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Decreto 10 febbraio 2005
Ministero delle Attività Produttive. Disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalita' di attuazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 novembre 2004.
(GU n. 60 del 14-3-2005- Suppl. Ordinario n.37)
IL DIRETTORE GENERALE
per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare,
l'art. 148, comma 1 il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante delle concorrenza e del mercato
siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
Visto, altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un
apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1,
individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002
che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di
previsione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 41454 del 2004
che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1
del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, per un importo complessivo di Euro
55.128.308,00;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004
che, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le
iniziative di cui all'art. 148, comma 1 della legge 23 novembre 2000, n. 388, da
attuare con i predetti fondi;
Visto il decreto del Direttore generale per l'Armonizzazione del mercato e la
tutela dei consumatori del 23 novembre 2004 n. 16 842 del 24 novembre 2004,
registrato presso l'ufficio centrale di bilancio in data 21 dicembre 2004, n.
3834, con il quale si impegna, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del 23
novembre 2004, la spesa per un importo pari ad Euro 13.000.000 per la
concessione in via provvisoria, alle Regioni e Province autonome per gli importi
specificamente determinati, di un contributo finalizzato alla realizzazione di
interventi mirati all'informazione a favore dei consumatori e degli utenti;
Considerato che nel medesimo art. 3 del citato decreto del 23 novembre 2004, si
dispone che con decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato
e la tutela dei consumatori siano individuate le modalita' di effettuazione
delle iniziative, nonche' disciplinate le modalita' di presentazione dei
programmi generali di intervento, le modalita' di rendicontazione delle spese,
comprese quelle relative allo svolgimento delle attivita' di monitoraggio e di
controllo, le modalita' di liquidazione delle risorse;
Ritenuto opportuno dare immediata attuazione agli interventi previsti dall'art.
3 del decreto 23 novembre 2004;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «legge»: la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) «decreto di ripartizione 2004»: il decreto del Ministro delle attivita'
produttive del 23 novembre 2004;
c) «contributo»: la somma riconosciuta dal Ministero a valere sul capitolo n.
1650 dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, per gli
interventi previsti dall'art. 3 del decreto di ripartizione 2004, assegnata a
ciascuna Regione o Provincia autonoma tenendo conto della popolazione residente,
nonche' della maggiorazione prevista per le Regioni meridionali, secondo la
tabella ivi allegata;
d) «programma»: il programma generale di intervento approvato dalla Regione o
Provincia autonoma a norma dell'art. 5 del presente decreto;
e) «interventi»: le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148,
comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individuate, a norma dell'art. 5
del presente decreto, nel programma della Regione o Provincia autonoma;
f) «Regioni meridionali»: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna alle quali si applica la maggiorazione del 5% del
contributo per la realizzazione o il completamento di strumenti generali di
attuazione di politiche di tutela dei consumatori, ai sensi dell'art. 3, comma
2, lettera c) del decreto di ripartizione 2004;
g) «soggetti beneficiari»: le Regioni o Province autonome destinatarie del
contributo per la realizzazione del programma di intervento;
h) «soggetti attuatori»: le Associazioni dei consumatori presenti sul
territorio, riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, in base alla
legislazione regionale, o le Associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di
cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, ovvero le Associazioni dei
consumatori ed altri soggetti pubblici e/o privati, qualora l'apporto di questi
ultimi sia indispensabile per realizzare specifici aspetti o parti
dell'intervento, individuati sulla base delle leggi regionali in materia di
consumatori utenti;
i) «Regione inattiva»: la Regione o Provincia autonoma che non presenta il
proprio programma nei termini previsti dall'art. 9;
l) «Direzione generale»: la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato
e la tutela dei consumatori;
m) «Ministero»: il Ministero delle attivita' produttive.
Art. 2.
Ripartizione delle disponibilita' finanziarie
1. Le risorse destinate alla realizzazione dei programmi, pari a Euro
13.000.000, sono assegnate in via provvisoria alle Regioni e alle Province
autonome per gli importi stabiliti nella tabella allegata al decreto di
ripartizione 2004.
