precedentemente indicato.
5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti
cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve
procedersi alla loro restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda
limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in
conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui
al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito
concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un
accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende
risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore
eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui al
presente articolo. E' fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo
concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito
a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono
rimborsate al terzo dal professionista, senza
alcuna penalita', fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Sezione IV-bis
Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori(*)
(*) N.d.R.: Sezione aggiunta
dall'art. 9 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278
del 29.11.2007
Art. 67-bis
Oggetto e campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori,
anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la
partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un
soggetto diverso dal fornitore.
2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un
accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una
serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo,
le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente
all'accordo iniziale. Se non vi e' accordo iniziale di servizio, ma le
operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel
tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli
67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e
67-decies si applicano solo quando e' eseguita la prima operazione.
Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura e' eseguita entro un
periodo di un anno, l'operazione successiva e' considerata come la prima
di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le
disposizioni degli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies,
67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies.
3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di
autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in
Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le
disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi
di pagamento e di previdenza individuale, nonche' le competenze delle
autorita' indipendenti di settore.
Art. 67-ter.
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi
finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi
dell'articolo 50, comma 1, lettera a);
b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria,
creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di
previdenza individuale;
c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o
privato, che, nell'ambito delle proprie attivita' commerciali o
professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizi finanziari
oggetto di contratti a distanza;
d) consumatore: qualunque soggetto di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a) del presente codice;
e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi
dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del presente codice, possa
impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio
finanziario tra le parti;
f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di
memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano
essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai
fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la
riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza:
qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui
attivita' commerciale o professionale consista nel mettere a
disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a
distanza;
h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi
elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe
commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi
dei consumatori;
i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di
consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da
un'infrazione.
Art. 67-quater.
Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a
distanza
1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia
vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite
le informazioni riguardanti:
a) il fornitore;
b) il servizio finanziario;
c) il contratto a distanza;
d) il ricorso.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve
risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e
comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione
a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei
doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei
principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei
minori.
3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al
consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli
obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a
distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella
elettronica.
4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione
europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli
obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto
sia concluso.
Art. 67-quinquies.
Informazioni relative al fornitore
1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
a) l'identita' del fornitore e la sua attivita' principale, l'indirizzo
geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi altro
indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
b) l'identita' del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e
l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e
rappresentante, quando tale rappresentante esista;
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista
diverso dal fornitore, l'identita' del professionista, la veste in cui
agisce nei confronti del consumatore, nonche' l'indirizzo geografico
rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un
pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore
e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per
identificarlo nel registro;
e) qualora l'attivita' del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli
estremi della competente autorita' di controllo.
Art. 67-sexies.
Informazioni relative al servizio finanziario
1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio
finanziario;
b) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore
per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri,
commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o,
se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del
prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario e' in
rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro
specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui
prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il
fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in
passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati
futuri;
d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non
versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le
informazioni fornite;
f) le modalita' di pagamento e di esecuzione, nonche' le caratteristiche
essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento
da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo
all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se
addebitato;
h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri
servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti
complessivi derivanti dalla combinazione.
Art. 67-septies.
Informazioni relative al contratto a distanza
1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente
all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le
modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che
il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo
67-terdecies, comma 1, nonche' alle conseguenze derivanti dal mancato
esercizio di detto diritto;
b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione
permanente o periodica di servizi finanziari;
c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo
i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima
della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente
stabilite dal contratto in tali casi;
d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso,
comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere
inviata la comunicazione di recesso;
e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il
fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della
conclusione del contratto a distanza;
f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al
contratto a distanza e sul foro competente;
g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo,
nonche' la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del
consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a
distanza.
Art. 67-octies.
Informazioni relative al ricorso
1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e
di ricorso accessibili al consumatore che e' parte del contratto a
distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' che consentono al
Consumatore di avvalersene;
b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di
indennizzo.
Art. 67-novies.
Comunicazioni mediante telefonia vocale
1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:
a) l'identita' del fornitore e il fine commerciale della chiamata
avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio
di qualsiasi conversazione con il consumatore;
b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le
informazioni seguenti:
1) l'identita' della persona in contatto con il consumatore e il suo
rapporto con il fornitore;
2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio
finanziario;
3) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore
per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite
il fornitore o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base
di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare
quest'ultimo;
4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non
versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente
all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le
modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che
il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo
67-terdecies, comma 1.
2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono
disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica
in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi
ai sensi dell'articolo 67-undecies.
Art. 67-decies.
Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni
1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies,
67-sexies, 67-septies e 67-octies sono applicabili le disposizioni piu'
rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta
del servizio o del prodotto interessato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione
europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione
preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.
3. Le autorita' di vigilanza del settore bancario, assicurativo,
finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero
dello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per le
materie di rispettiva competenza.
4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei
consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi
telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 67-undecies.
Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni
preliminari
1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni
contrattuali, nonche' le informazioni di cui agli articoli 67-quater,
67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies,
su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e
accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia
vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.
2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la
conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo e' stato concluso
su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a
distanza che non consente di trasmettere le
condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1.
3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo
richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su
supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la
tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' non sia
incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio
finanziario prestato.
Art. 67-duodecies.
Diritto di recesso
1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per
recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti a
distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle
assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi
pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di
recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle
assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere
dal momento in cui al consumatore e' comunicato che il contratto e'
stato concluso;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e
le informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data e'
successiva a quella di cui alla lettera a).
4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e'
sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del
diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base
individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono
stati gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato
finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare e che
possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i
servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi
gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di
scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla
presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in
contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su
valute e su tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe
polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita
richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo
diritto di recesso, nonche' ai contratti di assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato
l'evento assicurato;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico
ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al
consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies,
comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello
scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai
sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione
scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-septies,
comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di
credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio
finanziario e' aggiunto un altro contratto a distanza riguardante
servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di
un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo e'
risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo
diritto di recesso secondo le modalita' fissate dal presente articolo.
