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Decreto Legislativo 9 novembre 2005, n. 242
Attuazione della direttiva 2004/6/CE, che deroga alla direttiva 2001/15/CE, sulla commercializzazione di taluni prodotti.
(GU n. 278 del 29-11-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 76 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, recante attuazione della
direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi
nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della
direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una
alimentazione particolare;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, concernente disciplina
sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per
lattanti e alimenti di proseguimento;
Vista la direttiva 2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga
alla direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi
nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 2004), ed in particolarel'allegato A;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 22
settembre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, delle politiche
agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e
delle finanze;
E m a n a il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Condizioni di utilizzabilita'
1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio
2003, n. 31, e' consentita la commercializzazione di prodotti contenenti le
sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, fino al 31 dicembre 2006, a
condizione che:
a) l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare non abbia emesso parere
sfavorevole circa l'uso della sostanza nella fabbricazione di prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare cui si applica il decreto
legislativo 14 febbraio 2003, n. 31;
b) la sostanza in questione sia utilizzata nella fabbricazione di uno o piu'
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare commercializzati
nella comunita' alla data del 10 febbraio 2004.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, cosi' recita:
«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.».
- Il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 2003, n. 47.
- La direttiva 2001/15/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 febbraio 2001, n. L
52.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.
- La direttiva 89/398/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 186 del 30 giugno 1989.
- Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 maggio 1996, n. 103. - La direttiva 91/321/CEE e' pubblicata nella
GUCE n. L 175 del 4 luglio 1991.
- La direttiva 92/52/CEE e' pubblicata nella GUCE 1° luglio 1992, n. L 179.
- La direttiva 2004/6/CE e' pubblicata nella GUCE 22 gennaio 2004, n. L 15.
- L'allegato A del1a legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2005, n. 95, supplemento oridinario, cosi' recita:
«Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano.
2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva
78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa' per quanto
concerne gli importi espressi in euro.
2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato
III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva
77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli
Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette .
2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e
le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali
per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003,
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane.
2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva
2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di
taluni prodotti.
2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari.
2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa
alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di
solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per
carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.».
Note all'art. 1:
- L'art. 3, comma 1, de1 citato decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31,
cosi' recita:
«Art. 3 (Norme transitorie e finali). - 1. E' consentita la commercializzazione
dei prodotti non conformi al presente decreto non oltre il 31 marzo 2004.».
Art. 2.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e le province
autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva
2004/6/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Storace, Ministro della salute
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 2:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per la direttiva 2004/6/CE, vedi note alle premesse.
Allegato
(previsto dall'articolo 1, comma 1)
SOSTANZE CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE A SCOPI NUTRIZIONALI SPECIFICI AI PRODOTTI
ALIMENTARI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE.
Categoria 1. Vitamine.
Vitamina E:
succinato di D-alfa-tocoferolo polietilene glicole 1000.
Categoria 2. Minerali.
BORO:
Acido borico;
Borato di sodio.
CALCIO:
Chelato di amminoacidi;
Pidolato.
CROMO:
Chelato di amminoacidi.
FERRO:
Idrossido ferroso;
Pidolato ferroso;
Chelato di amminoacidi.
SELENIO:
Lievito arricchito.
MAGNESIO:
Chelato di amminoacidi;
Pidolato.
MANGANESE:
Chelato di amminoacidi.
ZINCO:
Chelato di amminoacidi.