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Decreto Legislativo 15 febbraio 2005, n.50
Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici.
(GU n. 87 del 15-4-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare, l'articolo 1 e
l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
cosmetici;
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10
settembre 1991, n. 300, e da ultimo con decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
126;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;
Vista la direttiva 2003/80/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che
stabilisce all'allegato VIII-bis della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il
simbolo indicante la durata d'idoneita' all'impiego dei prodotti cosmetici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e per gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla legge 11 ottobre 1986 n. 713, e successive modificazioni
1. Alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10
settembre 1991, n. 300, e da ultimo con decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, i commi 5-bis e 5-ter sono soppressi con decorrenza 1° luglio
2002;
b) dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis.
1. Fatti salvi gli obblighi generali ai sensi dell'articolo 7, e' vietata:
a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale
sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente
legge, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo
alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato
a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida
in seno all'OCSE;
b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o
combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi
alle disposizioni della presente legge, di una sperimentazione animale con un
metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia
stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto
dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
c) la realizzazione di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici
finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge;
d) la realizzazione, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o
combinazioni di ingredienti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della
presente legge, dalla data, stabilita conformemente al comma 2, in cui dette
sperimentazioni vanno sostituite da uno o piu' metodi alternativi convalidati
che figurano nell'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose o nell'allegato VIII della presente legge. 2. I divieti di
cui al comma 1, lettere a), b) e d), decorrono dalle date indicate in appositi
decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, adottati in modo da consentire il rispetto dei calendari stabiliti
dalla Commissione europea, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2), della
direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio
2003.
3. In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo
alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente il Ministero della salute
puo' chiedere alla Commissione europea di accordare una deroga alle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, se:
a) l'ingrediente e' ampiamente utilizzato e non puo' essere sostituito con un
altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;
b) il problema specifico riguardante la salute umana e' dimostrato e la
necessita' di effettuare esperimenti sugli animali e' giustificata e supportata
da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.
4. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) prodotto cosmetico finito: il prodotto cosmetico nella sua formulazione
finale quale immesso sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero
il suo prototipo;
b) prototipo: il primo modello o progetto che non e' stato prodotto in lotti e
dal quale e' stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.
Art. 2-ter.
1. E' vietato l'utilizzo nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come
cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai
sensi dell'allegato I del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Una
sostanza classificata nella categoria 3, puo' essere utilizzata nei cosmetici se
e' stata sottoposta alla valutazione del Comitato scientifico per i prodotti
cosmetici e non alimentari (SCCNFP) e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei
prodotti cosmetici.
2. Chi viola le disposizioni del comma 1 soggiace alle sanzioni previste
dall'articolo 7, comma 5.»;
c) all'articolo 3, comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1 e
2.»;
d) all'articolo 8:
1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) la data di durata minima del prodotto cosmetico, che corrisponde a quella
alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la
sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui
al comma 1 dell'articolo 7. Essa e' indicata con la dicitura "da usare
preferibilmente entro ..." seguita dalla data stessa, oppure dall'indicazione
del punto della confezione su cui questa figura. La data e' indicata in modo
chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del
mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione e' completata precisando anche
le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata. L'indicazione
della data di durata minima non e' obbligatoria per i prodotti cosmetici che
abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti e'
riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una
volta aperto, puo' essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore.
Tale informazione e' indicata tramite il simbolo raffigurato nell'allegato
VI-bis, seguito dall'indicazione del numero dei mesi, o degli anni, o degli anni
e dei mesi, in cui il prodotto, una volta aperto, puo' essere utilizzato senza
effetti nocivi per il consumatore;»;
2) al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento
dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine "ingredienti" o "ingredients".
In caso di impossibilita' pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una
fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il
consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante
il simbolo di cui all'allegato VI, che devono comparire sulla confezione.
Tuttavia, non sono considerati ingredienti:
1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;
2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non
compaiono nella composizione del prodotto finito;
3) le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi
o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.»;
3) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere
indicati con il termine "profumo" o "parfum" e "aroma". Tuttavia, la presenza di
sostanze la cui indicazione e' prescritta ai sensi della colonna "Altre
limitazioni e prescrizioni" dell'allegato III figurano nell'elenco
indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.
3. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere
menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per
cento.
4. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri
ingredienti, conformemente al numero colour index o alla denominazione di cui
all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le
unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore, puo'
essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di
aggiungervi le parole "puo' contenere" o il simbolo "+/-".
5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista
dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della
Commissione delle Comunita' europee 96/335/CE, dell'8 maggio 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 132 del 1° giugno 1996, e
sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale
inventario, con una delle altre denominazioni previste dal predetto
inventario.»;
4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico
sul mercato comunitario puo' indicare, sulla confezione del prodotto o su
qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che
accompagna o si riferisce a tale prodotto, che quest'ultimo e' stato sviluppato
senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il
fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato
sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, ne' su alcun suo
ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a
sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.»;
e) all'articolo 9 e' soppresso il comma 1-bis;
f) all'articolo 10-ter:
1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito. A
tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico
generale degli ingredienti, la struttura chimica e il livello d'esposizione.
Prende in considerazione in particolare le caratteristiche peculiari
dell'esposizione delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la
popolazione alla quale il prodotto e' destinato. In particolare, effettua, tra
l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di
eta' inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima
esterna;»;
2) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal
fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o
alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi
gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi
o regolamentari di Paesi non membri.»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Se la fabbricazione del prodotto cosmetico avviene in officine o sedi
ubicate anche in altri Paesi dell'Unione europea, il fabbricante puo' scegliere
anche un solo luogo di fabbricazione dove tenere a disposizione le informazioni
di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). Il fabbricante comunica al Ministero
della salute l'indirizzo del luogo ove le informazioni sono detenute, garantendo
che le stesse siano facilmente accessibili.»;
4) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Fatta salva la tutela della segretezza commerciale e dei diritti di
proprieta' intellettuale, il Ministero della salute garantisce che le
informazioni richieste ai sensi del comma 1, lettere a) e f)(*), siano rese facilmente accessibili al
pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Tuttavia le
informazioni quantitative di cui al comma 1, lettera a), che devono essere messe
a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze presenti nel prodotto
cosmetico classificate come pericolose ai sensi della direttiva del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.»;
g) all'allegato III, parte prima, della legge e' aggiunto quanto riportato
nell'allegato A del presente decreto;
h) dopo l'allegato VI e' inserito l'allegato VI-bis, riportato nell'allegato B
del presente decreto.
(*) N.d.R.: le parole riportate in carattere corsivo sono state inserite per
effetto del d.lgs. 194/2006
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306
(Disposizioni per l'adempimento d obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003).
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato.».
- La direttiva 2003/15/CE, Pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2003, n. L 66.
- La legge 11 ottobre 1986, 713, reca: «Norme per l'attuazione delle direttive
della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.».
- Il decreto legislativo 11 settembre 1991, n. 300, reca: «Attuazione della
direttiva 88/667/CEE, recante quarta modifica alla direttiva 76/768/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
prodotti cosmetici, a norma dell'art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
(legge comunitaria 1990)».
- Il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, reca: «Attuazione della
direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalita' di applicazione
della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o piu'
ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca: «Attuazione della
direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici».
- La direttiva 2003/80/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 6 settembre 2003, n. L 224.
Note all'art. 1:
- Per la legge 11 ottobre 1986, n. 713, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 11 settembre 1991, n. 300, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, vedi note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 2, della citata legge n. 713 del 1986, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2. - 1. Le sostanze indicate nell'allegato II non possono essere presenti
nella composizione dei cosmetici.
2. La presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II e' tuttavia
tollerata a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante
l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purche' sia conforme
alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7.
3. L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV e'
consentito con le imitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di
applicazione riportati negli stessi allegati.
4. E' vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati nell'allegato IV.
5. Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni
dell'allegato V, non possono essere presenti sostanze che non siano
espressamente previste in detto allegato o per le quali non siano rispettati i
limiti e le condizioni ivi prescritti.
5-bis. (soppresso).
5-ter. (soppresso).
6. Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto
conto anche delle direttive della Comunita' economica europea, con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
7. Con le stesse modalita' possono essere aggiunti, in apposite sezioni
dell'allegato V, altri elenchi comprendenti le sole sostanze utilizzabili in
determinate categorie di prodotti cosmetici.