2. Il provvedimento definitivo di concessione e' emanato a seguito della
verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi previsti nel programma di
cui agli articoli 3 e 4, secondo quanto stabilito dall'art. 14.
Art. 3.
Oggetto dei Programmi
1. I programmi, per essere ammessi al contributo dovranno prevedere la
realizzazione di interventi esclusivamente e direttamente mirati al
miglioramento della condizione informativa dei consumatori e degli utenti e
potranno prevedere strumenti quali:
- lo sviluppo e gestione di servizi informativi, telematici;
- la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi;
- l'attivita' di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;
- l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi e call center;
- l'utilizzo di strumenti telematici dedicati a particolari categorie di
consumatori.
2. Gli interventi potranno avere ad oggetto, tra l'altro:
a) l'informazione su prezzi e tariffe di beni e servizi di largo e generale
consumo, compresi i servizi di pubblica utilita', con priorita' per gli
interventi da attuarsi attraverso l'interscambio delle informazioni con
l'osservatorio dei prezzi e tariffe esistente presso il Ministero;
b) la realizzazione di interventi inseriti nei piani regionali di settore
purche' esclusivamente e direttamente destinati ai consumatori ai sensi del
presente articolo e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 4.
3. Nelle Regioni meridionali i programmi, oltre gli interventi previsti dal
comma 1, potranno prevedere la realizzazione o il completamento di procedure e
attivita' finalizzate all'attuazione di politiche di tutela dei consumatori di
cui all'art. 3, comma 2, lettera c) del decreto di ripartizione 2004, nei limiti
della maggiorazione delle risorse assegnate.
4. Nel programma possono essere previsti interventi da attuare congiuntamente
tra piu' Regioni e/o Province autonome sia per realizzare un unico intervento
sia con riferimento a piu' interventi distinti da realizzare nei rispettivi
territori.
5. Ciascuna Regione o Provincia autonoma puo' presentare un solo programma.
Art. 4.
Contenuto dei Programmi
1. Il programma deve essere approvato con atto della Regione o Provincia
autonoma proponente, sentito l'organo rappresentativo delle Associazioni, ove
previsto dalla normativa della Regione o Provincia autonoma, o altre forme di
consultazione previste dalla legislazione regionale.
2. Il programma, redatto sulla base del modello allegato (Mod. 04), deve essere
trasmesso al Ministero nei termini stabiliti dall'art. 9.
3. Il programma deve contenere:
a) il riferimento al decreto del Ministro delle Attivita' produttive del 23
novembre 2004 che assegna le risorse e al presente decreto di attuazione;
b) l'oggetto del programma, gli obiettivi e le finalita';
c) gli interventi attraverso i quali realizzare il programma, ordinati per
priorita' di intervento e di utilita', che possono essere indicati in numero
maggiore di quelli per i quali e' previsto il contributo;
d) la descrizione delle modalita' di individuazione dei soggetti attuatori, a
norma dell'art. 5, garantendo la piu' ampia partecipazione di soggetti alla
realizzazione del programma nel suo complesso;
e) l'attestazione dell'immediata eseguibilita' del programma;
f) la previsione dei costi totali per intervento;
g) l'indicazione prevista delle risorse da assegnare a ciascun intervento.
h) la previsione o meno dell'apporto di ulteriori risorse al programma da parte
dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi
compresi i finanziamenti comunitari;
i) le modalita' e i riferimenti normativi di rendicontazione dei soggetti
beneficiari e delle spese sostenute dai soggetti attuatori;
j) le modalita' e i tempi di effettuazione dell'attivita' di monitoraggio;
k) i criteri per la verifica dei risultati, comprese le modalita' e i termini di
nomina della Commissione di verifica di cui all'art. 15;
l) le modalita' di imputazione al bilancio della Regione o Provincia autonoma,
oppure l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per
l'esercizio finanziario 2005 della somma assegnata provvisoriamente a ciascuna
Regione o Provincia autonoma, ovvero la dichiarazione di effettuare l'impegno
delle risorse assegnate entro il 31 dicembre 2005;
m) l'indicazione del responsabile della realizzazione del programma.