Art. 67-ter decies.
Pagamento del servizio fornito prima del recesso
1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto
dall'articolo 67-duodecies, comma 1, e' tenuto a pagare solo l'importo
del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore
conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto puo'
iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di
assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al
periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
2. L'importo di cui al comma 1 non puo':
a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio gia'
fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a
distanza;
b) essere di entita' tale da poter costituire una penale.
3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il pagamento di un
importo in base al comma 1 se non e' in grado di provare che il
consumatore e' stato debitamente informato dell'importo dovuto, in
conformita' all'articolo 67-septies, comma l, lettera a). Egli non puo'
tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio
all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di
esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies, comma
1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.
4. Il fornitore e' tenuto a rimborsare al consumatore, entro quindici
giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformita' del
contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il
periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione
di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni
derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto
medesimo ha avuto effetto.
5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e
gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da
quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di
recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente
corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative.
6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare
o mantenere diritti di proprieta' su terreni o edifici esistenti o
progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del
recesso e' subordinata alla restituzione di cui al comma 5.
Art. 67-quater decies.
Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza
1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento con carte di credito,
debito o con altri strumenti di Pagamento, ove cio' sia previsto tra le
modalita' di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo
67-sexies, comma 1, lettera f).
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento
riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali
questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero
l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o
fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore
le somme riaccreditate al consumatore.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, sul valore probatorio
della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' in capo all'ente
che emette o fornisce lo strumento di pagamento, l'onere di provare che
la transazione di pagamento e' stata autorizzata, accuratamente
registrata e contabilizzata e che la medesima non e' stata alterata da
guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento
non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.
4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito
di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza
conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare,
alle esigenze di integrita', di autenticita' e di tracciabilita' delle
operazioni medesime.
Art. 67-quinquies decies.
Servizi non richiesti
1. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in
caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di
risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-septies-decies, ogni
servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica
commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
Art. 67-sexies decies.
Comunicazioni non richieste
1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di
comunicazione a distanza richiede il previo consenso del
consumatore:
a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante
dispositivo automatico;
b) telefax.
2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al
comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono
autorizzate se non e' stato ottenuto il consenso del consumatore
interessato.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i
consumatori.
Art. 67-septies decies.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene
alle norme di cui alla presente sezione, ovvero che ostacola l'esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al
consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro
cinquemila a euro cinquantamila.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, nonche' nell'ipotesi
della violazione dell'articolo 67-novies decies, comma 3, i limiti
minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono raddoppiati.
3. Le autorita' di vigilanza dei settori bancario, assicurativo,
finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio
ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui
alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le
procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
4. Il contratto e' nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola
l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non
rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli
obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo
significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.
5. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga
le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di
assicurazione l'impresa e' tenuta alla restituzione dei premi pagati e
deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il
contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le
somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli
altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E' fatto salvo il
diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
Art. 67-octies decies.
Irrinunciabilita' dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono
irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare
il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della
presente sezione. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal
consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque
essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente
sezione.
Art. 67-novies decies.
Ricorso giurisdizionale o amministrativo
1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui
all'articolo 137, sono legittimate a proporre alle competenti autorita'
di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di
tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per
l'accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione.
2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui
all'articolo 137, sono legittimate a proporre all'autorita' giudiziaria
l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni
della presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari
ai sensi dell'articolo 140.
3. Le autorita' di vigilanza nei settori bancario, assicurativo,
finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei
rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1,
ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di
pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.
4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in
materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento,
ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorita' di vigilanza di
settore.
Art. 67-vicies.
Composizione extragiudiziale delle controversie
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello
sviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorita'
di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci
procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di
controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti
dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano
nell'ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).
2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie
comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che
adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.
Art. 67-vicies semel.
Onere della prova
1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del
contratto;
c) l'esecuzione del contratto;
d) la responsabilita' per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti
dal contratto.
2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica
dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai
sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t).
Art. 67-vicies bis.
Misure transitorie
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei
confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora
recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a
quelli in essa previsti.
Capo II
Commercio elettronico
Art. 68.
Rinvio
1. Alle offerte di servizi della societa' dell'informazione, effettuate ai
consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati
dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno.
Note all'art. 68:
- Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, vedi le note all'art. 52.
Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI
Capo I
Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni
immobili
Art. 69.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto: uno o piu' contratti della durata di almeno tre anni con i quali,
verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si
promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto
reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o piu' beni
immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad
una settimana;
b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce
o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attivita'
professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire
il diritto oggetto del contratto; al venditore e' equiparato ai fini
dell'applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la
costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto
oggetto del contratto;
d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di
esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su
cui verte il diritto oggetto del contratto.
Art. 70.
Documento informativo
1. Il venditore e' tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede
informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con
precisione i seguenti elementi:
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle
condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui e' situato
l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario,
quali occorre soddisfare;
b) l'identita' ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua
qualita' giuridica, l'identita' ed il domicilio del proprietario;
c) se l'immobile e' determinato:
1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle
leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione
turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli
atti che garantiscano la loro conformita' alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l'immobile non e' ancora determinato:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano
l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili
situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformita'
alle prescrizioni vigenti in materia, nonche' lo stato di avanzamento dei lavori
di costruzione dell'immobile e la data entro la quale e' prevedibile il
completamento degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento
alla rete di distribuzione di gas, elettricita', acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al
rimborso dei pagamenti gia' effettuati e le modalita' di applicazione di queste
garanzie;
e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avra' accesso, quali luce, acqua,
manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avra' accesso, quali
piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile,
nonche' in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l'acquirente versera' quale
corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per
l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo
dell'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte
dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie
per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonche' le eventuali spese di
trascrizione del contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione
degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il
recesso stesso, precisando le modalita' della comunicazione e l'importo
complessivo delle spese, specificando quelle che l'acquirente in caso di recesso
e' tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalita' per risolvere il
contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
l) le modalita' per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore
offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o piu' beni
immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione.