8. I decreti di cui ai commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della
salute pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli
importatori si debbono adeguare alle prescrizioni.
9. Quando i decreti di aggiornamento degli allegati comportano l'utilizzazione
di sostanze non comprese fra quelle consentite dalle direttive della Comunita'
economica europea, i decreti stessi devono indicare il periodo, non superiore a
tre anni, per il quale viene autorizzato l'impiego di dette sostanze,
specificare i prodotti cosmetici per la cui produzione l'impiego viene ammesso e
imporre l'adozione di diciture o di simboli idonei a contraddistinguere
chiaramente le relative confezioni.
10. Il Ministro della sanita' trasmette annualmente al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione della legge nonche' sugli aggiornamenti di cui ai
commi precedenti.
10-bis. Ai fini della comunicazione annuale alla Commissione europea dei dati
sulle sperimentazioni su animali, il Ministro della sanita' applica la procedura
di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.».
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca: «Attuazione della
direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura
delle sostanze pericolose».
Art. 2.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/15/CE, si
applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
Nota all'art. 2:
- L'art. 117, comma quinto, della Costituzione, cosi' recita: «Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
Art. 3.
Disposizioni finali
1. I cosmetici con etichettatura non conforme alle disposizioni
dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come
da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), ma conformi alle
disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
non possono essere immessi sul mercato a decorrere dall'11 marzo 2005.
2. I cosmetici di cui al comma 1, immessi sul mercato ovvero ceduti a terzi
prima dell'11 marzo 2005 possono essere venduti al consumatore finale fino ad
esaurimento scorte.
Nota all'art. 3:
- Per la legge 11 ottobre 1986, n. 713, vedi note alle premesse.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2005
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
PERA
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato A
(articolo 1, comma 1, lettera g))
Numero d'ordine |
Sostanze |
Restrizioni |
Modalitą di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta |
||
Campo di applicazione e /o uso |
Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito |
Altre limitazioni e prescrizioni |
|||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
«69 |
Amilcinnamaldeide (n. CAS 122-40-7) |
|
|
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|
70 |
Alcol benzilico (n. CAS 100-51-6) |
|
|
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|
71 |
Alcool cinnamilico (n. CAS 104-54-1) |
|
|
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|
72 |
Citrale (n. CAS 5392-40-5) |
|
|
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|
73 |
Eugenolo (n. CAS 97-53-0) |
|
|
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|
74 |
Idrossicitronella le (n. CAS 107-75-5) |
|
|
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|
75 |
Isoeugenolo (n. CAS 97-54-1) |
|
|
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|
76 |
Alcol betapenticinnamilico (n. CAS 101-85-9) |
|
|
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|
77 |
Salicinato di benzile (n. CAS 118-58-1) |
|
|
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|
78 |
Cinnamaldeide (n. CAS 104-55-2) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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79 |
Cumarina (n. CAS 91-64-5) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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80 |
Geraniolo (n. CAS 106-24-1) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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81 |
4-(4-idrossi-4metilpentil)-cicloes-3-encarbaldeide (n. CAS 31906-04-4) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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82 |
Alcol anisilico (n. CAS 105-13-5) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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83 |
Cinnamato di benzile (n. CAS 103-41-3) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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84 |
Farnesolo (n. CAS 4602-84-0) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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85 |
2-(4-terz-butilbenzil)-pro-pionaldeide (n. CAS 80-54-6) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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86 |
Linalolo (n. CAS 78-70-6) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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87 |
Benzoato di benzile (n. CAS 120-51-4) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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88 |
Citronellolo (n. CAS 106-22-9) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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89 |
Alfa-esilcinnamaldeide (n. CAS 101-86-0) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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90 |
d-limonene (n. CAS 5989-27-5) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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91 |
Metileptin carbonato (n. CAS 111-12-6) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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92 |
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one (n. CAS 127-51-5) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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93 |
Estratto di Evernia prunastri (n. CAS 90028-68-5) |
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La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
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94 | Estratto di Evernia furfuracea (n. CAS 90028-67-4) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
Allegato B
(articolo 1, comma 1, lettera h))
Simbolo rappresentante un barattolo di crema aperto secondo quanto disposto
dall'articolo 8, comma 1, lettera c).
(Immagine omessa)