4. Relativamente a ciascun intervento indicato nel programma si deve altresi'
fornire:
a) l'indicazione di uno o piu' soggetti attuatori nel caso di realizzazione
congiunta;
b) l'attestazione dell'immediata eseguibilita' dell'intervento;
c) il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti necessari e delle
modalita' di realizzazione;
d) l'indicazione di criteri per la misurazione della reale utilita' per il
consumatore, la rilevanza e l'attitudine a produrre effetti durevoli;
e) l'indicazione dell'ambito territoriale interessato e delle sedi;
f) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione;
g) la durata con l'indicazione presunta della data di avvio e di ultimazione;
h) il piano finanziario delle spese previste, secondo i criteri di cui all'art.
7;
i) l'eventuale percentuale di cofinanziamento;
j) l'eventuale evidenziazione di finalita' relative ai soggetti deboli;
k) eventuali iniziative di informazione ai consumatori su prezzi e tariffe;
l) la previsione di eventuali accordi o intese tra le Regioni o Province
autonome per la realizzazione di interventi congiunti ai sensi dell'art. 3,
comma 4.
5. Per ciascun intervento indicato nel programma va compilata una scheda,
redatta sulla base del modello allegato (Mod. 05). Le indicazioni di cui al
comma 4, lettere b), c), f) e h) potranno essere inviate successivamente alla
presentazione del programma, previa approvazione ai sensi del comma 1 e
presentazione al Ministero ai fini dell'ammissibilita' del programma al
contributo ai sensi dell'art. 10, entro il 30 giugno 2005.
Art. 5.
Soggetti attuatori
1. L'attuazione degli interventi di ciascun programma avviene tramite le
Associazioni dei consumatori presenti sul territorio nel quale si realizza il
progetto, riconosciute dalle rispettive Regioni o Province autonome, o tramite
le Associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della
legge n. 281 del 1998 ovvero tramite le Associazioni dei consumatori ed altri
soggetti pubblici e/o privati, qualora l'apporto di questi ultimi sia
indispensabile per realizzare specifici aspetti o parti dell'intervento,
individuati sulla base delle leggi regionali in materia di consumatori utenti.
Art. 6.
Compatibilita' con ulteriori risorse
1. Il contributo destinato ad ogni intervento e' compatibile con ulteriori
risorse finanziarie provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o
di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari
dichiarati nel programma di intervento.
2. Qualora siano gia' stanziate risorse per interventi rientranti nel programma
di cui all'art. 4, il contributo stabilito in base al presente decreto per tali
interventi si somma alle risorse gia' assegnate.
3. Nel caso di previsione di stanziamento di ulteriori risorse da destinare ad
uno o a piu' interventi rientranti nel programma di cui all'art. 4, queste si
sommano al contributo attribuito in base al presente decreto.
Art. 7.
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili al contributo le seguenti categorie di spesa sostenute
dal soggetto attuatore o, limitatamente alle categorie di cui alle lettere a) e
b), dai soggetti beneficiari per l'attuazione delle attivita' di cui all'art. 3,
comma 2, lettere c) e d) del decreto di ripartizione 2004:
a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed
attrezzature nuovi di fabbrica, da utilizzare presso le sedi di localizzazione
dell'intervento;
b) acquisizione di servizi relativi a:
- iniziative di comunicazione nonche' ad attivita' divulgative dell'intervento
realizzato;
- pubblicita', nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;
- consulenze professionali, prestate da imprese o societa', anche in forma
cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati
aventi personalita' giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti
iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto ovvero da persone
fisiche la cui professionalita' e' comprovata dai relativi curricula che devono
risultare agli atti;
c) costi sostenuti, relativi al personale dipendente del soggetto attuatore e ad
altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale
con rapporto di lavoro parasubordinato nonche' il personale impegnato, con
qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del
progetto con esclusione delle prestazioni professionali di cui alla lettera b);
d) spese generali, non riferibili ad ogni singola attivita', inerente al
progetto come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento,
assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e
missioni del personale dipendente come definito alla precedente lettera c), ecc.
Tali spese vengono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di
rendicontazione, per un importo pari al 15% del totale delle spese
ammissibili.