In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei
beni immobili oggetto dell'offerta.
3. Il venditore non puo' apportare modifiche agli elementi del documento di cui
al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti
dalla sua volonta'; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla
parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello
stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono
accordarsi per modificare il documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una
delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a
scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la
persona stessa e' cittadina, purche' si tratti di lingue ufficiali dell'Unione
europea. 5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Note all'art. 70.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Art. 71.
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullita'; esso e'
redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue
dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo,
nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli e' cittadino, purche'
si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 70,
comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:
a) l'identita' ed il domicilio dell'acquirente;
b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore puo'
esercitare il suo diritto di godimento;
c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente
altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
d) la possibilita' o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di
vendita del diritto oggetto del contratto, nonche' i costi eventuali qualora il
sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo
da questi designato nel contratto;
e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella
lingua dello Stato membro in cui e' situato il bene immobile, purche' si tratti
di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
Art. 72.
Obblighi specifici del venditore
1. Il venditore utilizza il termine multiproprieta' nel documento
informativo, nel contratto e nella pubblicita' commerciale relativa al bene
immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto e' un diritto reale.
2. La pubblicita' commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al
diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo
stesso viene consegnato.
Art. 73.
Diritto di recesso
1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto
l'acquirente puo' recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In tale
caso l'acquirente non e' tenuto a pagare alcuna penalita' e deve rimborsare al
venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto
e di cui e' fatta menzione nello stesso, purche' si tratti di spese relative ad
atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'articolo 70, comma
1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed all'articolo 71, comma 2,
lettere b) e d), e non contiene la data di cui all'articolo 71, comma 2, lettera
e), l'acquirente puo' recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In
tale caso l'acquirente non e' tenuto ad alcuna penalita' ne' ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli
elementi di cui al comma 2, l'acquirente puo' esercitare il diritto di recesso
alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi
decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il
venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente puo'
esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il
termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza
dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata
nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere
sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa puo' essere inviata,
entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione
che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le
quarantotto ore successive.
Art. 74.
Divieto di acconti
1. E' fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il
versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra,
fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso
di cui all'articolo 73.
Art. 75.
Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalita' di
conclusione
1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal
presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.
2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i
relativi presupposti, le piu' favorevoli disposizioni dettate dal capo I del
titolo III della parte III.
Art. 76.
Obbligo di fideiussione
1. Il venditore non avente la forma giuridica di societa' di capitali ovvero
con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede
legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare
idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione
del contratto.
2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o
assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di
costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di
nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la
preventiva esclusione del venditore.
Art. 77.
Risoluzione del contratto di concessione di credito
1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un
terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto
dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve
di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia
esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 73.
Art. 78.
Nullita' di clausole contrattuali o patti aggiunti
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia
dell'acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle
responsabilita' previste a carico del venditore.
Art. 79.
Competenza territoriale inderogabile
1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la
competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di
domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 80.
Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera
1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute
le condizioni di tutela previste dal presente capo, allorquando l'immobile
oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea.
Art. 81.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle
norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a), b), c), numero 1), d),
numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma 3, 72, 74 e 78, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' da quindici giorni a tre mesi al venditore che
abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione
si applica l'articolo 62, comma 3.
Capo II
Servizi turistici
Art. 82.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici
definiti all'articolo 84, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale
dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo 83.(*)
2. Il presente capo si applica altresi' ai pacchetti turistici negoziati al di
fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni
previste negli articoli da 64 a 67.
(*) N.d.R.: Comma così
rettificato dall'art. 10 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella
G.U. n. 278 del 29.11.2007
Art. 83.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli
elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti
turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo
forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purche' soddisfi
tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un
pacchetto turistico.
2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un
venditore.
Art. 84.
Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente
almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui
all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del
pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non
sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.(*)
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 11 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278
del 29.11.2007
Art. 85.
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma
scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato,
sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
Art. 86.
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un
soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione
all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione, diritti e
tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli
altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da
versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine per il pagamento del
saldo; il suddetto importo e' versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui
all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda
da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave
inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con
il viaggiatore;
f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di cui
all'articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della
partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione,
la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneita' all'accoglienza di
persone disabili, nonche' le principali caratteristiche, la conformita' alla
regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto
turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del
viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente
previsto;
m) accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente convenuti tra
l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto
ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per
l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in
relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 91.
Note all'art. 86:
- L'art. 1385 del codice civile e' il seguente:
«Art. 1385 (Caparra confirmatoria). - Se al momento della conclusione del
contratto una parte da' all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o
una quantita' di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve
essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra e' inadempiente, l'altra puo' recedere dal
contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente e' invece la parte che l'ha
ricevuta, l'altra puo' recedere dal contratto ed esigere il doppio della
caparra.
Se pero' la parte che non e' inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la
risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e' regolato dalle norme
generali.».
Art. 87.
Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni
di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello
Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con
l'indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le
relative formalita' per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al
consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalita' e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali
dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal
viaggiatore in caso di difficolta';
c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di
difficolta' in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per
stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo
soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a
copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto
o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le
indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla
stipula del contratto.
4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita'
del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque
sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al
consumatore.
Art. 88.
Opuscolo informativo
1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo
chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la
categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e
classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato
membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei
termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita'
da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze
per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per
l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il
consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto
di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato
fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il
venditore in relazione alle rispettive responsabilita', a meno che le modifiche
delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore
prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti,
mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
Art. 89.
Cessione del contratto
1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte le
condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto,
ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre
quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilita'
di usufruire del pacchetto turistico e le generalita' del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti
dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese
ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
Art. 90.
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico
convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata espressamente prevista
nel contratto, anche con la definizione delle modalita' di calcolo, in
conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei
diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti
o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere
adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al dieci per
cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2,
l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo rimborso delle somme gia'
versate alla controparte.
4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che
precedono la partenza.
Art. 91.
Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessita'
di modificare in modo significativo uno o piu' elementi del contratto, ne da'
immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica
e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore
puo' recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto
nell'articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al
comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate
soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa
quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non
l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione
un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro
luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
Art. 92.
Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli
articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza
per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di
usufruire di un altro pacchetto turistico di qualita' equivalente o superiore
senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente
inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e'
rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito
di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta
almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa
di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
Art. 93.
Mancato o inesatto adempimento
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del
pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento
del danno, secondo le rispettive responsabilita', se non provano che il mancato
o inesatto adempimento e' stato determinato da impossibilita' della prestazione
derivante da causa a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi
e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il
diritto di rivalersi nei loro confronti.
Art. 94.
Responsabilita' per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e'
risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che
disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in
particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre
1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio
1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto
ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione
di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre
1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilita' dell'organizzatore e
del venditore, cosi' come recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti
dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell'ordinamento italiano, alle
quali aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la stessa Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del
rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o
dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto
comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del
codice civile.
3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a
quelli di cui al comma 1.
Note all'art. 94:
- La legge 19 maggio 1932, n. 841, recante «Approvazione della Convenzione per
l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale
stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
26 luglio 1932, n. 171.
- La legge 2 marzo 1963, n. 806, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti
Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: Convenzione
internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia
(C.I.V.) con relativi annessi; Convenzione internazionale concernente il
trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; Protocollo
addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per
ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.)», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1963, n.
158.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante «Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a
Bruxelles il 23 aprile 1970», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio
1978, n. 48, S.O.
- L'art. 2951 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2951 (Pescrizione in materia di spedizione e di trasporto). - Si
prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal
contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto
mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa. Il termine decorre
dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di
questo, ovvero dal giorno in cui e' avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la
riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Si prescrivono parimenti in un
anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici
servizi di linea indicati dall'art. 1679.».
Art. 95.
Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in
ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli
da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno
alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere, a pena di nullita',
comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il
23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e' ammesso nei
limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa
esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al
1786 del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del
viaggiatore nel luogo della partenza.
Note all'art. 95:
- L'art. 1341 del codice civile e' il seguente:
«Art. 1341 (Condizioni generali di contratto). - Le condizioni generali di
contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti
dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha
conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per
iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha
predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal contratto
o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente
decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla
liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o innovazione del
contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita'
giudiziaria.».
- Per la legge 29 dicembre 1977, n. 1084, vedi le note all'art. 94.
- Gli articoli 1783 e 1786 del codice civile, sono i seguenti:
«Art. 1783 (Responsabilita' per le cose portate in albergo). - Gli albergatori
sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose
portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone
dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo
ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo
in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo
ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo,
durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui
il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilita' di cui al presente articolo e' limitata al valore di quanto
sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il
prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.».
«Art. 1786 (Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi). - Le norme di
questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura,
stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie,
carrozze letto e simili.».
Art. 96.
Esonero di responsabilita'
1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilita' di
cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto
e' imputabile al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio
utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del
viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui
l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
Art. 97.
Diritto di surrogazione
1. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono
surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi
responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto
di surroga.
Art. 98.
Reclamo
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore, il suo rappresentante
locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di
partenza.
Art. 99.
Assicurazione
1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione
per la responsabilita' civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni
di cui agli articoli 94 e 95.
2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di assistenza al
turista.
Art. 100.
Fondo di garanzia
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri(*) un fondo
nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del
venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio
del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata
disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari al due per cento
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui
all'articolo 99, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di
cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti
dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi del comma
2.
4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto
inadempiente.
5. Le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.(*)
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma,
restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349.(**)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278 del 29.11.2007
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto
dall'art. 12 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278
del 29.11.2007
Titolo V
EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Servizi pubblici
Art. 101.
Norma di rinvio
1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta
e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa
vigente in materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualita'
predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti e' garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione
alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualita'
previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici
l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione
diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.
Parte IV
SICUREZZA E QUALITA'
Titolo I
SICUREZZA DEI PRODOTTI
Art. 102.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato
ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti
all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si
applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni
specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da
normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano
unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a
tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103, comma 1,
lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli
aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche
riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari
di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2002.
Note all'art. 102:
- Il regolamento (CE) 28 gennaio 2002 n. 178 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea 1° febbraio 2002, n. L 31.
Art. 103.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1,
lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili,
compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la
manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi
minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili
nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza
delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il
suo imballaggio, le modalita' del suo assemblaggio e, se del caso, della sua
installazione e manutenzione;
2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente
prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali
avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonche' di
qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio
nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di
prodotto sicuro di cui alla lettera a);
c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono
immediati, che richiede un intervento rapido delle autorita' pubbliche;
d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunita' e qualsiasi
altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio
nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a
nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e'
stabilito nella Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito
nella Comunita', l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali
della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita' possa
incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di
commercializzazione, la cui attivita' non incide sulle caratteristiche di
sicurezza dei prodotti;
f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto
pericoloso che il fabbricante o il distributore ha gia' fornito o reso
disponibile ai consumatori;
g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di
un prodotto pericoloso, nonche' la sua offerta al consumatore.
2. La possibilita' di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di
procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un
motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.
Art. 104.
Obblighi del produttore e del distributore
1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla
valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o
ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente
percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi.
La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri
obblighi previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche
del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui
rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per
evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e
l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identita' e
degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o,
eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di
tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e,
se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonche' l'informazione ai
distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste
al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti
autorita' a norma dell'articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni
non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori
lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorita'
competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attivita'
per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in
particolare e' tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la
pericolosita' in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualita' di
operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato,
trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e
alle autorita' competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e
fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un
periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base
delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un
prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore
presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale
di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui
all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i
rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o
del lotto di prodotti in questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i
consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attivita', produttori e distributori collaborano
con le Autorita' competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni
intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o
hanno fornito.
Art. 105.
Presunzione e valutazione di sicurezza
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli
aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando e' conforme alla
legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso e'
commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano
sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le
categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando e' conforme
alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui
riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee a norma dell'articolo 4 della direttiva
2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto e'
valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee,
alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto e' commercializzato,
alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla
valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia
di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della
tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente
attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorita' competenti
adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o
chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela,
nonostante la conformita', pericoloso per la salute e la sicurezza del
consumatore.
Note all'art. 105:
- La direttiva 3 dicembre 2001 n. 95 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla sicurezza generale dei prodotti pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Comunita' europea del 15 gennaio 2002, n. L 11.
Art. 106.
Procedure di consultazione e coordinamento
1. I Ministeri delle attivita' produttive, della salute, del lavoro e delle
politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e trasporti, nonche' le altre amministrazioni pubbliche di volta
in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui
all'articolo 107, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilita' di
bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di
scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo
operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di
connettivita', in conformita' alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria
che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 107 sono
stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei
Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte
l'anno dal Ministro delle attivita' produttive; alla conferenza partecipano
anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1
di volta in volta competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed
elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti
domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli
organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonche' le
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte
all'elenco di cui all'articolo 137, secondo modalita' definite dalla conferenza
medesima.
Art. 107.
Controlli
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i
prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attivita'
produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di
cui al periodo che precede, nonche' degli uffici e degli organi di cui esse si
avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le
misure seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo che un prodotto e' stato immesso sul mercato come
prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino
allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso
gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di
stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad
accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere
rilasciata copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate
avvertenze sui rischi che esso puo' presentare, redatte in modo chiaro e
facilmente comprensibile;
2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da
renderlo sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma
adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che puo' essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle
verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di
proporne la fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un
lotto di prodotti gia' commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal
presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita'
pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire
l'osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso gia' immesso sul mercato rispetto al quale
l'azione gia' intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o
insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione
dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a
carico del produttore e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a
carico del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i
distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in
condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei
distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di
cui all'articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la
dovuta celerita', opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2,
lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione
del RAPEX di cui all'allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui
al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo
conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per
attuarle in modo proporzionato alla gravita' del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base
del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica,
incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori
di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante
l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie
di settore.
6. Per le finalita' di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si
avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di
finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni
gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme
e le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in
commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora cio' sia necessario al fine
di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal
prodotto stesso.
8. Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal presente titolo con
quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono
disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale,
per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli
interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti
dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche
dei propri uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui
al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro
natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione
sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumita'.
Note all'art. 107:
- Il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europea del 24 dicembre 2002, n. C 325.
- La legge 16 giugno 1998 n. 209, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato
di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che
istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e
protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155, S.O.
Art. 108.
Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita
l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo,
deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle
Autorita' competenti cui e' possibile ricorrere e deve essere notificato entro
sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la
pubblica o privata incolumita', prima dell'adozione delle misure di cui
all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di
partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli
accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono
presentare all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito
all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della
misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.
3-bis". La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 107, e' stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.(*)
(*) N.d.R.: Comma aggiunto
dall'art. 13 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278
del 29.11.2007
Art. 109.
Sorveglianza del mercato
1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un
elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le
amministrazioni di cui all'articolo 106, anche indipendentemente dalla
conferenza di servizi, assicurano:
a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi
settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonche' il
monitoraggio delle attivita' di sorveglianza, delle osservazioni e dei
risultati;
b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla
sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attivita' di controllo
e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi
dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresi', la gestione
dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo
alla sicurezza dei prodotti e alle attivita' di controllo e sorveglianza. Le
modalita' operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di
conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attivita' di cui al comma
2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di
entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalita' per
informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 110.
Notificazione e scambio di informazioni
1. Il Ministero delle attivita' produttive notifica alla Commissione
europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui
all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonche' eventuali
modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica
vigente sulla procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per
limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di
prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati
alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo
conto dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al
territorio nazionale, il Ministero delle attivita' produttive procede, anche su
richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione
europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di
presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati
membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non
ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle
amministrazioni competenti di cui all'articolo 106 devono essere comunicati
tempestivamente al Ministero delle attivita' produttive; analoga comunicazione
deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi
giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio,
sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di
competenza.
5. Il Ministero delle attivita' produttive comunica all'amministrazione
competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea
relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la
sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano,
entro un termine di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. E'
fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella
decisione della Commissione europea.
6. Le Autorita' competenti assicurano alle parti interessate la possibilita' di
esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri
ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti
pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione
non disponga diversamente.
Note all'art. 110:
- Direttiva 3 dicembre 2001, n. 95 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla sicurezza generale dei prodotti, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea del 15 gennaio 2002, n. L 11.
Note all'art. 110:
- Per la direttiva 3 dicembre 2001, n. 95 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla sicurezza generale dei prodotti, vedi le note all'art. 107.
Art. 111.
Responsabilita' del produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di
responsabilita' per danno da prodotti difettosi.
Art. 112.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o il
distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del
divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), e' punito con l'arresto da
sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore che immette
sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con
l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o il
distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo
107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), e' punito con
l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai
fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 107, comma 2, lettera
a), e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni
di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi
le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad
una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
Art. 113.
Rinvio
1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a
particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di
sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di
competenza.
Titolo II
RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
Art. 114.
Responsabilita' del produttore
1. Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo
prodotto.
Art. 115.
Prodotto e produttore(*)
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, e' ogni bene mobile, anche se
incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.
2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.(**)
(*) N.d.R.: Rubrica così modificata dall'art. 14 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278 del 29.11.2007
(**) N.d.R.: Comma aggiunto
dall'art. 14 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278
del 29.11.2007
Art. 116.
Responsabilita' del fornitore
1. Quando il produttore non sia individuato, e' sottoposto alla stessa
responsabilita' il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di
un'attivita' commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il
termine di tre mesi dalla richiesta, l'identita' e il domicilio del produttore o
della persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che
ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data
dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se
ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non e' stata
preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto puo' effettuare la
comunicazione entro i tre mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del
giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, puo'
fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione
prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore puo' essere chiamato
nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il
fornitore convenuto puo' essere estromesso, se la persona indicata comparisce e
non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto puo'
chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla
chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato
nella Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia
noto il produttore.