2. Le Regioni e Province autonome assicurano, anche stabilendo dei limiti
massimi, che la ripartizione delle spese per tipologia sia proporzionata al
perseguimento degli obiettivi fissati per ciascun intervento e che sia tale da
garantire un effetto durevole dell'intervento realizzato.
3. Le spese ammissibili devono essere sostenute successivamente alla data di
presentazione del programma, essere anteriori al termine di cui al comma 1
dell'art. 8 ed essere direttamente imputabili alla realizzazione degli
interventi previsti nel programma. Le spese sostenute dal soggetto attuatore
devono essere rendicontate al soggetto beneficiario e devono essere da questi
accertate e liquidate nei limiti dell'importo stabilito per ciascun intervento.
4. I professionisti prestatori di consulenze ai sensi del comma 1, lettera b)
non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto attuatore o presso il
soggetto beneficiario ne' essere loro dipendenti.
5. In relazione ai costi del personale di cui al comma 1, lettera c), le spese
non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, ne' essere al di
sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
6. Le attrezzature acquistate, nonche' tutti i prodotti divulgativi e
pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno riprodurre, in
modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura: «Programma generale di intervento
2005-2006 della Regione .... realizzato/acquistato con l'utilizzo dei fondi del
Ministero delle attivita' produttive», pena la non ammissibilita' delle spese
suddette.
7. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per l'intervento sono
riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base
alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in
questione rappresenta un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti le
spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.
8. La rendicontazione delle spese da parte del soggetto attuatore al soggetto
beneficiario avviene in base alle disposizioni contabili vigenti in ciascuna
Regione o Provincia autonoma secondo i criteri e le modalita' previste nel
programma di intervento.
9. Sui titoli di spesa originali dovra' essere apposta, in modo chiaro ed
indelebile la seguente dicitura: «Spesa relativa all'intervento .... del
programma generale della Regione .... finanziato dal Ministero delle attivita'
produttive - DGAMTC ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2004».
Art. 8.
Termine per la realizzazione dei programmi
1. Gli interventi previsti e finanziati in ciascun programma devono essere
completati, pena la revoca del contributo concesso, entro due anni dalla data
dell'ammissione a contributo del programma presentato ai sensi dell'art. 9.
2. Per ciascun programma puo' essere concessa, una proroga non superiore a sei
mesi, che deve essere richiesta almeno tre mesi prima dalla scadenza del
suddetto termine.
3. Il responsabile del programma comunica al Ministero, entro dieci giorni dalla
data di avvio fissata nel programma ammesso a contributo, l'avvenuto inizio di
attivita' per ciascun intervento previsto.
Art. 9.
Termini e modalita' per la presentazione dei programmi
1. I programmi di cui all'art. 3 possono essere presentati a partire dal
giorno successivo alla data di comunicazione ai soggetti beneficiari del
presente decreto ed entro e non oltre il 31 marzo 2005.
2. Il programma deve essere allegato alla domanda di cui al modello allegato (Mod.
01), unitamente alla copia dell'atto di approvazione dello stesso da parte del
soggetto beneficiario e della descrizione degli interventi ai sensi dell'art. 4,
commi 4 e 5.
3. Per la determinazione della data di presentazione del programma fa fede il
timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di presentazione a mano, il timbro
apposto all'atto del ricevimento.
4. Ogni plico deve recare la dicitura: «legge n. 388/2000, art. 148, comma 1 -
Iniziative delle Regioni o Province autonome a vantaggio dei consumatori - Anno
2005», pena l'irricevibilita' della domanda di ammissione al contributo.
5. Il programma, ogni altra comunicazione e documentazione prevista dal presente
decreto, devono essere inviati, ove non diversamente previsto, a mezzo
raccomandata A/R ovvero presentati a mano al seguente indirizzo: Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la
tutela dei consumatori - Ufficio B3 - via Molise, 2 - 00187 Roma.
Art. 10.
Modalita' e termini per l'istruttoria
1. La Direzione generale valuta la completezza della documentazione prodotta
e verifica la rispondenza del programma.
2. La Direzione generale puo' richiedere, anche tramite fax o altri strumenti di
comunicazione, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata. Il
soggetto beneficiario dovra' ottemperare, anche tramite fax o altri strumenti di
comunicazione telematici, alla richiesta entro dieci giorni dalla data di
ricevimento della richiesta stessa, pena la non ammissibilita' della domanda di
ammissione al contributo.
3. Entro trenta giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione dei
programmi, ovvero entro dieci giorni dal ricevimento delle integrazioni, la
Direzione generale comunica al soggetto beneficiario l'esito dell'istruttoria.
Art. 11.
Programmi di intervento suppletivi
1. In caso di esito negativo dell'istruttoria di cui all'art. 10 ovvero
qualora il soggetto beneficiario non abbia presentato il proprio programma alla
scadenza del termine stabilito all'art. 9, la Direzione generale, entro il 30
giugno 2005 provvede alla predisposizione di un programma tipo e lo sottopone
alla Regione o Provincia autonoma inattiva che, entro il 30 settembre 2005 e'
tenuta, pena la revoca del contributo, a trasmettere al Ministero la propria
adesione al programma tipo, integrato nei contenuti con gli elementi previsti
nell'art. 4 ed approvato ai sensi del medesimo articolo.
2. La fase istruttoria e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 10.
3. Al fine di garantire l'omogeneita' e diffusione degli interventi sul
territorio, il programma tipo di cui al comma 1 e' definito anche sulla base dei
programmi presentati entro il 31 marzo 2005 e gia' ammessi a contributo.
Art. 12.
Stato di avanzamento dei programmi
1. Ciascun soggetto beneficiario trasmette al Ministero la situazione
relativa all'avanzamento di ogni singolo intervento, riferita al 31 dicembre di
ogni anno interessato dal programma, da inviarsi entro trenta giorni dalla data
di riferimento.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere redatta in conformita' al
modello (Mod. 06) allegato al decreto e sottoscritta dal responsabile del
programma.
Art. 13.
Riprogrammazione
1. Ciascun soggetto beneficiario puo' effettuare una riprogrammazione degli
interventi previsti nel proprio programma, redatta in base ai modelli allegati (Mod.
07 e Mod. 08), ove:
a) uno o piu' interventi previsti nell'ambito del programma divengono
obiettivamente non piu' realizzabili, determinando lo scorrimento degli
interventi secondo l'ordine di priorita' indicato o la riformulazione
dell'intervento stesso;
b) sussista la necessita' di rimodulare i singoli interventi per quanto riguarda
la distribuzione dei costi tra le voci di spesa, nei limiti del totale assegnato
all'intervento.
2. La riprogrammazione di cui al comma 1, lettera a), puo' essere effettuata dal
soggetto beneficiario una sola volta, con provvedimento recante i cambiamenti
effettuati prevedendo l'indicazione dell'intervento sostitutivo tra quelli
indicati nel programma, sulla base dell'ordine di priorita', la motivazione
degli scostamenti rispetto alle previsioni, approvato ai sensi dell'art. 4,
comma 1.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 deve essere comunicato, a cura del
responsabile del programma, al Ministero entro e non oltre l'atto di richiesta
della seconda quota a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 14, comma 1,
lettera b).
Art. 14.
Erogazione del contributo
1. L'erogazione del contributo e' effettuata dal Ministero, in relazione a
ciascun intervento, secondo le seguenti modalita':
a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo del
contributo concesso in via provvisoria per il programma ammesso, da effettuarsi
successivamente alla comunicazione dell'approvazione di cui al comma 3 dell'art.
10;
b) una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo del
contributo concesso in via provvisoria per il programma ammesso, su richiesta da
parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema del modello allegato
(Mod. 02), corredata da una dichiarazione del responsabile del programma in cui
evidenzi l'avvenuta rendicontazione da parte dei soggetti attuatori per un
importo superiore al 40% dell'importo di contributo, l'accertamento da parte del
soggetto beneficiario delle spese sostenute e la loro rispondenza ai requisiti
di ammissibilita' di cui all'art. 8, la dimostrazione dell'avvenuta
liquidazione, la comunicazione
dell'eventuale riprogrammazione degli interventi di cui all'art. 13;
c) la restante quota, a saldo, previa richiesta da parte del soggetto
beneficiario, redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod. 03) ed a
seguito del provvedimento di concessione definitivo di cui al successivo comma
5.