Note all'art. 116:
- L'art. 106 del codice di procedura civile e' il seguente:
«Art. 106 (Intervento su istanza di parte). - Ciascuna parte puo' chiamare nel
processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere
garantita.».
Art. 117.
Prodotto difettoso
1. Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo'
legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la sua
presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze
fornite;
b) l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente destinato e i
comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non puo' essere considerato difettoso per il solo fatto che un
prodotto piu' perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto e' difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli
altri esemplari della medesima serie.
Art. 118.
Esclusione della responsabilita'
1. La responsabilita' e' esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha
messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi
altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o
distribuito nell'esercizio della sua attivita' professionale;
d) se il difetto e' dovuto alla conformita' del prodotto a una norma giuridica
imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il
produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di
considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia
prima, se il difetto e' interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui
e' stata incorporata la parte o materia prima o alla conformita' di questa alle
istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
Art. 119.
Messa in circolazione del prodotto
1. Il prodotto e' messo in circolazione quando sia consegnato
all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione
o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo
spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilita' non e' esclusa se la messa in circolazione dipende da
vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto
con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con
atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del
giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
Art. 120.
Prova
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione
causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilita'
secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da
responsabilita' prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), e' sufficiente
dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, e' probabile che il difetto non
esistesse ancora nel momento in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
3. Se e' verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto,
il giudice puo' ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate
dal produttore.
Art. 121.
Pluralita' di responsabili
1. Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono
obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura
determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravita'
delle eventuali colpe e dalla entita' delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
Art. 122.
Colpa del danneggiato
1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il
risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice
civile.
2. Il risarcimento non e' dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del
difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia
volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa e' parificata
alla colpa del danneggiato.
Note all'art. 122:
- L'art. 1227 del codice civile e' il seguente:
«Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore).
- Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il
risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle
conseguenze che ne sono derivate il risarcimento non e' dovuto per i danni che
il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza».
Art. 123.
Danno risarcibile
1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto
difettoso, purche' di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e
cosi' principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose e' risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro
trecentottantasette.
Art. 124.
Clausole di esonero da responsabilita'
1. E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei
confronti del danneggiato, la responsabilita' prevista dal presente titolo.
Art. 125.
Prescrizione
1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giornoin cui il
danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e
dell'identita' del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere
prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere
conoscenza di un danno di gravita' sufficiente a giustificare l'esercizio di
un'azione giudiziaria.
Art. 126.
Decadenza
1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal
giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in
circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza e' impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo
si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura
concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non
ha effetto riguardo agli altri.
Art. 127.
Responsabilita' secondo altre disposizioni di legge
1. Le disposizioni del presente titolo non escludono ne' limitano i diritti
attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli
incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in
circolazione prima del 30 luglio 1988.
Note all'art. 127:
- La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante «Impiego pacifico dell'energia
nucleare» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27.
Titolo III
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO
Capo I
Della vendita dei beni di consumo
Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e
delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di
vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche'
quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati
alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita'
dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza
i contratti di cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un
produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di
rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul
bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
d) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di
consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di
consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai
difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
Art. 129.
Conformita' al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al
contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove
pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita'
del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso
tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della
natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle
caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal
produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o
sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia
stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione
del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del
contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con
l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o
materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma
2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla
dichiarazione.
5. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene
di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando
l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal
venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche
nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore,
sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione.
Art. 130.
Diritti del consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi
difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino,
senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a
norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla
risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene
o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto
sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei
due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro,
tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza
notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo
termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al
consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il
consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per
rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese
effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene
entro il termine congruo di cui al comma 5(*);
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene
conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al
consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il
venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine
alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5(*), salvo accettazione da
parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il
consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio
ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato
possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o
della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 15 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278
del 29.11.2007
Art. 131.
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a
causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del
produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale
distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo
patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore,
puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la
reintegrazione di quanto prestato.
Art. 132.
Termini
1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il
difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna
del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non
denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi
dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il
venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data,
a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura
del difetto di conformita'.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal
venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla
consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del
contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130,
comma 2, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi
dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Art. 133.
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita'
indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal
presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali
diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione
territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede
di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto
o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno
evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane
comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne
l'applicazione.
Art. 134.
Carattere imperativo delle disposizioni
1. E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del
difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto,
i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta
valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della
responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile
ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al
contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo,
laddove il contrattopresenti uno stretto collegamento con il territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea.
Note all'art. 134:
- L'art. 1519-sexies del codice civile e' il seguente:
«Art. 1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'art.
1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di
due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 1519-quater, comma secondo,
se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due
mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se
il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data,
a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura
del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore
si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del
bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo'
tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'art. 1519-quater, comma secondo,
purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla
scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.».
Art. 135.
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne' limitano i diritti
che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del
codice civile in tema di contratto di vendita.
Parte V
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Titolo I
LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE
Art. 136.
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive il Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del
personale del Ministero delle attivita' produttive, e' composto dai
rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla
Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
ed e' presieduto dal Ministro delle attivita' produttive o da un suo delegato.
Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni
di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle
cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati i rappresentanti
di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione
del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche
amministrazioni competenti, nonche' esperti delle materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che
riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche
in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui
diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita' e della
sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori
e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei
consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e
regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche
iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli interessi dei
consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il
presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei
consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e
dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, eventuali difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi
all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e
documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal
predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e
l'Ufficio per l'attivita' normativa e amministrativa di semplificazione delle
norme e delle procedure.
Note all'art. 136:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi
note alle premesse.
Art. 137.
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale
1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito l'elenco
delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la
presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure
stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli
utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione
delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione
nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province
autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli
abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le
modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con
indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili,
conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in
giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non
rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite,
per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita'
di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi
prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o
di distribuzione.