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro novanta giorni
dall'ultimazione dell'ultimo intervento, la documentazione finale concernente:
una relazione, redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod. 09), che
specifichi i dettagli degli interventi realizzati, l'analisi dei risultati
ottenuti per singolo intervento, i dati a consuntivo di quanto previsto nel
programma per ciascun intervento realizzato, le verifiche e i monitoraggi
effettuati, l'approvazione dell'operato del soggetto attuatore, corredata da una
dichiarazione del responsabile del programma in cui evidenzi l'avvenuta
rendicontazione delle spese da parte dei soggetti attuatori, l'accertamento da
parte del soggetto beneficiario delle spese sostenute e la loro rispondenza ai
requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 7, la dimostrazione dell'avvenuta
liquidazione in relazione all'intervento realizzato. Tutta la documentazione
deve essere sottoscritta dal responsabile del programma unitamente ad una
dichiarazione di conclusione dell'attivita'.
3. Il Ministero, sulla base di quanto previsto al comma 2 e dell'esito delle
verifiche di cui all'art. 15, accerta la conformita' degli interventi realizzati
ai requisiti previsti nel relativo programma ammesso, determina l'ammontare
delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili e procede, a
definire l'importo del contributo che, in ogni caso, non puo' essere superiore
all'importo concesso in via provvisoria, al netto di eventuali ulteriori risorse
dichiarate nel programma ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h).
4. Qualora l'importo, come rideterminato a seguito delle attivita' di cui al
comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote gia' erogate a
titolo di anticipazione, e' fatto obbligo al soggetto beneficiario di
restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello
Stato, le somme in eccesso, dandone contestuale comunicazione al Ministero.
5. Sulla base degli esiti delle attivita' previste ai precedenti commi 3 e 4, il
Ministero emette il provvedimento definitivo di concessione.
Art. 15.
Monitoraggio e controlli
1. Al fine di verificare sia lo stato di avanzamento di ciascun programma
sia la sua completa realizzazione e le spese sostenute, ciascuna Regione o
Provincia autonoma nomina, per ciascun programma ammesso a contributo, una
Commissione incaricata di effettuare i predetti accertamenti, composta da un
rappresentante della Regione o Provincia autonoma e da un rappresentante della
Direzione generale, su designazione di questa. Gli oneri della commissione sono
a carico del progetto e saranno determinati e rendicontati dalla Regione.
Art. 16.
Revoche
1. Il Ministero procede alla revoca del contributo corrisposto per l'intero
programma o per il singolo intervento, con il conseguente obbligo, da parte del
soggetto beneficiario, della restituzione, con versamento presso la tesoreria
centrale o provinciale dello Stato, delle somme gia' ricevute, secondo quanto
stabilito al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.
123, nei seguenti casi:
a) mancato inizio dell'attivita' di ciascun intervento previsto, che deve
risultare da atto d'impegno del responsabile del programma nella comunicazione
sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2005, presentata ai sensi dell'art.
12;
b) mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 14 o l'eventuale
negativa valutazione a seguito delle verifiche di cui all'art. 15;
c) mancato completamento degli interventi finanziati inseriti nel programma
ammesso, entro il termine fissato dall'art. 8, comma 1. In questo caso e'
prevista la revoca del contributo relativa all'intero importo dell'intervento
che non risulti realizzato almeno per il 70% sia in termini di spesa che in
termini di risultato. E' prevista revoca del contributo corrisposto per l'intero
programma nel caso in cui la somma complessiva spesa risulti inferiore al 70%
del contributo complessivo.
2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), sono fatte salve cause non
imputabili al soggetto beneficiario o al soggetto attuatore che siano state
tempestivamente portate a conoscenza della Direzione generale con dichiarazione
autenticata, sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta dal responsabile
del programma.
Roma, 10 febbraio 2005
Il Direttore generale: Primicerio