4. Il Ministero delle attivita' produttive provvede annualmente
all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le
associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei
territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,
in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f),
nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli
abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante
dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del citato
testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attivita' produttive comunica alla Commissione europea
l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo
139, comma 2, nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione
nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione
europea.
Note all'art. 137:
- Il testo degli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo
A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, e' il
seguente:
«Art. 46-(R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). 1. Sono comprovati
con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato
e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei
benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che
applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri
dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato.».
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). 1. L'atto di
notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare
anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con
la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46
sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita'
di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o
comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento
dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva. (R).».
«Art. 48 (R) (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive). -
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti
che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione
delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facolta' di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.
76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il
modulo contiene anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole
amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.».
«Art. 49 (R) (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione). 1. I
certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita' CE, di
marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo
diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche
ai fini della pratica non agonistica di attivita' sportive da parte dei propri
alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneita' alla pratica non
agonistica di attivita' sportive rilasciato dal medico di base con validita' per
l'intero anno scolastico.».
Art. 138.
Agevolazioni e contributi
1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici
e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalita' ed i criteri di
graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, alle attivita' editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di
cui all'articolo 137.
Nota all'art. 138:
- La legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto
1981, n. 215.
Titolo II
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA(*)
(*)
N.d.R.: Titolo così modificato
dall'art. 2, c. 449 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, recante: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario
n.285.
Art. 139.
Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di
cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell'articolo 140, a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo
2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione
degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie
disciplinate dal presente codice, nonche' dalle seguenti disposizioni
legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese
quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177,e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti
l'esercizio delle attivita' televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto
legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362,
concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano.(*)
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni
riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli
enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalita' di
cui all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i
consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul
territorio dello Stato.
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 16 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278
del 29.11.2007
Note all'art. 139:
- La legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
agosto 1990, n. 185, S.O.
- La legge 30 aprile 1998, n. 122 recante «Differimento di termini previsti
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni
pubblicitarie televisive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998 n.
99.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante «Attuazione della
direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.
- La legge 14 ottobre 1999, n. 362 «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1999, n. 247.
Art. 140.
Procedura
1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati nei casi ivi
previsti(*) ad agire a tutela
degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al
tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori
e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani a
diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita' del
provvedimento puo' contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche' i soggetti di cui all'articolo
139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di
conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera
a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche' agli altri organismi di
composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia
di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura e', in ogni caso, definita
entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal
rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, e'
depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel
quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarita' formale
del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di
conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta solo dopo che
siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano
richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo
degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai
sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1,
puo' attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun
pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o gia' avviata. La favorevole
conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene
valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice
fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda
della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il
pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni
inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravita' del fatto. In
caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di
cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di
consiglio affinche', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle
dette somme di denaro.
Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al
fondo da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, per finanziare
iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si
svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di
procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione
e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano
danneggiati dalle medesime violazioni.
10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria prevista
dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i
consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia
di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo
1988, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 17 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre
2007, pubblicato nella G.U. n. 278 del 29.11.2007
Note all'art. 140:
- Il comma 4 dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
«Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° gennaio 1994, n. 7, S.O, e' il seguente:
«4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra
l'altro:
a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la
risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed
utenti.».
- Il testo dell'art. 1, comma 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
«Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1997 n. 177, S.O., e' il seguente:
«11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per la
soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra
utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per
le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorita', non puo'
proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla
proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione
del procedimento di conciliazione.».
Art. 140-bis.
Azione collettiva risarcitoria(*)
1. Le associazioni di cui al
comma 1 dell’articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede
l’impresa l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla
restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito
di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342
del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di
pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando
sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati
che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere.
I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal
presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria
adesione all’azione collettiva. L’adesione può essere comunicata, anche nel
giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Nel
giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l’intervento dei singoli
consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto.
L’esercizio dell’azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva,
l’adesione all’azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della
prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre
sommarie informazioni, pronuncia sull’ammissibilità della domanda, con ordinanza
reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio.
La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando
sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa
l’esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi
del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull’ammissibilità
della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un’istruttoria davanti ad
un’autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone,
a cura di chi ha proposto l’azione collettiva, che venga data idonea pubblicità
dei contenuti dell’azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del
giudizio.
4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali
liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o
utenti che hanno aderito all’azione collettiva o che sono intervenuti nel
giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma
minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni
successivi alla notificazione della sentenza, l’impresa propone il pagamento di
una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e
depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal
consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.
5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato
anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all’azione
collettiva. È fatta salva l’azione individuale dei consumatori o utenti che non
aderiscono all’azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai
sensi del comma 1.
6. Se l’impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o
non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione
della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1
costituisce un’unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme
da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito
all’azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno
domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai
soggetti che hanno proposto l’azione collettiva e da un avvocato indicato
dall’impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente
del tribunale tra gli iscritti all’albo speciale per le giurisdizioni superiori.
La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente,
i modi, i termini e l’ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o
utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In
alternativa, su concorde richiesta del promotore dell’azione collettiva e
dell’impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione
non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive
modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del
citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
(*) N.d.R.: Articolo inserito
dall'art. 2, c. 446 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, recante: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario
n.285. Ai sensi del comma 447, le disposizioni divengono efficaci trascorsi 180
giorni dalla data di entrata in vigore della L. 244/2007 stessa.
Art. 141.
Composizione extragiudiziale delle controversie
1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare
procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie
in materia di consumo, anche in via telematica.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della
giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la
formazione dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della
raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i
principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE
della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli
organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico,
d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli
organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresi', gli ulteriori
adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione
europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di
organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo.(*)
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle
controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'articolo 2,
comma 4(**)
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi
ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al
presente articolo.
5. Il consumatore non puo' essere privato in nessun caso del diritto di adire il
giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione
extragiudiziale.
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 18 del D.L.vo n. 221 del 23
ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278 del 29.11.2007
(**) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 18 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278 del 29.11.2007
Note all'art. 141:
- Il testo della raccomandazione 30 marzo 1998, n. 257/CE, recante
«Raccomandazione della Commissione riguardante i principi applicabili agli
organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
Europea 17 aprile 1998, n. L 115.
- Il testo della raccomandazione 4 aprile 2001, n. 310/CE, recante
«Raccomandazione della Commissione sui principi applicabili agli organi
extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie
in materia di consumo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
Europea 19 aprile 2001, n. L 109.
- Il testo della risoluzione 25 maggio 2000, recante «Risoluzione del Consiglio
relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea 6 giugno 2000, n. C 155.
- il testo dell'art. 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
«Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., e' il
seguente:
«Art. 4. (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'attivita' delle camere di commercio
e delle loro unioni spetta al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale
sulle attivita' delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare
riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati.
2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo,
della dotazione complessiva del personale nonche' quelle di, variazione del
bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del
tesoro e alla regione competente.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano
la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.
4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere
di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su
richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di legittimita'
ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' sospendere
i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette unicamente al
controllo di legittimita', limitatamente alle parti modificate.».
Parte VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 142.
Modifiche al codice civile
1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e
1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:
«Art. 1469-bis
Contratti del consumatore
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore,
ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni piu' favorevoli
per il consumatore.».
Art. 143.
Irrinunciabilita' dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E'
nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute
le condizioni minime di tutela previste dal codice.
Art. 144.
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo
stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione,
deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
Art. 144-bis(*)
Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori
1. Il Ministero dello sviluppo
economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi
dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei
consumatori.
2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina in
materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte
III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III,
capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II.
3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato
regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con
riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in
ambito nazionale.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo
economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione con altre pubbliche
amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi
delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati
i procedimenti istruttori previsti dal presente articolo. In mancanza, i
procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento
responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004
(*)NdR: Articolo introdotto dalla
L. n. 13 del 6 febbraio 2007, pubblicata nella GU n.
40 del 17-2-2007 – S.o. n. 41/L
Art. 145.
Competenze delle regioni e delle province autonome
1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze
legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.
Art. 146.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione
della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilita' per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della
legge 16 aprile 1987, n. 183;
b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, cosi' come modificata dalla legge 22
febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del consumatore;
c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della
direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali;
d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, cosi' come modificato dalla legge
5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente
i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;
f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti, cosi' come modificata dalla legge 24 novembre 2000,
n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall'articolo 11 della
legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, con
riferimento alle attivita' promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori
e degli utenti di cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo
138;
g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione della
direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei
contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale
di beni immobili;
h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della
direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza;
i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante attuazione della
direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito
al consumo;
l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della
direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di
pubblicita' ingannevole e comparativa;
m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della
direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di
indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della
direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
dei consumatori;
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della
direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
r) commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies,
1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;
t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari
ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante
attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei
prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della
direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti
alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della
direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non
alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della
direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Note all'art. 146:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, vedi la
nota alle premesse.
- La legge 10 aprile 1991, n. 126, abrogata dal presente decreto, reca «Norme
per l'informazione del consumatore».
- Il decreto legislativo 15 gennaio1992, n. 50, abrogato dal presente decreto,
reca: «Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali.».
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 1992, n. 74, vedi le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, vedi le note alle premesse.
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
1998, n. 189.
- Per il testo del decreto legislativo 6 aprile 2005, n. 49, vedi le note alle
premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, vedi le note
alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, vedi le note alle
premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, vedi le note
alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, vedi le note
alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, vedi le note
alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, vedi le note alle
premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, vedi le note alle
premesse.
- Per i testi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, vedi le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 125 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O., come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 125 (Disposizioni varie a tutela dei consumatori). - 1. Le norme dettate
dall'art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di
credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di
garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
2. Le facolta' di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza
penalita' spettano unicamente al consumatore senza possibilita' di patto
contrario. Se il consumatore esercita la facolta' di adempimento anticipato, ha
diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le
modalita' stabilite dal CICR.
3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al
consumo, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni
che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione,
anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile.
4 - 5. (Abrogati).».
[Allegato I
Servizi finanziari di cui all'articolo 51, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i
servizi di societa' di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attivita' che beneficiano del riconoscimento
reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attivita' di assicurazione e riassicurazione
di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.](*)
(*) N.d.R.: Allegato abrogato
dall'art. 19 del D.L.vo n. 221 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 278
del 29.11.2007
Allegato II
(previsto dall'articolo 107, comma 3)
(riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE)
PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE
1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell'articolo 3, comma
1, lettera e), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei
consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2001, e 2001/82/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi
dall'applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni
in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono
criteri specifici per l'individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 12
forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica
contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:
a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei
risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che
permettano di valutare l'importanza del rischio;
c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del
prodotto, in particolare sui Paesi destinatari. Tali informazioni devono essere
trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti
stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.
Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 e' intesa a limitare
la commercializzazione o l'uso di una sostanza chimica o di un preparato
chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i
riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e
dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi
comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la
sicurezza dei consumatori, nonche' la valutazione del rischio effettuata in
conformita' dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze
chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93
del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all'articolo
3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967,
nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i
particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tale riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtu' dell'articolo
12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere
in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di
quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel piu' breve tempo possibile, la conformita' con
le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e,
qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto,
puo' svolgere un'indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale
indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del
possibile, le informazioni richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono
invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito
dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:
a) se il prodotto e' stato immesso sul mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno
eventualmente in funzione della situazione nel loro Paese, motivandone le
ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra
circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che
giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;
c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio
implicato, compresi i risultati di prove o analisi.
Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle
misure la cui portata e' limitata al territorio nazionale e come trattare le
notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali
modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della
Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate
dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
9. La Commissione puo' informare i punti di contatto nazionali riguardo ai
prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunita' e nello Spazio
economico europeo o esportati a partire da tali territori.
10. La responsabilita' delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che
ha effettuato la notifica.
11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, provvedendo
in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di
urgenza. Le modalita' saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli